Sentenza 8 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/02/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00920/2025REG.PROV.COLL.
N. 05607/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5607 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Galloni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tiberina 128;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13695/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha presentato alla Prefettura istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990 relativamente alla richiesta di variazione della residenza anagrafica della -OMISSIS- e alla denuncia di persona scomparsa che quest’ultima avrebbe ripetutamente e infondatamente presentato nei confronti della stessa ricorrente.
1.2. La richiesta di accesso presentata e reiterata sarebbe stata, secondo l’appellante, riscontrata solo in maniera parziale e frammentaria, cui sarebbero seguiti ulteriori solleciti da parte dell’interessata.
2. Ritenendo formato il silenzio-rigetto, l’interessata adiva il Tar con ricorso, respinto con la sentenza qui impugnata perché infondato, in quanto “ dalla documentazione depositata dall’Amministrazione resistente e da quanto affermato dalla stessa ricorrente risulta che quest’ultima, nonostante il carattere assai generico dell’istanza di ostensione documentale, ha avuto più volte riscontro da parte della Prefettura competente. L’Amministrazione resistente, peraltro, ha espresso la piena disponibilità a soddisfare la richiesta avanzata dalla ricorrente anche mediante accesso materiale al fascicolo, invito alla quale la ricorrente parrebbe non aver dato alcun seguito ”.
3. Con l’atto di appello, qui in scrutinio, l’appellante, dopo aver ripercorso le vicende giudiziarie intercorse con -OMISSIS- (accusata di essersi appropriata di ingenti somme di danaro e di avere denunciato falsamente la scomparsa della -OMISSIS-), chiede di riformare la sentenza del Tar “ affetta peraltro anche da vizio di ultrapetizione, consentendo l’INCONTESTATO accesso agli atti, così come ulteriormente e specificamente richiesti con raccomandata a.r. n°-OMISSIS- del -OMISSIS- (cfr. All. n°2 al ricorso di primo grado ed al presente ricorso in appello), con le medesime modalità con cui in data -OMISSIS- è stata soddisfatta la prima istanza (cfr. All. n°1 al ricorso di primo grado ed al presente ricorso in appello), cioè mediante l’invio della documentazione via pec, onde evitare che la “piena disponibilità a ricevere la ricorrente, in proprio o nella persona di delegato, in modo da soddisfare pienamente la richiesta di accesso documentale” asseritamente palesata dall’Autorità resistente si palesi effettiva, veritiera e concreta e non rimanga viceversa puramente teorica ”.
4. L’Amministrazione si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame ed evidenziando che “ l’impugnazione è infondata. Come correttamente ricostruito in fatto dal TAR, l’Amministrazione resistente ha dato seguito all’istanza di accesso con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, inoltrando una serie di documenti, in piena soddisfazione dell’istanza di accesso documentale. A tale riscontro è seguita una nuova richiesta di accesso agli atti, pervenuta alla Prefettura in data -OMISSIS-, del pari riscontrata con nota prot. n. -OMISSIS- di pari data con cui l’Amministrazione ha comunicato la piena disponibilità a ricevere l’istante, in modo da soddisfare pienamente la richiesta di accesso documentale. A tale invito non è tuttavia seguita alcuna comunicazione da parte della ricorrente, a testimonianza della pretestuosità e infondatezza dell’istanza, peraltro connotata da palese indeterminatezza. A fronte di tali evenienze di fatto correttamente il TAR ha riconosciuto che l’Amministrazione, nonostante il carattere assai generico dell’istanza di ostensione documentale, ha dato più volte riscontro all’istante, esprimendo per di più la piena disponibilità a soddisfare la richiesta avanzata anche mediante accesso materiale al fascicolo; invito alla quale la ricorrente non ha dato alcun seguito ”.
5. Alla camera di consiglio del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
2.1. Non sono condivisibili le motivazioni con cui il Tar ha ritenuto la domanda generica, in quanto la ricorrente ha indicato in modo sufficientemente preciso gli atti di cui ha chiesto l’esibizione. Ella non poteva sapere quali specifici documenti fossero detenuti dall’Amministrazione, ma aveva uno specifico interesse a conoscere gli atti in possesso dell’Amministrazione riguardanti la sua richiesta di variazione della residenza anagrafica del-OMISSIS- e la denuncia di persona scomparsa concernente la sua persona. Così formulata, la domanda era specifica nei limiti consentiti dalla vicenda concreta.
2.2. In conclusione, nel caso in esame, l’istanza di accesso era sufficientemente specifica ed adeguatamente motivata nell’individuare gli elementi documentali necessitanti alla difesa dell’interessata.
3.1. Purtuttavia, alla luce degli atti di causa, nell’esibire i documenti richiesti, il Ministero dovrà tenere conto del carattere sensibile e personalissimo della documentazione richiesta.
3.2. In sintesi, l’accesso dovrà essere consentito alla signora -OMISSIS- in persona, possibilmente in presenza, salvo documentato impedimento e richiesta motivata di spedizione, sottoscritta dall’interessata. In caso di spedizione, essa dovrà avvenire al documentato indirizzo di residenza, domicilio o dimora dichiarato dalla signora -OMISSIS- con dichiarazione da essa sottoscritta.
4. Con i suddetti limiti, l’appello va accolto.
5. La peculiarità della vicenda e l’accoglimento non integrale giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO