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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 12272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12272 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 13472/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13472/2020 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. ALLOCCA PASQUALE giusta procura in atti
OPPONENTE
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Mastroianni come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
20/10/25.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con atto di citazione regolarmente notificato, l' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8776/2019 emesso in data 02.12.2019 dal Tribunale di
Napoli, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di , Controparte_1
della somma di € 40.229,91 oltre interessi legali a decorrere dal 19/06/19 nonché le spese legali da pagare all'Avv. Mastroianni, quale procuratore anticipatario. Il credito vantato dal ricorrente trovava titolo nell'atto di transazione stipulato dalle odierne parti, a definizione di un lungo e travagliato iter esitato in un accordo con cui veniva concordato il pagamento, in favore del , della somma complessiva di € CP_1
250.000,00.
L'opposizione è stata proposta deducendo che la transazione prevedeva il pagamento del suddetto importo, in due distinte tranches, la prima di € 48.850,45,
corrispondente agli importi concordati per il risarcimento danni da occupazione illegittima e per il degrado del fondo, importi, come tali, non soggetti a ritenuta d'acconto e versati, pertanto, per intero, e la seconda, di € 201.149,55,
corrispondente all'importo concordato a stralcio a titolo di indennità di occupazione legittima, versato al netto della ritenuta d'acconto, come previsto dall'art. 35 del
D.P.R. 327/2021 (ricadendo, l'appezzamento di terreno, oggetto di occupazione/esproprio, in zone A, B, C, D, come definite nel D.M. 2 aprile 1968
n.1444), con la detrazione del 20% (e, quindi, versando il minor importo di €
160.919,64).
Ha chiesto, pertanto, l'opponente, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposto alle spese di lite. pagina 2 di 9 Si è costituito , eccependo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e le spese di lite. In particolare, ha dedotto, il , che al punto I° della transazione era stato CP_1
concordato tra le parti, anche se non esplicitato, il pagamento di un importo complessivo di Euro 250.000,00, da intendersi al netto, importo che solo per sua comodità amministrativa, l'Ente aveva suddiviso in due tranches;
invero la somma concordata nella transazione era stata considerata complessivamente al netto, visto che proveniva già da una decurtazione del 50% dell'importo dovuto e del valore dell'indennità e del risarcimento danni, come quantificato dal CTU (pari a circa Euro
440.000,00). Peraltro, mai le parti, prima e durante l'accordo transattivo avevano discusso della tassabilità della somma concordata, da intendersi a titolo di risarcimento danni comprensiva di spese legali e procedurali, e quindi anche di iva,
c.a..
Denegata la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo richiesta dall'opposto e rigettate le istanze istruttorie (prove per testi e giuramento decisorio),
la causa è stata assegnata a sentenza, all'udienza del 20/10/25 con la concessione del termine di giorni 30 per le comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
L'opposizione è infondata per i motivi che di seguito si diranno.
Va premesso che, all'esito di un complesso giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'indennità di occupazione legittima ed illegittima e del risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione dell'immobile in proprietà del , le parti CP_1
Parte addivenivano ad un accordo transattivo;
con detto accordo l' si impegnava al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 250.000,00, comprensiva pagina 3 di 9 sia della quota di indennità per occupazione legittima e illegittima, sia della quota per risarcimento danni, sia, infine, dei compensi agli avvocati del soggetto espropriato.
Parte opponente, sul presupposto che, come indicato in transazione, l'importo di €
250.000,00 doveva intendersi, per una parte (€ 48.850,45) riferito al risarcimento danni anche derivanti da occupazione illegittima e per una parte (€ 201.149,55) a titolo di indennità di occupazione legittima e sul presupposto che l'indennità di occupazione era riferita a terreni ricadenti in zone omogenee di tipo A, B, C e D,
come risultante dagli strumenti urbanistici, e come tali assoggettate a ritenuta d'acconto nella misura del 20% dell'importo liquidato, ha trattenuto, sul suddetto ultimo importo, la ritenuta applicabile secondo legge, versando al la CP_1
somma al netto della suddetta imposta.
L'assunto dell'opponente non è condivisibile.
