Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45176/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45176/2022 promossa da:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Giampaolo
Benedetti Pearson del Foro di Lucca e Giulio Filardo del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in Cascina
(PI), Corso Matteotti n. 16; attrice contro
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv.
Alfredo Affaitati del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, Viale Michelangelo n. 71; convenuta
Oggetto: distribuzione;
Conclusioni:
Per parte attrice richiamate le proprie istanze istruttorie: CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) In via principale, previo rigetto della domanda riconvenzionale
pagina 1 di 13
ii) € 122.503,69 a titolo di lucro cessante;
iii) € 20.000,00 per danno d'immagine; 2) In subordine, condannare il convenuto a risarcire in favore dell'attrice, per le medesime voci di cui sopra i), ii) e iii) il minor danno ritenuto di giustizia;
3) Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, incluso l'aumento del 30% dei compensi di Avvocato previsti dal nuovo art. 1 co. 1 bis decreto 10 marzo 2015 n. 55, avendo utilizzato nella redazione del presente atto “particolari tecniche di redazione tali da agevolare la consultazione e la fruizione al magistrato e alle altre parti del processo”. Salvo ogni altro diritto.” Per parte convenuta Controparte_2
“1. In via preliminare, dichiararsi la nullità assoluta, e/o inesistenza giuridica del contratto di affilia- zione per aprocrifia della sottoscrizione e quindi per assenza di sottoscrizione e di forma scritta.
3. In subordine, in accoglimento dell'eccezione sollevata di annullamento, rigettarsi per i motivi indicati in premessa la domanda proposta da controparte, in quanto, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata, e per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, 4. Accertarsi e dichiararsi, ove ritenuto valido il contratto l'inadempimento contrattuale, imputabile alla società e per l'effetto rigettarsi la domanda proposta CP_1 da controparte, in quanto, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata.
5. Ancora, in via subordinata, sempre nel caso in cui si ritenesse valido il contratto, accertarsi e dichiararsi la legittimità del recesso per giusta causa a fronte delle gravi inadempienze contrattuali imputabili a parte istante. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimb. forf., CPA e IVA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con atto di citazione notificato alla controparte, dalla società la quale, sul presupposto CP_1 dell'avvenuta stipulazione in data 20.10.2021 di un contratto di affiliazione commerciale con la società (quale affiliata) della durata di Controparte_2 cinque anni a decorrere dal mese di gennaio del 2022 e dell'anticipato scioglimento del medesimo contratto, in data 11.3.2022, per volontà di quest'ultima, ha instato affinché il Tribunale adito, accertato pagina 2 di 13 l'inadempimento contrattuale della convenuta, la condannasse al risarcimento dei danni in tesi patiti, da quantificarsi: a) in € 7.260,00 a titolo di danno emergente, costituito dai costi sostenuti per l'allestimento del punto vendita e per la fornitura del mobilio;
b) in € 122.503,69 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, determinato in relazione alla media del fatturato generato dall'affiliata nei due mesi di esecuzione del contratto moltiplicato per i cinque anni di durata prevista del contratto medesimo, oltre a “un incremento pari al 30% dopo il VI mese di attività”; c) in €
20.000,00 a titolo di danno all'immagine.
Costituitasi con comparsa di costituzione e risposta la società CP_2 ha resistito alle domande attoree deducendo: a) che la sottoscrizione
[...] apposta al contratto di franchising dedotto dall'attrice quale titolo della sua pretesa era apocrifa in quanto non riconducibile al legale rappresentante della medesima società convenuta;
b) che, conseguentemente, il predetto contratto era nullo trattandosi di contratto formale ai sensi dell'art. 3, l.
129/2004; c) che, comunque, il predetto contratto era anche annullabile, ai sensi dell'art. 8, l. 129/2004 cit. e dell'art. 1439 c.c., per avere l'attrice fornito ad essa convenuta “false informazioni” all'atto della stipula del contratto;
d) che l'attrice-affiliante non aveva correttamente adempiuto alle sue obbligazioni contrattuali, atteso che aveva omesso di provvedere d1) alla inaugurazione del punto vendita, d2) alla pubblicizzazione sui social, d3) al compimento di attività di marketing, d4) alle attività di formazione;
e) che, pertanto, essa convenuta aveva diritto al risarcimento del danno in tesi patito per l'inadempimento dell'attrice, da quantificarsi nella somma di €
80.000,00.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del 26.2.2025, con concessione alle stesse parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. In sede di pagina 3 di 13 precisazione delle conclusioni, parte convenuta ha espressamente rinunciato alla domanda riconvenzionale risarcitoria proposta nei confronti dell'attrice.
