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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/05/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7609/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7609/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. GHILARDI MARCO ( ) VIA A. C.F._1
pagina 1 di 21 GIANNINI, N. 4, (PT); elettivamente Controparte_2
domiciliato in VIA A. GIANNINI, N. 4, MONTECATINI TERME
(PT) presso lo studio del difensore avv. GHILARDI MARCO
OPPONENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
SERAFINI GIANLUIGI ( ) VIA DELLA C.F._2
ZECCA, N. 1, BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA
DELLA ZECCA, N. 1, BOLOGNA presso lo studio del difensore avv. SERAFINI GIANLUIGI
OPPOSTO
OGGETTO
Giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1984/2021, emesso dal Tribunale di Bologna (on. giudice Gentili) il 3 maggio 2021 e notificato in data 6 maggio 2021 in favore della parte CP_3 [...]
odierna opposta (r.g. 4970 del 2021). CP_3
CONCLUSIONI
pagina 2 di 21 Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 30 gennaio
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
1984/2021 del 03.05.2021, la società CP_1 Controparte_1
(di seguito anche soltanto “ o “ , senza Controparte_1 CP_1
tipo sociale) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, la società (di seguito anche soltanto “ Controparte_3 CP_3
”, senza tipo sociale), al fine di ottenere la revoca del decreto
[...]
ingiuntivo opposto e l'accertamento negativo di quanto a lei richiesto da controparte.
Il decreto ingiuntivo, infatti, era stato richiesto e concesso in ragione del mancato pagamento, da parte della Controparte_1
della somma complessiva di Euro 6.319,20, a titolo di compenso per il servizio di fornitura energetica.
Nel proprio atto introduttivo, parte opponente narrava in fatto:
- di aver acquisito nel 2005 la proprietà del complesso immobiliare sito in Monsummano Terme (PT), ove è collocato il POD
pagina 3 di 21 IT001E45672239 che aveva rilevato (contatore) l'erogazione della energia elettrica asseritamente non pagata;
- di aver ricevuto in data 03.12.2018 comunicazione da parte della società di distribuzione E-NE in cui venivano rappresentati avvenuti e ripetuti prelievi irregolari dal complesso immobiliare di sua proprietà;
- di aver ricevuto da , all'epoca assegnataria del servizio CP_3
di salvaguardia per la Regione Toscana, una fattura con scadenza
14.01.2020 dal valore di Euro 6.319,20, prontamente contestata.
In diritto, parte fondava la propria difesa CP_1 CP_1
sollevando due eccezioni:
- in primo luogo, la intervenuta prescrizione biennale del diritto, in applicazione della l. n. 205/2017 (“legge di bilancio 2018”);
- in secondo luogo, la mancata prova degli elementi costitutivi del credito asserito (la titolarità del POD IT001E45672239 e l'effettivo consumo di energia).
Per tali motivi, la parte chiedeva di: Controparte_1
1) accogliere la opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo;
2) dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente ; CP_3
pagina 4 di 21 3) con vittoria di spese e degli onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva tempestivamente la società che, con tale atto, CP_3
contestava integralmente la ricostruzione sostenuta da parte opponente.
Nel proprio atto introduttivo, parte opposta rappresentava:
- di essere stata assegnataria del servizio di salvaguardia per il territorio della Regione Toscana per il periodo 01.01.2014 –
31.12.2018;
- che, nel caso di specie, il servizio di salvaguardia in riferimento al
POD IT001E45672239 veniva attivato per il periodo 07.02.2014 –
02.10.2018 in seguito all'accertamento dell'avvenuto prelievo irregolare da parte del cliente così come Controparte_1
comunicato da E-NE il 30.10.2018 (doc. 7 opposta);
maturava per l'effetto un credito complessivo pari ad Euro 6.319,20
(doc. 3 fasc. monitorio).
In diritto, prendendo posizione rispetto alle eccezioni sollevate da parte opponente, rappresentava che il rapporto CP_3
contrattuale di salvaguardia sorge ex lege in casi predeterminati dalla legge (tra i quali, il prelievo irregolare). Inoltre, la effettiva pagina 5 di 21 erogazione della energia veniva provata dalla certificazione dei consumi della società di distribuzione (doc. n. 6 opposta), dalla comunicazione della società di distribuzione con la ricostruzione dei consumi (doc. n. 7 opposta) e dallo scambio della corrispondenza intercorsa tra e parte opponente (doc. n. 8 e 11 CP_3
opposta).
