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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/03/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 988/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere
dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 988/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Via Mazzini 31 Acqui Terme presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Bistolfi Riccardo, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Levati, 10 20863 CP_1 C.F._1
Concorezzo presso lo studio dell'avv. Turconi Luca, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
Sulle seguenti conclusioni:
Per ed : Parte_1 Parte_2 contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in integrale riforma dell'ordinanza pubblicata in data 02 dicembre 2023 dal Tribunale di Lecco in composizione monocratica di estinzione del giudizio rubricato con il numero 1203 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, accertare e dichiarare che, dall'accordo transattivo raggiunto tra le parti in data 13 settembre 2023 (inglobato in un più ampia pianificazione delle vicende che coinvolgeva i rapporti tra la e la ) è scaturito un nuovo Parte_3 Parte_4 regolamento della res controversa che, contenendo una rinuncia all'azione, ha provocato l'estinzione dell'azione e determinato la cessazione della materia del contendere ed essendosi verificata successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo numero 385/2023 Ingiunzioni, pubblicato in data 08 maggio 2023 dal Tribunale di Lecco, revocare quest'ultimo.
Con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
pagina 1 di 8 Per CP_1 IN VIA PRINCIPALE: Per le causali di cui in narrativa, rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da in Parte_5 persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, e confermare integralmente l'ordinanza di estinzione pubblicata in data 02 dicembre 2023 dal Tribunale di Lecco in composizione monocratica, Giudice Dott. Nicola Cianciaruso, del giudizio rubricato con il numero RG 1203/2023,
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di articolare dedurre e produrre nei limiti di quanto previsto per legge. IN OGNI CASO: Con integrale rifusione delle spese di lite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 385/2023, reso in data 08 maggio 2023, il Tribunale di Lecco, su ricorso di ingiungeva a di pagare la CP_1 Parte_5 somma di euro 28.000,00, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, a titolo di debito residuo scaturito dal parziale adempimento della scrittura privata datata 19 luglio 2019.
Il ricorrente aveva agito in sede monitoria allegando di avere sottoscritto un accordo transattivo con le società Parte_2 Parte_1 Controparte_2
, e le persone fisiche e
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 per la composizione della controversia insorta per il pagamento del proprio ingente credito professionale, maturato a far data dal 1° gennaio 2013, con cui, a saldo e stralcio di ogni pretesa per l'attività professionale effettuata dal ricorrente avvocato e dall'Avv. Cova, le società si CP_1 erano impegnate a corrispondere la somma omnicomprensiva di euro 150.000,00, da versarsi in tranche,
e che le società ed avevano corrisposto rate mensili – tra il Parte_1 Parte_2 giugno 2019 e il gennaio 2022 - per complessivi euro 58.000,00, interrompendo unilateralmente i pagamenti ed omettendo nel tempo di saldare il residuo importo di euro 28.000,00.
Le predette società ingiunte proponevano opposizione al decreto ingiuntivo contestando l'inadempimento, nonché la sussistenza del credito ingiunto, anche in ragione di una contrapposta ragione di debito di per canoni di locazione impagati in ragione di un contratto di CP_1 locazione concluso con Controparte_3
Così introdotto il giudizio, nelle more della prima udienza di comparizione, con nota del 4.10.2023, notificata alla controparte, le società opponenti depositavano in data il 4.10.2023 “ATTO DI RINUNCIA agli atti del giudizio ex art. 306 cpc” ( doc. 17 fasc.I grado dal seguente tenore: CP_1
“con atto di citazione ritualmente notificato il 16 giugno 2023 al domicilio eletto dell'avvocato CP_1 hanno promosso il giudizio di opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo nr. 825/2023 incardinando così il giudizio 1203/2023 R.G. di codesto Tribunale (udienza fissata al 7 novembre 2023); che nelle more, tra le
Parti è intervenuto transattivo per la definizione integrale del contenzioso;
che, pertanto, le attrici
[...] ed non hanno più interesse a proseguire nel giudizio, essendo cessata Parte_1 Parte_2 la materia del contendere;
che il sottoscritto difensore ha ricevuto, con il conferimento delle procure alle liti rilasciate in data 16 giugno 2023 ed allegata alla busta informatica contenente l'atto introduttivo del presente giudizio, espresso potere di rinunciare agli atti del giudizio;
Tutto ciò premesso, l' in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, essendo venuta meno la materia del contendere a seguito dell'intervenuto accordo transattivo, a norma dell'art. 306 c.p.c. RINUNZIANO per mezzo del sottoscritto
pagina 2 di 8 difensore, Avv. Riccardo Bistolfi, agli atti del giudizio rubricato al numero 1203/2023 R.G. e ne chiede pertanto l'estinzione del processo a spese integralmente compensate”.
