Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 520/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 03/04/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 520/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Stefano Materia,
- attore -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Mannino, P.IVA_1
e in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_2
fisc. contumace, P.IVA_2
- convenute - avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
Sono presenti l'Avv. Stefano Materia, nell'interesse di , e l'Avv. Fabrizio Parte_1
Spinelli, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Mannino, nell'interesse di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Su ordine del Giudice, gli Avvocati discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – L'attore ha agito nei confronti delle convenute per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza degli accertamenti investigativi svolti da su mandato della compagnia Controparte_2
assicurativa, in ordine al sinistro avvenuto in data 29 luglio 2009, deducendo che i risultati dell'indagine effettuata (a) abbiano condizionato, alla luce dell'assoluzione in sede penale della teste precedentemente ritenuta non attendibile in sede civile, l'esito a sé sfavorevole del giudizio instaurato per ottenere il risarcimento ex art. 2054 c.c.; (b) abbiano determinato, a seguito della querela da parte della compagnia assicuratrice,
l'avvio di un procedimento penale nei propri confronti, per il reato di cui agli artt. 642
e 110 c.p., conclusosi con decreto di archiviazione confermato in sede di opposizione e ricorso in Cassazione, nell'ambito del quale si è dovuto difendere. Ha chiesto perciò la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per un ammontare corrispondente (a) all'importo della domanda risarcitoria già proposta – e rigettata – ai sensi dell'art. 2054 c.c., nonché (b) alle spese legali processuali relative al giudizio civile e a quelle sostenute per difendersi in sede penale. Ha chiesto inoltre il risarcimento del danno morale.
La causa è stata trattata nella resistenza di per essere Controparte_1
decisa come segue.
2. – non si è costituita nonostante la regolarità Controparte_2 della notifica dell'atto introduttivo, perfezionatasi il 16 aprile 2024, come da documentazione depositata dall'attore il 10 luglio 2024. Ne va perciò dichiarata la contumacia. 3. – L'eccezione di improcedibilità della domanda per incompletezza dell'oggetto del procedimento di mediazione obbligatoria, come individuato dall'attore nella relativa istanza, non è fondata.
La mediazione obbligatoria non abbraccia le domande di risarcimento danni tout court, ma le ipotesi speciali di responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa
(cfr. art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28). Pertanto, in disparte ogni altra considerazione, risulta irrilevante il vaglio sul contenuto dell'istanza formulata dall'attore, in quanto l'esperimento del tentativo di mediazione non sarebbe stato neppure necessario.
4. – Sempre in via pregiudiziale, non merita accoglimento l'exceptio rei iudicatae avanzata dall'assicuratore.
La causa petendi delle domande risarcitorie proposte in questa sede, ad un attento esame, non risulta essere fondata sulla responsabilità ex art. 2054 c.c., ma sulla condotta posta in essere dalle convenute, quali mandante e mandataria degli accertamenti effettuati in ordine al luogo in cui è avvenuto il sinistro. Non si tratta, pertanto, di un duplicato del processo civile già conclusosi con il rigetto della domanda di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale del 19 luglio 2009. Piuttosto,
l'attore ha lamentato che l'esito di quel giudizio sarebbe stato condizionato dalla condotta processuale fraudolenta dell'assicuratore e della relazione investigativa di
(cfr. pagg. 14 e 15 dell'atto di citazione: «A causa delle Controparte_2
infondate accuse mosse dalla in sede Penale e grazie alla falsa ricostruzione Controparte_3 dell'evento circa il luogo ove si sarebbe verificato il sinistro, riportata nella consulenza espletata dalla
l'odierna Società convenuta non ha pagato le somme dovute per il Controparte_2
risarcimento delle lesioni subite nell'incidente del 29/7/09 da »). Tanto è vero che Parte_1
l'attore non ha chiesto la modifica della pronuncia passata in giudicato, ma piuttosto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta illecita delle convenute, in virtù di un diverso e autonomo titolo di responsabilità rispetto a quella di cui all'art. 2054 del codice civile. In questo senso, l'utilità che sarebbe derivata dalla sentenza è oggetto della prima domanda quale danno patrimoniale conseguente all'illecito condizionamento del giudice, o meglio dei giudici che si sono pronunciati nel giudizio proposto nei confronti dell'assicuratore e dell'assicurato. Le ulteriori istanze risarcitorie rassegnate nell'atto di citazione dell'11 aprile 2024, aventi ad oggetto la rifusione delle spese legali sostenute dapprima in sede civile e poi in quella penale (per resistere alle altrui accuse), nonché il risarcimento del conseguente danno morale, costituiscono la cartina tornasole della diversa causa petendi sottesa alle domande avanzate nel presente giudizio e, dunque, dell'autonoma del thema decidendum rispetto a quello precedente.
5. – Le richieste risarcitorie formulate nell'interesse dell'attore vanno rigettate.
5.1. – Rispetto all'utilità che l'attore avrebbe conseguito dalla sentenza passata in giudicato, identificabile nel risarcimento del danno biologico, il fatto posto in essere dalle convenute va indagato sotto il profilo della perdita di chance patrimoniale, consistente nella seria ed apprezzabile possibilità che il danneggiato avrebbe avuto di conseguire un risultato positivo se non fosse stata realizzata la condotta illecita. A prescindere dall'adesione alla teoria eziologica o ontologica della chance, “L'attività del giudice [deve] muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore)” (Cass. Civ., sez. III, sent. 11 novembre 2019, n. 28993), secondo la regola del «più probabile che non».
L'incertezza in ordine al giudizio causale è subito dal danneggiato, che ha l'onere della prova dell'elemento oggettivo e soggettivo della responsabilità. Occorre perciò verificare se il rigetto della domanda ex art. 2054 c.c. iscritta al n. 133/2013 r.g., poi coltivata in appello e in cassazione, sia stato effettivamente condizionato dall'accertamento investigativo svolto da oggetto di Controparte_2
produzione della società assicuratrice convenuta nell'ambito di quel diverso processo.
5.1.1. – L'esame delle pronunce di primo e di secondo grado restituisce l'infondatezza della tesi difensiva sostenuta, da . Il Tribunale ha rigettato Parte_1 la domanda perché “l'unico testimone escusso, , ha […] esposto la vicenda di cui è Testimone_1 causa in modo contraddittorio ed incongruente” (cfr. pag. 3 dell'allegato n. 9 dell'atto introduttivo). Non vi è alcun riferimento, in sentenza, alla relazione investiva richiamata nell'atto introduttivo del presente giudizio. L'ordito motivazionale della pronuncia si regge sulla circostanza che “l'impatto tra due veicoli che procedono in direzione opposta non possa avvenire dallo stesso lato per entrambi” e sulla “rilevante contraddizione della dichiarazione di , che insieme conducono all'impossibilità di “desumere Testimone_2 una ricostruzione univoca dell'accaduto, il quale a bene vedere non è provato nella sua materialità”
(cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado, n. 208/2017, allegata all'atto di citazione).
In ordine alla localizzazione dell'incidente è stata sottolineata la mancata corrispondenza tra l'indicazione spaziale fornita dalla teste e quella offerta dal conducente del mezzo in sede di dichiarazione stragiudiziale, sulla base di un raffronto che non muove affatto dalle verifiche oggetto delle indagini condotte da
[...]
che di conseguenza non hanno avuto alcun rilievo Controparte_2
nell'ambito del prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. delle deposizioni testimoniali. Non vi è invece alcun cenno al deposito in giudizio della vituperata relazione investigativa, a riprova della sua concreta irrilevanza ai fini della formazione del convincimento del giudice di prime cure (che altrimenti l'avrebbe citata, posto il dovere di indicare in motivazione gli elementi di prova posti a fondamento della decisione).
Esula dall'oggetto del presente giudizio ogni valutazione in ordine alla correttezza delle affermazioni contenute nella sentenza n. 208/2017 del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, su cui peraltro si è soffermata la Corte d'Appello nel gravame incoato al n. 774/2017 r.g. e definito con sentenza di rigetto n. 866/2018 del 2 ottobre 20218
(parimenti allegata all'atto di citazione). Ma dalle motivazioni – a torto o a ragione – espresse in quella sede non può prescindersi ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la produzione della relazione investigativa e l'esito del giudizio.
5.1.2. – La Corte d'Appello di Messina, pur non condividendo l'affermazione secondo cui “l'impatto tra due veicoli che procedono in direzione opposta non possa avvenire dallo stesso lato per entrambi”, ha per il resto confermato le motivazioni sottese al rigetto della domanda, rigettando il gravame e ponendo addirittura in dubbio la veridicità del sinistro.
Tale conclusione non è stata condizionata, ancora una volta, dalla relazione investigativa di poiché l'inattendibilità della Controparte_2 testimonianza non è stata desunta dal contenuto di quest'ultima, bensì da elementi di giudizio diversi, come ampiamente esposto nelle motivazioni contenute da pagina 6 a pagina 9 della sentenza di appello n. 866/2018.
5.1.3. – L'assoluzione della testimone , in seguito, dal delitto di falsa Testimone_1 testimonianza non muta i termini della questione, perché (a) il presente giudizio non ha ad oggetto la correttezza delle pronunce sopra richiamate, ma soltanto la valutazione in ordine all'eventuale condizionamento dell'esito del giudizio per effetto dell'altrui condotta asseritamente illecita;
(b) lo standard probatorio del processo penale è estremamente più rigoroso di quello civile, dovendo la colpevolezza essere provata oltre ogni ragionevole dubbio;
(c) l'affermazione della conformità al vero della dichiarazione testimoniale (cfr. pag. 3 dell'allegato n. 16 dell'atto introduttivo) è irrilevante, perché l'intrinseca verità di un fatto deve essere veicolata nel processo attraverso la prova, valutata secondo il prudente apprezzamento del Giudice (art. 116
c.p.c.), il cui convincimento ha resistito nei successivi gradi di giudizio.
Anzi, in relazione all'azione proposta, deve ritenersi che tale allegazione sia del tutto irrilevante. Potrebbe (forse) assumere rilievo (soltanto) in altro tipo di giudizio.
5.1.4. – Al mancato riconoscimento dell'utilità che sarebbe derivata da una pronuncia favorevole, segue altresì il rigetto della domanda di ristoro dalle conseguenze negative della sentenza sul piano patrimoniale, nella misura della condanna alle spese che è stata ivi disposta in favore dell'assicuratore.
5.2. – Rispetto al danno lamentato in ordine alla sottoposizione dell'attore al procedimento penale avviato a seguito dell'atto querelatorio proposto dall'assicuratore, le indagini effettuate dall'agenzia investigativa ne costituiscono il mero presupposto di fatto, ossia l'occasione e non certamente la causa. La querela proposta dall'assicuratore integra causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (art. 41, comma
2, c.p.).
L'inquadramento della querela come legittima facoltà della persona che si ritenga offesa da un reato impone, nondimeno, di considerare lecito – e non illecito – l'atto da cui ha preso le mosse il procedimento penale iscritto nei confronti di . Ne Parte_1
consegue che il danno non è qualificabile come ingiusto, anche perché non vi sono neanche i presupposti per affermare che l'assicuratore abbia accusato l'attore di un fatto costituente reato nella consapevolezza della sua innocenza o, comunque, senza valutarne la condotta con la dovuta diligenza. Si tengano presenti, al riguardo, i dubbi espressi proprio dal Tribunale e dalla Corte d'Appello in ordine alla verificazione del sinistro per cui era stata incoata l'originaria richiesta risarcitoria. A conferma dell'esistenza di ragionevoli elementi indiziari circa l'esistenza di condotte dirette a frodare l'assicuratore, che certamente non ha agito con dolo o colpa.
Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la denuncia “La presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi;
al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato” (Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 7 gennaio 2022, n.
299; nello stesso senso si vedano, tra molte, Cass. Civ., sez. III, ord. 30 novembre
2018, n. 20988; Cass. Civ., sez. III, sent. 12 giugno 2020, n. 11271; Cass. Civ., sez. III, ord. 13 maggio 2024, n. 13093).
A ciò si aggiunga che la scelta di difendersi in sede penale, sostenendone le spese, non costituisce una conseguenza necessaria rispetto all'altrui querela. Tale decisione, rimessa ad una valutazione discrezionale del querelato, non può dunque essere posta in relazione di causalità necessaria con la proposizione dell'atto querelatorio, da non confondere con l'azione penale che è esercitata dalla Procura della Repubblica. A maggior ragione nella misura in cui ne sia stata già richiesta l'archiviazione dall'organo requirente, potendo finanche predicarsi – in tale eventualità – la natura superflua dell'esborso, costituente la perdita patrimoniale oggetto di pretesa risarcitoria.
5.3. – A tale ultima affermazione si riaggancia l'ulteriore considerazione circa la necessaria tollerabilità sociale del danno patrimoniale derivante da una condotta scriminata. La proposizione della querela, come sottolineato a più riprese dalla Suprema Corte
(proprio nei precedenti sopracitati), è attività socialmente utile e meritoria. Se non può dirsi incoraggiata, certamente non è, al contrario, disincentivata, perché consente allo
Stato non tanto e non solo la repressione dei reati (in ottica di prevenzione generale e speciale), ma la realizzazione della funzione rieducativa costituzionalmente attribuita alla pena. Non solo nel caso di fattispecie di reato procedibili d'ufficio, ma anche per quelle procedibili a querela della persona offesa.
Il regime di imputazione delle spese processuali in sede di indagini preliminari è una conseguenza della natura lecita dell'atto querelatorio.
Invero, le previsioni del codice di rito, in uno al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono nel senso dell'irripetibilità delle spese legali sostenute dall'indagato laddove il procedimento si concluda con l'archiviazione. La condanna del querelante alle spese (o al recupero nei suoi confronti degli oneri anticipati dall'Erario, se l'indagato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato) è prevista dalla legge in ipotesi tipiche conseguenti all'esercizio dell'azione penale (cfr. artt. 427 e 542 c.p.p.; art. 110 T.U.
Spese di Giustizia).
La previsione di casi tipici di condanna alle spese esclude l'intenzionalità della lacuna sul piano generale. E la natura eccezionale delle previsioni richiamate ne esclude l'applicabilità analogica.
Peraltro, limitatamente alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, il vuoto normativo è stato dichiarato costituzionalmente legittimo osservando che “la disciplina positiva […] non trascura neanche l'opportunità di non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela, come avverrebbe se si prospettasse al querelante il rischio della condanna alle spese in ogni ipotesi di proscioglimento dell'imputato” (Corte Cost. sent. 25 marzo – I aprile 1993, n.
134).
Ergo è imposta la tolleranza del danno patrimoniale derivante all'indagato dalla querela, anche in ragione dell'eventualità della verificazione dello stesso, essendo l'assistenza tecnica dell'indagato non legalmente necessaria se non in caso di avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero di fissazione dell'udienza di opposizione all'archiviazione (art. 410, comma 3, c.p.p.). La soglia di tollerabilità del danno si estende all'ipotesi di resistenza della decisione di archiviazione in sede di opposizione e finanche della relativa impugnazione, che nella versione vigente ratione temporis, dell'art. 409, comma 6, c.p.p. è individuata nel ricorso di legittimità, al cui esito il querelante è stato sì condannato al pagamento delle spese processuali forfettizzate, ma in favore dello Stato (art. 1 D.M. 10 giugno 2014, n.
124), con la conseguenza che i costi dell'attività difensiva privata, in ragione dello stato del provvedimento, devono essere sopportati dall'indagato, al contrario di quelli connessi allo svolgimento dell'attività pubblicistica di natura giurisdizionale, che è riparata, sebbene in misura simbolica;
a conferma della validità del principio di generale irripetibilità delle spese processuali laddove non venga formulata l'imputazione.
Da ciò deriva che l'indagato non possa ottenere in sede civile quello che non può ricevere in sede penale, in elusione della lacuna giudicata costituzionalmente legittima, quale espressione della discrezionalità legislativa.
6. – Le ulteriori eccezioni difensive di devono Controparte_1
ritenersi assorbite.
7. – Le spese processuali tra le parti costituite vanno compensate per intero, per gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nella peculiarità delle vicende di fatto e processuali (o procedurali) che hanno preceduto l'esercizio dell'azione risarcitoria incoata nel presente giudizio (art. 92, comma 2, c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 520/2024 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra eccezione, rigetta le domande risarcitorie e compensa integralmente le spese processuali.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti