Ordinanza cautelare 13 agosto 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 11633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11633 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11633/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07615/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7615 del 2024, proposto da
MA CO EL, AT LB, CO AM, AT RE, AR BA, GI DI, RO ES, ZO ES, IU VI, NA AR, RA OC, CO BA, AR IN FF, IA SO, NL ON, CA BR, OS AI, GI CA, SI CA, AT IL, RA AN, MA EL, ON CA, Orazio AT CA, PO MA AN, IU RI ES, LE CE, AR EL, MA AV, AN IO, AR OR, TA LL, RM VA, RG VA, NA D'IU, AT DA, GA MA D'EL, NZ D'EL, AT D'EL, IL Di IO, IU Di IA, GI AR Di NO, GA Di TE, AT MI CO, IO AN, LU SP, LF AR, NA AR, TA ER, IS ER, CO DU, CO IU, IU RA, OR OS FU, RO TI, AL GA, GA GA, AO ER, AR TI, MNA VI, GI NO, AT NO, NA CO, Orazio GI AR LI, JO TA, ES ER, GI AF, ZO La LA, NZ La TA, EA FO La TI, EN MA La US, IM AT, AN LA, CO RI, BE LO, IU LO, MA NT, AT IA, VA IS IAni, AR LU, IU NE, CO MA, NO AN, CL IO, AO AN, IU GA, IA AR, SE ET, GI EO, LU EO, AR ND, IU MI, CO AN, PO LL, NL RI, GI RO, MAelena IC, RO CE, AR AL, SI IN, IU AL, IU IN, IN AL, AR RO, EL GR, AN PE, GA MA NE, LI ON, SA PE, RI IC, AN EL, LV OL, ME ON, CO ON, AV IP, RO UC, TR IS, AG ZO, FA ZZ, AR NE RA, GI RA, CO EL, ZO ND, GE RI, IO LL, LE IZ, CO IZ, GIfranco SS, PO IN, AT US, CO IN, TR GR, ME AN, MAcarmela AG, RI LL, MI SC, FO SE, LL ER, IAna SI, MA SI, RI NO, AT AC, CA PA, IU AT, NE RI, EL RI, MA CE, GI ST, MAteresa AG, AL AL, CO UR, CA TA, TO SC, IA RR, IA EL, IM EL, AO TU, SA CC, ME VA, CH AR, AT AS, AN IA NO, CO VI, AN SC, ID MB e ON IN, rappresentati e difesi dall'avvocato IU Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
AN AR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 89 del 21 maggio 2024 del Ministro dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale a.t.a. per il triennio scolastico 2024-2025/2026-2027, e dei relativi allegati, con particolare riferimento all’allegato A), recante “tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.”, laddove dispone, alla lettera a), che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”, con conseguente obbligo a carico del Ministero resistente alla determinazione e/o rideterminazione in aumento dei punteggi dei ricorrenti nelle graduatorie per cui è causa per il triennio 2024/2027 e per ogni successivo periodo di aggiornamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. CO Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 14 luglio 2024 veniva impugnato, unitamente agli atti presupposti, il decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 relativo all’istituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale a.t.a. per il triennio scolastico 2024-2025/2026-2027, nella parte in cui all’allegato A (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.), lo stesso dispone che il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge “ non prestati in costanza di rapporto di impiego ”, vengano considerati quale servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali con un punteggio deteriore rispetto al servizio prestato in costanza di nomina, considerato “ vero e proprio servizio effettivo reso nella medesima qualifica ”.
Al riguardo venivano formulati i motivi di gravame appresso indicati: “ I. Violazione art. 20, legge n. 958/1986. Violazione art. 62, legge n. 312/1980. Violazione artt. 569, comma 3, e 485, comma 7, d. lgs n. 297/1994. Violazione art. 2050, d.lgs. n. 66/2010. Violazione art. 2, comma 6, d.m. n. 44/2001 ed art. 13, comma 2, d. lgs. n. 77/2002; II. Violazione art. 52, comma 2, Cost. discriminazione tra medesime fattispecie sostanziali ”.
Con atto depositato in data 7 agosto 2024 si costituiva in giudizio, per ivi resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
I ricorrenti censurano la differente e deteriore valutazione che, ai fini dell’inserimento nella graduatoria per cui è causa, ricevono il servizio militare di leva e i servizi a questo equiparati per legge non prestati in costanza di rapporto di impiego rispetto ai medesimi servizi svolti in costanza di nomina, sostenendo in particolare che tale differenziazione si porrebbe in contrasto con l’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui agli artt. 485, comma 7, del d. lgs. n. 297/1994 e 2050 del d. lgs. n. 66/2010.
In ordine alla questione interpretativa sottesa alla censura sopra illustrata si registra un orientamento giurisprudenziale ( ex multis Cons. St. sent. n. 3423/2022), già condiviso da questa Sezione (sent. n. 9082/2025), secondo cui dall’art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010, ove interpretato conformemente all’art. 52 della Costituzione, deve trarsi il principio in forza del quale al servizio di leva e ai servizi a questo equiparati dalla legge deve essere attribuito uguale valore in tutte le procedure selettive pubbliche e tanto a prescindere dal fatto che i medesimi servizi siano stati espletati o meno in costanza di impiego.
In tal senso deve ritenersi “ in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi ” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020).
Alla luce delle motivazioni sopra illustrate il ricorso va, dunque, accolto, dovendo l’Amministrazione riconoscere ai ricorrenti il superiore punteggio previsto per il servizio militare e per i servizi ad esso equiparati svolti in costanza di impiego.
L’obbligo conformativo sopra delineato è relativo al triennio di vigenza delle graduatorie per cui è causa, nonché ad ogni aggiornamento delle ridette graduatorie che dovesse essere effettuato in applicazione del gravato decreto, non potendosi al contrario estendere ad aggiornamenti disposti in applicazione di adottandi decreti, come pure risulta dalla domanda di parte ricorrente, a ciò ostando il divieto posto a questo Giudice ex art. 34, comma 2, c.p.a. di pronunciarsi in ordine a poteri amministrativi non ancora esercitati.
I contrasti giurisprudenziali registratisi in materia e l’ambiguità del dato normativo giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla parzialmente, nei limiti degli interessi dei ricorrenti, l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario
CO Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO Baiocco | RI Savoia |
IL SEGRETARIO