Ed invero, le parti – all'esito del deposito della relazione del CTU, il quale aveva quantificato in € 410.000,00 l'indennità di occupazione legittima e illegittima e in €
25.000,00 il risarcimento danni (da degrado o simili, subiti dal fondo durante l'occupazione) – pattuivano il pagamento, da parte dell'ente occupante, di una somma forfettaria e, come desumibile dall'atto transattivo, omnicomprensiva del disagio e dei danni subiti a causa dell'occupazione e della perdita dell'immobile, e dunque, sia della quota di indennità per occupazione legittima che della quota di risarcimento danni, somma di complessivi € 250.000,00; detto importo era comprensivo, come espressamente indicato, anche dei compensi degli avvocati del
(compresa l'iva e la cpa). CP_1
pagina 4 di 9 Trattandosi di un contratto di transazione, occorre esaminare l'atto nel suo complesso, unitamente al comportamento extraprocessuale e alla volontà
manifestata dalle parti antecedentemente all'accordo, al fine di dare la corretta interpretazione al contratto (nel rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c.) e così
comprendere la reale intenzione delle parti. Dunque, nell'interpretazione del contratto, occorre tener conto, non solo del senso letterale delle clausole contrattuali, bensì anche del comportamento tenuto dalle parti prima, durante e dopo la stipula del contratto, nella fase delle trattative, e della funzione economico-
sociale dell'accordo.
Parte Orbene, avendo indicato le parti, nel contratto, l'importo complessivo che l'
doveva versare al , al fine di definire in via bonaria la controversia, in CP_1
mancanza di indicazioni specifiche in ordine al regime fiscale applicabile e al riferimento dell'importo, al netto delle eventuali tasse da pagare o al lordo delle stesse, tenuto conto del valore dell'indennità e del risarcimento danni calcolato dal
CTU (pari ad oltre € 400.000,00), ritiene, il Tribunale, che la somma di € 250.000,00
non possa che intendersi al netto delle tasse o imposte applicabili.
Ed infatti ove le parti avessero voluto ritenere il suddetto importo al lordo delle ritenute d'acconto applicabili, avrebbero dovuto farne espresso richiamo, indicando specificamente l'importo che sarebbe spettato al proprietario espropriato;
invero,
quest'ultimo, non essendo a conoscenza del regime fiscale applicabile alle indennità
di esproprio o agli importi riconosciuti a titolo risarcitorio in caso di occupazione illegittima di terreni, in mancanza di espressa discussione sul punto e in mancanza di informazioni, nella fase delle trattative, da parte della controparte contrattuale pagina 5 di 9 (ente espropriante e come tale ben a conoscenza della tassazione applicabile),
accettava – aderendo alla proposta transattiva della controparte – una riduzione di quasi il 40% dell'importo a cui avrebbe avuto diritto (come da calcolo della CTU nel giudizio pendente), non potendo immaginare – si ripete, in mancanza di espresso riferimento alla tassazione applicabile - che l'importo promesso nella transazione avrebbe ricevuto un ulteriore riduzione del 20%.
A tale ragionevole interpretazione conduce anche il comportamento extraprocessuale delle parti, che, come emerge dalla corrispondenza prodotta in atti, mai avevano,
nelle trattative che hanno preceduto la transazione, tenuto conto della tassazione applicabile, facendo riferimento esclusivamente agli importi (da intendersi, netti) che
Parte il avrebbe ricevuto dall'ente a definizione della causa (ed infatti, dalla CP_1
corrispondenza emerge che la proposta del , di € 410.000,00, veniva CP_1
Parte rifiutata da e quest'ultima formulava una controproposta di € 216.150,88 che,
evidentemente, il riusciva ad alzare, pervenendosi all'importo concordato, CP_1
che avrebbe ricevuto il proprietario, di € 250.000,00, omnicomprensivo del ristoro per il disagio e i danni derivanti dalla procedura espropriativa subita, oltre che delle spese di avvocato).
Né consente di ritenere applicabile la riduzione del 20% - quale ritenuta d'acconto -
sulla somma di € 250.000,00, la circostanza che l'accordo preveda espressamente che la seconda tranche da versare avesse la funzione di un'indennità di occupazione e, come tale, in quanto relativa a terreni rientranti in zone omogenee A. B. C e D ,
sottoponibile a detta tassazione;
ed invero, come dedotto dall'opposto (e non
Parte specificamente contestato dall' ), oltre che confermato dalla corrispondenza pagina 6 di 9 prodotta in atti (cfr. la mail del 5/10/18), la suddivisione dell'importo complessivamente concordato nella transazione, nei due pagamenti con due diverse
Parte causali, veniva decisa unilateralmente dall' (e dunque non era frutto di accordo)
e, come affermato nella detta mail, solo per risolvere un problema interno di imputazione di pagamenti ai capitoli di spesa, e, secondo quanto ribadito nella mail intercorsa tra i procuratori, non avrebbe avuto alcuna incidenza sull'importo complessivo pattuito (ed infatti, inviando la bozza dell'atto transattivo in data
Parte 5.10.2018, l'Avv. Angelo Costa, per conto dell' , precisava “…..mi è stata sollevata
una questione di natura tecnica interna relativa all'imputazione del pagamento al
capitolo di spesa investimenti, piuttosto che a quelli dei crediti capitolo 11….la
qualcosa purtroppo ha imposto un rallentamento della procedura ed anche del
pagamento di una parte della somma oggetto di transazione, che resta tuttavia
invariata nel suo ammontare”). Dunque, deve ritenersi che, concordando, le parti,
Parte l'importo complessivo che l' avrebbe versato al , al fine di definire la CP_1
controversia, diventa irrilevante sia la diversa causale formalmente attribuita nell'atto alle due tranche di pagamento (che, al di là della diversa funzione indicata,
come indennitaria o risarcitoria, vanno intese come quote di un unico e complessivo importo, oggetto dell' accordo transattivo), sia l'area in cui rientrano i terreni occupati e trasferiti all'ente espropriante.
Parte D'altra parte, l'applicazione arbitrariamente operata dall' , della ritenuta d'acconto, sull'importo di € 250.000,00, ha, di fatto, impedito all'opposto di effettuare le valutazioni di convenienza che stesso la legge (art. 35 DPR 327/2001)
consente di fare all'utente, al quale attribuisce la facoltà di optare - in alternativa al pagamento dell'imposta in misura del 20% dell'importo concordato, mediante pagina 7 di 9 ritenuta d'acconto - per la tassazione ordinaria, da effettuarsi all'atto della dichiarazione dei redditi;
facoltà prevista dalla legge di cui l'opposto è stato, di fatto,
illegittimamente privato.
Alla luce della suddetta interpretazione del contratto – ricavabile sia dalla corrispondenza che ha preceduto l'atto transattivo, sia dalle circostanze dedotte dal
, non specificamente contestate dall'opponente, sia in ordine alla mancata CP_1
espressa discussione, nella fase delle trattative, del regime fiscale applicabile agli importi concordati, sia in ordine alla scelta dell'indicazione delle causali degli importi in cui veniva suddivisa la somma complessiva concordata, scelta dettata da problemi amministrativi interni di reperimento di fondi – è stata ritenuta, dal
Giudice Istruttore, irrilevante e superflua, ai fini della decisione, la prova testimoniale articolata dal (oltre che, in parte, inammissibile, in quanto CP_1
non diretta a provare circostanze di fatto, ma intenzioni e volontà interne delle parti,
non espressamente dichiarate nell'accordo) nonché il deferito giuramento decisorio,
prove, entrambe, non ammesse.
Va, infine, precisato che, con la presente sentenza, alcuna pronuncia può emettersi
Parte in ordine al tipo di tassazione da applicare sugli importi che l' , in virtù dell'atto transattivo, deve pagare al;
piuttosto, in accoglimento della domanda del CP_1
, ritiene, questo Tribunale, legittima l'interpretazione del contratto secondo CP_1
la quale l'importo concordato va inteso al netto delle imposte dovute e non al lordo,
con il riconoscimento del diritto dell'opposto al pagamento dell'intera somma concordata nell'atto transattivo.
