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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3154/2021 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
27/2021 pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata e pubblicata il 5.1.2021, pendente
TRA
(c.f.: , con sede in S. Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Vesuviano (NA) alla via Aielli n. 109, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Cardaropoli (c.f.:
; C.F._1
Appellante
E
(c.f.: , con sede legale NTroparte_1 P.IVA_2 in Torre del Greco, alla via Marconi n. 10, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.:
) e Adele de Paula (c.f.: ; C.F._2 C.F._3
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1.1. Con atto di citazione notificato il 29.4.2018 la quale NTroparte_2
struttura sanitaria provvisoriamente accreditata con il conveniva in giudizio, innanzi CP_3 al Tribunale di Torre Annunziata, l' per sentirla condannare al pagamento NTroparte_4
della somma di € 641.156,25, a titolo di remunerazione dei costi vivi sostenuti per garantire la piena funzionalità del servizio di autoambulanza per Pronto Soccorso di Prima
Assistenza relativi agli anni:
- 2008, per cui aveva emesso la fattura n. 186 dell'11.10.2017 per un importo pari ad €
71.273,00;
- 2009, per cui aveva emesso la fattura n. 187 dell'11.10.2017 per un importo pari ad €
71.273,00;
- 2010, per cui aveva emesso la fattura n. 188 dell'11.10.2017 per un importo pari ad €
71.273,00;
- 2011, per cui aveva emesso la fattura n. 189 dell'11.10.2017 per un importo di €
76.781,25;
- 2012, per cui aveva emesso la fattura n. 190 dell'11.10.2017 per un importo pari ad €
77.002,00;
- 2013, per cui aveva emesso la fattura n. 191 dell'11.10.2017 per un importo pari ad €
75.552,00;
- 2014, per cui aveva emesso le fatture n. 19273 dell'1.9.2014 di € 74.550,00 e n. 27458 del
31.12.2014 per un importo pari ad € 53.250,00;
- 2015, per cui aveva emesso la fattura n. 192 dell'11.10.2017 per un importo pari ad €
70.202,00.
A tale scopo deduceva:
- di essere stata autorizzata dall' (già ), con delibera n. 2406 NTroparte_4 CP_5
dell'8.10.1999, all'erogazione di servizi di “prima assistenza” con eventuale “trasferimento verso altro presidio” dei pazienti che ne avessero necessità;
- di aver provveduto a dotarsi di un servizio h24 di autoambulanza con rianimazione, nonché del personale medico ed infermieristico necessario a garantire la piena operatività
2 del trasferimento protetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera della Giunta
Regionale n. 6884/98 e dalla circolare del D.G. dell' n. 53954 del 24.7.2013; CP_6
NT
- di aver inviato una comunicazione all' (con p.e.c. del 10.2.2015) con cui evidenziava che la remunerazione del servizio era dovuta nonostante non fossero state regolamentate le analitiche modalità di erogazione del compenso e che le fatture inviate in relazione al servizio, in mancanza di precisi riferimenti tabellari, si riferivano esclusivamente ai costi vivi sostenuti;
- di non aver ottenuto nessun compenso.
NT 1.2. Con comparsa depositata il 18.2.2019 si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata, deducendo che nonostante la D.G.R.C. n. 6884/98 prevedesse che il trasferimento protetto verso altro presidio, dopo prestazioni di prima assistenza, doveva essere remunerato a parte, mancava una regolamentazione di tale compenso tra la e il Distretto sanitario n. 52. Parte_1
1.3. Con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata l'1.7.2019, l'attrice precisava che le fatture emesse contenevano soltanto i costi vivi sostenuti dalla struttura sanitaria per il mantenimento del servizio di autoambulanza H24, del personale medico e del personale infermieristico. Precisava, inoltre, che al fine di garantire il servizio di autoambulanza con rianimazione e la disponibilità del personale medico e infermieristico necessario, aveva sottoscritto una convenzione con la cooperativa sociale “Emergenza Vesuviana”.