Tanto premesso va, innanzitutto, osservato che risulta documentalmente l'avvenuta stipulazione per iscritto, in data 20.10.2021, del contratto denominato “contratto di commissione – affiliazione commerciale”, in forza del quale la società quale affiliante, ha concesso, alla società CP_1 [...]
quale affiliata, per la durata di cinque anni (art. 20) “la CP_2 disponibilità, non esclusiva, dell'insieme dei propri servizi e il diritto a vendere in nome proprio e per conto dell'affiliante, nel rispetto dello Stile i Prodotti contraddistinti dal Marchio” (art. 1), con la previsione che “tutti i corrispettivi derivanti dalla vendita dei prodotti” sarebbero stati accreditati direttamente sul conto corrente dell'affiliante, il quale avrebbe poi corrisposto all'affiliato
“quale remunerazione per le prestazioni effettuate … una commissione pari al
50% dei corrispettivi delle vendite dei Prodotti, al netto degli sconti concordati
e pianificati da ”. CP_1
Parte convenuta ha disconosciuto, nella comparsa di costituzione e risposta, la sottoscrizione apposta al contratto prodotto in copia dall'attrice, contestandone l'autenticità e la riferibilità al legale rappresentante della
, ed eccependo conseguentemente la nullità CP_2 Controparte_3 del contratto di franchising per difetto di forma1.
Parte attrice, nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., ha insistito per il rigetto dell'eccezione avversaria, ribadendo che “il contratto” era “stato siglato dal l.r. della convenuta e” che “il rapporto contrattuale si” era
“compiutamente perfezionato”, allegando che si trattava di contratto concluso a distanza ai sensi dell'art. 1326 c.c. e che il documento contrattuale prodotto in copia con l'atto di citazione e disconosciuto dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta era stato in realtà trasmesso pagina 4 di 13 all'attrice, per conto della convenuta, dalla consulente del lavoro di quest'ultima, mediante apposito messaggio e-mail2 recante, tra i destinatari in copia conoscenza, anche il legale rappresentante della medesima convenuta, il su menzionato . Controparte_3
Ora, posto che com'è noto, “l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per
l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo”3, deve osservarsi che la su riportata difesa dell'attrice, in quanto volta a dimostrare la provenienza dalla società convenuta del contratto disconosciuto – e, dunque, mediante prova logica, la sua riferibilità al legale rappresentante sottoscrittore - va qualificata in termini di istanza di verificazione, basata sulla prova documentale costituita dalla corrispondenza intercorsa tra le parti al momento della conclusione del contratto in parola di cui al doc. 13 su citato. E dovendosi ancora, al riguardo, rilevare come il mancato deposito da parte dell'attrice del documento originale si giustifica in considerazione del fatto – incontestato – per cui il contratto per cui è lite è stato trasmesso all'attrice soltanto in copia, a mezzo di posta elettronica.
Ora, a fronte di ciò, la parte convenuta, la quale neppure ha depositato le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., ha omesso di tempestivamente e ritualmente contestare l'efficacia rappresentativa della documentazione prodotta in giudizio dall'attrice e su menzionata, così come la riconducibilità dell'indirizzo e-mail ivi risultante al legale rappresentante della convenuta.
Dalla predetta documentazione risulta che: a) in data 5.10.2021
[...] di ha scritto a (legale rappresentante Persona_1 CP_1 Controparte_3 della convenuta) una e-mail avente ad oggetto “contratto di affiliazione” ed il pagina 5 di 13 seguente contenuto: “Ciao , in allegato il contratto di affiliazione. Resto CP_3 in attesa di un tuo riscontro. Grazie. ; b) in data 18 ottobre 2021 Per_1 Per_2
(consulente del lavoro della società convenuta – circostanza non
[...] contestata- ) ha scritto a una e-mail avente quale oggetto Persona_1 sempre “contratto affiliazione”, con destinatario in “copia conoscenza”
[...]
, dal seguente tenore: “ti giro la mail formulata da . CP_3 Controparte_3
Con riferimento al contratto di affiliazione commerciale che intendiamo sottoscrivere con la ti confermiamo la nostra intenzione, nonchè CP_1 orgoglio di poter far parte della vostra azienda. Come ben sai, sono state sostenute tutte le spese per attuare al meglio il Progetto come ad esempio
l'adeguamento strutturale del locale. Il tutto finalizzato a rendere il punto vendita, conforme agli standard del concept ACBC. Dopo aver letto il contratto di commissione - affiliazione commerciale, si chiede di apportare una modifica all' art 8: Materiale informatico, elimanando i punti 8.1.a. e 8.1.b., in quanto come da accordi presi verbalmente nei giorni scorsi, non verserà il canone mensile indicato. Inoltre si chiede la modifica anche dell' art. 20: Durata, indicando la facoltà di recesso anticipato, previa comunicazione 6 mesi prima della scadenza contrattuale. Si ribadisce l'impegno ad aprire il punto vendita
entro il primo dicembre. Certi di un tuo positivo riscontro, cordiali CP_1 saluti.” c) in data 19.10.2021 ha scritto “Buonasera , Persona_3 Per_2 in allegato il contratto rivisto secondo le vostre indicazioni relativamente agli art. 8,8.1,8.2, 20. Ti chiedo quindi di far firmare il contratto e di siglare ogni pagina, riceverete copia originale controfirmata da . Buona serata. CP_1
; d) in data 20.10.2021 ha scritto a Per_1 Persona_2 Persona_4 con in “copia conoscenza”, la e-mail con oggetto “contratto Controparte_3 affiliazione” avente il seguente tenore: “Buongiorno in allegato ti Per_1 trasmetto il contratto siglato e firmato da quale Controparte_3 amministratore della società Resto a disposizione”. CP_2
Orbene, sulla scorta degli elementi fattuali sopra riportati, esaminati nella loro globalità, e stante l'assenza di qualsivoglia ricostruzione fattuale pagina 6 di 13 alternativa nella specie neppure proposta dalla convenuta, deve ritenersi che il contratto inter partes si sia correttamente perfezionato secondo lo schema di cui all'art. 1326 c.c., avendo l'attrice sufficientemente dimostrato, mediante la documentazione sopra esaminata, l'avvenuta trasmissione alla medesima attrice-proponente dell'accettazione da parte di un soggetto certamente riferibile alla convenuta.
A ciò si aggiunga, infine, per mera completezza, che ove anche si reputasse che la scheda contrattuale, come detto trasmessa per conto della convenuta all'attrice, sia stata materialmente vergata da persona fisica diversa dal legale rappresentante della convenuta, dovrebbe in ogni caso ritenersi ratificato, ad opera di questi, l'operato del falsus procurator, considerato che
è incontestato: a) che il legale rappresentante della convenuta era tra i destinatari della e-mail contenente in allegato il contratto disconosciuto;
b) che il predetto contratto ha ricevuto pacifica esecuzione per due mesi, avendo la convenuta aperto, nel mese di gennaio del 2022, un punto vendita con insegna , utilizzando arredi e mobilia forniti da quest'ultima e CP_1 ricevendo sempre dalla stessa i prodotti in conto vendita;
c) che nel CP_1 corso del rapporto contrattuale la convenuta ha trasmesso all'attrice, in ossequio agli accordi contenuti nel contratto in parola, i corrispettivi della Contr vendita dei prodotti;
d) che, con missiva del 10.2.2022, la convenuta, lamentando una “perdita notevole” dovuta alla “poca notorietà del marchio” e al “poco assortimento ricevuto”, ha chiesto all'attrice di “contribuire al mantenimento dei costi”, paventando, in caso contrario, la possibilità di “non proseguire nell'affiliazione del … brand”4; d) che, con missiva dell'11.3.2022, la convenuta ha comunicato all'attrice la “risoluzione del rapporto commerciale in essere di affiliazione (a tutti gli effetti un vero e proprio contratto di franchising)” invitando l'attrice a “ritirare” la merce ed ogni suppellettile di sua proprietà nel punto vendita, oltre alle attrezzature pagina 7 di 13 telematiche e gli altri beni mobili di proprietà di e) l'avvenuta CP_5 riconsegna, in contraddittorio delle parti, in data 12.4.2022, del mobilio, dei prodotti dell'attrice in possesso della convenuta e dell'insegna6.
Quanto precede in ordine all'esistenza di un contratto scritto riferibile alla società convenuta determina, quindi, il rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta.
Va, parimenti, rigettata l'eccezione di annullamento del contratto de quo sollevata sempre dalla convenuta ai sensi dell'art. 8 della l. n. 129/2004 citata, il quale dispone che “se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto”.
Premesso, infatti, che, com'è noto, “a norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ.”7, deve escludersi che nella specie l'asserito omesso invio da parte dell'attrice di talune informazioni previste dall'art. 4, l. 129/2004 (relative, tra quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta, soltanto alla “lista degli affiliati attivi e ai punti vendita diretti dall'affiliante”, visto che il contratto è stato trasmesso dalla convenuta-accettante all'attrice proponente e che è incontestata la conoscenza della convenuta dei “marchi utilizzati”) possa di per sé solo, e in assenza di ulteriori elementi fattuali nella specie neppure addotti dalla convenuta, essere equiparato all'ipotesi, non ricorrente nella specie, di “false
pagina 8 di 13 informazioni” all'affiliato prevista dall'art. 8 della l. n. 129/2004 cit. e, a maggior ragione, integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 1439 c.c.