Per tutti i motivi sopra spiegati, l'opposizione deve ritenersi infondata e va pagina 8 di 9 conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/14 aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto del valore della domanda, applicati i parametri medi per le diverse fasi ad eccezione della fase istruttoria (per cui vanno applicati i parametri minimi), in considerazione dell'attività
processuale svolta dai procuratori e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8776/2019, proposta da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposto nel giudizio di opposizione, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Mastroianni, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 26/12/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13472/2020 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. ALLOCCA PASQUALE giusta procura in atti
OPPONENTE
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Mastroianni come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
20/10/25.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con atto di citazione regolarmente notificato, l' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8776/2019 emesso in data 02.12.2019 dal Tribunale di
Napoli, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di , Controparte_1
della somma di € 40.229,91 oltre interessi legali a decorrere dal 19/06/19 nonché le spese legali da pagare all'Avv. Mastroianni, quale procuratore anticipatario. Il credito vantato dal ricorrente trovava titolo nell'atto di transazione stipulato dalle odierne parti, a definizione di un lungo e travagliato iter esitato in un accordo con cui veniva concordato il pagamento, in favore del , della somma complessiva di € CP_1
250.000,00.
L'opposizione è stata proposta deducendo che la transazione prevedeva il pagamento del suddetto importo, in due distinte tranches, la prima di € 48.850,45,
corrispondente agli importi concordati per il risarcimento danni da occupazione illegittima e per il degrado del fondo, importi, come tali, non soggetti a ritenuta d'acconto e versati, pertanto, per intero, e la seconda, di € 201.149,55,
corrispondente all'importo concordato a stralcio a titolo di indennità di occupazione legittima, versato al netto della ritenuta d'acconto, come previsto dall'art. 35 del
D.P.R. 327/2021 (ricadendo, l'appezzamento di terreno, oggetto di occupazione/esproprio, in zone A, B, C, D, come definite nel D.M. 2 aprile 1968
n.1444), con la detrazione del 20% (e, quindi, versando il minor importo di €
160.919,64).
Ha chiesto, pertanto, l'opponente, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposto alle spese di lite. pagina 2 di 9 Si è costituito , eccependo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e le spese di lite. In particolare, ha dedotto, il , che al punto I° della transazione era stato CP_1
concordato tra le parti, anche se non esplicitato, il pagamento di un importo complessivo di Euro 250.000,00, da intendersi al netto, importo che solo per sua comodità amministrativa, l'Ente aveva suddiviso in due tranches;
invero la somma concordata nella transazione era stata considerata complessivamente al netto, visto che proveniva già da una decurtazione del 50% dell'importo dovuto e del valore dell'indennità e del risarcimento danni, come quantificato dal CTU (pari a circa Euro
440.000,00). Peraltro, mai le parti, prima e durante l'accordo transattivo avevano discusso della tassabilità della somma concordata, da intendersi a titolo di risarcimento danni comprensiva di spese legali e procedurali, e quindi anche di iva,
c.a..
Denegata la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo richiesta dall'opposto e rigettate le istanze istruttorie (prove per testi e giuramento decisorio),
la causa è stata assegnata a sentenza, all'udienza del 20/10/25 con la concessione del termine di giorni 30 per le comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
L'opposizione è infondata per i motivi che di seguito si diranno.
Va premesso che, all'esito di un complesso giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'indennità di occupazione legittima ed illegittima e del risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione dell'immobile in proprietà del , le parti CP_1
Parte addivenivano ad un accordo transattivo;
con detto accordo l' si impegnava al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 250.000,00, comprensiva pagina 3 di 9 sia della quota di indennità per occupazione legittima e illegittima, sia della quota per risarcimento danni, sia, infine, dei compensi agli avvocati del soggetto espropriato.
Parte opponente, sul presupposto che, come indicato in transazione, l'importo di €
250.000,00 doveva intendersi, per una parte (€ 48.850,45) riferito al risarcimento danni anche derivanti da occupazione illegittima e per una parte (€ 201.149,55) a titolo di indennità di occupazione legittima e sul presupposto che l'indennità di occupazione era riferita a terreni ricadenti in zone omogenee di tipo A, B, C e D,
come risultante dagli strumenti urbanistici, e come tali assoggettate a ritenuta d'acconto nella misura del 20% dell'importo liquidato, ha trattenuto, sul suddetto ultimo importo, la ritenuta applicabile secondo legge, versando al la CP_1
somma al netto della suddetta imposta.
L'assunto dell'opponente non è condivisibile.