Quanto, invece, alla eccezione di prescrizione, parte opposta rappresentava che, trattandosi di prelievi dolosi, la prescrizione biennale di cui alla legge di bilancio 2018 non operava in favore del termine ordinario di cinque anni. Inoltre, parte opposta sosteneva anche la intervenuta sospensione del decorso della prescrizione in ragione del disposto di cui all'art. 2941 n. 8) c.c..
Tale, in estrema sintesi, l'atto di costituzione di parte opposta.
Per questi motivi
, parte opposta chiedeva di:
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via principale, respingere l'opposizione avversaria;
3) in via subordinata, condannare al pagamento Controparte_1
della diversa somma che risulterà a seguito dell'istruttoria;
4) con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 6 di 21 Tali, in sintesi, gli atti introduttivi di parte opponente e parte opposta.
Alla udienza del 9 dicembre 2021, tenuta con modalità cartolari, il giudice, rilevato che la opposizione, pur mancando di prova scritta,
presentava profili di solidità e comunque era una situazione da chiarire, non concedeva la provvisoria esecuzione e rinviava a successiva udienza per prosecuzione della prima udienza.
Alla udienza del 10 marzo 2022, tenuta con modalità cartolari, concedeva i termini istruttori di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava alla udienza di ammissione delle prove.
Alla udienza del 29 settembre 2022, tenuta con modalità cartolari, il giudice ammetteva in parte le prove dedotte dalle parti e ordinava alla società terza E-NE di esibire la documentazione accertante i consumi.
Con ordinanza del 12.01.2023, il giudice dispensava un testimone di parte opponente per serie ragioni di impedimento. Si rinvia al verbale.
Alla udienza del 17 gennaio 2023 si procedeva all'assunzione delle prove orali ammesse, mentre alle successive udienze del 21 settembre
2023 e 2 novembre 2023 le parti chiedevano rinvii per verificare pagina 7 di 21 l'esito delle trattative pendenti;
infine, all'esito della udienza del 18 gennaio 2024 il giudice, dato atto dell'esito negativo delle trattative,
si riservava.
Con ordinanza del 05.03.2024, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il giudice rinviava alla udienza di precisazione delle conclusioni.
In seguito a rinvii su richiesta di una parte per inabilità del proprio difensore, disposti con ordinanze dell'08.11.2024 e del 04.12.2024, alla udienza del 30 gennaio 2025, tenuta con modalità cartolari, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Seguivano le difese finali.
La circostanza che lo svolgimento del processo non costituisce più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza – a seguito della novellazione dell'articolo 132 c.p.c. – consentirebbe anche la integrale omissione dello svolgimento del processo. A maggior ragione, la narrazione dei fatti di causa può limitarsi a quanto precede;
si rinvia comunque ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul rapporto obbligatorio tra le parti
pagina 8 di 21 La presente controversia sorge in merito ad un debito pari ad Euro
6.319,20 vantato da e oggetto di ingiunzione di CP_3
pagamento con il decreto ingiuntivo n. 1984/2021 per avvenuta erogazione di energia elettrica in servizio di salvaguardia non pagata.
Il c.d. servizio di salvaguardia è stato istituito dal d. l. 73/2007, conv. in l. n. 125/2007; servizio per gli utenti che, rimasti privi di un fornitore nel mercato libero e non avendo diritto per accedere al servizio di maggior tutela, siano intestatari di almeno un sito in media o in alta tensione sul territorio nazionale o per le imprese che,
pur essendo titolari di punti di prelievo a bassa tensione, abbiano 50
o più dipendenti o un fatturato annuo superiore ai 10 milioni di
Euro. Tale istituto è stato previsto al fine di garantire la continuità nella erogazione della energia elettrica (per quanto di interesse in questa causa, essendo previsto anche per la fornitura di gas) a tutela della continuità delle attività produttive.
