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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5181 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Polito presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Padula alla via Nazionale n. 5;
- RICORRRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri , Consiglia CP_2
e coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno CP_3 Controparte_4 alla via Monticelli - loc. Fuorni presso l Controparte_5
;
[...]
- RESISTENTE-
OGGETTO: riconoscimento retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 CCNL 15.3.2001.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.9.2025 esponeva di aver Parte_1
prestato servizio alle dipendenze del e di Controparte_1
aver sottoscritto, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo per un posto comune presso: l'Ist. Compr. “San Cecilia” di Eboli e l'Ist. Compr.
[...]
senza, tuttavia, aver percepito la retribuzione professionale docenti da CP_6
parte del (indennità prevista dall'art. 7 Controparte_1
CCNL del 15.3.2001, riconosciuta, sino ad oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e non anche ai docenti che svolgono, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie).
Pertanto, chiedeva accertare e dichiarare il diritto a percepire la retribuzione professionali docenti (di cui all'art. 7 CCNI del 31.08.1999) in relazione all'attività di supplenza prestata negli anni sopradetti, e per l'effetto,
condannare il al pagamento in suo favore Controparte_1 delle relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti con refusione delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente in giudizio il eccependo l'assoluta Controparte_1
infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad illustrare.
In via pregiudiziale, in punto di fatto, devono ritenersi pienamente provate tutte le circostanze dedotte dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa.
Invero, nel caso di specie, risulta documentalmente provato lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in forza della stipula di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo (si vedano i contratti di lavoro allegati agli atti). È altresì pacifico che, in relazione a tale periodo, la ricorrente non ha percepito la cd. Retribuzione Professionale Docenti, istituita dall'art 7 CCNL
15.3.2001 (si vedano cedolini stipendiali privi della voce RPD cod 677/001).
Per ciò che attiene la questione di diritto sottesa, del resto, la controversia verte sul diritto del personale docente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto o al 30 giugno) a percepire la retribuzione professionale docenti.
Tale voce retributiva è stata introdotta dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo cui: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolari in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva,
denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49,
lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. L'art. 25 comma 1 del CCNI del 31.8.1999, indicava, in linea generale i soggetti destinatari del soppresso compenso individuale accessorio, affermando come lo stesso fosse destinato “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente,
educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b)
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Aggiungendo nei commi successivi che l'emolumento spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1\30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Orbene, la questione controversa riguarda il significato da attribuire al rinvio operato dal comma 3 dell'art. 7 CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI 31.8.1999 dal momento che le stesse statuiscono che l'emolumento in questione può essere erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, escludendo quindi, il personale docente assunto per lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie.
Il mancato riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti anche ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie viola la Clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, secondo la quale: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il sol fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In relazione a tale clausola, la Corte di Giustizia ha affermato che: “Tale
disposizione esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità
di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. (…) il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice” (Sentenza 15.4.2008, n.
268/06).
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
13.9.2007, C-307/05, ) ha evidenziato che la nozione di Persona_1
ragioni oggettive “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed estratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. (cfr. sent. 21 marzo 2015,
Corte di Appello di Roma, n. 2488 e sent. 24 febbraio 2022, Tribunale di Parma,
n. 51). Precisando, altresì, che “i suddetti elementi, possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse, o eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (C-177/14, Regojo
Da.).
Ebbene nel caso di specie, il non ha Controparte_1
addotto alcuna “ragione oggettiva” che giustificherebbe una disparità di trattamento tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e docenti assunti a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, questo Giudicante ritiene il ricorso fondato e pertanto meritevole di accoglimento alla stregua dell'ordinanza della
Cassazione n. 20015/2018, che è intervenuta fissando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma
1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI
del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
L'ordinanza della Corte di Cassazione specifica, inoltre, come “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con le prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
In particolare, la Cassazione ha affermato che: “ (…) l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017).
4. Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il suddetto principio è stato recentemente riaffermato dalla Suprema Corte, che ha ribadito che non esistono “ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né
consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità e al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.”
(Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293).
In ragione di tale principio di diritto, questo Giudicante ritiene che il ricorso debba essere accolto poiché la ricorrente ha svolto una prestazione lavorativa con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo o dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno al 31
agosto. Ne discende, quindi, che deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente all'erogazione della Retribuzione Professionale Docenti ai sensi dell'art. 7
CCNL comparto Scuola 15.3.2001 in relazione al servizio prestato per l'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 in favore del Controparte_1
con supplenze brevi e saltuarie.
[...]
Per la quantificazione di detta retribuzione occorre prendere le mosse dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 il quale al comma 4 prevede che: “il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio); al comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
”
L'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad
• € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) sino al 31 dicembre 2021.
• € 6,15 (€ 184,50:30 giorni) dal 1° gennaio 2022.
Dunque, nel caso di specie, la ha diritto al pagamento della somma Pt_1
pari ad € 2.404,08 a titolo di retribuzione professionale docenti. Tale somma scaturisce moltiplicando i giorni lavorativi negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022
pari a 273 giorni la tariffa giornaliera prevista (pari ad € 5,82) fino al 31/12/2021
e pari a 133 giorni la tariffa giornaliera prevista (pari ad € 6,15) dall'1/1/2022. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art 91 c.p.c., e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro)
e al valore della stessa (€ 2.404,08). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza chela causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettività attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5181 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., così provvede:
[...]
1) accerta e dichiara il diritto della a percepire la retribuzione Pt_1
professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del Controparte_1
con supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2) condanna il al pagamento in favore Controparte_1
della della somma di € 2.404,08 oltre accessori di legge dalla data di Pt_1
maturazione del singolo credito fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna il al pagamento in favore Controparte_1
della delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre Pt_1
maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 30.10.2025
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5181 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Polito presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Padula alla via Nazionale n. 5;
- RICORRRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri , Consiglia CP_2
e coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno CP_3 Controparte_4 alla via Monticelli - loc. Fuorni presso l Controparte_5
;
[...]