Ed invero, le parti – all'esito del deposito della relazione del CTU, il quale aveva quantificato in € 410.000,00 l'indennità di occupazione legittima e illegittima e in €
25.000,00 il risarcimento danni (da degrado o simili, subiti dal fondo durante l'occupazione) – pattuivano il pagamento, da parte dell'ente occupante, di una somma forfettaria e, come desumibile dall'atto transattivo, omnicomprensiva del disagio e dei danni subiti a causa dell'occupazione e della perdita dell'immobile, e dunque, sia della quota di indennità per occupazione legittima che della quota di risarcimento danni, somma di complessivi € 250.000,00; detto importo era comprensivo, come espressamente indicato, anche dei compensi degli avvocati del
(compresa l'iva e la cpa). CP_1
pagina 4 di 9 Trattandosi di un contratto di transazione, occorre esaminare l'atto nel suo complesso, unitamente al comportamento extraprocessuale e alla volontà
manifestata dalle parti antecedentemente all'accordo, al fine di dare la corretta interpretazione al contratto (nel rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c.) e così
comprendere la reale intenzione delle parti. Dunque, nell'interpretazione del contratto, occorre tener conto, non solo del senso letterale delle clausole contrattuali, bensì anche del comportamento tenuto dalle parti prima, durante e dopo la stipula del contratto, nella fase delle trattative, e della funzione economico-
sociale dell'accordo.
Parte Orbene, avendo indicato le parti, nel contratto, l'importo complessivo che l'
doveva versare al , al fine di definire in via bonaria la controversia, in CP_1
mancanza di indicazioni specifiche in ordine al regime fiscale applicabile e al riferimento dell'importo, al netto delle eventuali tasse da pagare o al lordo delle stesse, tenuto conto del valore dell'indennità e del risarcimento danni calcolato dal
CTU (pari ad oltre € 400.000,00), ritiene, il Tribunale, che la somma di € 250.000,00
non possa che intendersi al netto delle tasse o imposte applicabili.
Ed infatti ove le parti avessero voluto ritenere il suddetto importo al lordo delle ritenute d'acconto applicabili, avrebbero dovuto farne espresso richiamo, indicando specificamente l'importo che sarebbe spettato al proprietario espropriato;
invero,
quest'ultimo, non essendo a conoscenza del regime fiscale applicabile alle indennità
di esproprio o agli importi riconosciuti a titolo risarcitorio in caso di occupazione illegittima di terreni, in mancanza di espressa discussione sul punto e in mancanza di informazioni, nella fase delle trattative, da parte della controparte contrattuale pagina 5 di 9 (ente espropriante e come tale ben a conoscenza della tassazione applicabile),
accettava – aderendo alla proposta transattiva della controparte – una riduzione di quasi il 40% dell'importo a cui avrebbe avuto diritto (come da calcolo della CTU nel giudizio pendente), non potendo immaginare – si ripete, in mancanza di espresso riferimento alla tassazione applicabile - che l'importo promesso nella transazione avrebbe ricevuto un ulteriore riduzione del 20%.
A tale ragionevole interpretazione conduce anche il comportamento extraprocessuale delle parti, che, come emerge dalla corrispondenza prodotta in atti, mai avevano,
nelle trattative che hanno preceduto la transazione, tenuto conto della tassazione applicabile, facendo riferimento esclusivamente agli importi (da intendersi, netti) che
Parte il avrebbe ricevuto dall'ente a definizione della causa (ed infatti, dalla CP_1
corrispondenza emerge che la proposta del , di € 410.000,00, veniva CP_1
Parte rifiutata da e quest'ultima formulava una controproposta di € 216.150,88 che,
evidentemente, il riusciva ad alzare, pervenendosi all'importo concordato, CP_1
che avrebbe ricevuto il proprietario, di € 250.000,00, omnicomprensivo del ristoro per il disagio e i danni derivanti dalla procedura espropriativa subita, oltre che delle spese di avvocato).
