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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 882/2020 promossa
DA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Conca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a IN (VA), v.le Amendola n. 19, giusta procura in atti
attrice
CONTRO
(cod. fisc. ), nata a [...] con Monteviasco P_ CodiceFiscale_2
(VA), il 13 aprile 1946 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimiliano Spassino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a IN
(VA), via Vittorio Veneto, n. 5/A, giusta procura in atti
convenuta
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Conclusioni nell'interesse di Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, così disporre:
1. ordinare la divisione dei cespiti ereditari, come determinati in sede di CTU e con preferenza, per la signora , di vedersi assegnato l'immobile in IN via Pezze, Parte_1 ove risulta già residente con figlio minore, mentre alla signora tutto il resto del P_ compendio ereditario tra immobili urbani e terreni;
2. attribuire ai singoli coeredi la quota ad ognuno di essi spettante;
3. porre le spese tutte a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare l'opponente al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Conclusioni nell'interesse di P_
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1)“Vero che, a far tempo dal 2001 (Anno di celebrazione del matrimonio tra i due) la IG.ra ed il IG. , hanno vissuto stabilmente nell' abitazione di IN, Parte_2 _2
Via Pezze nr. 5”,
2)“Vero che, i coniugi e hanno vissuto stabilmente P_ _2 nell'immobile di IN, via Pezze, nr. 5, sino al decesso del IG. avvenuto il Pt_1
04.06.2015”.
3)“Vero che, la IG.ra convive con il sig. , nell' immobile di P_ _2
IN, Via Pezze, nr, 5, già a far tempo dal 1992”.
Testi: , residente in [...], GL (Va); , Testimone_1 Testimone_2 residente in Via Cadorna, Germignaga (Va); , residente in GL (Va). Tes_3
In via principale: Dichiarare lo scioglimento della comunione successoria oggetto della presente causa, con assegnazione dei cespiti a ciascuno dei condividenti, anche attraverso la determinazione di somme a conguaglio.
Sempre in via principale e in ogni caso: Determinare una indennità di occupazione, nella misura di € 500,00 mensili e/o dell' altra, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a carico della IG.ra e in favore della IG.ra a far tempo dal 22.07.2020 e sino all' Pt_1 P_ effettivo rilascio, dell' immobile di IN, Via Pezze, nr. 5, in ragione dell' uso esclusivo fattene dall' attrice.
In via subordinata: In caso di non possibile e/o comoda assegnazione, in via esclusiva, a ciascuno dei condividenti, dei cespiti oggetto di comunione, disporre la vendita all' asta degli stessi, con assegnazione del ricavato alle parti.
In ogni caso, con compensazione delle spese, anche di natura tecnica e degli onorari del presente giudizio, tra le parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Varese e – Parte_1 premesso di essere titolare, in forza di successione ab intestato in morte del padre _2
(deceduto in data 4 giugno 2015), della quota di ½ dei beni immobili siti nei comuni di
[...]
2 IN, ZA e GL con Monteviasco, meglio individuati in atti, e che la restante quota di ½ è nella titolarità del coniuge in seconde nozze del de cuius, sig.ra – P_ ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione ai beni immobili per cui è causa.
Si è costituita in giudizio associandosi alla domanda di scioglimento della P_ comunione ereditaria.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e respinte le istanze di prova testimoniale formulate da parte convenuta (aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere), la causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU volta a stimare il compendio ereditario immobiliare per cui è causa e a redigere un progetto divisionale.
Trattenuta in decisione la causa, con ordinanza in data 14 febbraio 2024, la causa è stata rimessa in istruttoria per la stima dei diritti di abitazione e di uso (art. 540 secondo comma c.p.c.) e per verificare la volontà delle parti di procedere alla regolarizzazione delle difformità catastali riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio.
Depositata l'integrazione di perizia in data 19 giugno 2024, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 23 luglio 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto chiarito in ordine allo svolgimento del processo, la domanda di divisione del compendio immobiliare ereditario, proposta dall'attrice e alla quale la convenuta ha aderito, deve essere dichiarata inammissibile per i motivi di seguito indicati.
