Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1513/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1513 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Bianca Iannone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia,
Corso Risorgimento n. 64
- parte attrice -
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Gianluca de Lima Souza, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 267
- parte convenuta -
Fatto e Diritto
Con decreto ingiuntivo n. 228/2022 del Tribunale di Campobasso veniva ingiunto a Parte_1
di pagare alla - divenuta titolare del credito all'esito di plurime cessioni
[...] Controparte_1
- la somma di euro 33.093,29, oltre interessi e spese della procedura monitoria, dovuta a titolo di sorte capitale ed interessi relativi al contratto di finanziamento del 24/11/2004, stipulato dal con Parte_1
Santander Consumer NK S.p.A.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto ingiuntivo, rappresentando in via preliminare come lo stesso fosse inefficace, siccome notificato tardivamente, o comunque improcedibile, in ragione dell'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria da parte dell'ingiungente; eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione del credito e degli interessi moratori.
Nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare:
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
- la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto e applicato;
- la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto gli interessi;
1
- la vessatorietà delle clausole contrattuali, con conseguente invalidità delle stesse.
Si costituiva in giudizio la che domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto, contestando nello specifico tutte le censure dell'opponente.
Chiedeva, inoltre, di concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dell'udienza del 13.02.2023 lo scrivente giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando alla il termine di 15 giorni per la presentazione Controparte_1 della domanda relativa alla procedura di mediazione, che veniva infruttuosamente esperita.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2023, lo scrivente giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “abbandono del giudizio e pagamento da parte della parte opponente in favore della parte opposta Parte_1 Controparte_1 di un contributo spese pari ad euro 1.000,00”.
Preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.09.2024, sostituita dal deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti;
lo scrivente giudice, in data 24.09.2024, tratteneva dunque la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c.
***
I. L'opponente ha sostenuto che la notifica del decreto ingiuntivo n. 228/2022 si sarebbe perfezionata oltre il termine di sessanta giorni prescritto dall'art. 644 c.p.c., in quanto sarebbe stata eseguita solo in data 11.07.2022.
Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo è stata eseguita a mezzo del servizio postale, ex art. 149 c.p.c., norma il cui terzo comma prevede che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.
Come risulta dagli atti di causa, il ricorso ed il pedissequo decreto ingiuntivo sono stati presentati per la notifica all'ufficiale giudiziario, che vi ha apposto il timbro (recante l'indicazione della data, il numero cronologico, l'indicazione delle spese) in data 29.06.2022; il plico è stato poi spedito a mezzo posta in data 4.07.2022.
Si richiama sul punto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui la prova della tempestività della notificazione è fornita in maniera sufficiente dal timbro apposto dall'ufficiale giudiziario sull'atto, ancorché privo di sottoscrizione, recante l'indicazione della data e del numero cronologico e la specifica delle spese (cfr. ex multis Cass. n. 21281/2015).
Pertanto, rilevato che il timbro dell'ufficiale giudiziario è stato apposto sull'atto in data 29.06.2022, a tale data deve ritenersi perfezionata la notifica per il soggetto notificante.
La notifica risulta dunque essere stata effettuata entro il termine di 60 giorni dalla pronuncia del decreto ingiuntivo, intervenuta il 5.05.2022, e deve pertanto ritenersi tempestiva.
Di conseguenza, l'eccezione de qua deve essere respinta.
II. Non merita accoglimento l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dall'opponente, sulla base del rilievo per cui non sarebbe stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
Sul punto si rileva che, pur trattandosi di controversia in materia di contratti finanziari, nella quale l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, l'art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 28/2010 (nella versione vigente sino al 30.06.2023) escludeva l'obbligo di
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esperire la mediazione “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Nel caso di specie la scrivente si è pronunciata sulla provvisoria esecuzione con ordinanza del
9.03.2023, ed in tale occasione ha disposto che la parte opposta promuovesse la procedura di mediazione, assegnandole il termine di giorni 15 per la presentazione della relativa domanda.
Ebbene, come risulta dal verbale depositato dalla in data 22.06.2023, il Controparte_1 procedimento di mediazione è stato correttamente instaurato all'esito dell'ordinanza del 9.03.2023, sebbene si sia poi concluso negativamente, ragion per cui deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità della domanda.
In punto di diritto giova infatti rammentare che in base all'art. 5, co. 2 bis, d.lgs. 28/2010 (nella versione vigente sino al 30.06.2023) “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione”.
III. È destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione del credito azionato e dei relativi interessi sollevata dall'opponente.
In merito giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. n. 4232/2023).
Il contratto di mutuo è invero un contratto di durata, la cui natura unitaria non è incisa dalla previsione convenzionale del pagamento rateale del tantundem eiusdem generis, figurando i singoli pagamenti quale adempimento parziale e frazionato di un'unica obbligazione restitutoria.
Ne deriva che non sono individuabili tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima delle stesse.
Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento e agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, rispetto ai quali non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute quando esse debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, o in termini più brevi, e non nell'ipotesi in cui il debito sia unico, sebbene rateizzato in più versamenti periodici.
Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass. n. 4232/2023; Cass.
n. 1546/1965).
Ciò posto in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il contratto di finanziamento sottoscritto da in data 24.11.2004 prevede la corresponsione di 60 rate mensili, di cui Parte_1 l'ultima con scadenza 15.11.2009, dies a quo del termine ordinario di prescrizione.
È documentalmente provato che la prescrizione è stata efficacemente interrotta dall'atto di diffida e messa in mora notificato tramite raccomandata a/r dalla pervenuto all'indirizzo di Controparte_1
in data 19.12.2018 (dunque prima dello spirare del termine di prescrizione), e Parte_1 ciò risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata, prodotto dalla Controparte_1
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Sul punto priva di pregio è l'ulteriore censura di inesistenza e/o nullità della notifica della suddetta diffida, avanzata dall'opponente, in quanto a nulla rileva che la consegna del predetto atto sia stata eseguita nelle mani di un soggetto diverso dal destinatario, posto che, essendo la diffida pervenuta all'indirizzo del sig. , deve presumersi che egli ne abbia avuto conoscenza, in quanto non Parte_1 ha offerto la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, secondo quanto disposto dall'art. 1335 c.c.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che a mente della disciplina del d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del d.m. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26 (in tema di condizioni generali per l'espletamento del servizio postale), è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. L, Ordinanza n. 4160 del 09/02/2022).
Tale adempimento è stato correttamente effettuato nel caso di specie, considerato che l'avviso di ricevimento reca la firma per esteso del ricevente.
E' stato altresì affermato che anche quando manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti).
La contestazione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata richiede dunque la querela di falso, che non risulta essere stata proposta nel caso di specie.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sinora sviluppate, l'eccezione deve essere rigettata.
IV. È destituita di fondamento anche la censura volta a contestare la validità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato.
Occorre premettere, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale deve essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto).
Il presente giudizio non ha invece ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
E' noto poi che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un.
n. 13533 del 30/10/2001).
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto, quale attore sostanziale, a dover provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata nella fase monitoria, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui è onere di colui che pretende soddisfazione di un diritto in via giudiziale provare i fatti costitutivi del diritto stesso.
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Nel caso di specie ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento Controparte_1 stipulato tra l'opponente e la Santander Consumer NK S.p.A. in data 24/11/2004, ed ha dunque adeguatamente provato la fonte del suo diritto.
Considerato che il credito per il quale è stato richiesto il decreto ingiuntivo trae origine da un contratto di finanziamento, non è necessaria la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente.
La ratio della norma di cui all'art. 50 T.U.B., che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è infatti quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare. Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto “aperto” su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali, i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale.
Nel caso in cui il rapporto fonte del credito sia un contratto di finanziamento è invece sufficiente – ai fini della prova del credito per cui si chiede l'ingiunzione – che il creditore provi il contratto con il relativo piano di ammortamento e alleghi l'inadempimento, gravando poi sul debitore dare dimostrazione della sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata in giudizio, in quanto il credito è definito nel suo esatto ammontare sin dalla stipula del contratto.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo odiernamente opposto è stato correttamente emesso sulla base del contratto di finanziamento prodotto in atti, della cui validità non può dubitarsi, in quanto esso appare rispettoso dei requisiti di forma prescritti dall'art. 117 T.U.B.
Non può condividersi l'assunto di parte attrice secondo cui il contratto in questione avrebbe natura di mera proposta negoziale, emergendo ictu oculi l'intervenuto perfezionamento dell'accordo, comprovato dall'apposizione della sottoscrizione da parte del sig. . Parte_1
Né è possibile dubitare della validità formale del contratto in ragione della mancata sottoscrizione dello stesso da parte della banca, posto che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo” (Cass. n. 28500/2023; Cass. n. 22385/2019; Cass. n. 16070/2018).
V. L'opponente/debitore ha poi allegato una serie di fatti asseritamente estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'altrui pretesa, e, come sopra visto (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del
30/10/2001), della relativa prova egli deve ritenersi gravato.
Più nello specifico, l'opponente ha eccepito:
- l'illegittimità del metodo di ammortamento applicato e l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
- la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. delle clausole contrattuali che prevedono gli interessi, in quanto questi sarebbero superiori al tasso soglia;
- la nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi, essendo stato applicato il piano di ammortamento alla francese.
Orbene, le censure proposte sono estremamente generiche, risultando la contestazione contenuta in citazione non sufficientemente chiara e specifica.
E' noto che il convenuto (e dunque nel caso di specie l'opponente, quale convenuto sostanziale) ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti
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dall'attore (e dunque dall'opposto, attore sostanziale) a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., e dunque ammessi, senza necessità di prova, ove la parte non abbia inteso contestarne la veridicità o si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022).
Ne deriva che l'opponente avrebbe dovuto chiarire quali siano le singole clausole contrattuali da lui ritenute illegittime, nonché precisare quali specifici addebiti egli ritiene non dovuti, assolvendo ad un preciso onere di specificazione, su di lui gravante, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Nel caso di specie egli invece ha lamentato genericamente l'avvenuto superamento del tasso soglia di usura, senza indicare in che modo, nello specifico, ciò sarebbe avvenuto, come egli abbia calcolato il tasso in concreto applicato, quale fosse il tasso soglia tempo per tempo vigente.
Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui il debitore che intenda dimostrare l'usurarietà degli interessi pattuiti “è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha contestato genericamente la natura usuraria degli interessi contrattualmente previsti, senza nulla allegare né tantomeno provare a sostegno delle deduzioni espresse.
Lo stesso dicasi per l'anatocismo asseritamente operato.
L'opponente non ha precisato quali sarebbero gli addebiti che egli ritiene non dovuti, non ha proposto conteggi alternativi e non ha depositato alcuna documentazione a supporto delle sue asserzioni.
Si è piuttosto limitato a richiedere l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, richiesta che legittimamente è stata rigettata da questo giudice. La CTU non è infatti un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del
15/12/2017).
Parimenti infondata è la censura volta a contestare la legittimità del piano di ammortamento “alla francese” applicato.
Deve infatti escludersi che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” comporti una invalidità del contratto in punto di indeterminatezza, posto che l'opponente è stato posto nelle condizioni di conoscere il regolamento contrattuale (in altri termini, le condizioni economiche del contratto) nella loro interezza, come chiaramente individuate nel corpo del contratto medesimo.
Sul punto si osserva che l'ammortamento “alla francese” si caratterizza per il fatto di prevedere che il rimborso del capitale mutuato avvenga mediante rate costanti nel tempo, comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga dunque a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale, e non viceversa.
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Ciò posto, deve rilevarsi che la legittimità del sistema di ammortamento qui in discussione ha trovato piena conferma con la recente pronuncia delle SS.UU. n 15130 del 29 maggio 2024.
In motivazione la Corte ha significativamente chiarito che l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Di conseguenza una doglianza che faccia leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Premesso che il maggior carico di interessi del prestito non dipende, di norma, da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto, la Corte ha altresì affermato che in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Ha quindi concluso che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Anche in merito al profilo dell'eventuale incidenza di tale mancanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (con conseguente nullità parziale della relativa clausola per violazione dell'art. 117 comma 4 T.U.B.) la Corte ha fornito risposta negativa, sostenendo che un piano di rimborso che contenga, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi (come quelli che vengono in esame nel caso di specie), è tale da soddisfare la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria.
Come precisato nella pronuncia in esame, si deve quindi “escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Le censure dell'opponente non risultano, per le ragioni suesposte, meritevoli di accoglimento.
VI. Merita parimenti di essere rigettata, in ragione della sua estrema genericità, la censura relativa alla vessatorietà delle clausole inserite nel contratto di finanziamento, in quanto “prive di alcuna sottoscrizione da parte del sig. e che non sono mai state contrattate dalle parti” (pag. 10, Parte_1 atto introduttivo).
Non è dato comprendere, infatti, nemmeno a quali clausole l'opponente faccia riferimento, posto che dall'esame del contratto di finanziamento risulta che lo stesso è stato sottoscritto dal in Parte_1 ogni sua parte, e che sono state approvate specificamente per iscritto anche le clausole rientranti nell'elencazione di cui all'art. 1341 comma 2 c.c.
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VII. Per tutte le ragioni sinora esposte non può dunque dubitarsi circa la vincolatività dell'impegno assunto dall'odierno opponente nei termini univocamente espressi nel contratto datato 24.11.2004, in relazione al quale egli si è rivelato inadempiente, sicché, considerata l'infondatezza di tutte le censure proposte, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo in questa sede opposto deve essere confermato.
VIII. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto che trattasi di causa di valore non particolarmente ingente e di natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 228/2022 del Tribunale di Campobasso;
- CONDANNA al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Così deciso in Campobasso, in data 2 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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