Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00434/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2025, proposto dall’avv. Lucia Sorrentino, rappresentata e difesa dall’avv. Athos Conte, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. athosconte@pec.it;
contro
Comune di Cellole (CE), in persona del legale rappresentante p.t. , non costituito in giudizio;
nei confronti
SOGERT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Giudice di pace di Cassino (FR) 4 maggio 2023 n. 526, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il cons. IO TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 30 ottobre 2025 e depositato il 14 novembre 2025, parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, inclusa l’applicazione di una penalità di mora;
Considerato che con la prefata sentenza il Comune di Cellole è stato condannato a pagare in favore della ricorrente, nella sua qualità di procuratore antistatario, la somma di euro 408,26, oltre ad accessori di legge, come da dispositivo;
Considerato che la sentenza in parola è stata notificata al comune resistente l’11 maggio 2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;
Considerato che la sentenza de qua è passata in giudicato, come si evince dalla certificazione del 1° dicembre 2023 su di essa apposta dalla cancelleria;
Rilevato che l’ente pubblico intimato non risulta aver provveduto a eseguire tale provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso vada accolto, non avendo l’amministrazione fornito elementi ostativi e che, in conseguenza, le vada fissato un termine per ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Caserta;
Ritenuto manifestamente iniquo, in considerazione del modesto valore del credito azionato, disporre la condanna della parte pubblica al pagamento di una penalità di mora;
Ritenuto di condannare l’ente locale resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Comune di Cellole il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’integrale esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Caserta o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Comune di Cellole il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Comune di Cellole al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
IO TO, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TO | ON CA |
IL SEGRETARIO