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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/10/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 173/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
Parte_1
(codice fiscale: , in per-
[...] P.IVA_1
sona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, in via Marchese Ugo n. 56 presso lo studio dell'avv.to Pietro Grammatico, rappresentata e difesa dall'avv.to Ilaria Magaraggia del foro di Vicenza per mandato in atti appellante
CONTRO in persona del Sindaco e legale rappresen- Controparte_1
tante pro – tempore, (C.F.: , elettivamente domiciliato a P.IVA_2
Palermo, nella Piazza V.E. Orlando n. 6, presso lo studio dell'avv. Mi- chelangelo Vitale che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte appellata ed appellante incidentale –
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
E
, nato a [...] l'[...] (CF MLT- CP_2
, elettivamente domiciliato a Palermo, in via Ariosto C.F._1
n. 16/C presso lo studio dell'avv. Luca Perricone che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E con sede in Belpasso (Ct) (codice fiscale: CP_3
, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappre- P.IVA_3
sentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Mar- chese Ugo n. 56, presso lo studio dell'Avv. Pietro Grammatico, rappre- sentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Aliquò del Foro di Catania per man- dato in atti appellati
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante: come in atto di appello;
appellati e appel-
lante incidentale: come nelle rispettive comparse di costituzione e risposta in appello
con appello incidentale.
XXXXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 420/2020 emessa in data 18.6.2020, rigettò le domande avanzate dalla società
(nella qualità di cessionaria dei crediti vantati dal CP_3 [...]
verso il giusta atto di cessione Controparte_4 Controparte_1
stipulato in data 20 luglio 2012 e notificato all'ente ceduto il 27 maggio
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
2013), nei confronti del volte ad ottenere il ri- Controparte_1
sarcimento nascente da n. 3 riserve formulate nell'ambito dell'appalto di opere pubbliche avente ad oggetto la “costruzione di un edificio da destinare a sede del Comando di Polizia Municipale del Comune di Mi- silmeri”; dichiarò inammissibili le domande avanzate dall'ente conve- nuto nei confronti del Parte_1
(già ); rigettò le domande avanzate dal Controparte_5 Parte_1
nei confronti del Parte_1 CP_6
compensò integralmente le spese di lite tra le parti ponendo
[...]
quelle di ctu definitivamente a carico di parte attrice e del
[...]
, in solido tra loro. Parte_1
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Curatela del fallimento della società “ (di Parte_1
seguito curatela) chiedendone l'integrale riforma.
3. Si costituivano in giudizio sia il il quale Controparte_1
chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale, sia la
(di seguito , che aderiva all'appello proposto dal- CP_3 CP_3
la curatela nonché che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_2
4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 21.05.2025, tenuta con modalità “cartolari”, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 23.5.2025 e sono stati asse- gnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
5. Tutti i motivi di appello ripercorrono e censurano la sentenza impugnata rispetto ad ogni riserva, rigettata dal primo giudice, perché ritenuta tardivamente apposta.
6. Parte appellante, premettendo di far proprie le domande avan- zate in primo grado dalla ritenuta priva di legittimazione atti- CP_3
va dal primo giudice, impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la Riserva n. 1) per tardiva iscrizione in contabilità.
7. La curatela osserva che tale riserva, iscritta per ottenere il ri- sarcimento del danno causato “dall'anomalo andamento dei lavori, maggiori oneri e danni causati dalla ridotta produzione nel periodo dal
18.05.2009 al 04.02.2010”, apposta per la prima volta in occasione del- la sottoscrizione del registro di contabilità al 4° S.A.L., trae origine dal ritardo nell'avanzamento delle opere imputabile alla committenza, produttivo di un danno all'impresa appaltatrice, quantificato dal c.t.u. nella somma pari ad € 19.846,00, contestata dagli attori in primo gra- do i quali ritenevano di avere diritto al maggiore indennizzo di €
172.944,97, per tutto il periodo oggetto di rallentamento dei lavori. Il
Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto, contestato dall'appellante, che l'impresa fosse decaduta dal diritto a fare valere le riserve, per avere sottoscritto il conto finale in data 11 ottobre 2011
“con una generica dicitura «l'impresa firma con riserva che espliciterà nei modi e termini di legge», poi esplicitata a distanza di 45 giorni con separata nota del 25 novembre 2011 intempestiva”, affermazione frut- to di errato esame dei documenti versati in atti, perché la “nota”, re- cante l'esplicazione delle riserve, seppur riportava la data del 25 no-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
vembre 2011 era stata, tuttavia, consegnata al Direttore dei Lavori in data 25 ottobre 2011, quindi, entro i quindici giorni dalla sottoscrizio- ne dello Stato Finale, e l'indicazione del 25 novembre era stata solo un mero refuso, con la conseguenza che la riserva era stata esplicitata tempestivamente.
8. L'appellante, contesta ancora le affermazioni del primo giudice il quale, nel valutare la tardività delle appostazioni, ha evidenziato la mancata indicazione delle riserve e della richiesta di disapplicazione delle penale, sia nell'atto di sottomissione che, però, è solo un atto ne- goziale con il quale l'impresa accetta l'esecuzione delle opere in va- riante, sia nell'ordine di servizio del Direttore dei Lavori del 4.3.2010,
e ciò in violazione dell'art. 128 del D.P.R. n. 554/99 (applicabile ratione temporis all'appalto di che trattasi), trattandosi di un atto non idoneo ad iscrizioni di eventuali riserve. Peraltro, soggiunge l'appellante, la decadenza pronunciata dal primo giudice, non tiene conto che la nor- mativa richiamata sottende una presunzione relativa, superabile allor- quando emerga la prova documentale della inequivoca volontà dell'impresa di non accettare le risultanze del conto finale, come nella specie, avendo l'appaltatrice firmato con “riserva” tale atto e con “no- ta” consegnata al Direttore dei Lavori in data 25 ottobre 2011 ha con- testato le risultanze del Conto Finale.
9. Il gravame censura la sentenza nella parte in cui ha parimenti rigettato la riserva n. 2, con la quale l'impresa aveva contestato la mancata contabilizzazione di talune lavorazioni e richiama le medesi- me argomentazioni e censure già rilevate per la prima riserva, eviden-
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ziando che, sul punto, il Comune era decaduto dall'eccepire la deca- denza per non avere supportato la relativa eccezione da alcuna moti- vazione, trattandosi di eccezione in senso stretto.
10. Rispetto alla riserva n. 3, formulata per richiedere maggiori oneri e danni causati dal ritardato collaudo delle opere, l'appellante precisa che la stessa trae origine dal ritardo con il quale la Stazione
Appaltante ha emesso il Certificato di Collaudo, come verificato dallo stesso c.t.u. il quale ha accertato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 09 luglio 2010, lo Stato Finale andava emesso entro i successivi
120 giorni e le operazioni di collaudo dovevano essere ultimate entro giorno 8 gennaio 2011, sicché l'impresa avrebbe subito un danno quantificato nella complessiva somma di € 12.955,00. Anche rispetto alla decadenza comminata dal primo giudice, l'appellante reitera i mo- tivi già esposti rispetto alla prima riserva.
11. La curatela appellante censura, ancora, la decisione impugnata per omessa motivazione sulla richiesta di condanna del convenuto al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti pari a complessivi €
44.775,47, da cui, se anche dovesse essere sottratto l'importo della pe- nale, - erroneamente applicata sul presupposto che i lavori fossero sta- ti ultimati in data 29.10.2010 - pari ad € 34.500,00, rimarrebbe un credito per l'impresa di € 10.275,47.
12. Viene, infine, contestata la qualificazione di riserva, operata dal primo giudice, rispetto alla richiesta di disapplicazione della penale applicata dal per il ritardo nell'ultimazione dei lavori che, tut- CP_1
tavia, come anche accertato dal ctu, nel rispetto delle proroghe auto-
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rizzate, è avvenuta in data 9.7.2010, come emergente dal certificato redatto dal Direttore dei lavori e le ulteriori lavorazioni da compiere, per la cui esecuzione era stato fissato termine di sessanta giorni, inte- gravano solo opere del tutto marginali.
XXXX
❖ APPELLO INCIDENTALE DEL Controparte_1
13. Il impugna la sentenza nella parte in cui ha Controparte_1
dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti del Con- sorzio in conseguenza dell'avvenuto suo fallimento i cui crediti pertan- to, dovevano essere fatti valere davanti agli organi della procedura fal- limentari ai sensi degli artt. 93 e ss. L Fall.. Sostiene l'appellante di ave- re, tuttavia, richiesto, dopo l'intervenuto fallimento, che tali pretese creditorie, pari a complessivi € 77.424,65, fossero accertate e poste in compensazione nel caso di eventuale accoglimento, anche solo parzia- le, delle domande della Curatela (e con espressa riserva di agire ex art. 93 e segg. per il riconoscimento del residuo credito del a CP_7 CP_1
seguito della eventuale compensazione suddetta), domanda formulata, in via condizionata, anche nel secondo grado, nel caso di accoglimento dell'appello principale.
14. Con il secondo motivo, l'ente appellato ripropone, in via subor- dinata e condizionata, la domanda di garanzia avanzata nei confronti del progettista e direttore dei lavori ing. , rispetto alla prima ri- CP_2
serva che, se ritenuta fondata, sarebbe dipesa da vizi di carattere pro- gettuale imputabile al professionista chiamato in garanzia allo scopo di essere manlevato, domanda assorbita dal rigetto dell'azione principale
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proposta. Difatti, il lamentato ritardo e l'anomalo andamento dei lavo- ri, da cui trae origine la prima riserva è frutto di un inadempimento contrattuale del progettista dell'opera, ing. , sul quale CP_2
incombeva il compito di valutare la natura e la consistenza del terreno edificatorio, al fine di consegnare un progetto realizzabile a regola d'arte (anche) in base alle caratteristiche geologiche del sito, che han- no comportato la necessità di redigere ed approvare una perizia di va- riante all'esito degli approfondimenti successivi, in contrasto con quanto attestato e certificato in precedenza dal professionista.
15. Infine, con il terzo motivo di appello incidentale, il si CP_1
duole dell'errata compensazione delle spese di lite del giudizio di pri- mo grado che, in spregio ai criteri della soccombenza, non ha tenuto conto dell'integrale rigetto delle domande spiegate dalla e col- CP_3
tivate dalla curatela appellante.
XXXX
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
16. Con contratto di appalto stipulato in data 08 maggio 2008 (ed allegato Capitolato Speciale di Appalto), registrato in data, il Comune di all'esito di pubblico incanto, aveva affidato al CP_1 [...]
l'appalto per la “costruzione di un edificio da destina- Controparte_8
re a sede del Comando di Polizia Municipale nel Comune di , CP_1
impresa appaltatrice che aveva designato la (società CP_3
consorziata di seguito anche , quale materiale esecutrice dei CP_3
lavori, con termine di ultimazione delle opere entro giorni 392, conse- gnate con verbale del 13 Giugno 2008 e con scadenza del termine al 13
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luglio 2009.
17. L'avanzamento dei lavori, tuttavia, subì una serie di rallenta- menti e ritardi. Dapprima fu la con lettera del 9.7.2009 a ri- CP_3
chiedere una proroga del termine segnalando cause ostative legate a fenomeni atmosferici, nei mesi da settembre 2008 a gennaio 2009 e, successivamente, la sospensione di ulteriori 120 giorni, autorizzata dal
Direttore dei Lavori, fu causata dalla necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva (ai sensi dell'art. 25, c. 3 della L. 109/94 coor- dinata con la L.R. 7/2002), perché durante lo svolgimento dei lavori, furono effettuate ulteriori indagini geologiche e geognostiche a seguito del rinvenimento di una falda acquifera che interferiva con le previste aree di fondazione, tale da imporre modificazioni significative al pro- getto originario. Pertanto, la fine dei lavori, a seguito delle proroghe autorizzate, veniva fissata alla data del 12.7.2010.
18. A causa dell'andamento anomalo del cantiere all'origine dei danni lamentati, l'impresa , oltre ad avere ripetutamente se- CP_4
gnalato, con la corrispondenza in atti prodotta, i ritardi e le sospensio- ni, sottoscrisse lo Stato Finale dei Lavori, unitamente al D.L., in data
11.10.2010 apponendo la scritta "l'impresa firma con riserva che esplicherà nei modi e nei termini di legge", riserve poi esplicitate con separata nota del 25/11/2010.
19. Il primo giudice, sulla base delle rituali eccezioni sollevate dalle parti convenute, ha dichiarato decaduta l'impresa per avere tardiva- mente apposto le riserve, nel conto finale del 11.10.2010, esplicitate nel registro contabilità sottoscritto in data 17.11.2020, solo dopo 45
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giorni, in violazione dell'art. 74 del DPR 554/99. Rispetto alla riserva n. 1 nascente dal lamentato ritardo nella ripresa dei lavori, il primo
Giudice ha osservato che la medesima impresa in data 30 novembre
2009 aveva sottoscritto, senza riserva alcuna, l'atto di sottomissione a mezzo del quale aveva assunto l'incarico di eseguire i lavori oggetto della perizia di variante e suppletiva per il prezzo ivi indicato e, nei tempi concordati senza nulla evidenziare, anche l'Ordine di servizio del D.L n. 2 del 4.2.2010, avente ad oggetto le maggiori lavorazioni da effettuare.
20. L'appellante contesta l'assunto rilevando che i due atti richia- mati dal Tribunale non sono idonei a consentire la formale apposizio- ne delle riserve ed, inoltre, l'impresa non è incorsa in alcuna decaden- za giacché l'indicazione della data del 17.11.2010 è frutto di un refuso ed invece la data corretta è quella del 25.10.2010 coincidente con la consegna della nota al D.L.
21. L'assunto, esclusivamente per la prima riserva, è fondato e va accolto nei termini che di seguito si espongono.
XXXX
22. Deve premettersi che la sentenza di primo grado non è stata in- vestita da gravame nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legitti- mazione attiva della cessionaria del credito vantato dal Con- CP_3
sorzio, nelle more del giudizio fallito, per inopponibilità dell'atto di cessione del credito alla curatela, notificato al Comune debitore cedu- to, successivamente all'intervenuto fallimento, tant'è che già il giudizio di primo grado è stato proseguito dalla curatela, intervenuta nel pro-
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cesso, la quale ha proposto impugnazione, notificando l'atto alla CP_9
[... che ha aderito ai motivi di gravame.
XXXX
23. In ordine alla tempistica contrattuale, risultante dalla documen- tazione prodotta, è bene ripercorrere le date e gli atti nei quali sono stati riportati i rilevi mossi dall'impresa il cui iter è stato correttamen- te ricostruito dal c.t.u. ing. attraverso l'esame dei docu- CP_10
menti prodotti dalle parti: “Durante il corso dei lavori sono stati emessi
6 SAL;
fino al terzo SAL, per lavori eseguiti a tutto il 18/05/09, dell'im- porto di € 360.754,54, (al lordo del ribasso d'asta), l'impresa non appone riserve all'atto della sottoscrizione del registro di contabilità. L'impresa ha firmato con riserva il registro di contabilità, per la prima volta, in oc- casione della sottoscrizione per l'emissione del quarto SAL per lavori eseguiti a tutto il 13/04/10, dell'importo di € 500.047,71 (al lordo del ribasso d'asta) in data 17/05/10; l'impresa evidenziava altresì la neces- sità di provvedere alla definizione amministrativa delle riserve ex art. 31 bis della L. 109/94 e ss.mm. e ii, il cui importo (riserve 1 e 2) era pari a €
186.691,45. L'impresa ha confermato le riserve in occasione della sotto- scrizione del registro di contabilità per l'emissione del quinto SAL (im- porto lordo € 651.998,15), ribadendo la necessità di provvedere alla de- finizione amministrativa delle stesse. In occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l'emissione del sesto SAL (importo lordo €
679.008,32) l'impresa ha ribadito le riserve precedentemente iscritte, aggiungendo la riserva 2.4, per l'importo complessivo di € 188.050,73. In data 11/10/11 l'impresa ha sottoscritto il conto finale..con riserva, espli-
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citandola con separata nota del 25/11/11, per l'importo complessivo di
€ 224.074,18”.
24. Indi, emerge che la riserva n. 1 è stata iscritta dall'impresa per la prima volta nel registro di contabilità per i lavori al quarto SAL (si veda Doc. 26 produzione avv. Vitale), in data 03/05/10 ed è stata esplicitata il 17/05/10, riportando nel dettaglio l'entità del danno la- mentato discendente dal ritardo dei lavori, consumato nel periodo dal
18/05/09 al 04/02/10.
25. Ora, se è vero che in data 30/11/09 il direttore dei lavori ha re- datto uno schema di atto di sottomissione (si veda Doc. 9 produzione primo grado , sottoscritto dall'impresa senza riserve e regi- CP_3
strato il 18/03/10, contenente il concordamento di n. 104 nuovi prezzi e il riconoscimento di una proroga di 120 giorni dalla data di approva- zione dello stesso atto, ove si data atto che alla data del 30/11/09, erano stati eseguiti lavori per l'importo di € 360.749,38, che corri- sponde all'importo lordo del terzo SAL (€ 360.358,00) e che era stata redatta una perizia di variante e suppletiva (ai sensi dell'art. 25, c. 3 della L. 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002) il cui importo ammon- tava, al netto del ribasso d'asta, a € 638.854,34 (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre IVA, con un maggiore importo di €
56.074,39, pari al 9,62% dell'importo contrattuale, approvata dal RUP il 09/02/10 e dal Comune di il 12/02/10, tuttavia, tale atto CP_1
non è formalmente idoneo all'apposizione di riserve che vanno iscritte nel registro contabilità ed ivi formalmente esplicitate.
26. Difatti, si concorda con l'assunto per il quale: “In tema di appal-
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to per la realizzazione di opere pubbliche, la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione contenente modifiche all'ori- ginaria convenzione ed avente a oggetto una variante e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere, non può essere inte- so quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titola- re del diritto rinunciato, oppure un comportamento concludente dello stesso idoneo a evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto” (Cassazione civile sez. I,
19/04/2024, n.10603), a riprova della circostanza che, tale atto non è deputato all'iscrizione delle riserve né alla loro rinuncia nel caso di precedente formalizzazione, trattandosi di atti unilateralmente predi- sposto dal Direttore dei lavori, aventi natura contrattuale e sottoscritti dall'appaltatrice per accettazione.
27. Analoga considerazione va espressa rispetto all'ordine di servi- zio del D.L. n. 2 del 4.2.2010 con l'elenco delle nuove lavorazioni da completare che, ai sensi dell'art. 128 comma I del DPR 554/1999 non è atto idoneo all'iscrizione delle riserve.
28. Ed invero, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compen- so o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei la- vori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. n. 350 del 1895, artt. 53, 54 e 64 e, in ipo- tesi, dall'art. 165 e 174 DPR 554/1999 (abrogato con D.P.R. 5 Ottobre
2010, N. 207), e norme successive in materia, di iscrivere la relativa ri-
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serva nel momento in cui emerga la concreta idoneità del fatto a pro- durre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantifica- zione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di dan- no sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o doman- da nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sotto- scriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato (cfr. Cass., 23 marzo
2017, n. 7479). Va richiamato il principio per il quale: “In relazione alle riserve concernenti la sospensione dei lavori per la necessità di disporre varianti in corso d'opera, questa Corte ha precisato che viene a prodursi uno spostamento della decorrenza del termine per proporre la riserva, che decorrerà, rispettivamente, dal momento in cui viene consentito all'appaltatore, secondo la normale diligenza, di rendersi conto, per la maggiore quantità o per le diverse modalità del lavoro svolto per effetto di varianti, di avere diritto di avanzare verso l'amministrazione pretese superiori a quelle stabilite nel contratto, oppure, per i fatti cosiddetti continuativi, allorquando dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli può trarre la percezione della loro incidenza economica, salvo esplicare la riserva, con la quantificazione delle maggiori pretese, alla cessazione della continuazione. L'appaltatore nemmeno è esonerato dall'obbligo di proporre tempestiva riserva, in caso di ritardata consegna dei lavori, salva la decorrenza del relativo termine dal momento in cui si manifesta obiettivamente, secondo indici di media diligenza e di buona fede, la rile-
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vanza causale del fatto rispetto al maggior onere incontrato dall'appal- tatore, il quale è poi tenuto ad esplicare la riserva nelle successive regi- strazioni e nel conto finale;
né detto obbligo viene meno se le difficoltà insorte nell'esecuzione dei lavori e che determinano la pretesa di mag- giori compensi derivino da insufficienza del progetto elaborato dalla pubblica amministrazione e, cioè, per colpa di quest'ultima nella fase precontrattuale oppure dalla mancata allegazione del verbale di conse- gna dei lavori (Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, n.5901 in motiva- zione;
Cass., 8 ottobre 1981, n. 5300)”. Prosegue la Corte “Detto onere sussiste anche con riguardo ai così detti "fatti continuativi", come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, e rispetto a questi ultimi, detto onere diventa operati- vo quando la potenzialità del danno diventi obiettivamente apprezzabi- le, secondo criteri di ordinaria diligenza e di buona fede, da parte dell'appaltatore, il quale sia in grado di rilevarne la esistenza e la misura presumibile, salvo a precisarne l'entità nelle successive registrazioni
(Cass. 5901/2022 cit.; Cass., 24 gennaio 1997, n. 746; Cass.,6 dicembre
2000, n. 15485).
29. Ora, la riserva n. 1 è stata iscritta per la prima volta nel registro di contabilità per i lavori al quarto SAL (Doc. 26 produzione parte con- venuta) il 03/05/10 ed è stata esplicitata dall'impresa il 17/05/10, ri- chiamando le note dalla stessa in precedenza inviate (tutte prodotte dall'attrice in primo grado), pertanto tempestivamente e nel momento in cui, prodottosi il danno, il ha avuto la possibilità di forma- Parte_1
lizzarla nel primo atto di contabilità utile e successivo alla produzione
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
del pregiudizio economico lamentato.
a. L'impresa ha contestato l'andamento anomalo dell'appalto de- rivante dalla ritardata redazione della perizia di variante, che avrebbe comportato maggiori oneri per la ridotta produzione a partire dalla data di emissione del terzo SAL (18/05/09) e sino all'ordine di servi- zio n. 2 (del 04/02/10), con il quale il direttore dei lavori ha dato le di- sposizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e, quindi, per il periodo dal 18/05/09 al 04/02/10, soste- nendo che in tale periodo, ha potuto realizzare lavori per l'importo di circa € 15.000,00 consistenti nella realizzazione solo della scala inter- na.
30. Sennonché, il consulente ha verificato, traendo correttamente tutti gli elementi di analisi dalla copiosa documentazione prodotta dal- le parti, che solo in parte il ritardo lamentato era imputabile alla com- mittenza avendo la stessa impresa ottenuto, sulla base di una sua ri- chiesta avanzata per “fenomeni atmosferici”, una proroga di 70 giorni e, quindi, il nuovo termine sarebbe scaduto il 19/09/09, con l'effetto che, semmai, il danno per anomalo andamento dei lavori doveva rife- rirsi ad un periodo più ridotto, dal 07/08/09 (data in cui l'impresa se- gnal l'impossibilità del regolare sviluppo dei lavori) fino al 04/02/10, così quantificato: Spese generali € 18.820,00, Mancato utile (ritardato utile) € 1.026,00; vincolo improduttivo macchinari, Personale, Oneri finanziari - pari ad € 19.846,00 come condivisibilmente rideterminato dal ctu, che ha sottratto il tempo del ritardo non imputabile ed ha ri- dotto la pretesa economica.
- 16 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
31. Quanto alla tempistica da osservarsi, l'art. 165 DPR 554/1999 così prescrive: “
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel ri- fiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha fir- mato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corri- spondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni;
espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione ap- paltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pre- tese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministratore dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel ca- so in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riser- ve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono de- finitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferi- scono” e l'art. 31 del DM 145/2000 (abrogato dal DPR 207/2010) così prevede: “1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposi- zioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il rego- lare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
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egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudi- zio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della fir- ma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pre- giudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quanti- ficazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”.
32. Indi, l'apparato regolatore della materia in esame, dato dal
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 131, 133, 165 e art. 174, commi 2
e 3 e del D.M. n. 145 del 2000, art. 31, ratione temporis vigenti, avuto specifico riguardo all'onere di iscrizione delle riserve impone, a pena di decadenza, la relativa appostazione sul primo atto dell'appalto ido- neo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore e nel registro di contabi- lità con onere dell'appaltatore, previsto sempre a pena di decadenza,
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di iscrivere le contestazioni in merito alle sospensioni dei lavori nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, oltre che nel registro del- la contabilità dei lavori (D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 133 e 165).
33. Ne consegue che, rispetto alla riserva n. 1 l'iscrizione della stes- sa nel registro contabilità al momento dell'emissione del IV SAL, in da- ta 3.5.2010, con esplicitazione in data 17.5.2010 deve ritenersi forma- lizzata tempestivamente.
34. Passando, a questo punto, alla relativa quantificazione, si ap- prezzano le conclusioni esposte dal ctu, frutto di approfondite analisi della documentazione prodotta, corrette e prive di contraddizioni ed errori, tenendo, peraltro, conto delle risposte alle osservazioni formu- late dal consulente di parte attrice.
35. In particolare, la consistente divergenza nella quantificazione del danno muove sia dal calcolo del periodo di sospensione dei lavori, integralmente computato dall'attrice e ridotto di 70 giorni dal ctu, con indagine corretta considerato che, il primo periodo di proroga autoriz- zata venne richiesto dall'impresa per complicazioni dovute a fenomeni atmosferici (nota 9.7.2009), sicché il periodo da considerare è quello dal 7/8/2009 al 4/2/2010. In secondo luogo, il ctu, confutando la quantificazione operata dal ctp, precisa, rispetto ad ogni rilievo mosso per ogni singola voce di danno, le seguenti osservazioni:
1. quanto ai costi per ammortamento dei macchinari ed attrezzature: “l'impresa ha stipulato un contratto di locazione a freddo con la ditta Construction &
Consulting S.r.l. in data 03/11/09 per il noleggio di alcuni macchinari. I mezzi per i quali l'impresa richiede l'ammortamento erano quelli ogget-
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to dell'unico contratto di nolo a freddo e, conseguentemente, non erano di sua proprietà; la stessa non può, quindi, richiedere il riconoscimento dell'ammortamento di tali mezzi;
essa, al più, potrebbe richiedere il co- sto del noleggio. Ma il punto più importante da sottolineare è che l'im- presa chiede il riconoscimento dell'ammortamento dal 18/05/09 al
04/02/10, mentre il contratto di locazione a freddo prevede come data di inizio del noleggio stesso il 03/11/09. Non trova alcuna giustificazio- ne richiedere costi di ammortamento nel periodo dl 18/05/09 al
02/11/09, dal momento che il contratto di noleggio ha inizio il
03/11/09. Come ammette lo stesso C.T.P., l'impresa ha richiesto la verifi- ca dell'apparato produttivo con nota del 15/02/10, successivamente quindi al periodo in cui vi è stata ridotta produzione. Nel periodo di ri- dotta produzione, di contro, non è stata richiesta dall'impresa e non è stata verificata la presenza in cantiere di macchinari e attrezzature;
inoltre, l'impresa non produce alcuna documentazione di spesa. Ciò, a mio avviso, non consente il riconoscimento della richiesta dell'impresa.
Rimane anche incomprensibile il perché noleggiare attrezzature e mac- chinari in un periodo in cui la produzione era ridotta del 96,15%. La mo- tivazione che in tal modo l'impresa era pronta a riprendere subito le la- vorazioni lascia quanto meno perplessi”;
2. anche per il calcolo del mancato utile, deve dissentirsi con quanto valutato dal ctp per le ra- gioni indicate dal ctu ing. “I lavori sono stati portati a termine CP_10
per un importo addirittura superiore a quello del contratto originario e, per tale motivo, non si tratta di mancato utile, bensì di ritardato utile;
l'utile previsto è stato percepito dall'impresa seppur con ritardo;
per tale
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motivo ho considerato gli interessi legali e moratori sul ritardato utile”.
Non può, inoltre, essere riconosciuto un costo per “personale di cantie- re”, ricompreso tra le maggiori spese generali che sono state già consi- derate e quantizzate e per la mano d'opera, compresa nel prezzo delle singole voci delle lavorazioni che costituiscono le opere da eseguire, non avendo, l'impresa, dimostrato né l'effettiva presenza nè la necessi- tà di operai in cantiere nel periodo di sospensione. Infine, si concorda con il mancato riconoscimento degli oneri finanziari che trarrebbero origine da interessi passivi sui danni subiti non spettanti. Indi, il danno complessivo è pari € 19.846,00, somma che si ritiene sia dovuta all'impresa e, quindi alla curatela attrice.
36. Per converso, le pretese economiche discendenti dalle riserve nn. 2 e 3 non possono essere riconosciute per intervenuta decadenza.
37. Con la riserva n. 2 l'impresa muove alcuni rilievi di tipo contabi- le, riguardanti: Detrazioni € 22.613,39; Strutture in acciaio zincato €
3.311,07; Lamiera grecata € 6.184,55; Orlatura in pietrame € 1.360,61;
Linea elettrica € 2.000,00, per un totale di € 35.769,61, corretto e ri- quantificata dal ctu in complessivi € 400,00.
38. Con la riserva n.3 l'impresa ha richiesto maggiori oneri e danni causati dal ritardato collaudo delle opere, quantificati in complessivi €
15.359,18, ed effettivamente, emerge dalla documentazione prodotta che, a fronte della conclusione dei lavori, certificata dal D.L in data
9/7/2010, il conto finale avrebbe dovuto essere emesso entro 120 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e, quindi, entro il 04/11/10.
Le operazioni di collaudo avrebbero dovuto essere completate entro
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sei mesi e, quindi, entro il 08/01/11. I maggiori oneri sopportati dall'impresa oltre quest'ultima data sono quelli derivanti dal prolunga- to vincolo del rapporto contrattale perchè la stessa è stata impegnata in cantiere sino al 20/11/11; per tale prolungato vincolo del rapporto contrattuale (315 giorni, dal 09/01/11 al 20/11/11) chiede il ristoro dei danni subiti, la cui quantificazione è riconosciuta dal ctu nella mi- nor somma pari ad € 12.955,00.
39. Sennonché, rispetto ad entrambe le riserve deve essere con- fermata la decisione adottata dal giudice di prime cure in ordine all'affermata decadenza per tardiva iscrizione ed esplicitazione ai sensi dell'art. 174 DPR 554/1999 il cui comma III dispone: “Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”.
40. In data 11/10/11 l'impresa ha sottoscritto il conto finale con ri- serva generica, esplicitandola con separata nota del 25/11/11 e, quin- di, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 174 del DPR
554/99 con l'effetto che quanto indicato nel predetto conto finale deve ritenersi definitivamente accettato, non emergendo alcun elemento da cui desumere che la data del 25/11/2011 sia frutto di un refuso o di un errore materiale, da escludersi stante la perentorietà del termine fissa- to dalla legge per la corretta appostazione delle riserve. Tale perento- rietà, infatti, risponde ad un precipuo interesse della Pubblica Ammi- nistrazione committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezio- nali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad
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ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento,
l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto, in relazione al perseguimento dei propri fini di interesse pub- blico (Cass., 28 febbraio 2018, n. 4718; Cass., 4 ottobre 2016, n.
19802).
41. L'ulteriore motivo di gravame riferito alla disapplicazione della penale, applicata dalla committenza a carico dell'impresa, per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, quantificata in € 34.500,00 (pari a com- plessivi n. 69 giorni x 500,00 al giorno), è al pari rigettato.
42. Sul punto è bene premettere che la giurisprudenza di legittimità
è concorde nell'affermare che, in tema di appalto di opere pubbliche,
l'onere della riserva, posto a carico dell'appaltatore, si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo, in quanto volto a ga- rantire, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera, ai fini della corretta utilizzazione e dell'eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché delle altre possibili determinazioni dell'ammini- strazione, che possono consistere anche nell'esercizio della potestà di risoluzione unilaterale del contratto, spiegando che a tale regola fanno eccezione le pretese riguardanti: a) fatti estranei all'oggetto dell'appal- to o alla finalità di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera; b) comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Ammi- nistrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve;
c) fatti c.d. continuativi,
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quando l'appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza econo- mica (cfr. Cass. 08/08/2024, n.22517; Cass., Ordinanza n. 16700 del
05/08/2020).
43. Avendo l'impresa sottoscritto lo stato finale apponendo la ri- serva generica, in data 11.10.2011, ove alla fine era stata conteggiata la penale contestata, la successiva esplicitazione con nota del 25.11.2011 postula la decadenza anche rispetto a tale contestazione che tecnica- mente integra una riserva e, pertanto, va annoverata nell'ambito di applicazione della normativa richiamata.
44. Da tale considerazione consegue che anche gli ulteriori corri- spettivi pretesi rimangono assorbiti dal conteggio della predetta pena- le che, infatti, ha eliso ogni ulteriore credito fatto valere nel giudizio dall'appellante, tenendo peraltro conto che, con la memoria ex art. 183
c.p.c., depositata in data 11.9.2015, la ichiarava di “rinunciare CP_3
alla domanda di cui alla riserva 3.4 (di € 20.110,00) relativa ad un in- dennizzo maturato per fatti verificatisi in epoca successiva alla reda- zione e sottoscrizione dello Stato Finale” e la curatela, costituitasi suc- cessivamente al deposito della predetta memoria, con comparsa di in- tervento depositata in data 7.6.2016, si è limitata ad aderire ad ogni di- fesa e domanda avanzata dalla cessionaria, facendo proprie tutte le conclusioni dalla medesima formulate.
XXXX
45. A questo punto, riconoscendo all'appellante un credito pari ad
€ 19.846,00, oltre rivalutazione ed interessi, il ha Controparte_1
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investito di gravame incidentale condizionato la sentenza di primo grado.
46. Difatti, l'appello incidentale è stato promosso dal con- CP_1
dizionatamente all'eventuale accoglimento dell'appello principale, rei- terando la domanda di condanna al pagamento delle somme, precisate nella comparsa di risposta in appello, da accertare solo per opporle in compensazione con i maggiori crediti eventualmente riconosciuti alla curatela, posto che, ogni ulteriore somma, dovrebbe essere accertata a fatta valere davanti agli organi della procedura fallimentare.
47. Certamente è fondato in astratto il principio, posto a fondamen- to dell'appello incidentale giacché, la debenza di eventuali somme da parte dell'ente alla curatela potrebbe essere effettivamente compensa- ta con correlati crediti vantati dal committente fino alla concorrenza dei primi, allo scopo di neutralizzare ogni pretesa creditoria. Tuttavia, nella specie, tale compensazione trae origine dal conteggio riportato dal conto finale ove ogni debito/credito di somme è stato regolato dal- le parti.
48. Il Comune chiede di avere riconosciuta la somma di € 77.424,65 così determinata:
- € 54.500,00 a titolo di penale (ex art. 7 del contratto di appalto) per tardata ultimazione dei lavori da parte dell'impresa;
- € 4.000,00, quale spesa effettuata direttamente dalla Stazione
Appaltante per procedere all'impermeabilizzazione del piano semin- terrato, stante la persistente incapacità dell'impresa a rimediare al malfunzionamento del sistema di drenaggio;
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- € 18.924,65 corrispondente alle 17 detrazioni sul valore delle lavorazioni conteggiati nello stato finale, così come accertate dall'ing. CP_1 nell'atto di collaudo.
49. Quanto alla prima voce, la stessa non è dovuta essendo stata già calcolata la penale da ritardo nello Stato finale pari ad € 34.500,00.
50. In ordine agli ulteriore voci, deve osservarsi che risulta dalla chiusura del conto finale un debito a carico dell'impresa pari ad €
31.345,00 che produce l'effetto di neutralizzare ed assorbire integral- mente anche la pretesa qui riconosciuta a titolo di risarcimento del danno per la prima riserva come calcolata dal ctu, non residuando al- cun credito in capo alla curatela all'esito del giudizio, giacché tutte le ulteriori somme, precisate alle pag.ne 32, 33 e 34 dell'atto di appello, sono complessivamente confluite nel conteggio riportato nello Stato finale, ove, il D.L., applicando la predetta penale, ha operato tutte le compensazioni senza che residuasse altro ulteriore credito vantato dall'appaltatrice, nascente dagli ultimi SAL.
51. Non essendo stato riconosciuto alcun credito alla curatela, all'esito dell'esame dell'appello proposto, anche il gravame incidentale, nei termini esposti è assorbito dal rigetto dell'appello principale, al pa- ri della domanda di garanzia, reiterata anche in questo grado del giu- dizio nei confronti del D.L. ing. . CP_2
****
❖ Spese
52. In ragione degli esiti complessivi del giudizio e della reciproca soccombenza prodotta dal parziale accoglimento degli appelli princi-
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pale ed incidentale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite anche per questo grado del giudizio.
53. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, co- sì come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante e del appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la sentenza n. 420/2020 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in da- ta 18.6.2020; compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante e del appellato. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 8.10.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 27 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile - 28 -
R.G. n.173/2021
Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 173/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
Parte_1
(codice fiscale: , in per-
[...] P.IVA_1
sona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, in via Marchese Ugo n. 56 presso lo studio dell'avv.to Pietro Grammatico, rappresentata e difesa dall'avv.to Ilaria Magaraggia del foro di Vicenza per mandato in atti appellante
CONTRO in persona del Sindaco e legale rappresen- Controparte_1
tante pro – tempore, (C.F.: , elettivamente domiciliato a P.IVA_2
Palermo, nella Piazza V.E. Orlando n. 6, presso lo studio dell'avv. Mi- chelangelo Vitale che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte appellata ed appellante incidentale –
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
E
, nato a [...] l'[...] (CF MLT- CP_2
, elettivamente domiciliato a Palermo, in via Ariosto C.F._1
n. 16/C presso lo studio dell'avv. Luca Perricone che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E con sede in Belpasso (Ct) (codice fiscale: CP_3
, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappre- P.IVA_3
sentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Mar- chese Ugo n. 56, presso lo studio dell'Avv. Pietro Grammatico, rappre- sentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Aliquò del Foro di Catania per man- dato in atti appellati
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante: come in atto di appello;
appellati e appel-
lante incidentale: come nelle rispettive comparse di costituzione e risposta in appello
con appello incidentale.
XXXXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 420/2020 emessa in data 18.6.2020, rigettò le domande avanzate dalla società
(nella qualità di cessionaria dei crediti vantati dal CP_3 [...]
verso il giusta atto di cessione Controparte_4 Controparte_1
stipulato in data 20 luglio 2012 e notificato all'ente ceduto il 27 maggio
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
2013), nei confronti del volte ad ottenere il ri- Controparte_1
sarcimento nascente da n. 3 riserve formulate nell'ambito dell'appalto di opere pubbliche avente ad oggetto la “costruzione di un edificio da destinare a sede del Comando di Polizia Municipale del Comune di Mi- silmeri”; dichiarò inammissibili le domande avanzate dall'ente conve- nuto nei confronti del Parte_1
(già ); rigettò le domande avanzate dal Controparte_5 Parte_1
nei confronti del Parte_1 CP_6
compensò integralmente le spese di lite tra le parti ponendo
[...]
quelle di ctu definitivamente a carico di parte attrice e del
[...]
, in solido tra loro. Parte_1
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Curatela del fallimento della società “ (di Parte_1
seguito curatela) chiedendone l'integrale riforma.
3. Si costituivano in giudizio sia il il quale Controparte_1
chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale, sia la
(di seguito , che aderiva all'appello proposto dal- CP_3 CP_3
la curatela nonché che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_2
4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 21.05.2025, tenuta con modalità “cartolari”, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 23.5.2025 e sono stati asse- gnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
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5. Tutti i motivi di appello ripercorrono e censurano la sentenza impugnata rispetto ad ogni riserva, rigettata dal primo giudice, perché ritenuta tardivamente apposta.
6. Parte appellante, premettendo di far proprie le domande avan- zate in primo grado dalla ritenuta priva di legittimazione atti- CP_3
va dal primo giudice, impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la Riserva n. 1) per tardiva iscrizione in contabilità.
7. La curatela osserva che tale riserva, iscritta per ottenere il ri- sarcimento del danno causato “dall'anomalo andamento dei lavori, maggiori oneri e danni causati dalla ridotta produzione nel periodo dal
18.05.2009 al 04.02.2010”, apposta per la prima volta in occasione del- la sottoscrizione del registro di contabilità al 4° S.A.L., trae origine dal ritardo nell'avanzamento delle opere imputabile alla committenza, produttivo di un danno all'impresa appaltatrice, quantificato dal c.t.u. nella somma pari ad € 19.846,00, contestata dagli attori in primo gra- do i quali ritenevano di avere diritto al maggiore indennizzo di €
172.944,97, per tutto il periodo oggetto di rallentamento dei lavori. Il
Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto, contestato dall'appellante, che l'impresa fosse decaduta dal diritto a fare valere le riserve, per avere sottoscritto il conto finale in data 11 ottobre 2011
“con una generica dicitura «l'impresa firma con riserva che espliciterà nei modi e termini di legge», poi esplicitata a distanza di 45 giorni con separata nota del 25 novembre 2011 intempestiva”, affermazione frut- to di errato esame dei documenti versati in atti, perché la “nota”, re- cante l'esplicazione delle riserve, seppur riportava la data del 25 no-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
vembre 2011 era stata, tuttavia, consegnata al Direttore dei Lavori in data 25 ottobre 2011, quindi, entro i quindici giorni dalla sottoscrizio- ne dello Stato Finale, e l'indicazione del 25 novembre era stata solo un mero refuso, con la conseguenza che la riserva era stata esplicitata tempestivamente.
8. L'appellante, contesta ancora le affermazioni del primo giudice il quale, nel valutare la tardività delle appostazioni, ha evidenziato la mancata indicazione delle riserve e della richiesta di disapplicazione delle penale, sia nell'atto di sottomissione che, però, è solo un atto ne- goziale con il quale l'impresa accetta l'esecuzione delle opere in va- riante, sia nell'ordine di servizio del Direttore dei Lavori del 4.3.2010,
e ciò in violazione dell'art. 128 del D.P.R. n. 554/99 (applicabile ratione temporis all'appalto di che trattasi), trattandosi di un atto non idoneo ad iscrizioni di eventuali riserve. Peraltro, soggiunge l'appellante, la decadenza pronunciata dal primo giudice, non tiene conto che la nor- mativa richiamata sottende una presunzione relativa, superabile allor- quando emerga la prova documentale della inequivoca volontà dell'impresa di non accettare le risultanze del conto finale, come nella specie, avendo l'appaltatrice firmato con “riserva” tale atto e con “no- ta” consegnata al Direttore dei Lavori in data 25 ottobre 2011 ha con- testato le risultanze del Conto Finale.
9. Il gravame censura la sentenza nella parte in cui ha parimenti rigettato la riserva n. 2, con la quale l'impresa aveva contestato la mancata contabilizzazione di talune lavorazioni e richiama le medesi- me argomentazioni e censure già rilevate per la prima riserva, eviden-
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
ziando che, sul punto, il Comune era decaduto dall'eccepire la deca- denza per non avere supportato la relativa eccezione da alcuna moti- vazione, trattandosi di eccezione in senso stretto.
10. Rispetto alla riserva n. 3, formulata per richiedere maggiori oneri e danni causati dal ritardato collaudo delle opere, l'appellante precisa che la stessa trae origine dal ritardo con il quale la Stazione
Appaltante ha emesso il Certificato di Collaudo, come verificato dallo stesso c.t.u. il quale ha accertato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 09 luglio 2010, lo Stato Finale andava emesso entro i successivi
120 giorni e le operazioni di collaudo dovevano essere ultimate entro giorno 8 gennaio 2011, sicché l'impresa avrebbe subito un danno quantificato nella complessiva somma di € 12.955,00. Anche rispetto alla decadenza comminata dal primo giudice, l'appellante reitera i mo- tivi già esposti rispetto alla prima riserva.
11. La curatela appellante censura, ancora, la decisione impugnata per omessa motivazione sulla richiesta di condanna del convenuto al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti pari a complessivi €
44.775,47, da cui, se anche dovesse essere sottratto l'importo della pe- nale, - erroneamente applicata sul presupposto che i lavori fossero sta- ti ultimati in data 29.10.2010 - pari ad € 34.500,00, rimarrebbe un credito per l'impresa di € 10.275,47.
12. Viene, infine, contestata la qualificazione di riserva, operata dal primo giudice, rispetto alla richiesta di disapplicazione della penale applicata dal per il ritardo nell'ultimazione dei lavori che, tut- CP_1
tavia, come anche accertato dal ctu, nel rispetto delle proroghe auto-
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rizzate, è avvenuta in data 9.7.2010, come emergente dal certificato redatto dal Direttore dei lavori e le ulteriori lavorazioni da compiere, per la cui esecuzione era stato fissato termine di sessanta giorni, inte- gravano solo opere del tutto marginali.
XXXX
❖ APPELLO INCIDENTALE DEL Controparte_1
13. Il impugna la sentenza nella parte in cui ha Controparte_1
dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti del Con- sorzio in conseguenza dell'avvenuto suo fallimento i cui crediti pertan- to, dovevano essere fatti valere davanti agli organi della procedura fal- limentari ai sensi degli artt. 93 e ss. L Fall.. Sostiene l'appellante di ave- re, tuttavia, richiesto, dopo l'intervenuto fallimento, che tali pretese creditorie, pari a complessivi € 77.424,65, fossero accertate e poste in compensazione nel caso di eventuale accoglimento, anche solo parzia- le, delle domande della Curatela (e con espressa riserva di agire ex art. 93 e segg. per il riconoscimento del residuo credito del a CP_7 CP_1
seguito della eventuale compensazione suddetta), domanda formulata, in via condizionata, anche nel secondo grado, nel caso di accoglimento dell'appello principale.
14. Con il secondo motivo, l'ente appellato ripropone, in via subor- dinata e condizionata, la domanda di garanzia avanzata nei confronti del progettista e direttore dei lavori ing. , rispetto alla prima ri- CP_2
serva che, se ritenuta fondata, sarebbe dipesa da vizi di carattere pro- gettuale imputabile al professionista chiamato in garanzia allo scopo di essere manlevato, domanda assorbita dal rigetto dell'azione principale
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
proposta. Difatti, il lamentato ritardo e l'anomalo andamento dei lavo- ri, da cui trae origine la prima riserva è frutto di un inadempimento contrattuale del progettista dell'opera, ing. , sul quale CP_2
incombeva il compito di valutare la natura e la consistenza del terreno edificatorio, al fine di consegnare un progetto realizzabile a regola d'arte (anche) in base alle caratteristiche geologiche del sito, che han- no comportato la necessità di redigere ed approvare una perizia di va- riante all'esito degli approfondimenti successivi, in contrasto con quanto attestato e certificato in precedenza dal professionista.
15. Infine, con il terzo motivo di appello incidentale, il si CP_1
duole dell'errata compensazione delle spese di lite del giudizio di pri- mo grado che, in spregio ai criteri della soccombenza, non ha tenuto conto dell'integrale rigetto delle domande spiegate dalla e col- CP_3
tivate dalla curatela appellante.
XXXX
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
16. Con contratto di appalto stipulato in data 08 maggio 2008 (ed allegato Capitolato Speciale di Appalto), registrato in data, il Comune di all'esito di pubblico incanto, aveva affidato al CP_1 [...]
l'appalto per la “costruzione di un edificio da destina- Controparte_8
re a sede del Comando di Polizia Municipale nel Comune di , CP_1
impresa appaltatrice che aveva designato la (società CP_3
consorziata di seguito anche , quale materiale esecutrice dei CP_3
lavori, con termine di ultimazione delle opere entro giorni 392, conse- gnate con verbale del 13 Giugno 2008 e con scadenza del termine al 13
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
luglio 2009.
17. L'avanzamento dei lavori, tuttavia, subì una serie di rallenta- menti e ritardi. Dapprima fu la con lettera del 9.7.2009 a ri- CP_3
chiedere una proroga del termine segnalando cause ostative legate a fenomeni atmosferici, nei mesi da settembre 2008 a gennaio 2009 e, successivamente, la sospensione di ulteriori 120 giorni, autorizzata dal
Direttore dei Lavori, fu causata dalla necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva (ai sensi dell'art. 25, c. 3 della L. 109/94 coor- dinata con la L.R. 7/2002), perché durante lo svolgimento dei lavori, furono effettuate ulteriori indagini geologiche e geognostiche a seguito del rinvenimento di una falda acquifera che interferiva con le previste aree di fondazione, tale da imporre modificazioni significative al pro- getto originario. Pertanto, la fine dei lavori, a seguito delle proroghe autorizzate, veniva fissata alla data del 12.7.2010.
18. A causa dell'andamento anomalo del cantiere all'origine dei danni lamentati, l'impresa , oltre ad avere ripetutamente se- CP_4
gnalato, con la corrispondenza in atti prodotta, i ritardi e le sospensio- ni, sottoscrisse lo Stato Finale dei Lavori, unitamente al D.L., in data
11.10.2010 apponendo la scritta "l'impresa firma con riserva che esplicherà nei modi e nei termini di legge", riserve poi esplicitate con separata nota del 25/11/2010.
19. Il primo giudice, sulla base delle rituali eccezioni sollevate dalle parti convenute, ha dichiarato decaduta l'impresa per avere tardiva- mente apposto le riserve, nel conto finale del 11.10.2010, esplicitate nel registro contabilità sottoscritto in data 17.11.2020, solo dopo 45
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
giorni, in violazione dell'art. 74 del DPR 554/99. Rispetto alla riserva n. 1 nascente dal lamentato ritardo nella ripresa dei lavori, il primo
Giudice ha osservato che la medesima impresa in data 30 novembre
2009 aveva sottoscritto, senza riserva alcuna, l'atto di sottomissione a mezzo del quale aveva assunto l'incarico di eseguire i lavori oggetto della perizia di variante e suppletiva per il prezzo ivi indicato e, nei tempi concordati senza nulla evidenziare, anche l'Ordine di servizio del D.L n. 2 del 4.2.2010, avente ad oggetto le maggiori lavorazioni da effettuare.
20. L'appellante contesta l'assunto rilevando che i due atti richia- mati dal Tribunale non sono idonei a consentire la formale apposizio- ne delle riserve ed, inoltre, l'impresa non è incorsa in alcuna decaden- za giacché l'indicazione della data del 17.11.2010 è frutto di un refuso ed invece la data corretta è quella del 25.10.2010 coincidente con la consegna della nota al D.L.
21. L'assunto, esclusivamente per la prima riserva, è fondato e va accolto nei termini che di seguito si espongono.
XXXX
22. Deve premettersi che la sentenza di primo grado non è stata in- vestita da gravame nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legitti- mazione attiva della cessionaria del credito vantato dal Con- CP_3
sorzio, nelle more del giudizio fallito, per inopponibilità dell'atto di cessione del credito alla curatela, notificato al Comune debitore cedu- to, successivamente all'intervenuto fallimento, tant'è che già il giudizio di primo grado è stato proseguito dalla curatela, intervenuta nel pro-
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
cesso, la quale ha proposto impugnazione, notificando l'atto alla CP_9
[... che ha aderito ai motivi di gravame.
XXXX
23. In ordine alla tempistica contrattuale, risultante dalla documen- tazione prodotta, è bene ripercorrere le date e gli atti nei quali sono stati riportati i rilevi mossi dall'impresa il cui iter è stato correttamen- te ricostruito dal c.t.u. ing. attraverso l'esame dei docu- CP_10
menti prodotti dalle parti: “Durante il corso dei lavori sono stati emessi
6 SAL;
fino al terzo SAL, per lavori eseguiti a tutto il 18/05/09, dell'im- porto di € 360.754,54, (al lordo del ribasso d'asta), l'impresa non appone riserve all'atto della sottoscrizione del registro di contabilità. L'impresa ha firmato con riserva il registro di contabilità, per la prima volta, in oc- casione della sottoscrizione per l'emissione del quarto SAL per lavori eseguiti a tutto il 13/04/10, dell'importo di € 500.047,71 (al lordo del ribasso d'asta) in data 17/05/10; l'impresa evidenziava altresì la neces- sità di provvedere alla definizione amministrativa delle riserve ex art. 31 bis della L. 109/94 e ss.mm. e ii, il cui importo (riserve 1 e 2) era pari a €
186.691,45. L'impresa ha confermato le riserve in occasione della sotto- scrizione del registro di contabilità per l'emissione del quinto SAL (im- porto lordo € 651.998,15), ribadendo la necessità di provvedere alla de- finizione amministrativa delle stesse. In occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per l'emissione del sesto SAL (importo lordo €
679.008,32) l'impresa ha ribadito le riserve precedentemente iscritte, aggiungendo la riserva 2.4, per l'importo complessivo di € 188.050,73. In data 11/10/11 l'impresa ha sottoscritto il conto finale..con riserva, espli-
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citandola con separata nota del 25/11/11, per l'importo complessivo di
€ 224.074,18”.
24. Indi, emerge che la riserva n. 1 è stata iscritta dall'impresa per la prima volta nel registro di contabilità per i lavori al quarto SAL (si veda Doc. 26 produzione avv. Vitale), in data 03/05/10 ed è stata esplicitata il 17/05/10, riportando nel dettaglio l'entità del danno la- mentato discendente dal ritardo dei lavori, consumato nel periodo dal
18/05/09 al 04/02/10.
25. Ora, se è vero che in data 30/11/09 il direttore dei lavori ha re- datto uno schema di atto di sottomissione (si veda Doc. 9 produzione primo grado , sottoscritto dall'impresa senza riserve e regi- CP_3
strato il 18/03/10, contenente il concordamento di n. 104 nuovi prezzi e il riconoscimento di una proroga di 120 giorni dalla data di approva- zione dello stesso atto, ove si data atto che alla data del 30/11/09, erano stati eseguiti lavori per l'importo di € 360.749,38, che corri- sponde all'importo lordo del terzo SAL (€ 360.358,00) e che era stata redatta una perizia di variante e suppletiva (ai sensi dell'art. 25, c. 3 della L. 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002) il cui importo ammon- tava, al netto del ribasso d'asta, a € 638.854,34 (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre IVA, con un maggiore importo di €
56.074,39, pari al 9,62% dell'importo contrattuale, approvata dal RUP il 09/02/10 e dal Comune di il 12/02/10, tuttavia, tale atto CP_1
non è formalmente idoneo all'apposizione di riserve che vanno iscritte nel registro contabilità ed ivi formalmente esplicitate.
26. Difatti, si concorda con l'assunto per il quale: “In tema di appal-
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to per la realizzazione di opere pubbliche, la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione contenente modifiche all'ori- ginaria convenzione ed avente a oggetto una variante e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere, non può essere inte- so quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titola- re del diritto rinunciato, oppure un comportamento concludente dello stesso idoneo a evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto” (Cassazione civile sez. I,
19/04/2024, n.10603), a riprova della circostanza che, tale atto non è deputato all'iscrizione delle riserve né alla loro rinuncia nel caso di precedente formalizzazione, trattandosi di atti unilateralmente predi- sposto dal Direttore dei lavori, aventi natura contrattuale e sottoscritti dall'appaltatrice per accettazione.
27. Analoga considerazione va espressa rispetto all'ordine di servi- zio del D.L. n. 2 del 4.2.2010 con l'elenco delle nuove lavorazioni da completare che, ai sensi dell'art. 128 comma I del DPR 554/1999 non è atto idoneo all'iscrizione delle riserve.
