Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1379/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 29/12/1958, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Marretta;
appellante
CONTRO
, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Saetta;
appellato
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del Parte_1
25.1.2022, n. 360, che, all'esito del giudizio da lui promosso in opposizione all'ingiunzione ex R.D. 610/1939 emessa nei suoi confronti dal per il pagamento della Controparte_1
somma di € 8.732,10 in relazione all'occupazione nel periodo 1.1.1985-31.12.2009 dell'immobile sito in , piazzale Castronovo n. 4, scala D, piano 6, interno DX 18, CP_1
aveva rigettato le domande di accertamento negativo del credito e di risarcimento del danno avanzate dall'opponente e aveva compensato per intero le spese di lite.
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività e comunque la sua infondatezza.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 4.12.2024.
2.1 L'appello è tardivo.
In generale, perché una notificazione possa ritenersi nulla occorre che sussistano un'attività di trasmissione svolta da un soggetto legittimato per legge a compiere attività notificatoria e un'attività di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, con esclusione, pertanto, del caso di restituzione dell'atto al mittente, ossia di notificazione tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (v. Cass. S.U. 14916/2016, e tra le più recenti, Cass. 26511/2022).
Nel caso di notificazione nulla dell'atto di impugnazione, la costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto vale a sanare il vizio della notifica, ma a condizione che la sentenza impugnata non sia medio tempore passata in giudicato (Cass. 6164/2020).
La notificazione inesistente, diversamente da quella nulla, non è sanabile mediante raggiungimento dello scopo (Cass. 31085/2022) e quando non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento con tempestività, ossia senza superare la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. S.U. 14594/2016). Segnatamente, ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notifica dell'atto di appello inizialmente non andata a buon fine, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione;
nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio – che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice – ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento (Cass. 3
34272/2023).
2.2 Così delineato il quadro normativo di riferimento, rispetto alla concreta fattispecie processuale deve osservarsi che, a fronte di una sentenza pubblicata il 25.1.2022, la notificazione dell'atto di appello, richiesta nell'ultimo giorno utile del semestre previsto dall'art. 327 c.p.c., non ha avuto luogo né il 25.7.2022, in cui – stando alla relazione di notificazione del giorno successivo – l'ufficio comunale è stato trovato chiuso, né il
26.7.2022, per essere l'avvocato con cui il si era costituito nel primo grado del CP_1
giudizio non più in servizio.
In mancanza di una qualsiasi notificazione, ancorché invalida, l'appellante, lungi dal riprendere il procedimento notificatorio con l'immediatezza prescritta dalla Suprema Corte, ha chiesto l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica e, ottenutala con l'espressa riserva di successivo controllo del rispetto della procedura, ha proceduto all'instaurazione del contraddittorio solo dopo il rilievo d'ufficio della carenza di prova della notificazione dell'appello (v. ordinanza della Corte depositata il 17.2.2023), cioè alcuni mesi dopo la scadenza del perentorio termine di legge.
Il , nel costituirsi in giudizio a distanza di oltre un anno dalla scadenza del Controparte_1
termine per proporre appello, ha poi fondatamente eccepito la tardività dell'impugnazione.
3. L'esito del giudizio comporta la condanna dell'appellante alle spese del grado, da liquidarsi in complessivi euro 2.910,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Palermo del 25.1.2022, n. 360; condanna l'appellante a rifondere al le spese di appello, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 2.910,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002. 4
Così deciso in Palermo il giorno 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo