Articolo 8 della Legge 6 maggio 2004, n. 129
Articolo 7Articolo 9
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25 maggio 2004
Art. 8. (Annullamento del contratto) 1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte puo' chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell' articolo 1439 del codice civile nonche' il risarcimento del danno, se dovuto.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 1439 del codice civile :
«Art. 1439 (Dolo). - Il dolo e' causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e' annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio».
Entrata in vigore il 25 maggio 2004
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