Risulta che in data 4.10.2023 NI EA inoltrava “ACCETTAZIONE ALLA RINUNCA AGLI ATTI EX ART 306 C.P.C.”, con cui, nel premettere di avere ricevuto atto di rinuncia agli atti ex art.306 co. 2 c.p.c., dichiarava di accettare senza riserve l'atto di rinuncia notificato, esprimendo “consenso all'estinzione del relativo rapporto processuale.
Con successiva nota del 25.10.2023 le società, nel premettere che in data 19 ottobre 2023 CP_1 aveva notificato all' ed all' un atto di
[...] Parte_2 Parte_1 precetto in rinnovazione della somma di euro 33.669,86, come portata dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.825/2023 emesso dal Tribunale di Lecco in data 08 maggio 2023 (doc.20), ribadivano che “dall'accordo transattivo raggiunto tra le parti in data 13 settembre 2023 (inglobato in un più ampia pianificazione delle vicende tutte) era scaturito un nuovo regolamento della res controversa e che l'unico rimedio con cui le società ingiunte possono fare valere detto fatto estintivo del credito è costituito dall'opposizione a decreto ingiuntivo, posto che solo con la detta opposizione è possibile ottenere la caducazione del provvedimento monitorio e scongiurare che lo stesso acquisti efficacia della cosa giudicata diventando definitivo e impedendo così che sia azionato, nonostante il nuovo assetto di cui alla convenzione transattiva.” Chiedevano pertanto di anticipare l'udienza già fissata per la data del 13 novembre 2023 per la discussione in ordine alla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, anche al fine di “valutare la revoca del decreto ingiuntivo opposto con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Corte di Cassazione I°
Sezione civile, 10 gennaio 2023 nr.372, e conformi Corte di Cassazione 10 settembre 2004 nr. 18255 e
Corte di Cassazione civile 19 marzo 1990 nr. 2267)”
Tenutasi l'udienza del 13 novembre 2023, le parti, presenti, si riportavano ai propri scritti, ed il giudice, all'esito della riserva assunta, adottava ordinanza in data 2.12. 2023 dal seguente tenore: “letta l'istanza di rinuncia agli atti da parte degli attori depositata in data 04.10.2023; vista accettazione espressamente manifestata dal convenuto come risulta dalla documentazione prodotta
P.Q.M.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 cpc dichiara l'estinzione del presente procedimento”.
Tale ordinanza è stata impugnata dalle appellanti e Parte_2 Parte_1 che hanno chiesto la riforma integrale dell'ordinanza disponente l'estinzione del giudizio,
[...] chiedendo di accertare e dichiarare che “a seguito dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti in data
13 settembre 2023 (inglobato in un più ampia pianificazione delle vicende coinvolgente i rapporti tra la
e la ) è scaturito un nuovo regolamento della res controversa che, Parte_3 Parte_4 contenendo una rinuncia all'azione, ha provocato l'estinzione dell'azione e determinato la cessazione della materia del contendere”, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno le appellanti hanno dedotto che nelle more dello svolgimento della prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (fissata per il giorno 13 novembre 2023), “nell'ambito di un più ampio accomodamento che, oltre ai soggetti già sottoscrittori della “Scrittura privata” 19 luglio
pagina 3 di 8 2019, coinvolgeva ripianato anche altre parti ed il dottor , Controparte_2 CP_6 fratello dell'Avvocato ), veniva raggiunto in data 13 settembre 2023 un nuovo transattivo CP_1 in forza del quale, alla clausola numero 07) titolata “Rinuncia all'azione dei procedimenti civili e penali in essere”. Tale scrittura datata 13 settembre 2023, che oltre ai soggetti già sottoscrittori della “Scrittura privata” 19 luglio 2019, coinvolgeva anche altre parti, in particolare il ed il Controparte_2 dott. , fratello di prevedeva, tra l'altro, che: “Le signore , CP_6 CP_1 Parte_6
, e si impegnano a rinunciare alle seguenti CP_5 Parte_7 Parte_8 azioni giudiziarie riservandosi i relativi diritti sino al perfezionamento dell'accordo divisionale…… rinuncia alle azioni promosse e promovende da e contro l'Avvocato (numero 1203/2023 CP_1
R.G. Tribunale di Lecco), il Dottor , le Società le;
la CP_6 Parte_9 Pt_10 rinuncia a qualsivoglia pretesa, azione e diritto verrà formalizzata con la sottoscrizione della presente scrittura” ( doc.14 fasc.I grado opponenti). Deducevano che la scrittura costituiva accordo transattivo con cui le parti avevano sostituito il rapporto originario con un nuovo regolamento della res controversa contenente la rinuncia all'azione da parte di EA NI nei confronti delle società sicchè, verificatosi il fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione dell'ingiunzione, dovesse revocarsi il decreto ingiuntivo per la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta con cui, nel contestare le avverse CP_1 argomentazioni, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Alla prima udienza di comparizione del 19.9.2024, il consigliere istruttore ha assegnato i termini ex art. 352 c.p.c. e rinviato all' udienza del 5.12.2024 per la rimessione in decisione al collegio. Differita
d'ufficio l'udienza al 9.1.2025, in tale udienza, svoltasi alla presenza delle parti, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.1.2025.
****
L'appello è infondato.
Occorre in primo luogo prendere le mosse dalla circostanza che, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la rinuncia all'azione avrebbe potuto essere avanzata solo dalla parte che aveva proposto la domanda in senso sostanziale, e cioè il creditore istante che aveva ottenuto il CP_1 provvedimento monitorio opposto.
La nota del 4.10.2024 “ATTO DI RINUNCIA agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” depositata dal procuratore delle società opponenti in primo grado, dando conto delle circostanze che avrebbero motivato l'iniziativa formalizzata, si conclude “essendo venuta meno la materia del contendere a seguito dell'intervenuto accordo transattivo, a norma dell'art. 306 c.p.c. RINUNZIANO per mezzo del sottoscritto difensore, Avv. Riccardo Bistolfi, agli atti del giudizio rubricato al numero 1203/2023 R.G. e ne chiede pertanto l'estinzione del processo a spese integralmente compensate”.
pagina 4 di 8 E' incontestato che detta nota sia stata notificata alla controparte che ha dichiarato di aderirvi, prima dell'udienza tenutasi il 13.11.2024, affermando, con nota datata 4.10.2024, intitolata “ACCETTAZIONE ALLA RINUNZIA AGLI ATTI EX ART 306 CPC” (doc.18 fasc. I grado opponente), di avere ricevuto
“rinuncia agli atti e alle domande del giudizio n.1203/ 23” e di aderire all'estinzione del rapporto processuale con spese tra le parti integralmente compensate.
Non appare superfluo richiamare che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e la accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.” E' pertanto consolidato il principio secondo cui la rinuncia richiede l'accettazione quando una parte costituita potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, sicchè l'accettazione perfeziona una fattispecie in cui il provvedimento ex art. 306 c.p.c, in mancanza di un effetto automatico prodotto dalla rinuncia seguita dalla accettazione, assume natura dichiarativa.
Nel caso di specie dopo la rinuncia seguita da accettazione è sorta controversia sulla sussistenza dei presupposti per potere procedere alla dichiarazione di estinzione agli atti del giudizio, tant'è che le parti si sono presentate davanti al giudice riportandosi agli scritti difensivi, ed insistendo nelle rispettive istanze, ed il giudice ha deciso con ordinanza impugnabile. Infatti solo l'ordinanza con cui il giudice di merito dichiari estinto il processo per rinuncia agli atti risolvendo la controversia sull'esistenza stessa dei presupposti dell'estinzione ha valore di sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari, trattandosi di provvedimento assunto nel contrasto delle parti, che fuoriesce dal paradigma fisiologico di cui all'art. 306
c.p.c. ult co.( Cass. 32771/21; Cass. Civ., Sez. II, sentenza 26210/09).
Va richiamato al riguardo che, mentre la rinuncia agli atti del giudizio, ove accettata, produce l'estinzione del singolo processo, ma lascia intatto il diritto fatto valere, che potrà essere esercitato in un successivo, nuovo giudizio, la rinuncia all'azione si traduce, invece, in una vera e propria rinuncia al diritto, che preclude ogni attività giurisdizionale, indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte. E ciò perché, estinguendo l'azione stessa (e non il singolo processo), assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata.
Proprio per tale pregnante conseguenza la rinuncia all'azione, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede un vero e proprio mandato ad hoc in capo al procuratore e, seppure non richieda formule sacramentali, e può quindi essere tacita, presuppone che vi sia una incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda.
Fermo che nella specie non si ravvisa alcuna rinunzia in senso sostanziale proveniente dal titolare del credito (neanche implicita, anche perché l'accordo transattivo non lo coinvolge), l'unica alternativa possibile sarebbe la cessazione della materia del contendere.
Riguardo a tale istituto di creazione pretoria la Suprema Corte ha chiarito che “si ha cessazione materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto pagina 5 di 8 sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso”. Viceversa allorquando “la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” ( Cass Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021; Cass. n. 19845/2019; Cass. Civ. Sez.3 , sentenza n.16150 del 8 luglio 2010).
Se quindi è indubitabile, come precisato, che non ci sia stata alcuna rinuncia all'azione, intesa come rinuncia al diritto sostanziale, da parte del (l'unico peraltro che poteva farla quale creditore CP_1 ingiungente), tantomeno si è in presenza di una ipotesi di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice.
Quel che nella specie non è avvenuto, sia perché, sotto il profilo oggettivo, l'avv. è rimasto estraneo CP_1 alla transazione ( che parte appellante deduce essere un “fatto tale da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti”) sia perché, comunque, quest'ultimo non ha mai dato atto del venir meno della materia del contendere.
Sotto il primo profilo, in particolare, quel che viene esposto nell'atto di rinuncia del 4.10.2023 secondo cui
“nelle more, tra le Parti è intervenuto transattivo per la definizione integrale del contenzioso” non trova riscontro per le seguenti ragioni.
Occorre prendere le mosse dal fatto che il decreto ingiuntivo opposto è fondato sulla scrittura privata del
19.4.2019 ,composta di n.4 pagine e redatto in 9 copie originali (doc. 7 fasc. I grado opponenti).
La ” datata 12.9.2023 ( doc.14 fasc.I grado opponenti;
doc.6 fasc. II grado Controparte_7 CP_1 che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe costituito una nuova regolamentazione del rapporto tra le parti rispetto alla definizione resa con la scrittura transattiva perfezionata in data 19.4.2019, riporta in premessa i contraenti, indicati nelle persone di “ Parte_11 CP_5
Arch.
[...] Controparte_8 Parte_8 Persona_1 CP_9
e, infine “Dott. , nato a [...] il giorno 6 novembre 1986”,
[...] CP_6 soggetti che risultano infine i sottoscrittori della scrittura.
Il testo della scrittura riporta l'impegno delle “signore , , e Parte_6 CP_5 Parte_7
alla rinuncia ad una serie di azioni tra le quali sono menzionate quelle Parte_8
“promosse e promuovende da e contro l'avvocato ( n.1203/ 23 Tribunale Lecco) , il dottor CP_1
, le società del gruppo le sorelle…”.E' pacifico che tale scrittura non solo non CP_6 Pt_8 riporta in intestazione ma non contempla alcun impegno assunto da il CP_1 CP_1
pagina 6 di 8 quale è rimasto estraneo alla scrittura, così come estranee appaiono le società appellanti. La scrittura privata si presenta quindi come un negozio stipulato e sottoscritto più parti, per definire e regolare reciproci interessi e posizioni nell'ambito di uno o più rapporti, che non può considerarsi impegnativo o vincolante per un soggetto che non ha assunto la qualità di parte di tale accordo e che non ne è firmatario, quale l'appellato CP_1
Pertanto trova avallo la deduzione dell'appellata secondo cui la transazione viene ad essere assunta a fondamento, da parte di due società rimaste estranee a tale negozio, di un fatto impeditivo che investirebbe il diritto del soggetto terzo al negozio, , non firmatario, il quale ha posto in esecuzione il CP_1 titolo costituito dal DI n. 825/ 23, divenuto definitivo ( doc. 20 fasc.I grado opponenti).
Dunque al di là delle motivazioni che hanno indotto la parte ad effettuarla, quella di cui trattasi non può che esser – e come tale del resto viene denominata- una vera e propria rinuncia agli atti, che, una volta accettata, non può essere revocata.
Da quanto sopra esposto risulta che l'ordinanza è immune da censure.
Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante soccombente deve sostenere le spese del grado. Tali spese sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminato complessità bassa.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecco n. 9663/ 2023, Parte_1 Parte_2 pubblicata in data 7.12.2023 , così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna e in solido tra loro alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese processuali del grado in favore di , liquidate in €6.946,00 CP_1 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 15 gennaio 2025
Il cons. est. Dott. Roberta Nunnari
Il Presidente Dott. Francesco Distefano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere
dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 988/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Via Mazzini 31 Acqui Terme presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Bistolfi Riccardo, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Levati, 10 20863 CP_1 C.F._1
Concorezzo presso lo studio dell'avv. Turconi Luca, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
Sulle seguenti conclusioni:
Per ed : Parte_1 Parte_2 contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in integrale riforma dell'ordinanza pubblicata in data 02 dicembre 2023 dal Tribunale di Lecco in composizione monocratica di estinzione del giudizio rubricato con il numero 1203 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, accertare e dichiarare che, dall'accordo transattivo raggiunto tra le parti in data 13 settembre 2023 (inglobato in un più ampia pianificazione delle vicende che coinvolgeva i rapporti tra la e la ) è scaturito un nuovo Parte_3 Parte_4 regolamento della res controversa che, contenendo una rinuncia all'azione, ha provocato l'estinzione dell'azione e determinato la cessazione della materia del contendere ed essendosi verificata successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo numero 385/2023 Ingiunzioni, pubblicato in data 08 maggio 2023 dal Tribunale di Lecco, revocare quest'ultimo.
Con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
pagina 1 di 8 Per CP_1 IN VIA PRINCIPALE: Per le causali di cui in narrativa, rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da in Parte_5 persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, e confermare integralmente l'ordinanza di estinzione pubblicata in data 02 dicembre 2023 dal Tribunale di Lecco in composizione monocratica, Giudice Dott. Nicola Cianciaruso, del giudizio rubricato con il numero RG 1203/2023,
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di articolare dedurre e produrre nei limiti di quanto previsto per legge. IN OGNI CASO: Con integrale rifusione delle spese di lite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 385/2023, reso in data 08 maggio 2023, il Tribunale di Lecco, su ricorso di ingiungeva a di pagare la CP_1 Parte_5 somma di euro 28.000,00, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, a titolo di debito residuo scaturito dal parziale adempimento della scrittura privata datata 19 luglio 2019.
Il ricorrente aveva agito in sede monitoria allegando di avere sottoscritto un accordo transattivo con le società Parte_2 Parte_1 Controparte_2
, e le persone fisiche e
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 per la composizione della controversia insorta per il pagamento del proprio ingente credito professionale, maturato a far data dal 1° gennaio 2013, con cui, a saldo e stralcio di ogni pretesa per l'attività professionale effettuata dal ricorrente avvocato e dall'Avv. Cova, le società si CP_1 erano impegnate a corrispondere la somma omnicomprensiva di euro 150.000,00, da versarsi in tranche,
e che le società ed avevano corrisposto rate mensili – tra il Parte_1 Parte_2 giugno 2019 e il gennaio 2022 - per complessivi euro 58.000,00, interrompendo unilateralmente i pagamenti ed omettendo nel tempo di saldare il residuo importo di euro 28.000,00.
Le predette società ingiunte proponevano opposizione al decreto ingiuntivo contestando l'inadempimento, nonché la sussistenza del credito ingiunto, anche in ragione di una contrapposta ragione di debito di per canoni di locazione impagati in ragione di un contratto di CP_1 locazione concluso con Controparte_3
Così introdotto il giudizio, nelle more della prima udienza di comparizione, con nota del 4.10.2023, notificata alla controparte, le società opponenti depositavano in data il 4.10.2023 “ATTO DI RINUNCIA agli atti del giudizio ex art. 306 cpc” ( doc. 17 fasc.I grado dal seguente tenore: CP_1
“con atto di citazione ritualmente notificato il 16 giugno 2023 al domicilio eletto dell'avvocato CP_1 hanno promosso il giudizio di opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo nr. 825/2023 incardinando così il giudizio 1203/2023 R.G. di codesto Tribunale (udienza fissata al 7 novembre 2023); che nelle more, tra le
Parti è intervenuto transattivo per la definizione integrale del contenzioso;
che, pertanto, le attrici
[...] ed non hanno più interesse a proseguire nel giudizio, essendo cessata Parte_1 Parte_2 la materia del contendere;
che il sottoscritto difensore ha ricevuto, con il conferimento delle procure alle liti rilasciate in data 16 giugno 2023 ed allegata alla busta informatica contenente l'atto introduttivo del presente giudizio, espresso potere di rinunciare agli atti del giudizio;
Tutto ciò premesso, l' in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, essendo venuta meno la materia del contendere a seguito dell'intervenuto accordo transattivo, a norma dell'art. 306 c.p.c. RINUNZIANO per mezzo del sottoscritto
pagina 2 di 8 difensore, Avv. Riccardo Bistolfi, agli atti del giudizio rubricato al numero 1203/2023 R.G. e ne chiede pertanto l'estinzione del processo a spese integralmente compensate”.
