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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Luigia Fiorenza – GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 4557 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Labia, Parte_1
- ricorrente –
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Miccoli, CP_1
- resistente -
OGGETTO: divorzio.
Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 18.2.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
Con l'intervento del P.M. mediante apposizione del visto.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2021 ha esposto che: 1) aveva contratto matrimonio in Parte_1 data 1.3.1990 con 2) dalla loro unione nascevano i figli e , CP_1 Per_1 Per_2 attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti;
3) con sentenza n.400/2019 questo
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi;
4) gli stessi hanno continuato a vivere separatamente e, dunque, permane l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale.
Pt_ Tutto ciò esposto, pertanto, lo ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che fosse revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie.
La resistente si è costituita in giudizio, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo la previsione di un assegno divorzile in suo favore di euro 500,00.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati ed ha previsto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di euro 250,00.
Con sentenza non definitiva n.1552/2022 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposto per il prosieguo dinanzi al G.I.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale, all'udienza del 18.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Sulla domanda principale è stata già emessa sentenza non definitiva.
La causa viene all'esame del Collegio per la decisione in ordine all'assegno divorzile richiesto dalla
, essendo pacifico che i figli della coppia sono economicamente indipendenti. CP_1
Giova premettere che in tema di assegno divorzile vi è stato negli ultimi anni un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, volto a criticare e superare il tradizionale orientamento della S.C. secondo cui l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente ex art. 5 legge 898/1970 andava valutata con riferimento alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
2 Vi è stato un primo arresto della S.C., secondo cui la predetta adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente andava valutata non già con riferimento alla conservazione del tenore di vita precedente, ma in relazione alla mera autosufficienza economica (Cass., sez. I, n. 11504/2017).
Anche quest'ultimo orientamento giurisprudenziale è stato recentemente rivisitato e superato dalle sezioni unite della S.C., osservando quanto segue: “Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass., ss.uu.,
n. 18287/2018).
La S.C. esplica il percorso logico attraverso cui il giudice di merito deve pervenire alla decisione sulla domanda di assegno divorzile nel seguente modo: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Nel caso di specie, la resistente è assunta con contratto part time presso una pizzeria e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 500,00. Vive a Vercelli presso l'abitazione condotta in locazione dal figlio , che si fa carico interamente del pagamento del canone di locazione. Per_2
3 E' comproprietaria, unitamente al ricorrente, per la quota del 50%, della ex casa coniugale, nella Pt_ quale, fin dalla separazione dei coniugi, vive lo .
È evidente dunque che l'aumento della capacità patrimoniale della resistente a seguito del reperimento di attività lavorativa part time è assai modesto, considerata l'entità del netto in busta ed il costo della vita sicuramente più elevato nelle provincie piemontesi rispetto a quelle del sud Italia.
Neanche la capacità patrimoniale del ricorrente appare aver subito sostanziali incrementi, risultando ancora disoccupato e formalmente privo di fonti di redditi significativi.
Tenuto conto tuttavia del fatto che il ricorrente gode ancora della metà indivisa della ex casa coniugale, di cui è comproprietaria la , la quale, in ragione delle modeste entrate CP_1 economiche, non sarebbe in condizioni di affrontare autonomamente eventuali spese di locazione, appare congruo prevedere in favore della resistente un assegno divorzile di euro 200,00, con decorrenza da luglio 2025.
Le spese di lite integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
4557/2021 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) pone a carico di ed in favore di un assegno divorzile di euro Parte_1 CP_1
200,00 mensili, da versarsi entro il 15 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2025 ed aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale;
2) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Brindisi, il 10.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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