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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73291/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 73291/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Pietro De Santis, in virtù di procura speciale in Controparte_1
atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Solunto, n. 5, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. Francesco Antonio Poggio, in Controparte_2
virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi, n. 70, presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26 gennaio 2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato quale proprietario dell'appartamento sito Controparte_1
in Roma, Via di Donna Olimpia, n. 30, lotto 2, scala A, e facente parte del Condominio Via di Donna
Olimpia n.30, lotti I, II e III, ha rappresentato che: - la predetta unità immobiliare era interessata da una copiosa infiltrazione idrica proveniente dal soprastante lastrico solare di proprietà del Via CP_2
Donna Olimpia 30, lotti I,II e III;
- tale infiltrazione aveva danneggiato una vasta porzione di soffitto dell'appartamento, e si era propagata sino alle pareti rendendone insalubri i locali;
- nonostante i ripetuti solleciti da parte del il non aveva eliminato la causa del fenomeno CP_1 CP_2
infiltrativo; - il signor sollecitava l'effettuazione dei lavori necessari a porre fine alla CP_1 denunciata infiltrazione, nonché l'attivazione della copertura del sinistro da parte dell'assicurazione condominiale e l'integrale ristoro del danno patito, riservandosene la quantificazione all'esito degli interventi di eliminazione del fenomeno infiltrativo;
- nel mese di aprile 2021 il faceva CP_2
eseguire delle opere che non risolvevano il problema;
in data 7 maggio 2021, il effettuava CP_2 un nuovo intervento che si dimostrava risolutivo dell'infiltrazione; - il pertanto chiedeva di CP_1 provvedere al risarcimento dei relativi danni, quantificabili, in € 7.900,00 oltre iva come da preventivo della Ditta “Edil CR”; - nessun riscontro perveniva da parte del - il tentativo di esperire la CP_2
negoziazione assistita restava infruttuoso, in quanto l'invito a parteciparvi rimaneva senza risposta, pertanto il signor si vedeva costretto ad incardinare il presente giudizio. CP_1
Tanto debitamente premesso, parte attrice si rivolgeva all'illustrissimo Tribunale al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, accertato e dichiarato, anche con l'eventuale ausilio di CTU, che l'infiltrazione idrica verificatasi a carico dell'appartamento sito in Roma, Via di Donna Olimpia n. 30, lotto 2, scala
A, interno 53, di proprietà del Sig. era dovuta ad esclusiva responsabilità del Controparte_1
convenuto, condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni patiti dalla parte CP_2 attrice in conseguenza del fenomeno infiltrativo, da liquidarsi nella misura di € 7.900,00= oltre IVA, o in quella diversa ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di giudizio.”
Si è costituito in giudizio il , che contestando le avverse domande, Controparte_2 ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria ed in pieno accoglimento delle su articolate osservazioni: NEL MERITO Rigettare la domanda attorea perché inammissibile, non provata, oltre che infondata in fatto ed in diritto e condannare il Sig. CP_1
pagina 2 di 4 a rifondere integralmente al convenuto, tutte le spese, competenze ed onorari, oltre ad CP_1 accessori di legge, relativi all'intero procedimento giudiziario. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori tutti come per legge.”
Al riguardo ha dedotto: - che la ricostruzione dei fatti esposta da parte attrice presentava inesattezze ed imprecisioni;
- che il aveva posto fine alle infiltrazioni con tre interventi risolutori. CP_2
Assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., solo parte attrice provvedeva al deposito della seconda memoria.
Il giudice ritenuta irrilevante ai fine del decidere l'ammissione e dunque l'assunzione di prove orali istruiva la causa mediante CTU.
Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26 gennaio 2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Sulla base degli atti di causa, la domanda attorea risulta infondata e deve essere rigettata.
Dalla espletata Ctu il consulente nominato, Architetto in risposta al solo quesito Persona_1
formulato dal giudice ha accertato l'esistenza del nesso causale tra le infiltrazioni e i danni subiti dal
“In conclusione, esperiti gli accertamenti ritenuti opportuni sullo stato dei luoghi, presa CP_1
visione degli atti del fascicolo nonché la qualità, le caratteristiche e le condizioni degli inconvenienti oggetto di ricorso e tenuto altresì conto di quanto esposto nell'atto di citazione di parte ricorrente, è stata accertata, dal sottoscritto, la sussistenza del nesso casuale tra le infiltrazioni occorse ed i danni lamentati dall'attore.”
Considerato che è stata dedotta l'eliminazione delle infiltrazioni, accertata l'esistenza del nesso causale dalla espletata ctu, parte attrice avrebbe dovuto provare il quantum richiesto, ciò costituendo l'oggetto dell'onere probatorio del deducente.
L'attore non ha invece adempiuto all'onere derivante dall'art. 2697 c.c., non fornendo adeguata prova dei danni dedotti (“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e l'omesso ottemperamento all'onere probatorio determina il rigetto della domanda”).
Al fine di provare l'importo richiesto, l'attore si è sostanzialmente limitato a produrre un preventivo che nulla prova in merito alla quantificazione richiesta;
inoltre le spese ivi evidenziate non possono costituire oggetto di risarcimento, in quanto non costituiscono un effettivo esborso, id est un danno emergente.
pagina 3 di 4 Le fotografie allegate alla memoria 183 sesto comma n.2 non sono poi idonee a dimostrare se e quali danni abbia subito l'appartamento.
Le sopradette rappresentazioni fotografiche, peraltro prive di contestualizzazione, non consentono di apprezzare il lamentato danno atteso che esse ritraggono esclusivamente delle macchie (la natura delle quali non è poi in alcun modo valutabile).
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022. Le spese di ctu permangono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna la parte attrice alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari di avvocato, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti. Le spese di ctu permangono a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, li 18 di marzo 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 73291/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Pietro De Santis, in virtù di procura speciale in Controparte_1
atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Solunto, n. 5, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. Francesco Antonio Poggio, in Controparte_2
virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi, n. 70, presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26 gennaio 2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato quale proprietario dell'appartamento sito Controparte_1
in Roma, Via di Donna Olimpia, n. 30, lotto 2, scala A, e facente parte del Condominio Via di Donna
Olimpia n.30, lotti I, II e III, ha rappresentato che: - la predetta unità immobiliare era interessata da una copiosa infiltrazione idrica proveniente dal soprastante lastrico solare di proprietà del Via CP_2
Donna Olimpia 30, lotti I,II e III;
- tale infiltrazione aveva danneggiato una vasta porzione di soffitto dell'appartamento, e si era propagata sino alle pareti rendendone insalubri i locali;
- nonostante i ripetuti solleciti da parte del il non aveva eliminato la causa del fenomeno CP_1 CP_2
infiltrativo; - il signor sollecitava l'effettuazione dei lavori necessari a porre fine alla CP_1 denunciata infiltrazione, nonché l'attivazione della copertura del sinistro da parte dell'assicurazione condominiale e l'integrale ristoro del danno patito, riservandosene la quantificazione all'esito degli interventi di eliminazione del fenomeno infiltrativo;
- nel mese di aprile 2021 il faceva CP_2
eseguire delle opere che non risolvevano il problema;
in data 7 maggio 2021, il effettuava CP_2 un nuovo intervento che si dimostrava risolutivo dell'infiltrazione; - il pertanto chiedeva di CP_1 provvedere al risarcimento dei relativi danni, quantificabili, in € 7.900,00 oltre iva come da preventivo della Ditta “Edil CR”; - nessun riscontro perveniva da parte del - il tentativo di esperire la CP_2
negoziazione assistita restava infruttuoso, in quanto l'invito a parteciparvi rimaneva senza risposta, pertanto il signor si vedeva costretto ad incardinare il presente giudizio. CP_1
Tanto debitamente premesso, parte attrice si rivolgeva all'illustrissimo Tribunale al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, accertato e dichiarato, anche con l'eventuale ausilio di CTU, che l'infiltrazione idrica verificatasi a carico dell'appartamento sito in Roma, Via di Donna Olimpia n. 30, lotto 2, scala
A, interno 53, di proprietà del Sig. era dovuta ad esclusiva responsabilità del Controparte_1
convenuto, condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni patiti dalla parte CP_2 attrice in conseguenza del fenomeno infiltrativo, da liquidarsi nella misura di € 7.900,00= oltre IVA, o in quella diversa ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di giudizio.”
Si è costituito in giudizio il , che contestando le avverse domande, Controparte_2 ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria ed in pieno accoglimento delle su articolate osservazioni: NEL MERITO Rigettare la domanda attorea perché inammissibile, non provata, oltre che infondata in fatto ed in diritto e condannare il Sig. CP_1
pagina 2 di 4 a rifondere integralmente al convenuto, tutte le spese, competenze ed onorari, oltre ad CP_1 accessori di legge, relativi all'intero procedimento giudiziario. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori tutti come per legge.”
Al riguardo ha dedotto: - che la ricostruzione dei fatti esposta da parte attrice presentava inesattezze ed imprecisioni;
- che il aveva posto fine alle infiltrazioni con tre interventi risolutori. CP_2
Assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., solo parte attrice provvedeva al deposito della seconda memoria.
Il giudice ritenuta irrilevante ai fine del decidere l'ammissione e dunque l'assunzione di prove orali istruiva la causa mediante CTU.
Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26 gennaio 2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Sulla base degli atti di causa, la domanda attorea risulta infondata e deve essere rigettata.
Dalla espletata Ctu il consulente nominato, Architetto in risposta al solo quesito Persona_1
formulato dal giudice ha accertato l'esistenza del nesso causale tra le infiltrazioni e i danni subiti dal
“In conclusione, esperiti gli accertamenti ritenuti opportuni sullo stato dei luoghi, presa CP_1
visione degli atti del fascicolo nonché la qualità, le caratteristiche e le condizioni degli inconvenienti oggetto di ricorso e tenuto altresì conto di quanto esposto nell'atto di citazione di parte ricorrente, è stata accertata, dal sottoscritto, la sussistenza del nesso casuale tra le infiltrazioni occorse ed i danni lamentati dall'attore.”
Considerato che è stata dedotta l'eliminazione delle infiltrazioni, accertata l'esistenza del nesso causale dalla espletata ctu, parte attrice avrebbe dovuto provare il quantum richiesto, ciò costituendo l'oggetto dell'onere probatorio del deducente.
L'attore non ha invece adempiuto all'onere derivante dall'art. 2697 c.c., non fornendo adeguata prova dei danni dedotti (“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e l'omesso ottemperamento all'onere probatorio determina il rigetto della domanda”).
Al fine di provare l'importo richiesto, l'attore si è sostanzialmente limitato a produrre un preventivo che nulla prova in merito alla quantificazione richiesta;
inoltre le spese ivi evidenziate non possono costituire oggetto di risarcimento, in quanto non costituiscono un effettivo esborso, id est un danno emergente.
pagina 3 di 4 Le fotografie allegate alla memoria 183 sesto comma n.2 non sono poi idonee a dimostrare se e quali danni abbia subito l'appartamento.
Le sopradette rappresentazioni fotografiche, peraltro prive di contestualizzazione, non consentono di apprezzare il lamentato danno atteso che esse ritraggono esclusivamente delle macchie (la natura delle quali non è poi in alcun modo valutabile).
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022. Le spese di ctu permangono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna la parte attrice alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari di avvocato, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti. Le spese di ctu permangono a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, li 18 di marzo 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 4 di 4