- RESISTENTE-
OGGETTO: riconoscimento retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 CCNL 15.3.2001.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.9.2025 esponeva di aver Parte_1
prestato servizio alle dipendenze del e di Controparte_1
aver sottoscritto, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo per un posto comune presso: l'Ist. Compr. “San Cecilia” di Eboli e l'Ist. Compr.
[...]
senza, tuttavia, aver percepito la retribuzione professionale docenti da CP_6
parte del (indennità prevista dall'art. 7 Controparte_1
CCNL del 15.3.2001, riconosciuta, sino ad oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e non anche ai docenti che svolgono, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie).
Pertanto, chiedeva accertare e dichiarare il diritto a percepire la retribuzione professionali docenti (di cui all'art. 7 CCNI del 31.08.1999) in relazione all'attività di supplenza prestata negli anni sopradetti, e per l'effetto,
condannare il al pagamento in suo favore Controparte_1 delle relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti con refusione delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente in giudizio il eccependo l'assoluta Controparte_1
infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad illustrare.
In via pregiudiziale, in punto di fatto, devono ritenersi pienamente provate tutte le circostanze dedotte dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa.
Invero, nel caso di specie, risulta documentalmente provato lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in forza della stipula di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo (si vedano i contratti di lavoro allegati agli atti). È altresì pacifico che, in relazione a tale periodo, la ricorrente non ha percepito la cd. Retribuzione Professionale Docenti, istituita dall'art 7 CCNL
15.3.2001 (si vedano cedolini stipendiali privi della voce RPD cod 677/001).
Per ciò che attiene la questione di diritto sottesa, del resto, la controversia verte sul diritto del personale docente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto o al 30 giugno) a percepire la retribuzione professionale docenti.
Tale voce retributiva è stata introdotta dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo cui: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolari in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva,
denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49,
lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. L'art. 25 comma 1 del CCNI del 31.8.1999, indicava, in linea generale i soggetti destinatari del soppresso compenso individuale accessorio, affermando come lo stesso fosse destinato “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente,
educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b)
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Aggiungendo nei commi successivi che l'emolumento spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1\30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Orbene, la questione controversa riguarda il significato da attribuire al rinvio operato dal comma 3 dell'art. 7 CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI 31.8.1999 dal momento che le stesse statuiscono che l'emolumento in questione può essere erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, escludendo quindi, il personale docente assunto per lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie.
Il mancato riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti anche ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie viola la Clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, secondo la quale: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il sol fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In relazione a tale clausola, la Corte di Giustizia ha affermato che: “Tale
disposizione esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità
di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. (…) il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice” (Sentenza 15.4.2008, n.
268/06).
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
13.9.2007, C-307/05, ) ha evidenziato che la nozione di Persona_1
ragioni oggettive “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed estratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. (cfr. sent. 21 marzo 2015,
Corte di Appello di Roma, n. 2488 e sent. 24 febbraio 2022, Tribunale di Parma,
n. 51). Precisando, altresì, che “i suddetti elementi, possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse, o eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (C-177/14, Regojo
Da.).
Ebbene nel caso di specie, il non ha Controparte_1
addotto alcuna “ragione oggettiva” che giustificherebbe una disparità di trattamento tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e docenti assunti a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, questo Giudicante ritiene il ricorso fondato e pertanto meritevole di accoglimento alla stregua dell'ordinanza della
Cassazione n. 20015/2018, che è intervenuta fissando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma
1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI
del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
L'ordinanza della Corte di Cassazione specifica, inoltre, come “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con le prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
In particolare, la Cassazione ha affermato che: “ (…) l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017).
4. Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il suddetto principio è stato recentemente riaffermato dalla Suprema Corte, che ha ribadito che non esistono “ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né
consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità e al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.”
(Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293).
In ragione di tale principio di diritto, questo Giudicante ritiene che il ricorso debba essere accolto poiché la ricorrente ha svolto una prestazione lavorativa con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo o dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno al 31
agosto. Ne discende, quindi, che deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente all'erogazione della Retribuzione Professionale Docenti ai sensi dell'art. 7
CCNL comparto Scuola 15.3.2001 in relazione al servizio prestato per l'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 in favore del Controparte_1
con supplenze brevi e saltuarie.
[...]
Per la quantificazione di detta retribuzione occorre prendere le mosse dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 il quale al comma 4 prevede che: “il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio); al comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
”
L'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad
• € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) sino al 31 dicembre 2021.
• € 6,15 (€ 184,50:30 giorni) dal 1° gennaio 2022.
Dunque, nel caso di specie, la ha diritto al pagamento della somma Pt_1
pari ad € 2.404,08 a titolo di retribuzione professionale docenti. Tale somma scaturisce moltiplicando i giorni lavorativi negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022
pari a 273 giorni la tariffa giornaliera prevista (pari ad € 5,82) fino al 31/12/2021
e pari a 133 giorni la tariffa giornaliera prevista (pari ad € 6,15) dall'1/1/2022. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art 91 c.p.c., e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro)
e al valore della stessa (€ 2.404,08). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza chela causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettività attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5181 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., così provvede:
[...]
1) accerta e dichiara il diritto della a percepire la retribuzione Pt_1
professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato in favore del Controparte_1
con supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2) condanna il al pagamento in favore Controparte_1
della della somma di € 2.404,08 oltre accessori di legge dalla data di Pt_1
maturazione del singolo credito fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna il al pagamento in favore Controparte_1
della delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre Pt_1
maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 30.10.2025
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro