Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11437 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11437 / 2024 promossa da: nata in [...] in data [...] Parte_1
nata in [...] in data [...] Parte_2
nato in [...] in data [...] Persona_1
nato in [...] in data [...] Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. CLAUDIO ANTONINO LAGANÀ
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Torino disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c., accertare e dichiarare il riconoscimento della
1
, , per trasmissione ininterrotta dello status
[...] Persona_1 Parte_3 civitatis dai propri ascendenti, con condanna del Convenuto, ovvero Il , (C.F. Controparte_1
) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino, alla Via P.IVA_1
Arsenale, n. 21 – CAP 10121, Torino (TO), presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Torino (C.F. ), che ex lege lo rappresenta e difende procedere alle trascrizioni, P.IVA_2
iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana della ricorrente presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad
IVA e CPA come per legge”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 24.6.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_1
accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...], come da Persona_2
certificato di battesimo (cfr. doc.8).
, emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra il Persona_2 Persona_3
25.7.1891 (cfr. doc. 9). Successivamente il 1.2.1894 nasceva il loro figlio (doc.10). Persona_4
Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino brasiliano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di apostille (cfr. doc. 12).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 19/07/2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 16.1.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Con istanza depositata in data 9.1.2025 la difesa chiedeva l'autorizzazione al Giudice allo svolgimento dell'udienza fissata in modalità cartolare, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice con decreto depositato il 13.1.2025, ritenuta la possibilità di accogliere l'istanza di trattazione cartolare del procedimento, ha disposto la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, assegnando termine perentorio al 6.2.2025 per il deposito delle stesse.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2 2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_4
conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_5
contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
3 4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_2
e ha contratto matrimonio in Brasile il 25.7.1891 con (All. 8 e 9); Persona_3
- che il sig. (o ) non si è mai naturalizzato cittadino Persona_2 Parte_6
brasiliano come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità brasiliane competenti (All. 12);
- che è deceduto in Brasile il 9.11.1925 (All. 11); Persona_2
4 - che dall'unione tra e è nato in [...] in data [...] Persona_2 Persona_3
il sig. (All.10), il quale in data 28.10.1916 ha contratto matrimonio con Persona_4
(All.13) e insieme generavano il figlio in data Controparte_2 Persona_5
19.6.1920 (All. 14);
- che contraeva matrimonio con in data 28.10.1943 (All. 15) Persona_5 Persona_6
e dalla loro unione nasceva la figlia in data 6.3.1946 (All. 16); Persona_7
- che contraeva matrimonio con in data 11.12.1971 Persona_7 Persona_8
(All. 17) e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: in data Persona_1
17.11.1973 (All. 18), in data 17.7.1976 (All. 21) e Parte_3 Parte_7
in data 25.1.1982 (All. 22) – sposatasi con in data 4.12.2010
[...] Persona_9
(All. 23);
- che sposava in data 18.11.1999 (All. 19) Persona_1 Persona_10
e dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente, in data 5.9.2003 Parte_2
(All. 20).
5.1 Nel merito, risulta che fu cittadino italiano in quanto nato il [...] a [...] Persona_2
Canavese (TO), come risulta dal certificato di battesimo (cfr. doc. 8).
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere
5 accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nata in [...] in data [...], Parte_1
nata in [...] in data [...], Parte_2
nato in [...] in data [...] Persona_1
nato in [...] in data [...], Parte_3
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 6.2.2025
Il Giudice
Andrea Natale
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