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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1961 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il 3 con il Parte_1 C.F._1
L NO EB (C.F. C.F._2
e nata a [...] ( ) con il Parte_2 C.F._3
L'AN GO ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio nato a [...] il [...], e per le relative questioni Per_1
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) I genitori vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) Responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori.
3) Affidamento condiviso con collocamento stabile e prevalente del minore presso l'abitazione della madre sita in Rimini Via Lagomaggio n. 62 interno 3.
Detta abitazione risulta in locazione con contratto che dovrà essere intestato unicamente alla Signora
Pt_2
Oneri della locazione ed utenze a carico della madre, che dovrà provvedere alla volturazione ma a spese del Pt_1
4) Il Signor lascia la casa prelevando i propri effetti personali e la TV per trasferirsi presso Pt_1
l'abitazione dei genitori in Rimini Via Fusinato n. 21.
5) Il Signor si obbliga al versamento di un assegno mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00) a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario, rivalutabile ISTAT.
6) Spese straordinarie, asilo compreso, da dividere al 50% previo accordo ed esibizione di ricevute di spesa.
7) Assegno unico e universale a favore della madre al 100%.
8) Il padre potrà vedere il figlio minore tre volte a settimana dalle ore 17,30 sino alle 20,50 con previsione di fine settimana alternati, il sabato mattina dalle 10,00 sino alle ore 19,30 e la domenica dalle 10,00 alle ore 20,50.
9) Vacanze di Natale e Pasqua decise di comune accordo secondo la regola dell'alternanza, avendo cura che il minore trascorra uguale tempo con ciascun genitore, escluso il pernotto che sarà sempre presso la madre.
10) Per le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, escluso il pernotto che sarà sempre presso la madre.
11) Entrambi i genitori hanno occupazione lavorativa e sono economicamente autosufficienti.
12) Il minore potrà espatriare previo consenso di entrambi i genitori.
pagina 2 di 3 13) I genitori si impegnano a mantenere la reperibilità per comunicazioni riguardanti la prole. 14)
Immediata esecuzione alla firma degli accordi presi.
15) Spese legali compensate e rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei difensori.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti del figlio nato dall'unione il 2.06.2020, si attengano alle condizioni Per_1
concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il 3 con il Parte_1 C.F._1
L NO EB (C.F. C.F._2
e nata a [...] ( ) con il Parte_2 C.F._3
L'AN GO ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio nato a [...] il [...], e per le relative questioni Per_1
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) I genitori vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) Responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori.
3) Affidamento condiviso con collocamento stabile e prevalente del minore presso l'abitazione della madre sita in Rimini Via Lagomaggio n. 62 interno 3.
Detta abitazione risulta in locazione con contratto che dovrà essere intestato unicamente alla Signora
Pt_2
Oneri della locazione ed utenze a carico della madre, che dovrà provvedere alla volturazione ma a spese del Pt_1
4) Il Signor lascia la casa prelevando i propri effetti personali e la TV per trasferirsi presso Pt_1
l'abitazione dei genitori in Rimini Via Fusinato n. 21.
5) Il Signor si obbliga al versamento di un assegno mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00) a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario, rivalutabile ISTAT.
6) Spese straordinarie, asilo compreso, da dividere al 50% previo accordo ed esibizione di ricevute di spesa.
7) Assegno unico e universale a favore della madre al 100%.
8) Il padre potrà vedere il figlio minore tre volte a settimana dalle ore 17,30 sino alle 20,50 con previsione di fine settimana alternati, il sabato mattina dalle 10,00 sino alle ore 19,30 e la domenica dalle 10,00 alle ore 20,50.
9) Vacanze di Natale e Pasqua decise di comune accordo secondo la regola dell'alternanza, avendo cura che il minore trascorra uguale tempo con ciascun genitore, escluso il pernotto che sarà sempre presso la madre.
10) Per le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, escluso il pernotto che sarà sempre presso la madre.
11) Entrambi i genitori hanno occupazione lavorativa e sono economicamente autosufficienti.
12) Il minore potrà espatriare previo consenso di entrambi i genitori.
pagina 2 di 3 13) I genitori si impegnano a mantenere la reperibilità per comunicazioni riguardanti la prole. 14)
Immediata esecuzione alla firma degli accordi presi.
15) Spese legali compensate e rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei difensori.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti del figlio nato dall'unione il 2.06.2020, si attengano alle condizioni Per_1
concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3