CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore riunita in camera di consiglio in data 8.1.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n° 3386-1/2024 del ruolo lavoro
TRA in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente
La Corte, ritenuta ammissibile l'istanza di sospensione, in quanto risulta intrapresa l'esecuzione della sentenza appellata;
rilevato che l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce il necessario presupposto per conseguire dal debitore l'esatto adempimento della sua obbligazione considerato che nel caso in esame trova applicazione il 3° comma dell'art. 431 c.p.c., che prevede la possibilità di sospendere l'esecuzione quando dalla stessa possa derivare un gravissimo danno;
che il presupposto del “gravissimo danno”, di cui alla disposizione richiamata, va ravvisato nell'ingiustificato squilibrio tra i vantaggi che l'esecuzione arreca ad una parte del processo ed i sacrifici che impone all'altra, compromettendo seriamente la possibilità di svolgimento dell'attività del debitore esecutato, a prescindere da qualsiasi valutazione della fondatezza dei motivi di impugnazione;
rilevato che la a fondamento della richiesta di Parte_1
sospensione, ha dedotto unicamente la fondatezza dei motivi di impugnazione e la assenza di qualsivoglia garanzia della restituzione di quanto andrebbe a liquidare a Controparte_1
;
[...] ritenuto che non può integrare gli estremi del gravissimo danno il pericolo di irreperibilità delle somme, visto che la provvisoria esecuzione è stata prevista dal legislatore in favore del soggetto più debole;
ritenuto che
l'art. 283 c.p.c., richiamato da parte ricorrente, che disciplina la possibilità per il giudice dell'appello di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza, non si applica alle controversie in materia di lavoro, per le quali la disciplina della sospensione è dettata dall'art. 431 c.p.c. che prevede esclusivamente la possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza e non anche la esecutività della stessa;
evidenziato che le modifiche che il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") ha apportato all'art. 283 c.p.c. non hanno in alcun modo interessato l'art. 431 c.p.c. che, sebbene norma anteriore alla riforma, ha carattere di specialità in quanto riguardante le controversie in materia di lavoro;
ritenuto, in conclusione che, sulla scorta delle circostanze allegate e provate da parte ricorrente, manca, allo stato, la prova dell'esistenza del gravissimo danno
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione.
Napoli, 8.1.2025
Il Presidente
Mariavittoria Papa