Il rapporto di somministrazione in servizio di salvaguardia sorge ex
lege al verificarsi di uno degli eventi cui la normativa di riferimento ne ricollega l'attivazione. Non è pertanto necessaria alcuna forma di manifestazione del consenso da parte del privato che, invece,
pagina 9 di 21 “subisce” la modifica negoziale anche (eventualmente) contro la sua volontà, salva la ordinaria facoltà di recesso. Trattasi, infatti, di rapporto contrattuale che sorge in via automatica al verificarsi di taluni presupposti patologici legalmente tipizzati. E' noto che le fonti delle obbligazione sono tre, nel sistema vigente (il sistema romanistico giustinianeo vedeva invece quattro fonti: da delitto, da contratto, da quasi delitto e da quasi contratto;
nelle Istituzioni
gaiane, invece, le fonti erano tre). Si fa riferimento, evidentemente, all'articolo 1173 c.c.. Nel caso di specie, sembra dunque che si possa parlare di una obbligazione nata da tale norma dunque “in conformità dell'ordinamento giuridico”.
Infine, alcuni venditori di energia, fra i quali , debbono CP_3
erogare la energia, in zone determinate, loro assegnate sulla base di una procedura pubblicistica. Non è controverso che, all'epoca dei fatti, per il servizio di salvaguardia nella Toscana, vi fosse incarico alla CP_3
Nel caso di specie, a causa dell'indebito e irregolare prelievo di energia elettrica dal POD IT001E45672239, la odierna parte opposta - in quanto assegnataria pro tempore del relativo servizio per la Regione Toscana - attivava la clausola del servizio di pagina 10 di 21 salvaguardia per il periodo 07.02.2014 – 02.10.2018, in seguito a comunicazione da parte della società di distribuzione del 30.10.2018
(doc. n. 7 opposta). Tale avvenuta somministrazione era oggetto di successiva fatturazione, emessa il 20.12.2019 e con scadenza
14.01.2020, per una somma pari ad Euro 6.139,20 (doc. n. 3 fasc.
monitorio). Trattasi appunto della somma poi agita in via monitoria.
Tali aspetti (l'instaurazione del servizio di salvaguardia e l'avvenuta fatturazione) sono eventi non contestati da parte della opponente. Fino a questo punto, non vi è dunque contestazione e le due narrazioni di fatto coincidono;
o comunque opera il principio di non contestazione.
infatti, oppone due diverse specifiche eccezioni: Controparte_1
i) in via preliminare, la eccezione di intervenuta prescrizione;
ii) nel merito, il difetto di prova circa l'avvenuta erogazione della energia e il nesso che la lega con il;
ciò in ragione della diversa titolarità dello stesso.
Entrambe, però, risultano infondate, sicché la opposizione va respinta.
pagina 11 di 21 Su ciò le prossime due sezioni di motivazione, le quali seguiranno logicamente un ordine invertito rispetto alla prospettazione negli atti processuali della opponente: prima sulla riferibilità del POD a parte opponente e sull'attestazione dei consumi avvenuti;
poi sulla eccezione di prescrizione.
Sulla riferibilità dell'utenza a parte opponente;
nonché sui consumi effettuati (<
Nel merito, parte opponente eccepisce la mancata titolarità del
POD n. IT001E45672239 e, in senso lato, un difetto di prova circa la effettiva erogazione della energia elettrica e il suo godimento. In
particolare, parte opponente da un lato rappresenta che tale POD è intestato a soggetto terzo, privo di alcun legame (professionale o familiare) con essa;
trattandosi, piuttosto, della precedente intestataria;
dall'altro, che non vi è stata prova dell'effettivo consumo.
L'eccezione, in entrambi i suoi profili, non persuade, in quanto generica e infondata.
Generica poiché non precisa e puntuale nella sua contestazione della pretesa creditoria (attorea sostanziale). Parte opponente, infatti, in un pur apprezzabile intento di concisione dei propri atti processuali,
pagina 12 di 21 si limita meramente a negare la prova circa il nesso con il POD e la sua effettiva erogazione di energia, senza addurre elementi contrari in grado di corroborare la tesi della non corretta quantificazione dei consumi. Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale uniforme patrocinato dalla Cassazione tende a ritenere la rilevazione dei consumi mediante contatore caratterizzata da una presunzione iuris tantum di veridicità (Cass., sent. 23699/2016; ord. 34701/2021; ord.
15771/2022; ord. 17401/2024). Ne consegue che, in caso di contestazione, grava sull'utente la prova contraria dei minori consumi asseritamente effettuati.
Alla corta: la contestazione ha caratteristiche di genericità (nego quia nego); senza illustrare la filiera che escluderebbe la opponente dalla fruizione della energia, nonché dal quantum di energia utilizzata. E' appena il caso di rammentare come la contestazione debba essere specifica (115 c.p.c.), equivalendo altrimenti ad una non contestazione.
Infondata, poiché nel merito tale (generica) eccezione viene superata da numerosi elementi di prova.
In primo luogo, di carattere assorbente, occorre rilevare come la parte opposta abbia prodotto le fatture di trasporto di E-
pagina 13 di 21 NE (doc. 5 opposta), la ricostruzione dei consumi ad opera del distributore nazionale (doc. 21 opposta), la stessa fattura che riporta i consumi avvenuti suddivisi per categoria di potenza (doc. 3 fasc. monitorio) e la ulteriore tabella di ricostruzione dei consumi
(depositato in data 24.02.2023 in seguito ad adempimento di ordine di esibizione alla società di distribuzione). Trattasi di documentazione, in parte proveniente da soggetto terzo e indipendente, che attesta l'avvenuto effettivo consumo e la corretta quantificazione dello stesso.
In secondo luogo, viene prodotto il verbale di verifica da parte di E-
NE (doc. n. 15 opposta), dal quale emerge con chiarezza sia lo stato di attivazione della fornitura, sia l'utilizzo da parte di atteso che la Sig.ra ne era Controparte_1 Persona_1
all'epoca una collaboratrice (doc. n. 17 opposta).
In terzo luogo, in senso contrario, non vi è prova di alcun allaccio abusivo da parte di terzi sul POD di riferimento cui imputare tali consumi (che avrebbe potuto sostenere la tesi di Controparte_1
di mancato utilizzo della energia erogata), né la sussistenza di altro
POD dal quale parte opponente potrebbe aver alternativamente ricevuto la energia necessaria per la propria attività. In tal senso,
pagina 14 di 21 inoltre, si rileva che la mancata prova della intestazione del POD alla odierna parte opponente costituisce ex se la modalità con cui realizzare l'intento illecito di abusivo utilizzo di energia elettrica.
Acquistato l'immobile nel lontano 2005 (doc. n. 5 opponente),
non ha mai provveduto a cambiare l'intestazione Controparte_1
del POD di riferimento;
non apparendo, al contrario, razionale (o comunque persuasivo) ritenere che per tutto tale lasso di tempo abbia potuto ugualmente esercitare la propria attività economica senza la fruizione di alcuna fonte di energia elettrica, specialmente laddove è stato accertato il consumo effettivo di energia nel medesimo sito.
In breve, dal quadro probatorio (documentale e testimoniale)
risultante viene provato l'effettivo consumo dell'energia, nonché delineata con sufficiente chiarezza - almeno secondo il criterio civilistico del più probabile che non - la riferibilità del POD
IT001E45672239 alla odierna parte opponente.
Va aggiunto ulteriore elemento di prova.
La fatturazione.
pagina 15 di 21 E' noto che la fatturazione non costituisce prova in favore di chi la fattura emetta. Tale regola è esplicazione del principio generale per cui non è possibile formare prove pro se ma solo, caso mai, contra se.
Tuttavia, nell'ambito della c.d. commercializzazione del codice civile, il legislatore ha adottato una regola diversa, analoga a quella del codice di commercio, quando la fatturazione avviene fra due imprenditori. In tale, caso, infatti, la fatturazione, che nel sistema telematico è a specchio delle scritture contabili, fa prova fra imprenditori (2710 c.c.).
Vi è cioè la tradizionale regola fra commercianti, per cui si presume la regolarità delle scritture contabili. Il legislatore pone tale elemento come prova, sia pure nella forma dell'elemento di prova.
Esso si aggiunge, nel caso di specie, al compendio probatorio di cui si è detto subito sopra.
Sulla eccezione di prescrizione
Dato atto di ciò, occorre ora trattare il tema della prescrizione che parte opponente eccepisce in via preliminare.
Si rileva che, in seguito alla modifica normativa intervenuta con la legge di bilancio del 2018 (l.n. 205/2017), i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica si prescrivono nel più breve termine pagina 16 di 21 biennale. In particolare, l'art. 1, comma 4, della l.n. 205/2017 prevede espressamente che «Nei contratti di fornitura di energia
elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni», mentre il comma 10 specifica che tale nuovo termine di prescrizione si applica «alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore
elettrico, al 1° marzo 2018». Tale scelta legislativa di legare il termine di prescrizione di un diritto ad un atto (la fattura) che, invece, di tale diritto ne è l'esercizio e non la fonte (nonché che assolve prettamente una funzione contabile) probabilmente non è una scelta felice, sotto il profilo della tecnica normativa.
Ciononostante, ciò che consegue a tale modifica normativa è
l'intenzione, per le fatture la cui scadenza è successiva al 1.03.2018,
di accorciare il termine di prescrizione facendo riferimento alla data di fatturazione e non a quello di effettiva maturazione del credito.
Pertanto, per il periodo pregresso a tale data continua ad applicarsi il termine quinquennale, mentre per il periodo successivo il nuovo termine abbreviato.
Più nello specifico, occorre rilevare che, essendo il rapporto contrattuale di specie un rapporto di somministrazione (un contratto di durata quindi), la voce di credito asserita non deve pagina 17 di 21 essere considerata in via unitaria ma deve fare riferimento al momento in cui sono maturate le singole voci di credito, cioè dal momento in cui sono state eseguite le singole prestazioni (si veda la fattura di cui doc. 3 fasc. monitorio). Pertanto, visto il disposto di cui all'art. 2935 c.c., per ogni singola voce di credito riportata occorre far decorrere il relativo termine di prescrizione separatamente, vale a dire mensilmente per ogni erogazione di energia effettuata.
Ne consegue, dunque, che nel caso di specie devono ritenersi prescritte solo quelle voci di credito anteriori al quinquennio precedente alla emissione della fattura (vale a dire quelle relative al periodo 07.02.2014 – 31.12.2014), in quanto cinque anni anteriori al giorno di emissione della fattura (20.12.2019), così come rappresentati specificatamente dalla fattura allegata (doc. n. 3 fasc.
monitorio). Per tutte le voci successive a tale ultima data, invece, il relativo termine di prescrizione è stato idoneamente interrotto dall'emissione della fattura (20.12.2019), giorno dal quale è decorso il nuovo termine di prescrizione (quello biennale così come previsto dalla l.n. 205/2017), nuovamente interrotto entro il biennio dal ricorso per decreto ingiuntivo del 20 aprile 2021.
pagina 18 di 21 In sintesi, sono dovuti il totale di Euro 5.847,37, IVA inclusa;
quale differenza tra il quantum adito in sede monitoria (Euro 6.319,20) e le somme prescritte (Euro 471,83).
Spese di lite
Così pronunciato, le spese del presente giudizio di opposizione e del procedimento monitorio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente (convenuta in senso sostanziale) nella liquidazione di cui al dispositivo che segue.
Scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00.
La relativa complessità della vicenda impone di scostarsi dai medi,
verso l'alto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 7609/2021; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE LA OPPOSIZIONE, in relazione ad alcune voci,
prescritte. Come in motivazione.
2) RESPINGE PER IL RESTO.
3) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 19 di 21 4) CONDANNA parte opponente l Controparte_1
pagamento della somma complessiva di Euro 5.847,37, oltre interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione del decreto ingiuntivo fino al saldo.
5) CONDANNA parte opponente l Controparte_1
pagamento delle spese di lite, in favore della società
[...]
Spese che si liquidano: per la fase monitoria in CP_3
euro 400,00 per compensi, euro 60,00 per spese generali, euro
145,50 per anticipazioni;
per la fase contenziosa (si aggiungono a quelle della fase monitoria), in euro 6.500,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede (euro 975,00). Dunque per un totale di:
Euro 6.900,00 per compenso avvocati;
Euro 1.035,00 per spese
generali; Euro 145,50 per anticipazioni. Infine, IVA e Cassa come per legge sulla parte imponibile (compensi e spese generali).
6) SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini
numero 1, il giorno 2 maggio 2025
pagina 20 di 21 Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 21 di 21