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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.430 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], (CF. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Canicattì, Viale Regina C.F._1
Elena n. 60, presso lo studio dell'Avv. Maria Li Calzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, con sede in Roma, via Luigi Boccherini n.15, elettivamente domiciliata in
Milano,Via Vincenzo Monti n. 2, presso lo studio dell'avv. Roberta Costanzo, che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE: come precisate all'udienza del 27
novembre 2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
il opponendo il decreto ingiuntivo n. 47/2021 del Controparte_1
15 febbraio 2021, notificato in data 2 marzo 2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8.492,58 (oltre spese ed interessi), quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
L'opponente, in particolare, deduceva l'errore nel calcolo delle somme addebitate,
tenuto conto del dato statistico di consumo rilevato nelle precedenti bollette e del fatto che il contatore era installato in una piccola casa di campagna e la luce veniva usata per uso domestico solo nel breve periodo estivo.
Aggiungeva, altresì, che i consumi di cui alla fattura azionata con il decreto ingiuntivo de quo riguardavano il periodo ottobre 2015 - ottobre 2016; che in data
28/07/2017 e-distribuzione, a seguito di verifica, aveva accertato un mal funzionamento del contatore;
che la eventuale ricostruzione dei consumi doveva avvenire sulla base dello storico dei consumi;
ciò non era stato fatto, tant'è che la somma ingiunta non era assolutamente dovuta, perché frutto di un errore.
Concludeva, pertanto, chiedendo, “” Preliminarmente, sospendere l'esecutività del
decreto ingiuntivo opposto. - Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di
ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.47/2021, emesso dal Tribunale di
Caltanissetta per i motivi di cui in narrativa. - Revocare con qualsiasi statuizione il
decreto ingiuntivo opposto per non essere l'opposta debitrice di alcunchè nei
confronti ( già ) in Controparte_3 Controparte_2
virtù di quanto eccepito in narrativa. - Con vittoria di spese e compensi, ……””
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_4
contestando integralmente l'opposizione e chiedendo “”In via preliminare: -
concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc del Decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta
soluzione; Nel merito: - respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 47/2021
2 del 15.02.2021 Rg 1551/2020 emesso dal Tribunale di Caltanissetta su ricorso di
Servizio elettrico ritualmente notificato e per l'effetto condannare Controparte_1
il Sig. (CF ), residente in [...] C.F._1
Francesco Lanza n. 2, a pagare l'importo di € 8.492,58 ovvero quell'importo che
risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi
maturandi al saldo. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che ha Controparte_1
erogato il servizio di somministrazione di energia elettrica, in forza del rapporto
contrattuale intercorso tra le parti, sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto
condannare il Sig. (CF ), residente Parte_2 C.F._1
in Riesi, Via Francesco Lanza n. 2, a pagare l'importo di € 8.492,58 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo,
oltre i successivi maturandi al saldo.””
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, conclusasi la fase istruttoria puramente documentale, la causa all'udienza indicata in epigrafe veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc per note conclusive e repliche.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Giova premettere, invero, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero stati applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
3 Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di servizi e/o forniture deve trovare applicazione, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il principio a mente del quale il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ. Sez.Un. 30/10/2011
n.13533; cfr. Cass. civile sez.III 28/1/2002 n.982 e Cass.Civ. 15/10/1999 n.11629).
In particolare, alla stregua di quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità,
nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del relativo corrispettivo, secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. .
Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie e segnatamente della produzione documentale in atti, deve escludersi che l'opposta abbia fornito una prova adeguata della pretesa creditoria dalla stessa vantata.
Tale non è certamente l'estratto conto né tantomeno la fattura versata in questo procedimento.
A fronte della contestazione dei consumi da parte del destinatario della fornitura,
invero, sarebbe stato onere della società opposta fornire la prova dell''esatta ricostruzione di essi e della corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (cfr. Cass 10313/2004-13193/2011).
In conclusione, la pretesa creditoria del servizio Elettrico Nazionale è sfornita di prova circa la quantità di energia somministrata.
Spetta, invero, sempre al gestore e fornitore dell'energia elettrica, che pretende il pagamento delle somme contestate, dimostrare la corrispondenza della fornitura erogata, riportata in bolletta, a quella fornita dal contatore centrale (cfr. Cass.
10313/ 2004).
4 Costituisce, infatti, principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “in tema di contratti di somministrazione, la
rilevazione di consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione
semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante,
anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onore di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni
di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( Cfr. Cass.25542/2024;Cass. n.
2327/2019; Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 23699/2016; Cass. n. 16917/2012).
Ebbene, fatta tale doverosa premessa, si deve rilevare che nel caso di specie l' CP_2
non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente relativamente al credito preteso con la fattura in esame, immediatamente contestata dall'attore per il suo eccessivo ammontare.
A tale onere probatorio, infatti, si è sottratta poiché, a fronte della CP_2
specifica contestazione dell'attore in ordine al consumo anomalo riscontrato, ha ammesso l'accertato mal funzionamento del contatore, senza però provare in base a quale criterio di calcolo sia arrivata all'importo di cui alla fattura azionata.
Il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può
essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione.
Essendo stato accertato, pertanto, il mal funzionamento del contatore elettrico, il calcolo dei consumi doveva avvenire secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
L'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( ARERA) prevede che, in caso di guasto del contatore, il consumo venga ricostruito sulla base di dati storici o criteri oggettivi.
5 Se ci sono dati disponibili dei periodi precedenti, i consumi possono essere ricalcolati facendo ricorso alla media dei consumi registrati in un periodo analogo,
quindi, nel caso in esame, l'opposta avrebbe dovuto ricostruire i quantitativi di energia prelevati e di potenza per il periodo che va dal 01/10/2015 al 06/10/2016
sulla base dello storico dei consumi, che da quanto si può evincere dalle ricevute di pagamento, versate agli atti, il consumo per analogo periodo è di circa Euro 20,00 a bimestre.
Altro parametro a cui poteva ricorrere per Controparte_5
ricostruire i consumi era quello di usare il consumo successivo alla sostituzione del contatore: anche in questo caso, facendo un raffronto con le ricevute prodotte, si evince un consumo medio di circa Euro 40,00 a bimestre.
Orbene nel caso de quo, è stato senza dubbio assolto l'onere probatorio dell'utente,
il quale ha fornito prove concrete non solo sul mal funzionamento del contatore ma ha anche dimostrato con i consumi storici che l'importo ingiunto è assolutamente illegittimo;
di contro, il gestore, pur ammettendo il mal funzionamento dello strumento di misurazione, non ha dimostrato l'iter che ha portato ad emettere la fattura de quo.
“”La fattura commerciale, avendo natura di atto partecipativo e non di prova documentale o indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato non è di per sé sufficiente a provare il credito del somministrante qualora l'importo sia contestato dall'utente. In tal caso, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto
ammontare del proprio credito e la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta
e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante, non potendo il gestore
limitarsi a produrre le sole fatture ed estratti contabili o invocare il fatto che i dati di prelievo gli siano stati comunicati dal distributore locale”” (cfr.ex pluribus
Cass. Ord 25542 del 24 settembre 2024).
Ne consegue che l'opposizione va accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 147/2022.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 47/2021,
emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 15 febbraio 2021.
- Condanna l' opposta al rimborso in favore di delle spese di lite, Parte_1
che liquida in € 2.546,50 per compensi professionali, oltre ad € 145,50 per spese vive, alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta, 16 aprile 2025
Il GOP
Elvira Gambino
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