Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/04/2026, n. 6389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6389 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02059/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mauceri, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
dell’Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Guarnaschelli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
della delibera n. -OMISSIS- del 1/06/2021 della Commissione delle Adozioni Internazionali avente ad oggetto “Istanza di revoca in autotutela della delibera CAI n. -OMISSIS- del 25 settembre 2019 presentata dal sig. -OMISSIS- in data 12 marzo 2021. Determinazioni”, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi;
e per l’accertamento
dell’obbligo a pronunciarsi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alla richiesta di nomina di un Commissario ad Acta per la gestione del procedimento nei confronti di BI (Amici dei Bambini) richiesto dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per Le Adozioni Internazionali e di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 23 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
A seguito di opposizione ex art. 10 del d.P.R. 1199 del 1971 è stato incardinato davanti a questo Tribunale il giudizio con cui la parte ricorrente ha impugnato la delibera n. -OMISSIS- della commissione adozioni internazionali con cui è stata rigettata l’istanza volta alla revoca del provvedimento di conclusione “della verifica avviata, sulla base della deliberazione n. -OMISSIS- del 12/09/2017, nei confronti di BI, senza ravvisare i presupposti per l’adozione di provvedimenti a carico dell’ente autorizzato delibera CAI n. -OMISSIS- del 25 settembre 2019 presentata dal sig. -OMISSIS- in data 12 marzo 2021”.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata con memoria di mera forma.
Si è costituita in giudizio l’associazione controinteressata che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili con riferimento alla carenza di legittimazione e interesse a ricorrere e per violazione dell’art 40, comma 1, lett. d) c.p.a. stante l’assenza di chiarezza e specificità dei motivi articolati inseriti inoltre nella parte si esposizione del fatto (c.d. “motivi intrusi”) e, nel merito, ha rilevato l’infondatezza del gravame.
Successivamente hanno depositato documenti l’amministrazione resistente e la controinteressata, quest’ultima anche una memoria.
Con atto depositato il 18 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e chiede che ne sia dichiarata la improcedibilità per l’intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
La controinteressata con memoria ha chiesto la condanna alle spese della ricorrente in applicazione del principio di “soccombenza virtuale”.
All’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile stante la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse depositata dalla parte ricorrente.
Le spese del presente giudizio, in ragione del principio di soccombenza virtuale ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c. – avuto riguardo alla fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a. poiché non solo carenti di specificità (i motivi [sei] sono stati meramente elencati a pag. 22 del ricorso in 14 righe, senza alcuna argomentazione giuridica), ma altresì non strutturati secondo una esatta suddivisione tra “fatto” e “motivi” (giacché solo nella parte in fatto sembrano intravedersi profili di generica doglianza, cd. “motivi intrusi” [Cons. Stato, sez. IV, 10 settembre 2024, n. 7509]) – vanno poste, nella misura indicata in dispositivo, a carico del ricorrente nei rapporti con la controinteressata. Si ritiene opportuno compensarle tra la parte ricorrente e la difesa erariale che si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Spese compensate nei rapporti tra la parte ricorrente e l’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti private nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone o dei minori comunque ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | UR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.