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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/12/2024, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 608/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 608/2024 di r.g.v.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 21.08.2024 da:
, (C.F. ) nata ad [...] (AQ) il 30.08.1972, ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], difesa e rappresentata, in virtù di delega in atti dall'avv. Rossella Pietrobattista ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Avezzano in via Marruvio n. 30;
e
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.10.1972, e residente a [...], difeso e rappresentato, in virtù di delega in atti, dall'avv. Rossella Pietrobattista ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Avezzano, in via Marruvio n. 30
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio-divorzio congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti hanno concluso come da accordo sottoscritto dalle parti in data 15.11.24:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.08.2024 i ricorrenti, uniti in matrimonio civile celebrato ad Avezzano (AQ) il 21.03.2019, hanno adìto l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Dall'unione non sono nati figli.
Gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale ottenendo sentenza di separazione personale dei coniugi emessa da codesto Tribunale in data 09.01.2024 (R.G. n. 444/2023
Sent. N. 18/24).
All'udienza del 23.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il giudice istruttore ha chiesto chiarimenti alle parti, disponendo altresì un'integrazione documentale.
All'udienza del 4.12.2024 il difensore delle parti ha precisato la situazione reddituale del marito e si è riportato alle condizioni, come modificate dalle parti con accordo sottoscritto personalmente dalle stesse e depositato in atti in data 26/11/2024, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice designato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di provvedimento di omologa di separazione personale dei coniugi emesso dal
Tribunale di Avezzano in data 09.01.2024 nel procedimento contraddistinto dal n.
2 443/2023 R.G, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, nonché l'espressa dichiarazione dei coniugi, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Avezzano (AQ) il
21.03.2019 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n 13 P.2 Serie C,
Anno 2019.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, inoltre, non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
e così decide: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Avezzano (AQ) il
21.03.2019.
OMOLOGA le seguenti condizioni, come modificate dall'accordo sottoscritto in data
15.11.24 e depositato in data 26.11.24:
“Il Sig. a titolo di assegno divorzile verserà la somma di € 250,00, (diconsi Controparte_1 euro duecentocinquanta), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
3 ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
[...]
(atto n. 13 P.2 Serie C, Anno 2019). Parte_2
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 608/2024 di r.g.v.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 21.08.2024 da:
, (C.F. ) nata ad [...] (AQ) il 30.08.1972, ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], difesa e rappresentata, in virtù di delega in atti dall'avv. Rossella Pietrobattista ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Avezzano in via Marruvio n. 30;
e
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.10.1972, e residente a [...], difeso e rappresentato, in virtù di delega in atti, dall'avv. Rossella Pietrobattista ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Avezzano, in via Marruvio n. 30
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio-divorzio congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti hanno concluso come da accordo sottoscritto dalle parti in data 15.11.24:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.08.2024 i ricorrenti, uniti in matrimonio civile celebrato ad Avezzano (AQ) il 21.03.2019, hanno adìto l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Dall'unione non sono nati figli.
Gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale ottenendo sentenza di separazione personale dei coniugi emessa da codesto Tribunale in data 09.01.2024 (R.G. n. 444/2023
Sent. N. 18/24).
All'udienza del 23.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il giudice istruttore ha chiesto chiarimenti alle parti, disponendo altresì un'integrazione documentale.
All'udienza del 4.12.2024 il difensore delle parti ha precisato la situazione reddituale del marito e si è riportato alle condizioni, come modificate dalle parti con accordo sottoscritto personalmente dalle stesse e depositato in atti in data 26/11/2024, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice designato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di provvedimento di omologa di separazione personale dei coniugi emesso dal
Tribunale di Avezzano in data 09.01.2024 nel procedimento contraddistinto dal n.
2 443/2023 R.G, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, nonché l'espressa dichiarazione dei coniugi, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Avezzano (AQ) il
21.03.2019 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n 13 P.2 Serie C,
Anno 2019.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, inoltre, non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
e così decide: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Avezzano (AQ) il
21.03.2019.
OMOLOGA le seguenti condizioni, come modificate dall'accordo sottoscritto in data
15.11.24 e depositato in data 26.11.24:
“Il Sig. a titolo di assegno divorzile verserà la somma di € 250,00, (diconsi Controparte_1 euro duecentocinquanta), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
3 ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
[...]
(atto n. 13 P.2 Serie C, Anno 2019). Parte_2
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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