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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/12/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 11864/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 2.12.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Francesco Tanzi;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 4.12.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 17.11.1998 al 30.9.2022 quale operaio alle dipendenze della ora in liquidazione, chiedeva condannarsi la stessa al pagamento CP_1
della complessiva somma di euro 3.264,00 trattenuta sulle retribuzioni relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019, febbraio, marzo,
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2020, marzo e aprile 2021 a titolo di
1 cessione del quinto dello stipendio ma non versate all'istituto finanziatore
CP_2
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva dichiararsi l'avvenuta liberatoria nei confronti della CP_2
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve evidenziarsi che non osta alla proponibilità della domanda la circostanza, dedotta dalla convenuta e attestata in atti, che in data 28.12.2021 la stessa convenuta, versando in una situazione di crisi aziendale, abbia presentato domanda di concordato preventivo ex art. 161 co. 6 r.d. 16.3.1942 n. 267 e che, con decreto in data 2-3.2.2022, la sezione fallimentare di questo tribunale abbia assegnato alla convenuta il termine di
120 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 co.
2-3 r.d. cit. o, in subordine, con la domanda di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis r.d. cit.; ciò, in quanto l'art. 168 co.1 r.d. cit., nello stabilire che “dalla data di pubblicazione del ricorso
(per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo) nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”, pacificamente consente, viceversa, l'esperimento delle azioni di accertamento e di condanna (cfr.
Cass. 13191/2009), né dalla pronuncia di condanna deriva alcun danno alla
2 par condicio creditorum, potendo il credito così accertato essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria (cfr. Cass.
6672/2005).
Nel merito, la domanda è fondata.
La convenuta, infatti, ha ammesso di non avere versato alla , CP_2
quale istituto finanziatore, le somme trattenute, a titolo di cessione del quinto dello stipendio, sulle retribuzioni corrisposte al ricorrente nei mesi indicati in ricorso: circostanza, peraltro, attestata documentalmente dall'estratto conto allegato al fascicolo di parte ricorrente.
E' del pari documentalmente attestata l'intervenuta estinzione anticipata con effetto dall'1.7.2024 del “contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio”, stipulato in data 26.8.2019 tra il ricorrente e l' , il quale prevedeva il versamento di 120 rate CP_2
mensili di euro 272,00 ciascuna mediante trattenuta sulle retribuzioni.
L'intervenuta estinzione del prestito determina la legittimazione del dipendente ad agire nei confronti del proprio datore di lavoro per conseguire il pagamento direttamente in proprio favore delle somme trattenute e non versate all'istituto finanziatore, con conseguente liberazione dal corrispondente obbligo assunto nei confronti di quest'ultimo.
Deve pertanto affermarsi il diritto del ricorrente al versamento in proprio favore delle somme in questione.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante il complessivo importo di euro 3.264,00 (pari ad euro 272,00 x
3 12 mesi), sul quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 3.264,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.030,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis.
Taranto, 2.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 11864/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 2.12.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Francesco Tanzi;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 4.12.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 17.11.1998 al 30.9.2022 quale operaio alle dipendenze della ora in liquidazione, chiedeva condannarsi la stessa al pagamento CP_1
della complessiva somma di euro 3.264,00 trattenuta sulle retribuzioni relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019, febbraio, marzo,
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2020, marzo e aprile 2021 a titolo di
1 cessione del quinto dello stipendio ma non versate all'istituto finanziatore
CP_2
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva dichiararsi l'avvenuta liberatoria nei confronti della CP_2
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve evidenziarsi che non osta alla proponibilità della domanda la circostanza, dedotta dalla convenuta e attestata in atti, che in data 28.12.2021 la stessa convenuta, versando in una situazione di crisi aziendale, abbia presentato domanda di concordato preventivo ex art. 161 co. 6 r.d. 16.3.1942 n. 267 e che, con decreto in data 2-3.2.2022, la sezione fallimentare di questo tribunale abbia assegnato alla convenuta il termine di
120 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 co.
2-3 r.d. cit. o, in subordine, con la domanda di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis r.d. cit.; ciò, in quanto l'art. 168 co.1 r.d. cit., nello stabilire che “dalla data di pubblicazione del ricorso
(per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo) nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”, pacificamente consente, viceversa, l'esperimento delle azioni di accertamento e di condanna (cfr.
Cass. 13191/2009), né dalla pronuncia di condanna deriva alcun danno alla
2 par condicio creditorum, potendo il credito così accertato essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria (cfr. Cass.
6672/2005).
Nel merito, la domanda è fondata.
La convenuta, infatti, ha ammesso di non avere versato alla , CP_2
quale istituto finanziatore, le somme trattenute, a titolo di cessione del quinto dello stipendio, sulle retribuzioni corrisposte al ricorrente nei mesi indicati in ricorso: circostanza, peraltro, attestata documentalmente dall'estratto conto allegato al fascicolo di parte ricorrente.
E' del pari documentalmente attestata l'intervenuta estinzione anticipata con effetto dall'1.7.2024 del “contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio”, stipulato in data 26.8.2019 tra il ricorrente e l' , il quale prevedeva il versamento di 120 rate CP_2
mensili di euro 272,00 ciascuna mediante trattenuta sulle retribuzioni.
L'intervenuta estinzione del prestito determina la legittimazione del dipendente ad agire nei confronti del proprio datore di lavoro per conseguire il pagamento direttamente in proprio favore delle somme trattenute e non versate all'istituto finanziatore, con conseguente liberazione dal corrispondente obbligo assunto nei confronti di quest'ultimo.
Deve pertanto affermarsi il diritto del ricorrente al versamento in proprio favore delle somme in questione.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante il complessivo importo di euro 3.264,00 (pari ad euro 272,00 x
3 12 mesi), sul quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 3.264,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.030,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis.
Taranto, 2.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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