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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/04/2024, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:
- Giacomo Lucente Presidente
- Carmine Capozzi Giudice
- Giampaolo Fabbrizzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata N.43-1/ 2024, pro- posta da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA nei confronti di MUSIC LAND DI PAR-
IN EN E C. S.A.S. (02355880465);
letta la memoria di costituzione della debitrice e del suo socio accomandatario in proprio, che hanno eccepito, nell'ordine, l'inesistenza di un titolo esecutivo nei confronti della resistente, la carenza di legittimazione passiva della resistente per non essersi mai verifi- cato il subentro nel contratto di leasing di cui infra e, infine, l'inesistenza di uno stato d'insolvenza;
premesso (i) che non è contestata, oltre ad essere documentata da entrambe le parti, la cir- costanza che in data 30.12.2009 Banca MPS Leasing & Factoring (poi fusa per incorporazione in Banca Monte dei Paschi di Siena SpA) concludeva con AN AR, titolare dell'impresa individuale operante con la ditta O.ve.s.t. di AN AR (ditta poi mutata in Music Land By O.ve.s.t. di AN Par- dini), corrente in Massarosa (LU), un contratto di locazione finanziaria della durata di 216 mesi, avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale posto nel Comune di IA, e che in esecuzione di tale contratto la concedente acquistava l'immobile dalla società Edisole srl e lo consegnava al locatario finanziario;
(ii) che non è contestato che AN AR morì ab intestato in data 7.10.2013 e che i suoi eredi (moglie e figlia) regolarizzarono in data 30.4.2014, con atto a rogito del notaio CO di IA (v. copia del rogito in atti), l'esercizio in comune della predetta attività d'impresa nella forma di società in accoman- dita semplice e con la ragione sociale Music Land di AR EL e C. s.a.s.
(clausola di tale atto prevedeva il subentro della società in tutti i contratti in essere in capo all'impresa individuale del de cuius); (iii) che risulta dai documenti prodotti che la ricorrente propose nell'anno 2017 un ricorso monitorio nei confronti di AN AR, ancorché questi fosse morto il 7.10.2013, per il mancato pagamento dei canoni di leasing rimasti impagati a far data dal 10.9.2013 (come indicato nel ricorso monitorio), ottenendo dal tribunale di Siena l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di euro 88.952,55 per capitale e interessi di mora (v. doc.7 di parte ricorrente);
(iv) che nell'anno 2021 la ricorrente ha ottenuto, inoltre, nei confronti della resi- stente dal tribunale di Siena ordinanza ex art.702 ter cpc: con tale provvedi- mento il tribunale, accertato che la ricorrente si era avvalsa legittimamente della clausola risolutiva espressa in ragione del reiterato inadempimento al pagamento dei canoni del contratto di leasing (v. doc.1 allegato alla nota di replica alla memoria di costituzione della resistente), ha condannato la resi- stente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing;
considerato che ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione controllata non è ne- cessario che il creditore sia munito di titolo esecutivo, potendosi procedere, al pari che nella liquidazione giudiziale, ad una verifica incidentale dell'esistenza del credito;
che, peraltro, nel caso di specie, l'esistenza del credito risulta dall'ordinanza ex art.702 ter cpc del tribunale di Siena che, accertato l'inadempimento della resistente al pagamento dei canoni di leasing nella misura indicata dalla ricorrente, ha ritenuto correttamente eserci- tata la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing e, quindi, ha condan- nato la convenuta alla restituzione dell'immobile oggetto del predetto contratto;
considerato ancora che la legittimazione passiva della resistente rispetto alla pretesa cre- ditoria risulta provata de plano dalla mentovata ordinanza ex art.702 ter cpc del tribunale di Siena;
che, più in generale, non è conforme a diritto l'eccezione articolata dalla conve- nuta perché, per effetto del pacifico esercizio da parte degli eredi di AN AR dell'attività d'impresa mediante il compendio aziendale caduto in comunione incidentale (esercizio ammesso nello stesso atto notarile del 2014 sopra mentovato), perciò stesso fu costituita per fatti concludenti una società di fatto irregolare (poi regolarizzata in forma di accomandita semplice), cui fu conferita l'azienda ereditaria, con conseguente subentro automatico della società nei contratti d'impresa (giusta la previsione dell'art.2258 c.c.); circostanza, quest'ultima, peraltro, che risulta dallo stesso atto notarile di regolarizza- zione;
considerato che lo stato di insolvenza della società resistente emerge da quanto sopra detto, e cioè dal fatto che essa non è stata in grado di pagare regolarmente i canoni del contratto di locazione finanziaria fino ad accumulare un ingente debito (dagli atti e docu- menti prodotti dalla ricorrente risulta che il credito de quo, considerando anche le spese liquidate nell'ordinanza ex art.702 ter del Tribunale di Siena, è superiore ad euro 100.000,00);
vista , inoltre, l'informativa AER, da cui risultano ulteriori debiti per euro 18565,57;
dato atto che lo stesso creditore ha proposto in passato istanza di liquidazione giudiziale nei confronti della resistente, respinta ex art.2, co.1 lett.d e 121 CCII (per essere la resi- stente un'impresa minore);
verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt.268 e 269 CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt.2, co.1 lett.d), 49, 65, 270 CCII, - dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di MUSIC LAND DI PARIN EN E C. S.A.S. (C.F. 02355880465), con sede legale in Via- reggio, via di Montramito n.116, e del socio accomandatario in proprio EN PARIN;
- nomina giudice delegato il dr. Carmine Capozzi;
- nomina liquidatore il dott. Marco Leone dell'ODCEC di Lucca;
- ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, i libri e scritture conta- bili e fiscali obbligatori e l'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla notifica- zione della sentenza di cui all'art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettro- nica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
- ordina la consegna dei beni mobili e il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, ove presenti;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca nel rispetto della normativa della GDPR Privacy, con oscuramento di tutti i dati per- sonali del debitore diversi da: nome, cognome, codice fiscale, nonché l'oscura- mento di dati sensibili dei familiari, nonché la pubblicazione della stessa nel regi- stro delle imprese;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove pre- senti beni mobili registrati o immobili;
- dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario, intestato alla procedura e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga, sino all'attua- zione dell'art.131 CCII, con le modalità telematiche di cui alla circolare del Pre- sidente del Tribunale di Lucca del 16.6.2020 e successivamente con le modalità di cui all'art.131, co.4 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all'art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
- dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell'art.282 CCII, una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII;
- assegna, infine, al liquidatore termine di trenta giorni per depositare una relazione informativa, corredata da ogni utile documento che il socio, cui è estesa la proce- dura, vorrà fornire, al fine di consentire al giudice delegato di adottare le decisioni ex art.268, co.4.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato. Lucca, 23/04/2024.
Il Giudice estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Giacomo Lucente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:
- Giacomo Lucente Presidente
- Carmine Capozzi Giudice
- Giampaolo Fabbrizzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata N.43-1/ 2024, pro- posta da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA nei confronti di MUSIC LAND DI PAR-
IN EN E C. S.A.S. (02355880465);
letta la memoria di costituzione della debitrice e del suo socio accomandatario in proprio, che hanno eccepito, nell'ordine, l'inesistenza di un titolo esecutivo nei confronti della resistente, la carenza di legittimazione passiva della resistente per non essersi mai verifi- cato il subentro nel contratto di leasing di cui infra e, infine, l'inesistenza di uno stato d'insolvenza;
premesso (i) che non è contestata, oltre ad essere documentata da entrambe le parti, la cir- costanza che in data 30.12.2009 Banca MPS Leasing & Factoring (poi fusa per incorporazione in Banca Monte dei Paschi di Siena SpA) concludeva con AN AR, titolare dell'impresa individuale operante con la ditta O.ve.s.t. di AN AR (ditta poi mutata in Music Land By O.ve.s.t. di AN Par- dini), corrente in Massarosa (LU), un contratto di locazione finanziaria della durata di 216 mesi, avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale posto nel Comune di IA, e che in esecuzione di tale contratto la concedente acquistava l'immobile dalla società Edisole srl e lo consegnava al locatario finanziario;
(ii) che non è contestato che AN AR morì ab intestato in data 7.10.2013 e che i suoi eredi (moglie e figlia) regolarizzarono in data 30.4.2014, con atto a rogito del notaio CO di IA (v. copia del rogito in atti), l'esercizio in comune della predetta attività d'impresa nella forma di società in accoman- dita semplice e con la ragione sociale Music Land di AR EL e C. s.a.s.
(clausola di tale atto prevedeva il subentro della società in tutti i contratti in essere in capo all'impresa individuale del de cuius); (iii) che risulta dai documenti prodotti che la ricorrente propose nell'anno 2017 un ricorso monitorio nei confronti di AN AR, ancorché questi fosse morto il 7.10.2013, per il mancato pagamento dei canoni di leasing rimasti impagati a far data dal 10.9.2013 (come indicato nel ricorso monitorio), ottenendo dal tribunale di Siena l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di euro 88.952,55 per capitale e interessi di mora (v. doc.7 di parte ricorrente);
(iv) che nell'anno 2021 la ricorrente ha ottenuto, inoltre, nei confronti della resi- stente dal tribunale di Siena ordinanza ex art.702 ter cpc: con tale provvedi- mento il tribunale, accertato che la ricorrente si era avvalsa legittimamente della clausola risolutiva espressa in ragione del reiterato inadempimento al pagamento dei canoni del contratto di leasing (v. doc.1 allegato alla nota di replica alla memoria di costituzione della resistente), ha condannato la resi- stente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing;
considerato che ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione controllata non è ne- cessario che il creditore sia munito di titolo esecutivo, potendosi procedere, al pari che nella liquidazione giudiziale, ad una verifica incidentale dell'esistenza del credito;
che, peraltro, nel caso di specie, l'esistenza del credito risulta dall'ordinanza ex art.702 ter cpc del tribunale di Siena che, accertato l'inadempimento della resistente al pagamento dei canoni di leasing nella misura indicata dalla ricorrente, ha ritenuto correttamente eserci- tata la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing e, quindi, ha condan- nato la convenuta alla restituzione dell'immobile oggetto del predetto contratto;
considerato ancora che la legittimazione passiva della resistente rispetto alla pretesa cre- ditoria risulta provata de plano dalla mentovata ordinanza ex art.702 ter cpc del tribunale di Siena;
che, più in generale, non è conforme a diritto l'eccezione articolata dalla conve- nuta perché, per effetto del pacifico esercizio da parte degli eredi di AN AR dell'attività d'impresa mediante il compendio aziendale caduto in comunione incidentale (esercizio ammesso nello stesso atto notarile del 2014 sopra mentovato), perciò stesso fu costituita per fatti concludenti una società di fatto irregolare (poi regolarizzata in forma di accomandita semplice), cui fu conferita l'azienda ereditaria, con conseguente subentro automatico della società nei contratti d'impresa (giusta la previsione dell'art.2258 c.c.); circostanza, quest'ultima, peraltro, che risulta dallo stesso atto notarile di regolarizza- zione;
considerato che lo stato di insolvenza della società resistente emerge da quanto sopra detto, e cioè dal fatto che essa non è stata in grado di pagare regolarmente i canoni del contratto di locazione finanziaria fino ad accumulare un ingente debito (dagli atti e docu- menti prodotti dalla ricorrente risulta che il credito de quo, considerando anche le spese liquidate nell'ordinanza ex art.702 ter del Tribunale di Siena, è superiore ad euro 100.000,00);
vista , inoltre, l'informativa AER, da cui risultano ulteriori debiti per euro 18565,57;
dato atto che lo stesso creditore ha proposto in passato istanza di liquidazione giudiziale nei confronti della resistente, respinta ex art.2, co.1 lett.d e 121 CCII (per essere la resi- stente un'impresa minore);
verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt.268 e 269 CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt.2, co.1 lett.d), 49, 65, 270 CCII, - dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di MUSIC LAND DI PARIN EN E C. S.A.S. (C.F. 02355880465), con sede legale in Via- reggio, via di Montramito n.116, e del socio accomandatario in proprio EN PARIN;
- nomina giudice delegato il dr. Carmine Capozzi;
- nomina liquidatore il dott. Marco Leone dell'ODCEC di Lucca;
- ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, i libri e scritture conta- bili e fiscali obbligatori e l'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla notifica- zione della sentenza di cui all'art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettro- nica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
- ordina la consegna dei beni mobili e il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, ove presenti;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca nel rispetto della normativa della GDPR Privacy, con oscuramento di tutti i dati per- sonali del debitore diversi da: nome, cognome, codice fiscale, nonché l'oscura- mento di dati sensibili dei familiari, nonché la pubblicazione della stessa nel regi- stro delle imprese;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove pre- senti beni mobili registrati o immobili;
- dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario, intestato alla procedura e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga, sino all'attua- zione dell'art.131 CCII, con le modalità telematiche di cui alla circolare del Pre- sidente del Tribunale di Lucca del 16.6.2020 e successivamente con le modalità di cui all'art.131, co.4 CCII;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all'art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
- dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell'art.282 CCII, una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII;
- assegna, infine, al liquidatore termine di trenta giorni per depositare una relazione informativa, corredata da ogni utile documento che il socio, cui è estesa la proce- dura, vorrà fornire, al fine di consentire al giudice delegato di adottare le decisioni ex art.268, co.4.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato. Lucca, 23/04/2024.
Il Giudice estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Giacomo Lucente