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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/11/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10641 /2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10641 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. NARDACCHIONE ROSA CARLA , come Parte_1
da mandato in atti;
e
, con l'avv. GALVAN LORENZO , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti :
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal Sig. in data 26.05.2007, Parte_1 Controparte_1
matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
AS (PD), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni;
2. La responsabilità genitoriale di e resta condivisa tra entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
avrà residenza e collocamento prevalente presso il padre, mentre manterrà Per_1 Per_2 la residenza e il collocamento prevalente presso la madre;
conseguenza di tale scelta sarà
l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione. Attesa l'età di , il figlio gestirà in Per_1
autonomia i tempi di frequentazione con la madre, secondo le proprie esigenze e disponibilità senza la fissazione di un calendario prestabilito. Fermo ogni altro diverso e migliore accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di Per_2
il sig. starà con la figlia a weekend alterni dal venerdì pomeriggio, quando, egli CP_1
medesimo o altra persona dal medesimo delegata, le preleverà alle ore 14 dall'abitazione materna o da scuola, fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna, inoltre starà con il padre, dal mercoledì dall'orario di fine Per_2
scuola al venerdì quando verrà accompagnata a scuola dal medesimo nel fine settimana di competenza paterna, fermo quanto sopra esposto e ferma la libera disponibilità per
, durante il periodo estivo, il padre trascorrerà con almeno 2 settimane anche Per_1 Per_2
non consecutive, con impegno a comunicare il periodo di vacanza da trascorrere con la figlia entro il 30.04 di ogni anno. Ferma la libera disponibilità per , Per_1 Per_2
trascorrerà ad anni alterni con un genitore la Vigilia di Natale 24.12 e con l'altro il giorno di Natale 25.12; dall'inizio delle vacanze scolastiche di ogni anno sino alle ore
17.00 del 30 dicembre con un genitore, e con l'altro dal 30 dicembre sino alla fine delle vacanze scolastiche (inizio delle lezioni); metà delle vacanze pasquali alternando un anno il primo periodo fino a Pasqua e l'anno successivo il secondo periodo dal lunedì in albis,
i Sig.ri e concorderanno insieme i compleanni dei familiari, i Parte_1 CP_1
compleanni dei figli, eventuali altre festività o occasioni straordinarie. Resta inteso,
infine, che ciascun figlio gestirà in autonomia e senza interferenza le eventuali frequentazioni con terze persone legate ai genitori, secondo le proprie preferenze e volontà;
3. La OR si obbliga a corrispondere al signor entro il 10 di ciascun Parte_1 CP_1
mese, sul conto corrente intestato a quest'ultimo, l'importo di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di;
quanto ad i genitori contribuiranno al Per_1 Per_2 mantenimento ordinario della figlia provvedendovi ciascuno in via diretta nei periodi di permanenza della minore presso di sé;
4. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Padova da intendersi qui integralmente richiamato;
riguardo alle spese straordinarie, ferma l'applicazione del protocollo, viene concordato che ciascun genitore comunichi all'altro per email le ricevute delle spese sostenute nel mese entro il 5 del mese successivo, per poi, entro il 30, previe eventuali compensazioni, effettuare il pagamento del dovuto da parte del genitore che risulti debitore dell'altro. Per il vestiario dei figli ciascun genitore provvederà per i tempi di permanenza presso di sé;
5. A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio e nell'ambito di un definitivo assetto patrimoniale, ciascun genitore si impegna a trasferire ai figli, in parti uguali tra loro, la propria quota di nuda proprietà pari al 50% di ciascuno,
dell'immobile sito in AS (PD), via Fabrici D'Acquapendente n. 9, censito al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune come segue:
Con l'impegno a compiere tutti gli adempimenti di legge necessari per l'intestazione della nuda proprietà ai figli minorenni, ivi compresa l'autorizzazione del Giudice Tutelare,
valendosi delle competenze del notaio scelto di comune accordo. La OR , Parte_1
contestualmente, si obbliga a trasferire al sig. la propria quota di usufrutto sul CP_1
predetto immobile. Il sig. in considerazione del trasferimento a suo favore CP_1
dell'intero diritto di usufrutto e al fine di non gravare sui figli minorenni destinatari della nuda proprietà dichiara e si impegna fin d'ora, da ribadirsi nell'atto notarile di perfezionamento, di assumere a suo carico esclusivo gli oneri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione relativi all'immobile oggetto del trasferimento;
l'immobile viene individuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con le relative accessioni e pertinenze, nonché con oneri e servitù attive e passive di ogni specie, libero da pesi, vincoli, privilegi anche di natura fiscale, sequestri,
pignoramenti e/o da oneri comunque pregiudizievoli;
6. I predetti trasferimenti avverranno in sede di rogito notarile, presso studio notarile scelto di comune accordo dalle parti, preferendo il preventivo di importo minore, senza alcun corrispettivo in denaro, entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta sentenza di divorzio.
I trasferimenti beneficeranno delle esenzioni di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, con riferimento alle sentenze della corte costituzionale n. 154/1999 e della corte di Cassazione
n. 1458/2005, quale sistemazione patrimoniale che costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
7. Le spese notarili relative al trasferimento della nuda proprietà dell'immobile di
AS ai figli saranno sostenute da entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno,
mentre le spese notarili relative al trasferimento dell'usufrutto saranno a carico esclusivo del sig. CP_1
8. A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio, inoltre, la
OR si obbliga a versare al signor le seguenti somme: l'importo di Parte_1 CP_1
2000,00 euro da corrispondersi al deposito del presente ricorso congiunto, a titolo di pregresso mantenimento dovuto per il figlio che risiede stabilmente presso il Per_1
padre dal mese di novembre 2024; l'importo di euro 1000,00 da corrispondersi alla pubblicazione della sentenza a chiusura definitiva dei rapporti dare/avere tra le parti;
l'importo euro 15.000,00 da corrispondersi parimenti alla pubblicazione della sentenza,
quale contributo anticipato destinato a far fronte a eventuali futuri aumenti dell'assegno di mantenimento per il figlio;
Per_1
9. I coniugi concordano affinché l'assegno unico venga percepito nella misura del 50%
ciascuno;
10. I genitori si rilasciano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche relativo a e Per_1 Per_2
11. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
12. Spese e competenze interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 26/05/2007 ad AS (PD) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AS (PD) parte 2 serie A anno 2007
atto n.13;
Dalla loro unione sono nati nato a [...] in data [...] e nata a [...]_2
Padova l'11.09.2014;
Con sentenza n. 864/2024 del 19.11.2024 e pubblicata in data 22.11.2024 e passata in giudicato i coniugi ottenevano le separazione consensuale alle condizioni riportate nel ricorso;
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni ad eccezione dei punti 6 e 7 che non necessitano di essere recepite dal Tribunale rientrando nell'autonomia negoziale delle parti.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 5 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 26/05/2007 ad AS
[...] Controparte_1
(PD) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AS
(PD) parte 2 serie A anno 2007 atto n.13;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni, quanto ai punti 6 e
7 non necessitano di essere recepite dal Tribunale rientrando nell'autonomia negoziale delle parti.
4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'obbligo di trasferimento immobiliare di cui al punto 5 delle conclusioni sopra riportate;
5. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10641 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. NARDACCHIONE ROSA CARLA , come Parte_1
da mandato in atti;
e
, con l'avv. GALVAN LORENZO , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti :
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal Sig. in data 26.05.2007, Parte_1 Controparte_1
matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
AS (PD), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni;
2. La responsabilità genitoriale di e resta condivisa tra entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
avrà residenza e collocamento prevalente presso il padre, mentre manterrà Per_1 Per_2 la residenza e il collocamento prevalente presso la madre;
conseguenza di tale scelta sarà
l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione. Attesa l'età di , il figlio gestirà in Per_1
autonomia i tempi di frequentazione con la madre, secondo le proprie esigenze e disponibilità senza la fissazione di un calendario prestabilito. Fermo ogni altro diverso e migliore accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di Per_2
il sig. starà con la figlia a weekend alterni dal venerdì pomeriggio, quando, egli CP_1
medesimo o altra persona dal medesimo delegata, le preleverà alle ore 14 dall'abitazione materna o da scuola, fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna, inoltre starà con il padre, dal mercoledì dall'orario di fine Per_2
scuola al venerdì quando verrà accompagnata a scuola dal medesimo nel fine settimana di competenza paterna, fermo quanto sopra esposto e ferma la libera disponibilità per
, durante il periodo estivo, il padre trascorrerà con almeno 2 settimane anche Per_1 Per_2
non consecutive, con impegno a comunicare il periodo di vacanza da trascorrere con la figlia entro il 30.04 di ogni anno. Ferma la libera disponibilità per , Per_1 Per_2
trascorrerà ad anni alterni con un genitore la Vigilia di Natale 24.12 e con l'altro il giorno di Natale 25.12; dall'inizio delle vacanze scolastiche di ogni anno sino alle ore
17.00 del 30 dicembre con un genitore, e con l'altro dal 30 dicembre sino alla fine delle vacanze scolastiche (inizio delle lezioni); metà delle vacanze pasquali alternando un anno il primo periodo fino a Pasqua e l'anno successivo il secondo periodo dal lunedì in albis,
i Sig.ri e concorderanno insieme i compleanni dei familiari, i Parte_1 CP_1
compleanni dei figli, eventuali altre festività o occasioni straordinarie. Resta inteso,
infine, che ciascun figlio gestirà in autonomia e senza interferenza le eventuali frequentazioni con terze persone legate ai genitori, secondo le proprie preferenze e volontà;
3. La OR si obbliga a corrispondere al signor entro il 10 di ciascun Parte_1 CP_1
mese, sul conto corrente intestato a quest'ultimo, l'importo di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di;
quanto ad i genitori contribuiranno al Per_1 Per_2 mantenimento ordinario della figlia provvedendovi ciascuno in via diretta nei periodi di permanenza della minore presso di sé;
4. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Padova da intendersi qui integralmente richiamato;
riguardo alle spese straordinarie, ferma l'applicazione del protocollo, viene concordato che ciascun genitore comunichi all'altro per email le ricevute delle spese sostenute nel mese entro il 5 del mese successivo, per poi, entro il 30, previe eventuali compensazioni, effettuare il pagamento del dovuto da parte del genitore che risulti debitore dell'altro. Per il vestiario dei figli ciascun genitore provvederà per i tempi di permanenza presso di sé;
5. A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio e nell'ambito di un definitivo assetto patrimoniale, ciascun genitore si impegna a trasferire ai figli, in parti uguali tra loro, la propria quota di nuda proprietà pari al 50% di ciascuno,
dell'immobile sito in AS (PD), via Fabrici D'Acquapendente n. 9, censito al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune come segue:
Con l'impegno a compiere tutti gli adempimenti di legge necessari per l'intestazione della nuda proprietà ai figli minorenni, ivi compresa l'autorizzazione del Giudice Tutelare,
valendosi delle competenze del notaio scelto di comune accordo. La OR , Parte_1
contestualmente, si obbliga a trasferire al sig. la propria quota di usufrutto sul CP_1
predetto immobile. Il sig. in considerazione del trasferimento a suo favore CP_1
dell'intero diritto di usufrutto e al fine di non gravare sui figli minorenni destinatari della nuda proprietà dichiara e si impegna fin d'ora, da ribadirsi nell'atto notarile di perfezionamento, di assumere a suo carico esclusivo gli oneri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione relativi all'immobile oggetto del trasferimento;
l'immobile viene individuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con le relative accessioni e pertinenze, nonché con oneri e servitù attive e passive di ogni specie, libero da pesi, vincoli, privilegi anche di natura fiscale, sequestri,
pignoramenti e/o da oneri comunque pregiudizievoli;
6. I predetti trasferimenti avverranno in sede di rogito notarile, presso studio notarile scelto di comune accordo dalle parti, preferendo il preventivo di importo minore, senza alcun corrispettivo in denaro, entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta sentenza di divorzio.
I trasferimenti beneficeranno delle esenzioni di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, con riferimento alle sentenze della corte costituzionale n. 154/1999 e della corte di Cassazione
n. 1458/2005, quale sistemazione patrimoniale che costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
7. Le spese notarili relative al trasferimento della nuda proprietà dell'immobile di
AS ai figli saranno sostenute da entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno,
mentre le spese notarili relative al trasferimento dell'usufrutto saranno a carico esclusivo del sig. CP_1
8. A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio, inoltre, la
OR si obbliga a versare al signor le seguenti somme: l'importo di Parte_1 CP_1
2000,00 euro da corrispondersi al deposito del presente ricorso congiunto, a titolo di pregresso mantenimento dovuto per il figlio che risiede stabilmente presso il Per_1
padre dal mese di novembre 2024; l'importo di euro 1000,00 da corrispondersi alla pubblicazione della sentenza a chiusura definitiva dei rapporti dare/avere tra le parti;
l'importo euro 15.000,00 da corrispondersi parimenti alla pubblicazione della sentenza,
quale contributo anticipato destinato a far fronte a eventuali futuri aumenti dell'assegno di mantenimento per il figlio;
Per_1
9. I coniugi concordano affinché l'assegno unico venga percepito nella misura del 50%
ciascuno;
10. I genitori si rilasciano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche relativo a e Per_1 Per_2
11. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
12. Spese e competenze interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 26/05/2007 ad AS (PD) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AS (PD) parte 2 serie A anno 2007
atto n.13;
Dalla loro unione sono nati nato a [...] in data [...] e nata a [...]_2
Padova l'11.09.2014;
Con sentenza n. 864/2024 del 19.11.2024 e pubblicata in data 22.11.2024 e passata in giudicato i coniugi ottenevano le separazione consensuale alle condizioni riportate nel ricorso;
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni ad eccezione dei punti 6 e 7 che non necessitano di essere recepite dal Tribunale rientrando nell'autonomia negoziale delle parti.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 5 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 26/05/2007 ad AS
[...] Controparte_1
(PD) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AS
(PD) parte 2 serie A anno 2007 atto n.13;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni, quanto ai punti 6 e
7 non necessitano di essere recepite dal Tribunale rientrando nell'autonomia negoziale delle parti.
4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'obbligo di trasferimento immobiliare di cui al punto 5 delle conclusioni sopra riportate;
5. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti