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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1891 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1891/2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale, con contestuale pronuncia divorzile” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. SEPE SILVIO e Parte_1 C.F._1 presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GUGLIEMO MAURI e CP_1 C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 17/05/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva CP_1 contratto matrimonio il 12/10/2018 in Capaccio/Paestum (SA), (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2018, parte II, Serie A, Vol. 2, Uff.
2. N. 139), deducendo che dal matrimonio con era nata la figlia in CP_1 Per_1
Avellino, il 27.04.2020.
Con pari domanda, peraltro, ha avanzato richiesta di divorzio, rassegnando le relative conclusioni e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione. Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato conclusioni CP_1 difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente. Con pari domanda, peraltro, ha avanzato richiesta di divorzio, rassegnando le relative conclusioni e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione;
con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 10.10.2024, fissata con decreto presidenziale del 23.05.2024, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, trattata in forma telematica, previa adesione di entrambe le parti, costoro hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Resa la sentenza non definitiva di separazione, il procedimento è stato rimesso in istruttoria, all'uopo fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio di divorzio., concordemente richiesta da entrambe le parti.
Nella fase istruttoria, alla prima udienza divorzile del 08.10.2025, previo rinvio per l'acquisizione della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il Giudice delegato, previe rassegnate concordi conclusioni delle parti anche sulla pronuncia divorzile e correlate questioni accessorie, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione,
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 3048/2024, passata in giudicato, giacché munita di relativa pagina 2 di 5 attestazione), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni Le parti sono giunte, poi, ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali anche per il giudizio divorzile – comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 07.07.2025 ed in visto telematicamente il 09.07.2025 – condizioni che, integralmente riportate in parte dispositiva, il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico o alla morale familiare, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico della madre..
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] CP_1 in Capaccio/Paestum il 12.10.2018 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2018, parte II, Serie A, Vol. 2, Uff.
2. N. 139);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
pagina 3 di 5 “1)Rapporti interpersonali
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la ricorrente Parte_1
e il resistente , in Capaccio/Paestum (SA), trascritto in data 15.10.2018, presso
[...] CP_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capaccio/Paestum (SA), al N. 139 Serie A, Anno 2018, parte II, Vol. 2, Uff. 2, ordinando al Competente Ufficiale dello Stato Civile del citato Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ogni conseguenza di legge;
I coniugi si rilasciano il reciproco consenso per l'eventuale rilascio dei documenti di espatrio per loro e per i loro figli. 2) Affidamento e residenza figli –
– Pronunciare l'affido condiviso della figlia della coppia, nata ad [...] il [...], con Per_2 residenza privilegiata presso il domicilio paterno, anche e soprattutto a seguito dell'avvenuta iscrizione scolastica (condivisa da entrambi i genitori) della minore presso l'Istituto Primo Circolo Didattico di Angri, S. SO IA FU e dell'ormai già avvenuto suo trasferimento definitivo presso l'abitazione di Angri del padre e dei propri nonni da maggio 2024; 3) Diritto di visita
- Stabilire il diritto di visita della madre con la minore 2 pomeriggi a settimana, indicativamente (i giorni indicati potranno essere modificati previo accordo, anche telefonico, tra le parti, in base ai reciproci eventuali impegni di lavoro) di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola della piccola e fino alle ore 20:00; durante le vacanze natalizie la piccola trascorrerà con la madre e/o con il padre Per_2 ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei 2 genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno per le altre festività; 4) Mantenimento figli
– Disporre che la Sig.ra versi la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia, versando il predetto importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario del sig. entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat come per CP_1 legge;
5) Spese straordinarie
- Stabilire che le spese straordinarie (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediche, dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative) siano a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, con esclusione delle spese mediche mutuabili;
le spese straordinarie saranno concordate dalle parti e rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, così come previsto e disciplinato dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Nocera Inferiore, cui espressamente ci si riporta;
6) Assegno Unico Universale
- Disporre che l'assegno unico Universale destinato alla crescita”
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della pagina 4 di 5 Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1891/2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale, con contestuale pronuncia divorzile” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. SEPE SILVIO e Parte_1 C.F._1 presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GUGLIEMO MAURI e CP_1 C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 17/05/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva CP_1 contratto matrimonio il 12/10/2018 in Capaccio/Paestum (SA), (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2018, parte II, Serie A, Vol. 2, Uff.
2. N. 139), deducendo che dal matrimonio con era nata la figlia in CP_1 Per_1
Avellino, il 27.04.2020.
Con pari domanda, peraltro, ha avanzato richiesta di divorzio, rassegnando le relative conclusioni e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione. Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato conclusioni CP_1 difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente. Con pari domanda, peraltro, ha avanzato richiesta di divorzio, rassegnando le relative conclusioni e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione;
con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 10.10.2024, fissata con decreto presidenziale del 23.05.2024, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, trattata in forma telematica, previa adesione di entrambe le parti, costoro hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Resa la sentenza non definitiva di separazione, il procedimento è stato rimesso in istruttoria, all'uopo fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio di divorzio., concordemente richiesta da entrambe le parti.
Nella fase istruttoria, alla prima udienza divorzile del 08.10.2025, previo rinvio per l'acquisizione della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il Giudice delegato, previe rassegnate concordi conclusioni delle parti anche sulla pronuncia divorzile e correlate questioni accessorie, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione,
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 3048/2024, passata in giudicato, giacché munita di relativa pagina 2 di 5 attestazione), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni Le parti sono giunte, poi, ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali anche per il giudizio divorzile – comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 07.07.2025 ed in visto telematicamente il 09.07.2025 – condizioni che, integralmente riportate in parte dispositiva, il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico o alla morale familiare, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico della madre..
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] CP_1 in Capaccio/Paestum il 12.10.2018 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2018, parte II, Serie A, Vol. 2, Uff.
2. N. 139);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
pagina 3 di 5 “1)Rapporti interpersonali
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la ricorrente Parte_1
e il resistente , in Capaccio/Paestum (SA), trascritto in data 15.10.2018, presso
[...] CP_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capaccio/Paestum (SA), al N. 139 Serie A, Anno 2018, parte II, Vol. 2, Uff. 2, ordinando al Competente Ufficiale dello Stato Civile del citato Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ogni conseguenza di legge;
I coniugi si rilasciano il reciproco consenso per l'eventuale rilascio dei documenti di espatrio per loro e per i loro figli. 2) Affidamento e residenza figli –
– Pronunciare l'affido condiviso della figlia della coppia, nata ad [...] il [...], con Per_2 residenza privilegiata presso il domicilio paterno, anche e soprattutto a seguito dell'avvenuta iscrizione scolastica (condivisa da entrambi i genitori) della minore presso l'Istituto Primo Circolo Didattico di Angri, S. SO IA FU e dell'ormai già avvenuto suo trasferimento definitivo presso l'abitazione di Angri del padre e dei propri nonni da maggio 2024; 3) Diritto di visita
- Stabilire il diritto di visita della madre con la minore 2 pomeriggi a settimana, indicativamente (i giorni indicati potranno essere modificati previo accordo, anche telefonico, tra le parti, in base ai reciproci eventuali impegni di lavoro) di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola della piccola e fino alle ore 20:00; durante le vacanze natalizie la piccola trascorrerà con la madre e/o con il padre Per_2 ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei 2 genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno per le altre festività; 4) Mantenimento figli
– Disporre che la Sig.ra versi la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia, versando il predetto importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario del sig. entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat come per CP_1 legge;
5) Spese straordinarie
- Stabilire che le spese straordinarie (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediche, dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative) siano a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, con esclusione delle spese mediche mutuabili;
le spese straordinarie saranno concordate dalle parti e rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, così come previsto e disciplinato dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Nocera Inferiore, cui espressamente ci si riporta;
6) Assegno Unico Universale
- Disporre che l'assegno unico Universale destinato alla crescita”
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della pagina 4 di 5 Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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