L'elaborato peritale, depositato dal CTU geom. in data 1 ottobre 2022, non Persona_1 contestato dalle parti in causa, ha stimato il compendio immobiliare di IN, via Pezze n. 5, in euro 196.250,00 e il fabbricato sito a GL con Monteviasco in euro 25.500,00, mentre ai terreni siti a IN e a ZA è stato attribuito il valore complessivo di euro 32.222,50.
Il medesimo CTU, con riguardo alla conformità degli immobili, ha accertato la difformità catastale del fabbricato sito a GL con Monteviasco, come risultante dalla tav. 2 allegata alla perizia, ove viene messo a confronto lo stato di fatto dell'immobile rispetto alla situazione catastale. Ancora, in relazione al fabbricato di via Pezze, IN, il CTU ha accertato, con valutazione non contestata dalle parti, le seguenti difformità: “Nella proprietà sono inoltre presenti costruzioni precarie (come da tavola 2) tra cui: un pollaio ed una gabbia per cani
(identificate con i n.ri 2 e 3 sulla tavola grafica “2”) facilmente rimovibili in quanto in struttura lignea priva di fondazione;
una copertura esterna ricavata a ridosso del fronte Est ed appoggiata al muro di sostegno del terrapieno a monte preesistente, sanabile con richiesta di sanatoria edilizia oppure facilmente regolarizzabile con la rimozione della copertura in tegole lasciando le sole travi lignee”.
Tanto premesso, giova evidenziare in diritto che la presenza delle menzioni catastali
(l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie), al pari della regolarità edilizia e urbanistica del fabbricato, deve
3 considerarsi una “condizione dell'azione” ex artt. 713 – 1111 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica del diritto alla divisione, essa deve sussistere al momento della decisione
(cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 25021/2019). Ne consegue che la produzione della documentazione attestante la possibilità di procedere allo scioglimento della comunione può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (vd. anche Cass. civ. n. 12654/2020, in tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.).
Tanto chiarito, a fronte delle accertate difformità catastali (e urbanistiche) e nonostante il termine concesso all'uopo da questo giudice, le parti non hanno provveduto alle necessarie regolarizzazioni, imponendosi, nella specie, per i motivi di seguito indicati, una declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione del compendio ereditario immobiliare.
Come è noto, il diritto potestativo individuale riconosciuto al singolo condividente di domandare, in ogni tempo, lo scioglimento della comunione trova, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un. n. 25021/2019), un duplice limite nelle norme dettate dal legislatore in tema di conformità catastale e urbanistico-edilizia.
In particolare, quanto alla disciplina sulla conformità catastale, la disposizione di cui all'art. 29 comma 1 bis Legge n. 52/1985 richiede, ai fini della validità degli atti di scioglimento della comunione di diritti reali su beni immobili, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Nella specie, in presenza di accertate difformità catastali, non regolarizzate nel corso del giudizio, lo scioglimento della comunione sul compendio immobiliare per cui è causa, il quale avrebbe ad oggetto beni in parte catastalmente difformi, è dunque impedito dall'art. 29 comma 1 bis Legge n. 52 del 1985, che vieta la stipulazione di tali atti, comminandone la nullità. È infatti pacifico che la norma trovi applicazione anche nel caso in esame, essendo insito nella pronuncia giudiziale di divisione un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, in virtù del quale ogni condividente perde la comproprietà sul tutto e acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati. Del resto, il Giudice, con la propria decisione, non potrebbe realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, tantomeno, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale dei consociati.
È poi oramai indubbio che tale disciplina non sconti alcuna eccezione rispetto allo scioglimento della comunione ereditaria, che va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni (in tal Cass. Civ., Sez. Un.,
n. 25021/2019, cit.).
4 In definitiva, poiché, come già evidenziato, l'accertamento della conformità delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile è presupposto indispensabile perché possa essere pronunciata sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, non potendo la sentenza eludere le norme di legge in materia, ne consegue l'inammissibilità della domanda di divisione del compendio ereditario di IN, via Pezze e di GL con Monteviasco.
Né, in difetto di domanda, può procedersi ad una divisione parziale avuto riguardo ai terreni per cui è causa.
Ed infatti, ancorché, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio dell'universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non sia un principio assoluto e inderogabile e sia, pertanto, possibile una divisione parziale, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse
(Cass. civ. n. 6931/2016; Cass. civ. n. 5869/2016).
Nella specie, non è intervenuto alcun accordo tra le parti, volto a limitare la domanda di divisione ai soli terreni, né parte attrice ha ridotto l'originaria domanda.
Deve, infine, essere esaminata la domanda di condanna di parte attrice al pagamento di un'indennità di occupazione, formulata da parte convenuta con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c., sul presupposto dell'intervenuta occupazione, a far tempo dal 22 luglio 2020, da parte della sig.ra dell'immobile di IN via Pezze n. 5, Pt_1 compendio sul quale insistono i diritti di uso e abitazione del coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 secondo comma c.p.c.
La convenuta ha proposto una domanda di condanna, oltre il termine di cui all'art. 167 secondo comma c.p.c., fondata sul fatto sopravvenuto dell'occupazione del fabbricato di via Pezze da parte dell'attrice.
La domanda è inammissibile, non essendo possibile proporre domande nuove, quale quella proposta dalla convenuta, introducendo nuovi fatti principali che non discendono dall'attuazione del contraddittorio, ma da meri fatti storici sopravvenuti, azionabili in un separato giudizio.
Nella specie, infatti, la domanda di condanna dell'attrice alla corresponsione di una indennità di occupazione costituisce una domanda etero-determinata nuova, con cui parte convenuta ha introdotto nel processo già instaurato un “petitum” diverso e una “causa petendi” fondata su un fatto costitutivo radicalmente differente, ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, allorquando si erano già realizzate le preclusioni assertive.
Ne discende l'inammissibilità della domanda, rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio
5 secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini previsti ex lege.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dalle parti, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Quanto alle spese di CTU, le stesse – come liquidate con separato decreto – sono integralmente compensate tra le parti, muovendo dal condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e mutuabile nel caso di specie, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (così, Cass. civ. n. 11068/2020; in senso conforme Cass. civ. b. 17739/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa:
dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da nei confronti di Parte_1 P_
dichiara inammissibile la domanda di condanna proposta da nei confronti di P_
Parte_1
compensa integralmente le spese processuali tra le parti del giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti, nella misura di 1/2 ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Varese in data 20 gennaio 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 882/2020 promossa
DA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Conca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a IN (VA), v.le Amendola n. 19, giusta procura in atti
attrice
CONTRO
(cod. fisc. ), nata a [...] con Monteviasco P_ CodiceFiscale_2
(VA), il 13 aprile 1946 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimiliano Spassino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a IN
(VA), via Vittorio Veneto, n. 5/A, giusta procura in atti
convenuta
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Conclusioni nell'interesse di Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, così disporre:
1. ordinare la divisione dei cespiti ereditari, come determinati in sede di CTU e con preferenza, per la signora , di vedersi assegnato l'immobile in IN via Pezze, Parte_1 ove risulta già residente con figlio minore, mentre alla signora tutto il resto del P_ compendio ereditario tra immobili urbani e terreni;
2. attribuire ai singoli coeredi la quota ad ognuno di essi spettante;
3. porre le spese tutte a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare l'opponente al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Conclusioni nell'interesse di P_
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1)“Vero che, a far tempo dal 2001 (Anno di celebrazione del matrimonio tra i due) la IG.ra ed il IG. , hanno vissuto stabilmente nell' abitazione di IN, Parte_2 _2
Via Pezze nr. 5”,
2)“Vero che, i coniugi e hanno vissuto stabilmente P_ _2 nell'immobile di IN, via Pezze, nr. 5, sino al decesso del IG. avvenuto il Pt_1
04.06.2015”.
3)“Vero che, la IG.ra convive con il sig. , nell' immobile di P_ _2
IN, Via Pezze, nr, 5, già a far tempo dal 1992”.
Testi: , residente in [...], GL (Va); , Testimone_1 Testimone_2 residente in Via Cadorna, Germignaga (Va); , residente in GL (Va). Tes_3
In via principale: Dichiarare lo scioglimento della comunione successoria oggetto della presente causa, con assegnazione dei cespiti a ciascuno dei condividenti, anche attraverso la determinazione di somme a conguaglio.
Sempre in via principale e in ogni caso: Determinare una indennità di occupazione, nella misura di € 500,00 mensili e/o dell' altra, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a carico della IG.ra e in favore della IG.ra a far tempo dal 22.07.2020 e sino all' Pt_1 P_ effettivo rilascio, dell' immobile di IN, Via Pezze, nr. 5, in ragione dell' uso esclusivo fattene dall' attrice.
In via subordinata: In caso di non possibile e/o comoda assegnazione, in via esclusiva, a ciascuno dei condividenti, dei cespiti oggetto di comunione, disporre la vendita all' asta degli stessi, con assegnazione del ricavato alle parti.
In ogni caso, con compensazione delle spese, anche di natura tecnica e degli onorari del presente giudizio, tra le parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Varese e – Parte_1 premesso di essere titolare, in forza di successione ab intestato in morte del padre _2
(deceduto in data 4 giugno 2015), della quota di ½ dei beni immobili siti nei comuni di
[...]
2 IN, ZA e GL con Monteviasco, meglio individuati in atti, e che la restante quota di ½ è nella titolarità del coniuge in seconde nozze del de cuius, sig.ra – P_ ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione ai beni immobili per cui è causa.
Si è costituita in giudizio associandosi alla domanda di scioglimento della P_ comunione ereditaria.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e respinte le istanze di prova testimoniale formulate da parte convenuta (aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere), la causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU volta a stimare il compendio ereditario immobiliare per cui è causa e a redigere un progetto divisionale.
Trattenuta in decisione la causa, con ordinanza in data 14 febbraio 2024, la causa è stata rimessa in istruttoria per la stima dei diritti di abitazione e di uso (art. 540 secondo comma c.p.c.) e per verificare la volontà delle parti di procedere alla regolarizzazione delle difformità catastali riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio.
Depositata l'integrazione di perizia in data 19 giugno 2024, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 23 luglio 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto chiarito in ordine allo svolgimento del processo, la domanda di divisione del compendio immobiliare ereditario, proposta dall'attrice e alla quale la convenuta ha aderito, deve essere dichiarata inammissibile per i motivi di seguito indicati.
L'elaborato peritale, depositato dal CTU geom. in data 1 ottobre 2022, non Persona_1 contestato dalle parti in causa, ha stimato il compendio immobiliare di IN, via Pezze n. 5, in euro 196.250,00 e il fabbricato sito a GL con Monteviasco in euro 25.500,00, mentre ai terreni siti a IN e a ZA è stato attribuito il valore complessivo di euro 32.222,50.
Il medesimo CTU, con riguardo alla conformità degli immobili, ha accertato la difformità catastale del fabbricato sito a GL con Monteviasco, come risultante dalla tav. 2 allegata alla perizia, ove viene messo a confronto lo stato di fatto dell'immobile rispetto alla situazione catastale. Ancora, in relazione al fabbricato di via Pezze, IN, il CTU ha accertato, con valutazione non contestata dalle parti, le seguenti difformità: “Nella proprietà sono inoltre presenti costruzioni precarie (come da tavola 2) tra cui: un pollaio ed una gabbia per cani
(identificate con i n.ri 2 e 3 sulla tavola grafica “2”) facilmente rimovibili in quanto in struttura lignea priva di fondazione;
una copertura esterna ricavata a ridosso del fronte Est ed appoggiata al muro di sostegno del terrapieno a monte preesistente, sanabile con richiesta di sanatoria edilizia oppure facilmente regolarizzabile con la rimozione della copertura in tegole lasciando le sole travi lignee”.
Tanto premesso, giova evidenziare in diritto che la presenza delle menzioni catastali
(l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie), al pari della regolarità edilizia e urbanistica del fabbricato, deve
3 considerarsi una “condizione dell'azione” ex artt. 713 – 1111 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica del diritto alla divisione, essa deve sussistere al momento della decisione
(cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 25021/2019). Ne consegue che la produzione della documentazione attestante la possibilità di procedere allo scioglimento della comunione può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (vd. anche Cass. civ. n. 12654/2020, in tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.).
Tanto chiarito, a fronte delle accertate difformità catastali (e urbanistiche) e nonostante il termine concesso all'uopo da questo giudice, le parti non hanno provveduto alle necessarie regolarizzazioni, imponendosi, nella specie, per i motivi di seguito indicati, una declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione del compendio ereditario immobiliare.
Come è noto, il diritto potestativo individuale riconosciuto al singolo condividente di domandare, in ogni tempo, lo scioglimento della comunione trova, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un. n. 25021/2019), un duplice limite nelle norme dettate dal legislatore in tema di conformità catastale e urbanistico-edilizia.
In particolare, quanto alla disciplina sulla conformità catastale, la disposizione di cui all'art. 29 comma 1 bis Legge n. 52/1985 richiede, ai fini della validità degli atti di scioglimento della comunione di diritti reali su beni immobili, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Nella specie, in presenza di accertate difformità catastali, non regolarizzate nel corso del giudizio, lo scioglimento della comunione sul compendio immobiliare per cui è causa, il quale avrebbe ad oggetto beni in parte catastalmente difformi, è dunque impedito dall'art. 29 comma 1 bis Legge n. 52 del 1985, che vieta la stipulazione di tali atti, comminandone la nullità. È infatti pacifico che la norma trovi applicazione anche nel caso in esame, essendo insito nella pronuncia giudiziale di divisione un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, in virtù del quale ogni condividente perde la comproprietà sul tutto e acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati. Del resto, il Giudice, con la propria decisione, non potrebbe realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, tantomeno, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale dei consociati.
È poi oramai indubbio che tale disciplina non sconti alcuna eccezione rispetto allo scioglimento della comunione ereditaria, che va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni (in tal Cass. Civ., Sez. Un.,
n. 25021/2019, cit.).
4 In definitiva, poiché, come già evidenziato, l'accertamento della conformità delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile è presupposto indispensabile perché possa essere pronunciata sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, non potendo la sentenza eludere le norme di legge in materia, ne consegue l'inammissibilità della domanda di divisione del compendio ereditario di IN, via Pezze e di GL con Monteviasco.
Né, in difetto di domanda, può procedersi ad una divisione parziale avuto riguardo ai terreni per cui è causa.
Ed infatti, ancorché, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio dell'universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non sia un principio assoluto e inderogabile e sia, pertanto, possibile una divisione parziale, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse
(Cass. civ. n. 6931/2016; Cass. civ. n. 5869/2016).
Nella specie, non è intervenuto alcun accordo tra le parti, volto a limitare la domanda di divisione ai soli terreni, né parte attrice ha ridotto l'originaria domanda.
Deve, infine, essere esaminata la domanda di condanna di parte attrice al pagamento di un'indennità di occupazione, formulata da parte convenuta con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c., sul presupposto dell'intervenuta occupazione, a far tempo dal 22 luglio 2020, da parte della sig.ra dell'immobile di IN via Pezze n. 5, Pt_1 compendio sul quale insistono i diritti di uso e abitazione del coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 secondo comma c.p.c.
La convenuta ha proposto una domanda di condanna, oltre il termine di cui all'art. 167 secondo comma c.p.c., fondata sul fatto sopravvenuto dell'occupazione del fabbricato di via Pezze da parte dell'attrice.
La domanda è inammissibile, non essendo possibile proporre domande nuove, quale quella proposta dalla convenuta, introducendo nuovi fatti principali che non discendono dall'attuazione del contraddittorio, ma da meri fatti storici sopravvenuti, azionabili in un separato giudizio.
Nella specie, infatti, la domanda di condanna dell'attrice alla corresponsione di una indennità di occupazione costituisce una domanda etero-determinata nuova, con cui parte convenuta ha introdotto nel processo già instaurato un “petitum” diverso e una “causa petendi” fondata su un fatto costitutivo radicalmente differente, ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, allorquando si erano già realizzate le preclusioni assertive.
Ne discende l'inammissibilità della domanda, rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio
5 secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini previsti ex lege.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dalle parti, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Quanto alle spese di CTU, le stesse – come liquidate con separato decreto – sono integralmente compensate tra le parti, muovendo dal condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e mutuabile nel caso di specie, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (così, Cass. civ. n. 11068/2020; in senso conforme Cass. civ. b. 17739/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa:
dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da nei confronti di Parte_1 P_
dichiara inammissibile la domanda di condanna proposta da nei confronti di P_
Parte_1
compensa integralmente le spese processuali tra le parti del giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti, nella misura di 1/2 ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Varese in data 20 gennaio 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
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