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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 947/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consige rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 947/2023 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Raimondo Parte_1
Sanna
- Appellante -
nei confronti di
”, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dal prof. avv. Gianluca
Maria Esposito
- Appellato -
*******
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615 I° comma c.p.c.)”.
dell'udienza del 15.4.2024 all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Con atto pubblico dell'11.3.2008 l' ha venduto a , CP_2 Parte_1
con riserva di proprietà ex art. 1523 cod. civ., per il prezzo di € 402.569,65, da pagarsi in sessanta rate semestrali, numerosi terreni situati in agro di Orta Nova, aventi una superficie catastale complessiva di Ha 13,6410.
2. – In conseguenza dell'omesso pagamento di oltre due rate del prezzo di acquisto, il
21.10.2020 è stato redatto verbale notarile di attestazione d'inadempimento di ai sensi Parte_1
dell'art. 13 co.
4-bis D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016. In esso si è dato atto del verificarsi della condizione risolutiva contenuta nel contratto di vendita,
dell'avvenuta comunicazione di risoluzione del 5.3.2020 da parte di e, infine, del fatto che CP_2
lo stesso verbale rogato dal notaio costituisce titolo esecutivo per ottenere, fra l'altro, l'annotazione ex art. 2655 cod. civ. dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione dell'atto di compravendita ed il rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 608 cod. civ.
3. – Con atto notificato in data 11.1.2021 l' ha intimato precetto per rilascio dei fondi CP_2
rustici oggetto del contratto di vendita con patto di riservato dominio.
4. – Avverso l'atto di precetto ha proposto opposizione ex art. Parte_1
615 co. 1 cpc, eccependo: 1) l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, ossia il verbale di attestazione di inadempimento del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1523 cod. civ., perché
redatto in virtù di una disciplina normativa (art. 13 co.
4-bis D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016) entrata in vigore il 24.10.2016, in data anteriore all'evento risolutivo costituito dalla morosità manifestatasi il 30.6.2011, con la conseguenza che l' , al CP_2
fine di ottenere il rilascio dei cespiti, avrebbe dovuto agire in via ordinaria per far dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita rimasto inadempiuto;
2) l'inesistenza del carattere di gravità dell'inadempimento e la sussistenza di una “mora debendi” incolpevole, tenuto conto
2 dell'atteggiamento dell'opposto che aveva tollerato per anni l'inadempienza, tanto da ingenerare l'affidamento circa la “manutenzione” del contratto, nonché della circostanza che il debitore non è
rimasto inerte, essendosi invece adoperato per sanare la morosità, affidandosi ad un avvocato (al quale avrebbe consegnato somme di denaro per estinguere la debitoria) poi rivelatosi fedifrago rispetto alle rassicurazioni fattegli e agli accordi presi e nei cui confronti ha presentato alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia querela per i reati di truffa aggravata e continuata nonché patrocinio infedele. Pertanto, sulla scorta degli anzidetti motivi, l'opponente ha chiesto,
previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare nullo/inefficace il precetto di rilascio.
5. – L si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione, CP_2
deducendo la validità ed efficacia del titolo stragiudiziale azionato esecutivamente.
6. – L'adito giudice dauno ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
7. – La causa è stata istruita esclusivamente con le produzioni documentali delle parti.
8. – Con sentenza n. 1491/2023, pubblicata il 30.5.2023, il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione, condannando l'attore al pagamento delle spese sia della fase “cautelare” che di quella di merito.
8.1. – In particolare, il primo giudice ha ritenuto che la normativa introdotta dall'art. 13 co.
4-bis D.L. n. 193/2016 sia applicabile ai rapporti in esecuzione sebbene l'inadempimento siasi verificato in epoca anteriore alla sua entrata in vigore giacché la predetta disposizione normativa non incide sul rapporto contrattuale “inter partes”, bensì disciplina esclusivamente la formazione del titolo esecutivo “speciale” secondo una modalità “semplificata”, senza cioè necessità per il creditore di intraprendere azioni giudiziarie per munirsi del titolo;
che l'inadempimento è da reputarsi grave in virtù della clausola pattizia racchiusa nel contratto di compravendita, che ne ha determinato la risoluzione “ipso iure”, a prescindere dalla sua importanza;
che, peraltro, l'insoluto ammonta complessivamente ad € 224.895,37; che l'inadempimento è, altresì, imputabile in quanto
3 protrattosi ingiustificatamente per molti anni;
che, inoltre, il decorso del tempo in assenza di un'iniziativa di tipo “restitutoria” del bene da parte di non è denotativo del venir meno o CP_2
dell'affievolimento dell'interesse di quest'ultimo a far valere il suo diritto;
che deve escludersi che il venditore con patto di riservato dominio, con il suo comportamento, abbia ingenerato nella controparte un incolpevole affidamento nella persistente vigenza del contratto di compravendita;
che non può assumere rilievo la querela presentata dall'opponente nei confronti del legale infedele poiché l'inadempienza è insorta parecchi anni prima della commissione del supposto raggiro.
9. – Avverso la pronunzia la parte soccombente ha proposto appello, articolato in due motivi: 1) “Errata interpretazione dell'applicabilità della normativa speciale di cui all'art. 13
comma 4-bis del Decreto-Legge 193 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
rispetto ai contratti già stipulati ante (o meglio anche a quelli il cui presupposto risolutivo si sia
verificato ante)”; 2) errata esclusione dell'inadempimento incolpevole. Pertanto, l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con il conseguente accoglimento dell'originaria opposizione e la dichiarazione di nullità/inefficacia del precetto.
10. – Il gravame è stato contrastato da , che ha dedotto l'infondatezza di entrambi i CP_2
motivi di appello, di cui ha chiesto la reiezione, con la condanna dell'impugnante al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 1 cpc.
11. – In assenza di attività istruttoria, concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 15.4.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
12. – L'appello – i cui motivi sono sostanzialmente “iterativi” di quelli già vagliati e motivatamente disattesi dal giudice di primo grado – è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
13. – La questione giuridica posta a base del primo motivo di appello è stata già esaminata e risolta con la sentenza n. 1908/2022 dell'intestata Corte di Appello, da cui l'odierno Collegio non ha ragione di discostarsi. In detta sentenza si è osservato – con rilievi valevoli nella vicenda in esame – quanto di seguito testualmente trascritto: “Come affermato dal giudice di prime cure,
4 nonché dal Tribunale di Roma con la sentenza n.17603/2021 pubblicata in data 11.11.2021... la
norma menzionata è una norma di carattere processuale, la quale, limitandosi ad attribuire al
verbale notarile di attestazione di inadempimento l'efficacia di titolo esecutivo, non interviene
sulla disciplina sostanziale del relativo rapporto negoziale. Importante ed illuminante è la
giurisprudenza in merito alla questione, la quale recentemente ha affermato che “il titolo
esecutivo stragiudiziale (art. 474 c.p.c.) è un atto con effetti processuali ed è un negozio. Ad esso
si applicherà la legge sostanziale dell'epoca in cui viene formato e la legge processuale
dell'epoca in cui viene azionato” (sent. Cass. civ., III sez., del 28.02.2019 n.5823). Quindi, quando
si tratta di stabilire la validità sostanziale di un atto, occorrerà aver riguardo alla legge vigente in
cui venne formato;
qualora invece si tratta di stabilire se un atto possa avere effetti processuali,
occorre aver riguardo alla legge processuale dell'epoca in cui l'atto venne azionato. Le norme
processuali, infatti, sono regolate dal principio del tempus regit actum secondo il quale l'atto
processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene
successiva all'introduzione del giudizio. Tale principio, come noto, si applica solo alle regole
processuali che mutano nel tempo, ma non a quelle sostanziali per le quali la modifica della
normativa non inciderebbe sui rapporti sorti prima della modifica della normativa stessa. Nel
caso di specie, …il verbale notarile contenente l'attestazione di inadempimento redatta…in data
5.12.2018 è stata azionata come titolo esecutivo successivamente all'entrata in vigore dell'art. 13
co. 4 bis del D.L. 193/2019, norma che, come specificato precedentemente, ha carattere
processuale. La regola del tempus regit actum, pertanto, risulta esser rispettata in quanto al
momento in cui doveva esser applicata (cioè al momento dell'inizio dell'esecuzione) l' era CP_2
munito di un atto che costituiva un valido titolo esecutivo. Le ragioni sopra esposte non possono
che condurre alla conferma delle statuizioni del giudice di prime cure, il quale, se pur
sinteticamente, ha correttamente rilevato che l'art. 13 co 4 bis D.L. 193/2016 è applicabile al caso
di specie perché vigente al momento di redazione del verbale notarile contenente l'attestazione di
inadempimento e dell'utilizzo dello stesso come titolo esecutivo…”.
5 14. – Il secondo motivo di appello, relativo al presunto inadempimento incolpevole dell'acquirente dei terreni con patto di riservato dominio, è manifestamente inconsistente alla luce delle argomentazioni giuridiche esaurientemente esposte del primo giudice, sopra riprodotte al punto 8.1., le quali sono condivise dal Collegio, che, dopo averle meditate e ritenute perfettamente coerenti con l'emananda decisione, previo esame critico delle infondate censure appellatorie sul punto, non può che farle integralmente proprie ai fini della reiezione del mezzo d'impugnazione in esame.
14.1. – D'altra parte, occorre considerare che ciascuna rata semestrale, che Parte_1
avrebbe dovuto onorare, ammonta(va) ad € 11.010,24; che, inoltre, come da lui stesso dichiarato
(cfr. pag. 5 dell'atto di querela del 23.2.2022), la debitoria accumulata verso è pari ad € CP_2
224.895,37, ciò dimostrando che il mancato pagamento ha riguardato decine di rate semestrali,
anche successive al 30.6.2011; che, del resto, la somma che avrebbe versato al suo avvocato infedele, peraltro da dicembre 2016 in poi (ossia quando la morosità era ormai grave e conclamata), sarebbe pari all'importo di € 66.300,00 (cfr. la terzultima pagina dell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 co. 1 cpc), di gran lunga inferiore al debito arretrato verso;
che, CP_2
infine, è del tutto inverosimile, secondo elementari principi di logica e massime di comune esperienza umana, che la parte di un contratto di compravendita concluso ai sensi dell'art. 1523
cod. civ., nell'ampio arco temporale compreso fra il 30.6.2011 ed il marzo 2016 (allorquando ha ricevuto la comunicazione di mancato pagamento delle rate), non si sia resa conto Parte_1
che, a fronte della disponibilità materiale dei terreni consegnati da (la cui coltivazione ha CP_2
consentito di ritrarre redditi tutt'altro che trascurabili, senza il contestuale versamento di alcuna contropartita pecuniaria al venditore), era rimasto totalmente inadempiuto l'obbligo di corrispondere le rate periodiche stabilite nel contratto. Tutte le anzidette circostanze costituiscono la chiara riprova dell'insussistenza dell'asserito inadempimento di scarsa importanza e non colpevole da parte dell'appellante.
6 15. – Pur in presenza della patente infondatezza dell'impugnazione, non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata proposta dall'appellato ex art. 96
co. 1 cpc (norma che tutela l'interesse della parte a non subire un pregiudizio dal comportamento processuale attuato dall'avversario e che individua una “species” dell'illecito “aquiliano” ex art. 2043 cod. civ.), posto che la parte vittoriosa non risulta aver assolto l'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass.
27.10.2015 n. 21798), sia nella componente non patrimoniale (lesione dell'equilibrio psico-fisico in conseguenza dell'ingiustificato comportamento processuale della controparte), che nella componente patrimoniale (significativo scarto tra l'importo che sarà liquidato in dispositivo a titolo di compenso professionale e quello esigibile dalla cliente in base al rapporto di mandato professionale: cfr. sul punto Cass. 12.10.2011 n. 20995).
16. – Tuttavia, ricorrono in presupposti per applicare l'art. 96 co. 3 cpc, che attribuisce al giudice, nel momento in cui provvede sulle spese di causa, il potere officioso – svincolato, quindi,
da qualsivoglia istanza di parte – di pronunciare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, la quale ha natura essenzialmente sanzionatoria ed è finalizzata a reprimere quell'abuso del diritto di azione e di difesa (nella specie d'impugnazione) che concreta un
“vulnus” alla giurisdizione e al principio costituzionalizzato della ragionevole durata del giusto processo (cfr. sul punto Corte Cost. 23.6.2016 n. 152). Sotto tale profilo, emerge un marcato coefficiente di colpevolezza dell'appellante, per non aver negligentemente percepito l'insostenibilità giuridica dei propri riproposti assunti, nonostante gli stessi fossero stati motivatamente confutati dal primo giudice e ancorché fossero apertamente confliggenti con l'indirizzo già chiaramente espresso dall'intestata Corte di Appello nel sovrapponibile precedente del 2022.
16.1. – Quanto ai criteri di liquidazione, si ritiene equo determinare la somma dovuta ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc in un sottomultiplo (un quarto) delle spese processuali (cfr., fra le pronunzie di legittimità più recenti, Cass. 20.11.2020 n. 26435).
7 17. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza codificato dall'art. 91 cpc, la cui applicazione può ritenersi insensibile all'esito reiettivo della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, in considerazione della soccombenza “sostanziale” dell'appellante con riguardo al pregnante profilo del merito della causa,
rispetto al quale assume portata indubbiamente “minusvalente” il trascurabile rigetto della domanda meramente accessoria ex art. 96 co. 1 cpc, il cui effetto pratico, d'altra parte, può ritenersi compensatoriamente soddisfatto con l'omologa statuizione di condanna al pagamento della sanzione risarcitoria ex art. 96 co. 3 cpc.
17.1. – Il compenso professionale è liquidato in base al valore indeterminabile della controversia secondo i parametri forensi minimi, in ragione del carattere meramente “replicativo”
dei motivi oppositivi enunciati in primo grado.
18. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
atto di citazione notificato il 14.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1491/2023,
pubblicata il 30.5.2023, nei confronti di “ Controparte_3
”, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.996,00, a titolo di compenso professionale, nonché Rsf, Cpa ed Iva
come per legge;
3) rigetta la domanda proposta dall'appellato ai sensi dell'art. 96 co. 1 cpc;
4) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 1.249,00,
così equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc;
8 5) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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