Né consente di ritenere applicabile la riduzione del 20% - quale ritenuta d'acconto -
sulla somma di € 250.000,00, la circostanza che l'accordo preveda espressamente che la seconda tranche da versare avesse la funzione di un'indennità di occupazione e, come tale, in quanto relativa a terreni rientranti in zone omogenee A. B. C e D ,
sottoponibile a detta tassazione;
ed invero, come dedotto dall'opposto (e non
Parte specificamente contestato dall' ), oltre che confermato dalla corrispondenza pagina 6 di 9 prodotta in atti (cfr. la mail del 5/10/18), la suddivisione dell'importo complessivamente concordato nella transazione, nei due pagamenti con due diverse
Parte causali, veniva decisa unilateralmente dall' (e dunque non era frutto di accordo)
e, come affermato nella detta mail, solo per risolvere un problema interno di imputazione di pagamenti ai capitoli di spesa, e, secondo quanto ribadito nella mail intercorsa tra i procuratori, non avrebbe avuto alcuna incidenza sull'importo complessivo pattuito (ed infatti, inviando la bozza dell'atto transattivo in data
Parte 5.10.2018, l'Avv. Angelo Costa, per conto dell' , precisava “…..mi è stata sollevata
una questione di natura tecnica interna relativa all'imputazione del pagamento al
capitolo di spesa investimenti, piuttosto che a quelli dei crediti capitolo 11….la
qualcosa purtroppo ha imposto un rallentamento della procedura ed anche del
pagamento di una parte della somma oggetto di transazione, che resta tuttavia
invariata nel suo ammontare”). Dunque, deve ritenersi che, concordando, le parti,
Parte l'importo complessivo che l' avrebbe versato al , al fine di definire la CP_1
controversia, diventa irrilevante sia la diversa causale formalmente attribuita nell'atto alle due tranche di pagamento (che, al di là della diversa funzione indicata,
come indennitaria o risarcitoria, vanno intese come quote di un unico e complessivo importo, oggetto dell' accordo transattivo), sia l'area in cui rientrano i terreni occupati e trasferiti all'ente espropriante.
Parte D'altra parte, l'applicazione arbitrariamente operata dall' , della ritenuta d'acconto, sull'importo di € 250.000,00, ha, di fatto, impedito all'opposto di effettuare le valutazioni di convenienza che stesso la legge (art. 35 DPR 327/2001)
consente di fare all'utente, al quale attribuisce la facoltà di optare - in alternativa al pagamento dell'imposta in misura del 20% dell'importo concordato, mediante pagina 7 di 9 ritenuta d'acconto - per la tassazione ordinaria, da effettuarsi all'atto della dichiarazione dei redditi;
facoltà prevista dalla legge di cui l'opposto è stato, di fatto,
illegittimamente privato.
Alla luce della suddetta interpretazione del contratto – ricavabile sia dalla corrispondenza che ha preceduto l'atto transattivo, sia dalle circostanze dedotte dal
, non specificamente contestate dall'opponente, sia in ordine alla mancata CP_1
espressa discussione, nella fase delle trattative, del regime fiscale applicabile agli importi concordati, sia in ordine alla scelta dell'indicazione delle causali degli importi in cui veniva suddivisa la somma complessiva concordata, scelta dettata da problemi amministrativi interni di reperimento di fondi – è stata ritenuta, dal
Giudice Istruttore, irrilevante e superflua, ai fini della decisione, la prova testimoniale articolata dal (oltre che, in parte, inammissibile, in quanto CP_1
non diretta a provare circostanze di fatto, ma intenzioni e volontà interne delle parti,
non espressamente dichiarate nell'accordo) nonché il deferito giuramento decisorio,
prove, entrambe, non ammesse.
Va, infine, precisato che, con la presente sentenza, alcuna pronuncia può emettersi
Parte in ordine al tipo di tassazione da applicare sugli importi che l' , in virtù dell'atto transattivo, deve pagare al;
piuttosto, in accoglimento della domanda del CP_1
, ritiene, questo Tribunale, legittima l'interpretazione del contratto secondo CP_1
la quale l'importo concordato va inteso al netto delle imposte dovute e non al lordo,
con il riconoscimento del diritto dell'opposto al pagamento dell'intera somma concordata nell'atto transattivo.
Per tutti i motivi sopra spiegati, l'opposizione deve ritenersi infondata e va pagina 8 di 9 conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/14 aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto del valore della domanda, applicati i parametri medi per le diverse fasi ad eccezione della fase istruttoria (per cui vanno applicati i parametri minimi), in considerazione dell'attività
processuale svolta dai procuratori e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8776/2019, proposta da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposto nel giudizio di opposizione, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Mastroianni, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 26/12/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
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