1.4. Con la sentenza n. 27/2021, pubblicata il 5.1.2021, il Tribunale rigettava la domanda della e compensava integralmente le spese di lite. CP_7
In particolare:
- con riguardo alle annualità dal 2008 al 2015, con esclusione del 2014, il primo Giudice NT affermava che, a fronte delle contestazioni dell' riguardo al servizio svolto, la CP_7
non aveva dimostrato di aver effettuato la prestazione, non potendo ritenersi idonee
[...] per la prova le fatture depositate “perché documento esclusivamente di parte e senza alcun riscontro fattuale”. Più nello specifico, affermava che i documenti fiscali relativi ai costi sostenuti per i trasporti erano generici, di difficile leggibilità e afferenti ad annualità non oggetto di causa (alcuni erano relativi al 2016);
3 - quanto alle prestazioni rese nel 2014, in primo luogo riteneva priva di pregio l'eccezione NT formulata dall' inerente all'assenza di compenso tra la Casa di Cura e l'ente sanitario, infatti, per il Tribunale “posto che l'attrice ha effettuato il servizio e posto che è previsto che esso debba essere compensato a parte, il fatto che non sia intervenuto un preciso accordo (o meglio un atto deliberativo) non esime certo l'Asl debitrice dal pagamento stesso”. Tuttavia, riteneva comunque infondata la domanda anche in relazione a tale annualità in quanto sfornita di idonea prova. A tal proposito, riteneva fondata l'eccezione NT dell' circa l'assenza di prova riguardo al numero dei trasferimenti effettuati, non ritenendo sufficienti a tal proposito i contratti stipulati con la
[...]
in quanto non afferenti all'annualità 2014. NTroparte_8
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello la con citazione Parte_1
notificata alla controparte il 5.7.2021, censurando il capo della sentenza che non ha riconosciuto il diritto al pagamento degli importi richiesti.
Più nello specifico, l'appellante ha dedotto:
- che il petitum del giudizio riguarderebbe soltanto il pagamento delle spese sostenute dalla struttura sanitaria per la messa a disposizione del servizio (ambulanza con rianimazione
H24, personale medico ed infermieristico), il cui rimborso non dipenderebbe dal numero dei trasporti effettuati;
- l'erroneità della pronuncia del Tribunale che non avrebbe tenuto conto che il fatto su cui si era fondata la pretesa azionata in giudizio, ossia la disponibilità delle autoambulanze e delle relative dotazioni per poter eseguire i trasferimenti protetti, non era stato oggetto di
NT contestazione dell' la quale aveva eccepito solo la mancanza di prova del numero dei trasporti effettuati;
- che la pretesa rivendicata corrisponderebbe all'esborso sostenuto per garantire la richiesta NT di disponibilità suddetta e che l' avrebbe dovuto contestare tale circostanza “negando la sussistenza del diritto ad ottenere quanto richiesto per non avere la messo a Parte_1 disposizione i mezzi necessari a effettuare i trasporti protetti”;
NT
- che le contestazioni effettuate dall' in primo grado sarebbero state pretestuose e irrilevanti in quanto, essendo relative alla remunerazione del trasporto protetto e alla mancata dimostrazione del numero dei trasferimenti, non avrebbero inciso sulla
4 quantificazione dell'importo richiesto e non avrebbero costituito contestazione specifica del fatto posto a base della pretesa;
- che in atti vi sarebbe documentazione sufficiente a comprovare la circostanza affermata, rappresentata: a) dai contratti sottoscritti con la cooperativa Emergenza Vesuviana, CP_8
aventi ad oggetto la messa a disposizione a favore della struttura sanitaria dell'ambulanza con rianimazione H24 con autista;
b) dalle ricevute fiscali emesse dalla citata cooperativa per le prestazioni effettuate;
c) dalle fatture emesse in favore della stessa con gli importi corrisposti ed anticipati;
- che sarebbe irrilevante l'omessa comunicazione del numero dei trasportati;
- che l'assenza della regolamentazione specifica del compenso da corrispondersi per la prima assistenza sarebbe irrilevante, essendosi l'appellata limitata a richiedere il mero rimborso dei costi vivi sostenuti dalla struttura ossia “il costo (fisso ed invariabile) sostenuto per procurarsi la disponibilità di quanto necessario a effettuare i trasporti protetti”.
Pertanto, l'appellante ha concluso chiedendo di: “- accogliere il presente appello per i motivi sopra esposti e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le domande, così come proposte nel giudizio di primo grado, ovvero: 1) accertare e dichiarare il diritto della a percepire dalla convenuta , NTroparte_2 CP_6
in persona del suo legale rappresentante p.t., il compenso per le prestazioni espletate dall'attrice afferenti il servizio di amtombulanza per Pronto Soccorso di Prima Assistenza, di cui alla D.G.R. 6884/98; 2) per l'effetto condannare parte convenuta alla corresponsione della somma complessiva pari ad € 641.156,25 di cui alle fatture analiticamente indicate in parte narrativa, o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa e/o secondo giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della scadenza e sino all'effettivo soddisfo;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
NT 2.2. Si è costituita tardivamente l'appellata con comparsa depositata il 21.12.2021, resistendo all'appello e ritenendo corretta la pronuncia di prime cure.
5 2.3. All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 primo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
L'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure per avere il Tribunale rigettato la domanda fondandosi su un'errata interpretazione del petitum: per la il credito Parte_1
rivendicato non avrebbe ad oggetto la remunerazione dei singoli trasporti di Prima
Assistenza effettuati negli anni in questione, bensì solo il rimborso dei costi annui sostenuti per dotarsi del servizio di autoambulanza H24 e del presidio medico- infermieristico. Tale diritto di credito avrebbe il suo fondamento nella Delibera della Giunta
NT Regionale della Campania n. 6884/1998 e nella delibera del D.G. dell' n. CP_6
2406/1999.
NT La tesi sostenuta dall'appellante non è condivisibile in quanto con la Delibera dell' n.
2406/1999 la è stata solo autorizzata all'erogazione di prestazioni di “Prima Parte_1
Assistenza”, ma in tale atto non è stato previsto alcun tipo di compenso in favore dell'appellante.
Anche la Delibera della Giunta Regionale n. 6884/1998 non costituisce un valido titolo negoziale sul quale l'appellante può fondare la propria richiesta di pagamento. Tale
Delibera, infatti, non riconosce alcun compenso, in favore delle strutture sanitarie, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per dotarsi di mezzi e personale finalizzati ad effettuare trasferimenti protetti con autoambulanze verso altri presidi. L'art. 1, capo C) della Delibera, infatti, prevede che “Nelle more dell'applicazione dei piani attuativi del Piano Ospedaliero, limitatamente alle zone carenti di presidi ospedalieri pubblici, tenute presenti le premure rivolte al riguardo da Organi Istituzionali, si conviene che le Case di cura le quali storicamente hanno svolto e svolgono intensa attività di prima assistenza e che siano dotate di locali ed attrezzature idonee, con guardia medica e infermieristica dedicata e correlata alla effettiva esigenza del presidio e con una organizzazione che assicuri servizi diagnostici
(radiologia e laboratorio di analisi) aperti 24 ore, siano remunerate nel modo seguente: - per la prestazioni ambulatoriali: nessun compenso;
- per le prestazioni ospedaliere attinenti
6 a patologie che abbiano richiesto la stabilizzazione del paziente, indagini diagnostiche e/o strumentali e/o prestazioni terapeutiche con relativa compilazione di SDO, seguito o meno da trasferimento protetto verso altro presidio, quest'ultimo compensato a parte: applicazione della tariffa prevista per i ricoveri inferiori alle 24 ore dall'allegato C alla deliberazione di G.R. n. 8708/94 pubblicata sul BURC n. 18 del 18/4/95, senza che tali prestazioni rientrino nel tetto programmato di ricoveri. Detta attività non comporta alcun incremento di costi tale da far lievitare la spesa complessiva [...]”.
NT Nessuna parte della disposizione sopra richiamata afferma espressamente che siano le a dover sopportare i costi sostenuti dalle Case per la dotazione relativa al servizio di CP_7
Prima Assistenza. Diversamente, la Delibera indica i requisiti che le Case di Cura devono possedere per essere remunerate per l'erogazione di prestazioni di prima assistenza e indica quali tipologie di prestazioni possono essere oggetto di remunerazione, tra le quali non rientrano quelle oggetto dell'odierno giudizio. Per tale ragione, la Corte ritiene che, in assenza di un'espressa previsione in senso contrario, debba essere la a dover CP_7
sopportare con proprie risorse i costi per dotarsi del servizio di autoambulanza H24 e del presidio medico-infermieristico.
D'altronde, il “compenso a parte” indicato dalla Delibera si riferisce esclusivamente alla remunerazione dei trasferimenti protetti verso altri presidi e non ai costi vivi per l'organizzazione del relativo sevizio H24. Tuttavia, come già detto, l'appellante ha agito in questa sede solo per il rimborso dei costi sostenuti per il servizio di autoambulanza H24 e del presidio medico-infermieristico e non anche per ottenere il compenso delle prestazioni relative ai trasferimenti. Dunque, la Delibera regionale in esame non può essere posta alla base della richiesta di pagamento oggetto del presente giudizio.
NT Allo stesso modo, nemmeno il contenuto della nota dell' n. 53954 del 24.7.2013 può NT corroborare la tesi sostenuta dall'appellante. Ed infatti, con tale comunicazione l' si è limitata ad affermare che, essendo il Servizio 118 di esclusiva competenza territoriale, le
Case di Cura dovevano provvedere autonomamente al trasferimento in urgenza/emergenza dei propri pazienti, con autoambulanze proprie e rispettando i requisiti organizzativi necessari richiesti dalla disciplina di settore prima richiamata. Anche in tal caso, dunque, non vi è alcun esplicito riconoscimento del diritto del a percepire il rimborso per i Pt_2
costi sostenuti per rendere operativo il servizio di trasposto dei pazienti.
7 La mancanza di un valido titolo negoziale alla base della domanda determina il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 147 del 13 agosto
2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da €
520.000,01 ed € 1.000.000,00), nel complessivo importo di € 15.295,00, di cui:
Fase di studio € 2.900,00
Fase introduttiva € 1.700,00
€ 3.900,00 Fase trattazione ed istruzione
Fase decisionale € 4.800,00
Spese forfett. (15%) € 1.995,00
Totale € 15.295,00
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 27/2021 del 5.1.2021 del Tribunale di Torre Annunziata, così
[...]
provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del NTroparte_4
secondo grado di giudizio che liquida in € 13.300,00 per compenso professionale ed €
1.995,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
8 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3154/2021 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
27/2021 pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata e pubblicata il 5.1.2021, pendente
TRA
(c.f.: , con sede in S. Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Vesuviano (NA) alla via Aielli n. 109, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Cardaropoli (c.f.:
; C.F._1
Appellante
E
(c.f.: , con sede legale NTroparte_1 P.IVA_2 in Torre del Greco, alla via Marconi n. 10, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.:
) e Adele de Paula (c.f.: ; C.F._2 C.F._3
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1.1. Con atto di citazione notificato il 29.4.2018 la quale NTroparte_2
struttura sanitaria provvisoriamente accreditata con il conveniva in giudizio, innanzi CP_3 al Tribunale di Torre Annunziata, l' per sentirla condannare al pagamento NTroparte_4
della somma di € 641.156,25, a titolo di remunerazione dei costi vivi sostenuti per garantire la piena funzionalità del servizio di autoambulanza per Pronto Soccorso di Prima
Assistenza relativi agli anni:
- 2008, per cui aveva emesso la fattura n. 186 dell'11.10.2017 per un importo pari ad €
71.273,00;
- 2009, per cui aveva emesso la fattura n. 187 dell'11.10.2017 per un importo pari ad €
71.273,00;
- 2010, per cui aveva emesso la fattura n. 188 dell'11.10.2017 per un importo pari ad €
71.273,00;
- 2011, per cui aveva emesso la fattura n. 189 dell'11.10.2017 per un importo di €
76.781,25;
- 2012, per cui aveva emesso la fattura n. 190 dell'11.10.2017 per un importo pari ad €
77.002,00;
- 2013, per cui aveva emesso la fattura n. 191 dell'11.10.2017 per un importo pari ad €
75.552,00;
- 2014, per cui aveva emesso le fatture n. 19273 dell'1.9.2014 di € 74.550,00 e n. 27458 del
31.12.2014 per un importo pari ad € 53.250,00;
- 2015, per cui aveva emesso la fattura n. 192 dell'11.10.2017 per un importo pari ad €
70.202,00.
A tale scopo deduceva:
- di essere stata autorizzata dall' (già ), con delibera n. 2406 NTroparte_4 CP_5
dell'8.10.1999, all'erogazione di servizi di “prima assistenza” con eventuale “trasferimento verso altro presidio” dei pazienti che ne avessero necessità;
- di aver provveduto a dotarsi di un servizio h24 di autoambulanza con rianimazione, nonché del personale medico ed infermieristico necessario a garantire la piena operatività
2 del trasferimento protetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera della Giunta
Regionale n. 6884/98 e dalla circolare del D.G. dell' n. 53954 del 24.7.2013; CP_6
NT
- di aver inviato una comunicazione all' (con p.e.c. del 10.2.2015) con cui evidenziava che la remunerazione del servizio era dovuta nonostante non fossero state regolamentate le analitiche modalità di erogazione del compenso e che le fatture inviate in relazione al servizio, in mancanza di precisi riferimenti tabellari, si riferivano esclusivamente ai costi vivi sostenuti;
- di non aver ottenuto nessun compenso.
NT 1.2. Con comparsa depositata il 18.2.2019 si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata, deducendo che nonostante la D.G.R.C. n. 6884/98 prevedesse che il trasferimento protetto verso altro presidio, dopo prestazioni di prima assistenza, doveva essere remunerato a parte, mancava una regolamentazione di tale compenso tra la e il Distretto sanitario n. 52. Parte_1
1.3. Con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata l'1.7.2019, l'attrice precisava che le fatture emesse contenevano soltanto i costi vivi sostenuti dalla struttura sanitaria per il mantenimento del servizio di autoambulanza H24, del personale medico e del personale infermieristico. Precisava, inoltre, che al fine di garantire il servizio di autoambulanza con rianimazione e la disponibilità del personale medico e infermieristico necessario, aveva sottoscritto una convenzione con la cooperativa sociale “Emergenza Vesuviana”.
1.4. Con la sentenza n. 27/2021, pubblicata il 5.1.2021, il Tribunale rigettava la domanda della e compensava integralmente le spese di lite. CP_7
In particolare:
- con riguardo alle annualità dal 2008 al 2015, con esclusione del 2014, il primo Giudice NT affermava che, a fronte delle contestazioni dell' riguardo al servizio svolto, la CP_7
non aveva dimostrato di aver effettuato la prestazione, non potendo ritenersi idonee
[...] per la prova le fatture depositate “perché documento esclusivamente di parte e senza alcun riscontro fattuale”. Più nello specifico, affermava che i documenti fiscali relativi ai costi sostenuti per i trasporti erano generici, di difficile leggibilità e afferenti ad annualità non oggetto di causa (alcuni erano relativi al 2016);
3 - quanto alle prestazioni rese nel 2014, in primo luogo riteneva priva di pregio l'eccezione NT formulata dall' inerente all'assenza di compenso tra la Casa di Cura e l'ente sanitario, infatti, per il Tribunale “posto che l'attrice ha effettuato il servizio e posto che è previsto che esso debba essere compensato a parte, il fatto che non sia intervenuto un preciso accordo (o meglio un atto deliberativo) non esime certo l'Asl debitrice dal pagamento stesso”. Tuttavia, riteneva comunque infondata la domanda anche in relazione a tale annualità in quanto sfornita di idonea prova. A tal proposito, riteneva fondata l'eccezione NT dell' circa l'assenza di prova riguardo al numero dei trasferimenti effettuati, non ritenendo sufficienti a tal proposito i contratti stipulati con la
[...]
in quanto non afferenti all'annualità 2014. NTroparte_8
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello la con citazione Parte_1
notificata alla controparte il 5.7.2021, censurando il capo della sentenza che non ha riconosciuto il diritto al pagamento degli importi richiesti.
Più nello specifico, l'appellante ha dedotto:
- che il petitum del giudizio riguarderebbe soltanto il pagamento delle spese sostenute dalla struttura sanitaria per la messa a disposizione del servizio (ambulanza con rianimazione
H24, personale medico ed infermieristico), il cui rimborso non dipenderebbe dal numero dei trasporti effettuati;
- l'erroneità della pronuncia del Tribunale che non avrebbe tenuto conto che il fatto su cui si era fondata la pretesa azionata in giudizio, ossia la disponibilità delle autoambulanze e delle relative dotazioni per poter eseguire i trasferimenti protetti, non era stato oggetto di
NT contestazione dell' la quale aveva eccepito solo la mancanza di prova del numero dei trasporti effettuati;
- che la pretesa rivendicata corrisponderebbe all'esborso sostenuto per garantire la richiesta NT di disponibilità suddetta e che l' avrebbe dovuto contestare tale circostanza “negando la sussistenza del diritto ad ottenere quanto richiesto per non avere la messo a Parte_1 disposizione i mezzi necessari a effettuare i trasporti protetti”;
NT
- che le contestazioni effettuate dall' in primo grado sarebbero state pretestuose e irrilevanti in quanto, essendo relative alla remunerazione del trasporto protetto e alla mancata dimostrazione del numero dei trasferimenti, non avrebbero inciso sulla
4 quantificazione dell'importo richiesto e non avrebbero costituito contestazione specifica del fatto posto a base della pretesa;
- che in atti vi sarebbe documentazione sufficiente a comprovare la circostanza affermata, rappresentata: a) dai contratti sottoscritti con la cooperativa Emergenza Vesuviana, CP_8
aventi ad oggetto la messa a disposizione a favore della struttura sanitaria dell'ambulanza con rianimazione H24 con autista;
b) dalle ricevute fiscali emesse dalla citata cooperativa per le prestazioni effettuate;
c) dalle fatture emesse in favore della stessa con gli importi corrisposti ed anticipati;
- che sarebbe irrilevante l'omessa comunicazione del numero dei trasportati;
- che l'assenza della regolamentazione specifica del compenso da corrispondersi per la prima assistenza sarebbe irrilevante, essendosi l'appellata limitata a richiedere il mero rimborso dei costi vivi sostenuti dalla struttura ossia “il costo (fisso ed invariabile) sostenuto per procurarsi la disponibilità di quanto necessario a effettuare i trasporti protetti”.
Pertanto, l'appellante ha concluso chiedendo di: “- accogliere il presente appello per i motivi sopra esposti e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le domande, così come proposte nel giudizio di primo grado, ovvero: 1) accertare e dichiarare il diritto della a percepire dalla convenuta , NTroparte_2 CP_6
in persona del suo legale rappresentante p.t., il compenso per le prestazioni espletate dall'attrice afferenti il servizio di amtombulanza per Pronto Soccorso di Prima Assistenza, di cui alla D.G.R. 6884/98; 2) per l'effetto condannare parte convenuta alla corresponsione della somma complessiva pari ad € 641.156,25 di cui alle fatture analiticamente indicate in parte narrativa, o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa e/o secondo giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della scadenza e sino all'effettivo soddisfo;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
NT 2.2. Si è costituita tardivamente l'appellata con comparsa depositata il 21.12.2021, resistendo all'appello e ritenendo corretta la pronuncia di prime cure.
5 2.3. All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 primo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
L'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure per avere il Tribunale rigettato la domanda fondandosi su un'errata interpretazione del petitum: per la il credito Parte_1
rivendicato non avrebbe ad oggetto la remunerazione dei singoli trasporti di Prima
Assistenza effettuati negli anni in questione, bensì solo il rimborso dei costi annui sostenuti per dotarsi del servizio di autoambulanza H24 e del presidio medico- infermieristico. Tale diritto di credito avrebbe il suo fondamento nella Delibera della Giunta
NT Regionale della Campania n. 6884/1998 e nella delibera del D.G. dell' n. CP_6
2406/1999.
NT La tesi sostenuta dall'appellante non è condivisibile in quanto con la Delibera dell' n.
2406/1999 la è stata solo autorizzata all'erogazione di prestazioni di “Prima Parte_1
Assistenza”, ma in tale atto non è stato previsto alcun tipo di compenso in favore dell'appellante.
Anche la Delibera della Giunta Regionale n. 6884/1998 non costituisce un valido titolo negoziale sul quale l'appellante può fondare la propria richiesta di pagamento. Tale
Delibera, infatti, non riconosce alcun compenso, in favore delle strutture sanitarie, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per dotarsi di mezzi e personale finalizzati ad effettuare trasferimenti protetti con autoambulanze verso altri presidi. L'art. 1, capo C) della Delibera, infatti, prevede che “Nelle more dell'applicazione dei piani attuativi del Piano Ospedaliero, limitatamente alle zone carenti di presidi ospedalieri pubblici, tenute presenti le premure rivolte al riguardo da Organi Istituzionali, si conviene che le Case di cura le quali storicamente hanno svolto e svolgono intensa attività di prima assistenza e che siano dotate di locali ed attrezzature idonee, con guardia medica e infermieristica dedicata e correlata alla effettiva esigenza del presidio e con una organizzazione che assicuri servizi diagnostici
(radiologia e laboratorio di analisi) aperti 24 ore, siano remunerate nel modo seguente: - per la prestazioni ambulatoriali: nessun compenso;
- per le prestazioni ospedaliere attinenti
6 a patologie che abbiano richiesto la stabilizzazione del paziente, indagini diagnostiche e/o strumentali e/o prestazioni terapeutiche con relativa compilazione di SDO, seguito o meno da trasferimento protetto verso altro presidio, quest'ultimo compensato a parte: applicazione della tariffa prevista per i ricoveri inferiori alle 24 ore dall'allegato C alla deliberazione di G.R. n. 8708/94 pubblicata sul BURC n. 18 del 18/4/95, senza che tali prestazioni rientrino nel tetto programmato di ricoveri. Detta attività non comporta alcun incremento di costi tale da far lievitare la spesa complessiva [...]”.
NT Nessuna parte della disposizione sopra richiamata afferma espressamente che siano le a dover sopportare i costi sostenuti dalle Case per la dotazione relativa al servizio di CP_7
Prima Assistenza. Diversamente, la Delibera indica i requisiti che le Case di Cura devono possedere per essere remunerate per l'erogazione di prestazioni di prima assistenza e indica quali tipologie di prestazioni possono essere oggetto di remunerazione, tra le quali non rientrano quelle oggetto dell'odierno giudizio. Per tale ragione, la Corte ritiene che, in assenza di un'espressa previsione in senso contrario, debba essere la a dover CP_7
sopportare con proprie risorse i costi per dotarsi del servizio di autoambulanza H24 e del presidio medico-infermieristico.
D'altronde, il “compenso a parte” indicato dalla Delibera si riferisce esclusivamente alla remunerazione dei trasferimenti protetti verso altri presidi e non ai costi vivi per l'organizzazione del relativo sevizio H24. Tuttavia, come già detto, l'appellante ha agito in questa sede solo per il rimborso dei costi sostenuti per il servizio di autoambulanza H24 e del presidio medico-infermieristico e non anche per ottenere il compenso delle prestazioni relative ai trasferimenti. Dunque, la Delibera regionale in esame non può essere posta alla base della richiesta di pagamento oggetto del presente giudizio.
NT Allo stesso modo, nemmeno il contenuto della nota dell' n. 53954 del 24.7.2013 può NT corroborare la tesi sostenuta dall'appellante. Ed infatti, con tale comunicazione l' si è limitata ad affermare che, essendo il Servizio 118 di esclusiva competenza territoriale, le
Case di Cura dovevano provvedere autonomamente al trasferimento in urgenza/emergenza dei propri pazienti, con autoambulanze proprie e rispettando i requisiti organizzativi necessari richiesti dalla disciplina di settore prima richiamata. Anche in tal caso, dunque, non vi è alcun esplicito riconoscimento del diritto del a percepire il rimborso per i Pt_2
costi sostenuti per rendere operativo il servizio di trasposto dei pazienti.
7 La mancanza di un valido titolo negoziale alla base della domanda determina il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 147 del 13 agosto
2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da €
520.000,01 ed € 1.000.000,00), nel complessivo importo di € 15.295,00, di cui:
Fase di studio € 2.900,00
Fase introduttiva € 1.700,00
€ 3.900,00 Fase trattazione ed istruzione
Fase decisionale € 4.800,00
Spese forfett. (15%) € 1.995,00
Totale € 15.295,00
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 27/2021 del 5.1.2021 del Tribunale di Torre Annunziata, così
[...]
provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del NTroparte_4
secondo grado di giudizio che liquida in € 13.300,00 per compenso professionale ed €
1.995,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
8 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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