Art. 28.
Quando tra l'equipaggio vi sia personale femminile, deve essergli assegnato un numero proporzionato di latrine separate.
Per gli ufficiali e per il personale femminile le latrine devono essere del tipo a sedile, mentre per i sottufficiali e i comuni esse devono essere del tipo « alla turca », ovvero con pedana.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Quando tra l'equipaggio vi sia personale femminile, deve essergli assegnato un numero proporzionato di latrine separate.
Per gli ufficiali e per il personale femminile le latrine devono essere del tipo a sedile, mentre per i sottufficiali e i comuni esse devono essere del tipo « alla turca », ovvero con pedana.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".