Affermata, dunque, la validità del contratto di affiliazione commerciale dedotto dall'attrice quale presupposto giustificativo della sua pretesa risarcitoria, deve osservarsi che è pacifico, oltre che risultante documentalmente che: a) le parti avevano stabilito che il rapporto di affiliazione avesse durata quinquennale;
b) dopo soli due mesi dall'apertura del punto vendita, la convenuta affiliata ha comunicato all'attrice affiliante la sua volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale;
c) effettivamente il rapporto inter partes è cessato nel mese di marzo del 2022, con riconsegna all'attrice dei beni e dei prodotti in possesso della convenuta.
Parte convenuta ha dedotto, a giustificazione della sua decisione di far cessare il contratto anticipatamente, l'inadempimento dell'attrice, in tesi, consistito: a) nell'omesso compimento delle attività previste nell'art. 10 del contratto (inaugurazione punto vendita, pubblicizzazione sui social, operazioni di marketing localizzate territorialmente, apporto formativo); b) nella consegna “con grave ritardo” della merce e degli arredi.
Le difese della convenuta non meritano accoglimento.
Al riguardo va, infatti, innanzitutto, rilevata l'irrimediabile genericità della deduzione della convenuta relativa all'asserito ritardo nella consegna dei prodotti e del mobilio, atteso che la medesima convenuta ha del tutto omesso finanche di allegare, sia quale sarebbe stato in tesi il termine contrattuale per la consegna del mobilio, sia quale sarebbe stata, sempre in tesi, la consistenza dell'asserito ritardo, di guisa da impedire, per ciò solo, ogni verifica circa l'effettiva sussistenza di un fatto di inadempimento imputabile all'attrice.
Analoghi rilievi di genericità vanno, poi, altresì, svolti con riferimento alle deduzioni della convenuta circa lo stato del mobilio fornito, stante anche l'assenza di contestazioni rivolte all'affiliante nell'immediatezza della fornitura.
pagina 9 di 13 Per quanto attiene, infine, alla dedotta assenza di attività promozionali e formative, deve osservarsi, da un lato, per quanto attiene alla formazione, che la convenuta non ha specificamente contestato la circostanza dedotta dall'attrice in citazione e ribadita nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1,
c.p.c., relativa alla presenza nei giorni dal 12 al 15 gennaio 2022 e dal 3 al 4 febbraio 2022 nel negozio della convenuta di personale dell'attrice a fini
“formativi” e, da altro lato, che l'improvvisa cessazione del rapporto dopo soli due mesi di esecuzione ha impedito all'attrice di svolgere una più consistente attività promozionale. E dovendosi ancora rilevare che, ove anche si considerasse come non sufficiente l'attività promozionale svolta dall'attrice in favore della convenuta come documentata in atti8, dovrebbe comunque escludersi che tale fatto di inadempimento rivesta una gravità tale da giustificare, di per sé solo, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto de quo.
Pertanto, alla luce di tutto quanto dedotto, considerata la durata quinquennale del contratto, deve ritenersi che il comportamento della convenuta, consistito nel rifiuto di proseguire tout court il rapporto contrattuale in parola a decorrere dall'11.3.2022, determinando il definitivo fallimento del programma negoziale, costituisca un fatto di inadempimento foriero di responsabilità contrattuale.
Venendo, ora, ad esaminare le pretese risarcitorie attoree, deve osservarsi quanto segue.
Merita, in primo luogo, accoglimento la pretesa dell'attrice di vedersi risarcito il danno patrimoniale subito, sub specie di danno emergente, costituito in tesi dalle spese sostenute dalla medesima attrice per la realizzazione e per l'installazione delle insegne del negozio della convenuta, per l'installazione del registro di cassa, per l'attivazione del POS e per la direzione delle opere di “restyling” del punto vendita, considerato, da un pagina 10 di 13 lato, che trattasi di esborsi sufficientemente documentati9, non specificamente contestati nella loro esistenza e relativa consistenza dalla convenuta, e sostanzialmente in linea con i prezzi correnti di mercato per beni e prestazioni similari e, da altro lato, che i medesimi esborsi nemmeno possono considerarsi ammortizzati dall'attrice, stante la cessazione del contratto dopo soli due mesi di attività.
Pertanto, il danno emergente subito dall'attrice va quantificato in €
3.186,6410. Su tale importo vanno, poi, conteggiati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi del lucro cessante, questi ultimi da calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente secondo il noto insegnamento giurisprudenziale11, a decorrere dal giorno del recesso (11.3.2022) e, dunque, pari, all'attualità, ad € 3.836,43.
Non risultano, invece, risarcibili gli esborsi asseritamente sostenuti dall'attrice per il trasporto della merce e per la realizzazione di adesivi, in mancanza di qualsivoglia elemento, neppure rinvenibile nella documentazione prodotta in giudizio12, idoneo a far ritenere tali spese come effettivamente riferibili al contratto inter partes.
Neppure merita accoglimento la pretesa dell'attrice di conseguire il risarcimento dell'asserito lucro cessante, calcolato dalla predetta attrice in base al fatturato medio generato dalla convenuta nei due mesi di rapporto moltiplicato per i cinque anni di durata del contratto.
In proposito, deve infatti osservarsi che parte attrice si è limitata ad allegare la consistenza del fatturato generato dall'affiliato nei due mesi di esecuzione del contratto, senza tuttavia alcunché dedurre in ordine ai costi necessari per produrre tale utile. Discende da ciò l'obiettiva impossibilità di determinare l'effettiva consistenza del guadagno perduto dall'affiliante per la chiusura del negozio dell'affiliato, alcunché potendosi evincere neppure dalla pagina 11 di 13 documentazione prodotta in giudizio dall'attrice in ordine ai costi di produzione dei beni venduti dall'affiliato per conto dell'affiliante, ai costi di trasporto e ritiro della merce, ai costi pubblicitari, et similia. Né in tale carente contesto allegativo e probatorio potrebbe addivenirsi a una liquidazione equitativa del presunto danno, atteso che in assenza di specifici criteri per la determinazione dei costi sostenuti dall'affiliante da detrarre dal fatturato prodotto dall'affiliato, nella specie come detto non offerti dall'attrice, ogni quantificazione del mancato guadagno finirebbe per rivelarsi del tutto arbitraria.
Analoghi rilievi di genericità vanno poi svolti con riferimento alle apodittiche deduzioni attoree relative all'asserita “perdita di clientela” e di “attrattiva del marchio”, non avendo la medesima attrice addotto alcuno specifico elemento idoneo a far ritenere come effettivamente verificatasi -e tanto più a causa della condotta della convenuta - siffatte evenienze pregiudizievoli.
Parimenti, va rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine. Premesso, infatti, che il risarcimento del danno non patrimoniale va identificato con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici13, osserva il Tribunale che non
è stata compiutamente allegata, nei termini decadenziali di rito, da parte dell'attrice alcuna specifica circostanza fattuale da cui poter verosimilmente inferire che, per effetto della cessazione anticipata del contrato di franchising con la convenuta, la medesima attrice abbia subito un effettivo e concreto discredito nella propria reputazione commerciale, di guisa che, in mancanza di prova in ordine alla stessa esistenza del danno lamentato, del tutto pagina 12 di 13 impraticabile risulta anche in questo caso la liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2059 c.c.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria attorea, peraltro per un importo di gran lunga inferiore rispetto a quello originariamente domandato, si ravvisano nella specie i presupposti per la parziale compensazione tra le parti delle predette spese nella misura di metà, con condanna della convenuta, da individuarsi quale parte maggiormente soccombente, alla rifusione in favore dell'attrice della restante metà, liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, Controparte_2 la condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1
3.836,43 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi, calcolati al saggio legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- rigetta per il resto la domanda risarcitoria attorea;
- compensa tra le parti nella misura di metà le spese di lite e condanna
[...] alla rifusione in favore di della restante metà, CP_2 CP_1 liquidata in € 393,00 per spese ed € 4.220,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 23.5.2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 3, l. n. 129/2004 citato da parte convenuta dispone, al primo comma, che “il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità”. 2 Cfr. doc 13 di parte attrice. 3 Vd. fra molte, Cass. n. 16383/2017. 4 Cfr. doc. 2 di parte convenuta. 5 Cfr. doc. 4 di parte attrice. 6 Cfr. doc. 4 di parte convenuta. 7 Vd. fra molte Cass. n. 12424/2006. 8 Cfr. doc. 15 di parte attrice. 9 Cfr. docc. 7, 9, 10, 11. 10 € 2074 + € 356,24 + € 24,40 + € 732 = 3.186,64. 11 Vd. per tutte Cass. n. 1712/1995. 12 Cfr. docc. 8 e 12 di parte attrice. 13 Cfr. Cass. n. 20643/2016.