Risulta che in data 4.10.2023 NI EA inoltrava “ACCETTAZIONE ALLA RINUNCA AGLI ATTI EX ART 306 C.P.C.”, con cui, nel premettere di avere ricevuto atto di rinuncia agli atti ex art.306 co. 2 c.p.c., dichiarava di accettare senza riserve l'atto di rinuncia notificato, esprimendo “consenso all'estinzione del relativo rapporto processuale.
Con successiva nota del 25.10.2023 le società, nel premettere che in data 19 ottobre 2023 CP_1 aveva notificato all' ed all' un atto di
[...] Parte_2 Parte_1 precetto in rinnovazione della somma di euro 33.669,86, come portata dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.825/2023 emesso dal Tribunale di Lecco in data 08 maggio 2023 (doc.20), ribadivano che “dall'accordo transattivo raggiunto tra le parti in data 13 settembre 2023 (inglobato in un più ampia pianificazione delle vicende tutte) era scaturito un nuovo regolamento della res controversa e che l'unico rimedio con cui le società ingiunte possono fare valere detto fatto estintivo del credito è costituito dall'opposizione a decreto ingiuntivo, posto che solo con la detta opposizione è possibile ottenere la caducazione del provvedimento monitorio e scongiurare che lo stesso acquisti efficacia della cosa giudicata diventando definitivo e impedendo così che sia azionato, nonostante il nuovo assetto di cui alla convenzione transattiva.” Chiedevano pertanto di anticipare l'udienza già fissata per la data del 13 novembre 2023 per la discussione in ordine alla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, anche al fine di “valutare la revoca del decreto ingiuntivo opposto con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Corte di Cassazione I°
Sezione civile, 10 gennaio 2023 nr.372, e conformi Corte di Cassazione 10 settembre 2004 nr. 18255 e
Corte di Cassazione civile 19 marzo 1990 nr. 2267)”
Tenutasi l'udienza del 13 novembre 2023, le parti, presenti, si riportavano ai propri scritti, ed il giudice, all'esito della riserva assunta, adottava ordinanza in data 2.12. 2023 dal seguente tenore: “letta l'istanza di rinuncia agli atti da parte degli attori depositata in data 04.10.2023; vista accettazione espressamente manifestata dal convenuto come risulta dalla documentazione prodotta
P.Q.M.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 cpc dichiara l'estinzione del presente procedimento”.
Tale ordinanza è stata impugnata dalle appellanti e Parte_2 Parte_1 che hanno chiesto la riforma integrale dell'ordinanza disponente l'estinzione del giudizio,
[...] chiedendo di accertare e dichiarare che “a seguito dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti in data
13 settembre 2023 (inglobato in un più ampia pianificazione delle vicende coinvolgente i rapporti tra la
e la ) è scaturito un nuovo regolamento della res controversa che, Parte_3 Parte_4 contenendo una rinuncia all'azione, ha provocato l'estinzione dell'azione e determinato la cessazione della materia del contendere”, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno le appellanti hanno dedotto che nelle more dello svolgimento della prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (fissata per il giorno 13 novembre 2023), “nell'ambito di un più ampio accomodamento che, oltre ai soggetti già sottoscrittori della “Scrittura privata” 19 luglio
pagina 3 di 8 2019, coinvolgeva ripianato anche altre parti ed il dottor , Controparte_2 CP_6 fratello dell'Avvocato ), veniva raggiunto in data 13 settembre 2023 un nuovo transattivo CP_1 in forza del quale, alla clausola numero 07) titolata “Rinuncia all'azione dei procedimenti civili e penali in essere”. Tale scrittura datata 13 settembre 2023, che oltre ai soggetti già sottoscrittori della “Scrittura privata” 19 luglio 2019, coinvolgeva anche altre parti, in particolare il ed il Controparte_2 dott. , fratello di prevedeva, tra l'altro, che: “Le signore , CP_6 CP_1 Parte_6
, e si impegnano a rinunciare alle seguenti CP_5 Parte_7 Parte_8 azioni giudiziarie riservandosi i relativi diritti sino al perfezionamento dell'accordo divisionale…… rinuncia alle azioni promosse e promovende da e contro l'Avvocato (numero 1203/2023 CP_1
R.G. Tribunale di Lecco), il Dottor , le Società le;
la CP_6 Parte_9 Pt_10 rinuncia a qualsivoglia pretesa, azione e diritto verrà formalizzata con la sottoscrizione della presente scrittura” ( doc.14 fasc.I grado opponenti). Deducevano che la scrittura costituiva accordo transattivo con cui le parti avevano sostituito il rapporto originario con un nuovo regolamento della res controversa contenente la rinuncia all'azione da parte di EA NI nei confronti delle società sicchè, verificatosi il fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione dell'ingiunzione, dovesse revocarsi il decreto ingiuntivo per la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta con cui, nel contestare le avverse CP_1 argomentazioni, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Alla prima udienza di comparizione del 19.9.2024, il consigliere istruttore ha assegnato i termini ex art. 352 c.p.c. e rinviato all' udienza del 5.12.2024 per la rimessione in decisione al collegio. Differita
d'ufficio l'udienza al 9.1.2025, in tale udienza, svoltasi alla presenza delle parti, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.1.2025.
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L'appello è infondato.
Occorre in primo luogo prendere le mosse dalla circostanza che, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la rinuncia all'azione avrebbe potuto essere avanzata solo dalla parte che aveva proposto la domanda in senso sostanziale, e cioè il creditore istante che aveva ottenuto il CP_1 provvedimento monitorio opposto.
La nota del 4.10.2024 “ATTO DI RINUNCIA agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” depositata dal procuratore delle società opponenti in primo grado, dando conto delle circostanze che avrebbero motivato l'iniziativa formalizzata, si conclude “essendo venuta meno la materia del contendere a seguito dell'intervenuto accordo transattivo, a norma dell'art. 306 c.p.c. RINUNZIANO per mezzo del sottoscritto difensore, Avv. Riccardo Bistolfi, agli atti del giudizio rubricato al numero 1203/2023 R.G. e ne chiede pertanto l'estinzione del processo a spese integralmente compensate”.
pagina 4 di 8 E' incontestato che detta nota sia stata notificata alla controparte che ha dichiarato di aderirvi, prima dell'udienza tenutasi il 13.11.2024, affermando, con nota datata 4.10.2024, intitolata “ACCETTAZIONE ALLA RINUNZIA AGLI ATTI EX ART 306 CPC” (doc.18 fasc. I grado opponente), di avere ricevuto
“rinuncia agli atti e alle domande del giudizio n.1203/ 23” e di aderire all'estinzione del rapporto processuale con spese tra le parti integralmente compensate.
Non appare superfluo richiamare che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e la accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.” E' pertanto consolidato il principio secondo cui la rinuncia richiede l'accettazione quando una parte costituita potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, sicchè l'accettazione perfeziona una fattispecie in cui il provvedimento ex art. 306 c.p.c, in mancanza di un effetto automatico prodotto dalla rinuncia seguita dalla accettazione, assume natura dichiarativa.
Nel caso di specie dopo la rinuncia seguita da accettazione è sorta controversia sulla sussistenza dei presupposti per potere procedere alla dichiarazione di estinzione agli atti del giudizio, tant'è che le parti si sono presentate davanti al giudice riportandosi agli scritti difensivi, ed insistendo nelle rispettive istanze, ed il giudice ha deciso con ordinanza impugnabile. Infatti solo l'ordinanza con cui il giudice di merito dichiari estinto il processo per rinuncia agli atti risolvendo la controversia sull'esistenza stessa dei presupposti dell'estinzione ha valore di sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari, trattandosi di provvedimento assunto nel contrasto delle parti, che fuoriesce dal paradigma fisiologico di cui all'art. 306
c.p.c. ult co.( Cass. 32771/21; Cass. Civ., Sez. II, sentenza 26210/09).
Va richiamato al riguardo che, mentre la rinuncia agli atti del giudizio, ove accettata, produce l'estinzione del singolo processo, ma lascia intatto il diritto fatto valere, che potrà essere esercitato in un successivo, nuovo giudizio, la rinuncia all'azione si traduce, invece, in una vera e propria rinuncia al diritto, che preclude ogni attività giurisdizionale, indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte. E ciò perché, estinguendo l'azione stessa (e non il singolo processo), assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata.
Proprio per tale pregnante conseguenza la rinuncia all'azione, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede un vero e proprio mandato ad hoc in capo al procuratore e, seppure non richieda formule sacramentali, e può quindi essere tacita, presuppone che vi sia una incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda.
Fermo che nella specie non si ravvisa alcuna rinunzia in senso sostanziale proveniente dal titolare del credito (neanche implicita, anche perché l'accordo transattivo non lo coinvolge), l'unica alternativa possibile sarebbe la cessazione della materia del contendere.
Riguardo a tale istituto di creazione pretoria la Suprema Corte ha chiarito che “si ha cessazione materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto pagina 5 di 8 sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso”. Viceversa allorquando “la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” ( Cass Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021; Cass. n. 19845/2019; Cass. Civ. Sez.3 , sentenza n.16150 del 8 luglio 2010).
Se quindi è indubitabile, come precisato, che non ci sia stata alcuna rinuncia all'azione, intesa come rinuncia al diritto sostanziale, da parte del (l'unico peraltro che poteva farla quale creditore CP_1 ingiungente), tantomeno si è in presenza di una ipotesi di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice.
Quel che nella specie non è avvenuto, sia perché, sotto il profilo oggettivo, l'avv. è rimasto estraneo CP_1 alla transazione ( che parte appellante deduce essere un “fatto tale da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti”) sia perché, comunque, quest'ultimo non ha mai dato atto del venir meno della materia del contendere.
Sotto il primo profilo, in particolare, quel che viene esposto nell'atto di rinuncia del 4.10.2023 secondo cui
“nelle more, tra le Parti è intervenuto transattivo per la definizione integrale del contenzioso” non trova riscontro per le seguenti ragioni.
Occorre prendere le mosse dal fatto che il decreto ingiuntivo opposto è fondato sulla scrittura privata del
19.4.2019 ,composta di n.4 pagine e redatto in 9 copie originali (doc. 7 fasc. I grado opponenti).
La ” datata 12.9.2023 ( doc.14 fasc.I grado opponenti;
doc.6 fasc. II grado Controparte_7 CP_1 che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe costituito una nuova regolamentazione del rapporto tra le parti rispetto alla definizione resa con la scrittura transattiva perfezionata in data 19.4.2019, riporta in premessa i contraenti, indicati nelle persone di “ Parte_11 CP_5
Arch.
[...] Controparte_8 Parte_8 Persona_1 CP_9
e, infine “Dott. , nato a [...] il giorno 6 novembre 1986”,
[...] CP_6 soggetti che risultano infine i sottoscrittori della scrittura.
Il testo della scrittura riporta l'impegno delle “signore , , e Parte_6 CP_5 Parte_7
alla rinuncia ad una serie di azioni tra le quali sono menzionate quelle Parte_8
“promosse e promuovende da e contro l'avvocato ( n.1203/ 23 Tribunale Lecco) , il dottor CP_1
, le società del gruppo le sorelle…”.E' pacifico che tale scrittura non solo non CP_6 Pt_8 riporta in intestazione ma non contempla alcun impegno assunto da il CP_1 CP_1
pagina 6 di 8 quale è rimasto estraneo alla scrittura, così come estranee appaiono le società appellanti. La scrittura privata si presenta quindi come un negozio stipulato e sottoscritto più parti, per definire e regolare reciproci interessi e posizioni nell'ambito di uno o più rapporti, che non può considerarsi impegnativo o vincolante per un soggetto che non ha assunto la qualità di parte di tale accordo e che non ne è firmatario, quale l'appellato CP_1
Pertanto trova avallo la deduzione dell'appellata secondo cui la transazione viene ad essere assunta a fondamento, da parte di due società rimaste estranee a tale negozio, di un fatto impeditivo che investirebbe il diritto del soggetto terzo al negozio, , non firmatario, il quale ha posto in esecuzione il CP_1 titolo costituito dal DI n. 825/ 23, divenuto definitivo ( doc. 20 fasc.I grado opponenti).
Dunque al di là delle motivazioni che hanno indotto la parte ad effettuarla, quella di cui trattasi non può che esser – e come tale del resto viene denominata- una vera e propria rinuncia agli atti, che, una volta accettata, non può essere revocata.
Da quanto sopra esposto risulta che l'ordinanza è immune da censure.
Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante soccombente deve sostenere le spese del grado. Tali spese sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminato complessità bassa.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecco n. 9663/ 2023, Parte_1 Parte_2 pubblicata in data 7.12.2023 , così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna e in solido tra loro alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese processuali del grado in favore di , liquidate in €6.946,00 CP_1 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 15 gennaio 2025
Il cons. est. Dott. Roberta Nunnari
Il Presidente Dott. Francesco Distefano
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