28. Ed invero, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compen- so o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei la- vori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. n. 350 del 1895, artt. 53, 54 e 64 e, in ipo- tesi, dall'art. 165 e 174 DPR 554/1999 (abrogato con D.P.R. 5 Ottobre
2010, N. 207), e norme successive in materia, di iscrivere la relativa ri-
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serva nel momento in cui emerga la concreta idoneità del fatto a pro- durre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantifica- zione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di dan- no sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o doman- da nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sotto- scriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato (cfr. Cass., 23 marzo
2017, n. 7479). Va richiamato il principio per il quale: “In relazione alle riserve concernenti la sospensione dei lavori per la necessità di disporre varianti in corso d'opera, questa Corte ha precisato che viene a prodursi uno spostamento della decorrenza del termine per proporre la riserva, che decorrerà, rispettivamente, dal momento in cui viene consentito all'appaltatore, secondo la normale diligenza, di rendersi conto, per la maggiore quantità o per le diverse modalità del lavoro svolto per effetto di varianti, di avere diritto di avanzare verso l'amministrazione pretese superiori a quelle stabilite nel contratto, oppure, per i fatti cosiddetti continuativi, allorquando dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli può trarre la percezione della loro incidenza economica, salvo esplicare la riserva, con la quantificazione delle maggiori pretese, alla cessazione della continuazione. L'appaltatore nemmeno è esonerato dall'obbligo di proporre tempestiva riserva, in caso di ritardata consegna dei lavori, salva la decorrenza del relativo termine dal momento in cui si manifesta obiettivamente, secondo indici di media diligenza e di buona fede, la rile-
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vanza causale del fatto rispetto al maggior onere incontrato dall'appal- tatore, il quale è poi tenuto ad esplicare la riserva nelle successive regi- strazioni e nel conto finale;
né detto obbligo viene meno se le difficoltà insorte nell'esecuzione dei lavori e che determinano la pretesa di mag- giori compensi derivino da insufficienza del progetto elaborato dalla pubblica amministrazione e, cioè, per colpa di quest'ultima nella fase precontrattuale oppure dalla mancata allegazione del verbale di conse- gna dei lavori (Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, n.5901 in motiva- zione;
Cass., 8 ottobre 1981, n. 5300)”. Prosegue la Corte “Detto onere sussiste anche con riguardo ai così detti "fatti continuativi", come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, e rispetto a questi ultimi, detto onere diventa operati- vo quando la potenzialità del danno diventi obiettivamente apprezzabi- le, secondo criteri di ordinaria diligenza e di buona fede, da parte dell'appaltatore, il quale sia in grado di rilevarne la esistenza e la misura presumibile, salvo a precisarne l'entità nelle successive registrazioni
(Cass. 5901/2022 cit.; Cass., 24 gennaio 1997, n. 746; Cass.,6 dicembre
2000, n. 15485).
29. Ora, la riserva n. 1 è stata iscritta per la prima volta nel registro di contabilità per i lavori al quarto SAL (Doc. 26 produzione parte con- venuta) il 03/05/10 ed è stata esplicitata dall'impresa il 17/05/10, ri- chiamando le note dalla stessa in precedenza inviate (tutte prodotte dall'attrice in primo grado), pertanto tempestivamente e nel momento in cui, prodottosi il danno, il ha avuto la possibilità di forma- Parte_1
lizzarla nel primo atto di contabilità utile e successivo alla produzione
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del pregiudizio economico lamentato.
a. L'impresa ha contestato l'andamento anomalo dell'appalto de- rivante dalla ritardata redazione della perizia di variante, che avrebbe comportato maggiori oneri per la ridotta produzione a partire dalla data di emissione del terzo SAL (18/05/09) e sino all'ordine di servi- zio n. 2 (del 04/02/10), con il quale il direttore dei lavori ha dato le di- sposizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e, quindi, per il periodo dal 18/05/09 al 04/02/10, soste- nendo che in tale periodo, ha potuto realizzare lavori per l'importo di circa € 15.000,00 consistenti nella realizzazione solo della scala inter- na.
30. Sennonché, il consulente ha verificato, traendo correttamente tutti gli elementi di analisi dalla copiosa documentazione prodotta dal- le parti, che solo in parte il ritardo lamentato era imputabile alla com- mittenza avendo la stessa impresa ottenuto, sulla base di una sua ri- chiesta avanzata per “fenomeni atmosferici”, una proroga di 70 giorni e, quindi, il nuovo termine sarebbe scaduto il 19/09/09, con l'effetto che, semmai, il danno per anomalo andamento dei lavori doveva rife- rirsi ad un periodo più ridotto, dal 07/08/09 (data in cui l'impresa se- gnal l'impossibilità del regolare sviluppo dei lavori) fino al 04/02/10, così quantificato: Spese generali € 18.820,00, Mancato utile (ritardato utile) € 1.026,00; vincolo improduttivo macchinari, Personale, Oneri finanziari - pari ad € 19.846,00 come condivisibilmente rideterminato dal ctu, che ha sottratto il tempo del ritardo non imputabile ed ha ri- dotto la pretesa economica.
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31. Quanto alla tempistica da osservarsi, l'art. 165 DPR 554/1999 così prescrive: “
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel ri- fiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha fir- mato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corri- spondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni;
espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione ap- paltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pre- tese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministratore dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel ca- so in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riser- ve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono de- finitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferi- scono” e l'art. 31 del DM 145/2000 (abrogato dal DPR 207/2010) così prevede: “1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposi- zioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il rego- lare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
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egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudi- zio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della fir- ma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pre- giudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quanti- ficazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”.
32. Indi, l'apparato regolatore della materia in esame, dato dal
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 131, 133, 165 e art. 174, commi 2
e 3 e del D.M. n. 145 del 2000, art. 31, ratione temporis vigenti, avuto specifico riguardo all'onere di iscrizione delle riserve impone, a pena di decadenza, la relativa appostazione sul primo atto dell'appalto ido- neo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore e nel registro di contabi- lità con onere dell'appaltatore, previsto sempre a pena di decadenza,
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di iscrivere le contestazioni in merito alle sospensioni dei lavori nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, oltre che nel registro del- la contabilità dei lavori (D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 133 e 165).
33. Ne consegue che, rispetto alla riserva n. 1 l'iscrizione della stes- sa nel registro contabilità al momento dell'emissione del IV SAL, in da- ta 3.5.2010, con esplicitazione in data 17.5.2010 deve ritenersi forma- lizzata tempestivamente.
34. Passando, a questo punto, alla relativa quantificazione, si ap- prezzano le conclusioni esposte dal ctu, frutto di approfondite analisi della documentazione prodotta, corrette e prive di contraddizioni ed errori, tenendo, peraltro, conto delle risposte alle osservazioni formu- late dal consulente di parte attrice.
35. In particolare, la consistente divergenza nella quantificazione del danno muove sia dal calcolo del periodo di sospensione dei lavori, integralmente computato dall'attrice e ridotto di 70 giorni dal ctu, con indagine corretta considerato che, il primo periodo di proroga autoriz- zata venne richiesto dall'impresa per complicazioni dovute a fenomeni atmosferici (nota 9.7.2009), sicché il periodo da considerare è quello dal 7/8/2009 al 4/2/2010. In secondo luogo, il ctu, confutando la quantificazione operata dal ctp, precisa, rispetto ad ogni rilievo mosso per ogni singola voce di danno, le seguenti osservazioni:
1. quanto ai costi per ammortamento dei macchinari ed attrezzature: “l'impresa ha stipulato un contratto di locazione a freddo con la ditta Construction &
Consulting S.r.l. in data 03/11/09 per il noleggio di alcuni macchinari. I mezzi per i quali l'impresa richiede l'ammortamento erano quelli ogget-
- 19 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.173/2021
to dell'unico contratto di nolo a freddo e, conseguentemente, non erano di sua proprietà; la stessa non può, quindi, richiedere il riconoscimento dell'ammortamento di tali mezzi;
essa, al più, potrebbe richiedere il co- sto del noleggio. Ma il punto più importante da sottolineare è che l'im- presa chiede il riconoscimento dell'ammortamento dal 18/05/09 al
04/02/10, mentre il contratto di locazione a freddo prevede come data di inizio del noleggio stesso il 03/11/09. Non trova alcuna giustificazio- ne richiedere costi di ammortamento nel periodo dl 18/05/09 al
02/11/09, dal momento che il contratto di noleggio ha inizio il
03/11/09. Come ammette lo stesso C.T.P., l'impresa ha richiesto la verifi- ca dell'apparato produttivo con nota del 15/02/10, successivamente quindi al periodo in cui vi è stata ridotta produzione. Nel periodo di ri- dotta produzione, di contro, non è stata richiesta dall'impresa e non è stata verificata la presenza in cantiere di macchinari e attrezzature;
inoltre, l'impresa non produce alcuna documentazione di spesa. Ciò, a mio avviso, non consente il riconoscimento della richiesta dell'impresa.
Rimane anche incomprensibile il perché noleggiare attrezzature e mac- chinari in un periodo in cui la produzione era ridotta del 96,15%. La mo- tivazione che in tal modo l'impresa era pronta a riprendere subito le la- vorazioni lascia quanto meno perplessi”;
2. anche per il calcolo del mancato utile, deve dissentirsi con quanto valutato dal ctp per le ra- gioni indicate dal ctu ing. “I lavori sono stati portati a termine CP_10
per un importo addirittura superiore a quello del contratto originario e, per tale motivo, non si tratta di mancato utile, bensì di ritardato utile;
l'utile previsto è stato percepito dall'impresa seppur con ritardo;
per tale
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motivo ho considerato gli interessi legali e moratori sul ritardato utile”.
Non può, inoltre, essere riconosciuto un costo per “personale di cantie- re”, ricompreso tra le maggiori spese generali che sono state già consi- derate e quantizzate e per la mano d'opera, compresa nel prezzo delle singole voci delle lavorazioni che costituiscono le opere da eseguire, non avendo, l'impresa, dimostrato né l'effettiva presenza nè la necessi- tà di operai in cantiere nel periodo di sospensione. Infine, si concorda con il mancato riconoscimento degli oneri finanziari che trarrebbero origine da interessi passivi sui danni subiti non spettanti. Indi, il danno complessivo è pari € 19.846,00, somma che si ritiene sia dovuta all'impresa e, quindi alla curatela attrice.
36. Per converso, le pretese economiche discendenti dalle riserve nn. 2 e 3 non possono essere riconosciute per intervenuta decadenza.
37. Con la riserva n. 2 l'impresa muove alcuni rilievi di tipo contabi- le, riguardanti: Detrazioni € 22.613,39; Strutture in acciaio zincato €
3.311,07; Lamiera grecata € 6.184,55; Orlatura in pietrame € 1.360,61;
Linea elettrica € 2.000,00, per un totale di € 35.769,61, corretto e ri- quantificata dal ctu in complessivi € 400,00.
38. Con la riserva n.3 l'impresa ha richiesto maggiori oneri e danni causati dal ritardato collaudo delle opere, quantificati in complessivi €
15.359,18, ed effettivamente, emerge dalla documentazione prodotta che, a fronte della conclusione dei lavori, certificata dal D.L in data
9/7/2010, il conto finale avrebbe dovuto essere emesso entro 120 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e, quindi, entro il 04/11/10.
Le operazioni di collaudo avrebbero dovuto essere completate entro
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sei mesi e, quindi, entro il 08/01/11. I maggiori oneri sopportati dall'impresa oltre quest'ultima data sono quelli derivanti dal prolunga- to vincolo del rapporto contrattale perchè la stessa è stata impegnata in cantiere sino al 20/11/11; per tale prolungato vincolo del rapporto contrattuale (315 giorni, dal 09/01/11 al 20/11/11) chiede il ristoro dei danni subiti, la cui quantificazione è riconosciuta dal ctu nella mi- nor somma pari ad € 12.955,00.
39. Sennonché, rispetto ad entrambe le riserve deve essere con- fermata la decisione adottata dal giudice di prime cure in ordine all'affermata decadenza per tardiva iscrizione ed esplicitazione ai sensi dell'art. 174 DPR 554/1999 il cui comma III dispone: “Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”.
40. In data 11/10/11 l'impresa ha sottoscritto il conto finale con ri- serva generica, esplicitandola con separata nota del 25/11/11 e, quin- di, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 174 del DPR
554/99 con l'effetto che quanto indicato nel predetto conto finale deve ritenersi definitivamente accettato, non emergendo alcun elemento da cui desumere che la data del 25/11/2011 sia frutto di un refuso o di un errore materiale, da escludersi stante la perentorietà del termine fissa- to dalla legge per la corretta appostazione delle riserve. Tale perento- rietà, infatti, risponde ad un precipuo interesse della Pubblica Ammi- nistrazione committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezio- nali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad
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ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento,
l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto, in relazione al perseguimento dei propri fini di interesse pub- blico (Cass., 28 febbraio 2018, n. 4718; Cass., 4 ottobre 2016, n.
19802).
41. L'ulteriore motivo di gravame riferito alla disapplicazione della penale, applicata dalla committenza a carico dell'impresa, per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, quantificata in € 34.500,00 (pari a com- plessivi n. 69 giorni x 500,00 al giorno), è al pari rigettato.
42. Sul punto è bene premettere che la giurisprudenza di legittimità
è concorde nell'affermare che, in tema di appalto di opere pubbliche,
l'onere della riserva, posto a carico dell'appaltatore, si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo, in quanto volto a ga- rantire, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera, ai fini della corretta utilizzazione e dell'eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché delle altre possibili determinazioni dell'ammini- strazione, che possono consistere anche nell'esercizio della potestà di risoluzione unilaterale del contratto, spiegando che a tale regola fanno eccezione le pretese riguardanti: a) fatti estranei all'oggetto dell'appal- to o alla finalità di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera; b) comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Ammi- nistrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve;
c) fatti c.d. continuativi,
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quando l'appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza econo- mica (cfr. Cass. 08/08/2024, n.22517; Cass., Ordinanza n. 16700 del
05/08/2020).
43. Avendo l'impresa sottoscritto lo stato finale apponendo la ri- serva generica, in data 11.10.2011, ove alla fine era stata conteggiata la penale contestata, la successiva esplicitazione con nota del 25.11.2011 postula la decadenza anche rispetto a tale contestazione che tecnica- mente integra una riserva e, pertanto, va annoverata nell'ambito di applicazione della normativa richiamata.
44. Da tale considerazione consegue che anche gli ulteriori corri- spettivi pretesi rimangono assorbiti dal conteggio della predetta pena- le che, infatti, ha eliso ogni ulteriore credito fatto valere nel giudizio dall'appellante, tenendo peraltro conto che, con la memoria ex art. 183
c.p.c., depositata in data 11.9.2015, la ichiarava di “rinunciare CP_3
alla domanda di cui alla riserva 3.4 (di € 20.110,00) relativa ad un in- dennizzo maturato per fatti verificatisi in epoca successiva alla reda- zione e sottoscrizione dello Stato Finale” e la curatela, costituitasi suc- cessivamente al deposito della predetta memoria, con comparsa di in- tervento depositata in data 7.6.2016, si è limitata ad aderire ad ogni di- fesa e domanda avanzata dalla cessionaria, facendo proprie tutte le conclusioni dalla medesima formulate.
XXXX
45. A questo punto, riconoscendo all'appellante un credito pari ad
€ 19.846,00, oltre rivalutazione ed interessi, il ha Controparte_1
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investito di gravame incidentale condizionato la sentenza di primo grado.
46. Difatti, l'appello incidentale è stato promosso dal con- CP_1
dizionatamente all'eventuale accoglimento dell'appello principale, rei- terando la domanda di condanna al pagamento delle somme, precisate nella comparsa di risposta in appello, da accertare solo per opporle in compensazione con i maggiori crediti eventualmente riconosciuti alla curatela, posto che, ogni ulteriore somma, dovrebbe essere accertata a fatta valere davanti agli organi della procedura fallimentare.
47. Certamente è fondato in astratto il principio, posto a fondamen- to dell'appello incidentale giacché, la debenza di eventuali somme da parte dell'ente alla curatela potrebbe essere effettivamente compensa- ta con correlati crediti vantati dal committente fino alla concorrenza dei primi, allo scopo di neutralizzare ogni pretesa creditoria. Tuttavia, nella specie, tale compensazione trae origine dal conteggio riportato dal conto finale ove ogni debito/credito di somme è stato regolato dal- le parti.
48. Il Comune chiede di avere riconosciuta la somma di € 77.424,65 così determinata:
- € 54.500,00 a titolo di penale (ex art. 7 del contratto di appalto) per tardata ultimazione dei lavori da parte dell'impresa;
- € 4.000,00, quale spesa effettuata direttamente dalla Stazione
Appaltante per procedere all'impermeabilizzazione del piano semin- terrato, stante la persistente incapacità dell'impresa a rimediare al malfunzionamento del sistema di drenaggio;
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- € 18.924,65 corrispondente alle 17 detrazioni sul valore delle lavorazioni conteggiati nello stato finale, così come accertate dall'ing. CP_1 nell'atto di collaudo.
49. Quanto alla prima voce, la stessa non è dovuta essendo stata già calcolata la penale da ritardo nello Stato finale pari ad € 34.500,00.
50. In ordine agli ulteriore voci, deve osservarsi che risulta dalla chiusura del conto finale un debito a carico dell'impresa pari ad €
31.345,00 che produce l'effetto di neutralizzare ed assorbire integral- mente anche la pretesa qui riconosciuta a titolo di risarcimento del danno per la prima riserva come calcolata dal ctu, non residuando al- cun credito in capo alla curatela all'esito del giudizio, giacché tutte le ulteriori somme, precisate alle pag.ne 32, 33 e 34 dell'atto di appello, sono complessivamente confluite nel conteggio riportato nello Stato finale, ove, il D.L., applicando la predetta penale, ha operato tutte le compensazioni senza che residuasse altro ulteriore credito vantato dall'appaltatrice, nascente dagli ultimi SAL.
51. Non essendo stato riconosciuto alcun credito alla curatela, all'esito dell'esame dell'appello proposto, anche il gravame incidentale, nei termini esposti è assorbito dal rigetto dell'appello principale, al pa- ri della domanda di garanzia, reiterata anche in questo grado del giu- dizio nei confronti del D.L. ing. . CP_2
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❖ Spese
52. In ragione degli esiti complessivi del giudizio e della reciproca soccombenza prodotta dal parziale accoglimento degli appelli princi-
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pale ed incidentale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite anche per questo grado del giudizio.
53. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, co- sì come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante e del appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la sentenza n. 420/2020 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in da- ta 18.6.2020; compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante e del appellato. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 8.10.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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