CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/07/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N.32/2024 R.G.Lav.
Sentenza n°_____
* * * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati : dott. Vincenzo PUPILELLA - presidente dott. Margiolina MASTRONARDI - consigliere relatore dott. Rita Pasqualina CURCI - consigliere riunita in camera di consiglio in data 6/12/2024 ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 32 R.G. Lav.- anno 2024 avente ad oggetto: retribuzione
p r o m o s s a d a
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9
Parte_8 Controparte_10 Controparte_11 Parte_9
, Controparte_12 Controparte_13 CP_14 [...]
CP_15 Parte_10 Parte_11 CP_16 [...]
[...] , CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
Controparte_22 Controparte_23 CP_24 Controparte_25
CP_26 CP_27 CP_28 Controparte_29
, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_12 Parte_13 Parte_14
G. Faletti, elettivamente domiciliati come in atti - appellanti - nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Pescolla, CP_30
elettivamente domiciliata come in atti - appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Campobasso, Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
Controparte_8 Controparte_9 Parte_8
Controparte_10 Controparte_11 Parte_9 Controparte_12
Controparte_13 CP_14 Controparte_15
Parte_10 Parte_11 CP_16 CP_17
Controparte_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
Controparte_22 Controparte_23 CP_24 Controparte_25
CP_26 CP_27 CP_28 Controparte_29
, tutti dipendenti o ex dipendenti Parte_12 Parte_13 Parte_14 dell' , in qualità di dirigenti medici, veterinari, sanitari non medici, deducevano di aver CP_30
ricevuto, tra fine novembre 2021 e fine gennaio 2022, una richiesta di restituzione di somme erogate, ad avviso dell' , loro datrice di lavoro, a titolo di retribuzione di risultato per gli CP_30
anni 2010 e 2011, a seguito delle sentenze n. 48/2019 e n. 51/2019 della Corte dei Conti Molise, notificate in data 9/9/2021, in cui si affermava che la distribuzione del Fondo ex art. 10 e dei residui del Fondo di posizione ex art. 9 CCNL del 6/5/2010 (retribuzione di risultato) in favore del personale appartenente all'Area della Dirigenza, era stata effettuata, per le annualità 2010 e 2011, in assenza della preventiva individuazione ed assegnazione degli obiettivi specifici da raggiungere, necessario presupposto per siffatta distribuzione, ragion per cui costituivano indebito oggettivo.
Gli stessi ricorrenti contestavano la legittimità della richiesta di restituzione atteso : -che la
2 retribuzione di risultato è una delle componenti della retribuzione dei dirigenti dell'area Medico
Veterinaria; -che l'ammontare della medesima e la sua imputazione per ciascuno di essi ricorrenti non era ricavabile dalle deliberazioni o dai provvedimenti forniti da a seguito dell'accesso CP_30
agli atti;
-che gli originari contratti/accordi sindacali integrativi a livello aziendale erano stati novati e che negli accordi novativi l'operazione di conguaglio era di competenza ma, in CP_30
ogni caso, non prevedeva alcuna restituzione delle somme già erogate;
-che, come affermava la stessa , ai direttori di UOC e ai responsabilità di erano stati assegnati obiettivi CP_30 CP_31
specifici ed essi erano stati sottoposti a valutazione positiva ai fini del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
-che analoga procedura era stata puntualmente eseguita presso tutte le
UOC veterinarie, con assegnazione di obiettivi e valutazione di tutti i medici veterinari rispetto al raggiungimento del risultato;
-che per gli altri dirigenti non titolari di struttura gli obiettivi erano stati raggiunti grazie al loro fattivo contributo, sebbene essi non fossero stati destinatari di obiettivi specifici loro non assegnati in quanto non a tutti era stato attribuito un incarico dirigenziale di natura professionale;
-che le somme pretese non corrispondevano all'ammontare delle condanne della Corte dei Conti;
-che trattavasi di condanne non definitive e per le quali non era stata avviata alcuna iniziativa di recupero;
-che dal totale delle somme richieste in restituzione non erano state comunque decurtate le somme in ogni caso non dovute da direttori di UOC e responsabili di
, dai dirigenti veterinari (direttori e non), da tutti i dirigenti sottoposti a verifica positiva;
CP_31
-che non si ritenevano sussistenti nella richiesta formulata da i criteri in forza dei quali, CP_30 secondo la giurisprudenza, la pretesa dell'Amministrazione poteva considerarsi legittima;
-che, infine, la pretesa dell' era prescritta. CP_30
Si costituiva tardivamente la , la quale eccepiva che non vi era interesse ad agire dei CP_30 ricorrenti atteso che non v'era alcuna azione nei loro confronti, deducendo, nel merito, la non debenza delle somme oggetto della nota impugnata.
Con sentenza in data 11/9/2023 il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda, non ravvisando l'interesse ad agire dei ricorrenti, concreto ed attuale, ed un effettivo pregiudizio verificatosi ai loro danni, essendo ancora sub judice le richiamate decisioni e non potendo una mera richiesta stragiudiziale di restituzione di somme di denaro legittimare l'instaurazione di un giudizio, evidenziando altresì che tali note erano state inoltrate ai ricorrenti col solo fine di notiziarli di quanto statuito dalla magistratura contabile e con la necessità di interrompere i termini di prescrizione e decadenza.
2. L'appello e le difese dell'appellata.
Con ricorso in appello depositato il giorno 8/3/2024 i soccombenti proponevano appello avverso
3 siffatta sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo gli stessi deducevano che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, le lettere loro inviate contenevano una esplicita richiesta e relativa diffida volta alla restituzione di somme corrispondenti a quanto asseritamente erogato ad essi appellanti a titolo di retribuzione di risultato e dei residui del fondo di posizione per gli anni 2010/2011 trattandosi di “indebito oggettivo”, con l'indicazione dell'importo dovuto da ciascuno, del termine per ottemperarvi, degli estremi del conto su cui effettuare il bonifico, della possibilità di concordare per una rateizzazione,
e con la costituzione in mora ed il riferimento alla interruzione dei termini di prescrizione.
Il Tribunale di Campobasso -continuavano gli appellanti- non si era nella fattispecie conformato ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che essi appellanti, con le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, avevano fatto valere un interesse concreto e attuale ovvero quello volto a far accertare dal giudice che le somme richieste dalla non erano dovute per le motivazioni illustrate negli atti prodotti. CP_30
Con il secondo motivo di doglianza gli appellanti censuravano la statuizione sulle spese.
Spiegavano le conclusioni in epigrafe indicate.
L , nel costituirsi in giudizio, contestava le avverse prospettazioni chiedendo il rigetto CP_30 dell'appello, evidenziando, in particolare, la correttezza della sentenza impugnata che aveva dichiarato il difetto dell'interesse ad agire delle controparti, non essendo né concreto né attuale il pregiudizio da essi lamentato. Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisite le note scritte depositate in atti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, come in appresso precisato.
Va osservato, in particolare, al riguardo che come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la richiesta di recupero delle somme di cui alle lettere inviate dalla ai ricorrenti-odierni CP_30
appellanti si fonda, per espressa indicazione della stessa , sulle due sopra menzionate CP_30
sentenze della Corte dei Conti che hanno ritenuto dette somme erogate in assenza dei presupposti di legge, conseguentemente affermando la responsabilità erariale di dirigenti e funzionari dell' , condannando gli stessi, secondo criteri di imputazione ivi specificatamente Parte_15 indicati, al risarcimento dell'accertato danno patrimoniale-cfr. le lettere e le sentenze de quibus in copia nel fascicolo di parte appellante relativo al giudizio di primo grado-.
Balza, pertanto, evidente che la richiesta di restituzione avanzata dalla , inserendosi nel CP_30
contesto di una vicenda processuale non ancora definita allorquando le lettere in questione furono
4 inviate, non avrebbe potuto causare alcun pregiudizio concreto e attuale nella sfera giuridica degli interessati, odierni appellanti.
Come evidenziato dal primo Giudice, le note in questione sono state ragionevolmente inoltrate dall' ai ricorrenti al solo fine di notiziarli di quanto statuito dalla magistratura contabile e CP_30
con la necessità di interrompere i termini di prescrizione del diritto di credito di essa datrice di lavoro. Agendo in giudizio per l'accertamento negativo della pretesa della , i ricorrenti- CP_30
odierni appellanti hanno inteso far valere un danno meramente potenziale ed eventuale che si sarebbe nel caso potuto concretizzare solo allorquando si fosse consolidata definitivamente la sottesa vicenda processuale.
Va altresì rilevato che la giurisprudenza richiamata dagli appellanti si riferisce a fattispecie diverse
CP_3 da quella in esame in quanto relativa a domande di restituzione di indebito avanzate dall' ovvero ad atti di sollecito di pagamento provenienti da autorità amministrative legittimate alla irrogazione di sanzioni (così il caso esaminato da Cass. Sez. III, sentenza n. 25432 del 26.10.2017).
Le sentenze richiamate dal Tribunale di Campobasso si attagliano al caso di specie, in cui vengono in rilievo rapporti di lavoro privatizzato intercorrenti con un ente pubblico economico.
Vale la pena precisare che di recente la Corte di Cassazione ha precisato che : “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass., sez. 2, ordinanza n. 12532 dell'8/5/2024).
Di qui l'infondatezza dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione.
5.Va, infine, dato atto che è dovuto dagli appellanti l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro
5 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso Isernia in data 11/9/2023 e con ricorso qui depositato l'8/3/2024 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9
Parte_8 Controparte_10 Controparte_11 Parte_9
, Controparte_12 Controparte_13 CP_14 [...]
CP_15 Parte_10 Parte_11 CP_16 [...]
, CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
Controparte_22 Controparte_23 CP_24 Controparte_25
CP_26 CP_27 CP_28 Controparte_29
, Parte_12 Parte_13 Parte_14
nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_33
p.t. ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 6/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
6