Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n. 187/2024 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 18 giugno 2025, alle ore 10:32, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n.
187/2024 r.g. sono comparsi l'avv. A. Bonanno, anche in sostituzione dell'avv. Messina, per parte opponente, nonché l'avv. G. Salvo Lombardino, in sostituzione dell'avv. Scozzari, per parte opposta.
Il Giudice dispone la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. Bonanno discute la causa riportandosi alle note conclusive ritualmente depositate.
L'avv. Salvo Lombardino si riporta alle note conclusive depositate il 30/5/25; insiste per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Alle ore 18:05, riaperto il verbale in assenza dei procuratori delle parti
Il Giudice
Pronuncia sentenza, dando contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni della stessa.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 187 R.G. dell'anno 2024 tra:
) rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giacomo Parte_1 C.F._1
Messina e dall'avv. Giacomo Pipitone in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
e
) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Scozzari in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
OPPOSTA avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'udienza del 18/6/2025, cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attore ha proposto, mediante atto di citazione notificato il 25/1/24, opposizione al precetto notificatogli da in data 10/1/24, recante l'importo di € 163.880,44 quale saldo del contratto CP_2
di mutuo fondiario rogato in Marsala, il 28/6/18, dal Notaio dott. , per le seguenti Persona_1
ragioni:
a) mancata indicazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo), con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
b) indeterminatezza delle clausole sugli interessi, poiché non esplicitanti il regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto); c) insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c. a cagione della mancata prova di idoneo atto di erogazione e quietanza della somma oggetto di mutuo.
Parte opponente, pertanto, chiedeva: “1) In via preliminare, sospendere con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo, ovvero del mutuo ipotecario in forza del quale è stato notificato il precetto ed in subordine fissare con decreto l'udienza per la comparizione delle parti, per vi disporre la sospensione richiesta. 2) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'inidoneità del mutuo in forza del quale è stato intimato il precetto opposto ad essere considerato valido titolo esecutivo in quanto non sussistono i requisiti previsti dall'art. 474 cpc;
3) Nel merito, accertare e dichiarare, relativamente al contratto di mutuo fondiario n.741313366 del 28/06/2018, l'indeterminatezza delle clausole di cui agli artt. 1 e 4 aventi ad oggetto la disciplina sulla determinazione degli interessi, in quanto le stesse non esplicitano il regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) adottato per lo sviluppo del piano di ammortamento del rispettivo contratto mutuo e, quindi, non soddisfa/no, da un punto di vista giuridico, il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c.; 4) Previa dichiarazione di nullità delle clausole aventi ad oggetto la disciplina sulla determinazione degli interessi, ricalcolare il piano di ammortamento, del contratto di mutuo fondiario n. 741313366 del
28/06/2018 al tasso legale determinato ai sensi dell'art. 117 comma 7° TUB con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
5) All'esito dei ricalcoli, ed in relazione a quanto finora pagato dall'odierno attore, a titolo di preammortamento e/o ammortamento, verificare quante rate del rapporto mutuo fondiario n. 741313366 del 28/06/2018, restano ancora da pagare
(suddividendole nel nuovo piano di ammortamento), ovvero se lo stesso rapporto di mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se parte attrice sia passata a credito;
6) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario n. 741313366 del 28/06/2018, in quanto nelle stesse manca l'indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE); 7) Accertare e dichiarare che la mancata indicazione del TAE determina l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT, ai sensi dell'art. 117, comma 7°, T.U.B.; 8) Previa dichiarazione di nullità delle relative clausole previste nel contratto di mutuo fondiario n. 741313366 del 28/06/2018, rideterminare il contratto di mutuo fondiario al tasso dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti la stipulazione dello stesso e pari al tasso del meno zero virgola quattrocentoventi percento ( - 0,420%), conseguente conformare il piano di ammortamento originale a quello ricalcolato dal CTP;
9) A seguito dei ricalcoli sopraindicati , in via principale e/o subordinata, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il rapporto di mutuo di cui sopra, risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza;
10) A seguito dei ricalcoli sopraindicati , in via principale e/o subordinata, ove dovesse risultare che l'istituto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza , dichiarare che parte di tale somma debba essere utilizzata per compensare l'eventuale debito residuo, ove sussista, oppure condannare l'istituto di credito a rimborsare tale somma al Sig. ; 11) Qualora Parte_1
permanga comunque un debito, dichiarare che parte opponente può ancora corrispondere il residuo debito, per le restanti rate, alla luce del nuovo piano di pagamento rateale;
12) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarre in favore dei sottoscritti legali”.
In data 5/9/24, si costituiva parte opposta chiedendo il rigetto della opposizione con vittoria delle spese.
2) Infondatezza delle doglianze indicate sub a) e b).
2.1) Il contratto in esame è un mutuo a tasso variabile con piano di ammortamento alla francese.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato che: “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile […] non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
” (Cass. Civ. sez. I,
19/03/2025, n.7382, che ha esteso anche al mutuo a tasso variabile quanto già autorevolmente statuito in ordine al mutuo a tasso fisso da Cass. Civ. SS.UU. n.15130/2024; in senso conforme, nella giurisprudenza di merito: Trib. Vicenza n. 909/2025; Trib. Milano n. 4737/2025; Trib. Marsala n.
289/2025; Corte d'Appello di Venezia n. 1589/2025).
2.2) Come condivisibilmente chiarito dalla Suprema Corte, dunque, nel tipo contrattuale in esame non ricorre alcuna capitalizzazione degli interessi, sì che si rivela inconferente la doglianza (a) in ordine alla mancata indicazione del TAE (la cui necessità è correlata, per l'appunto, al fenomeno anatocistico, come precisato dalla stessa parte opponente nei propri atti) e il conseguente richiamo all'art. 117 TUB.
2.3) Ancora, l'estensione al mutuo a tasso variabile dei principi di diritto enunciati dalla sopra richiamata pronuncia delle Sezioni Unite consente di ritenere assente il profilo di indeterminatezza lamentato dall'opponente (b), poiché in presenza della chiara indicazione contrattuale del tasso di interesse nominale (2 %), del numero delle rate mensili (trecentosessanta) e della loro specifica composizione (specificamente indicata nel piano di ammortamento allegato quanto alla - ovviamente
– sola progressione della quota capitale sulla quale computare gli interessi al tasso variabile individuato secondo i criteri predeterminati) può escludersi qualsivoglia vulnus a carico della trasparenza contrattuale, “Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass. Civ. 19/03/2025, n.7382).
3) Ancora, nel contratto in esame, all'articolo primo, il Notaio rogante dà atto che il mutuante
“consegna alla Parte mutuataria, un mandato, emesso sule casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di euro 170.000,00 (euro cenntosettantamila) della quale somma la Parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza”, mentre all'articolo secondo recita “la parte mutuataria riconsegna alla Banca mutuante l'intera somma mutuata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa finché non sia stata giustificata alla Banca entro il termine di novanta (90) giorni da oggi e con le conseguenze, in difetto, previste dal patto n. 1 del capitolato allegato, l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano inoltre adempiute le seguenti altre condizioni […]”.
Da tali clausole parte opponente (c) fa derivare la propria doglianza in ordine al difetto di esecutorietà ex art. 474 c.c. del mutuo dedotto in precetto, contestandone il difetto di concreta traditio della somma data in mutuo.
Ebbene, con altro recente arresto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. Civ. sez. un.,
06/03/2025, n.5968).
Il contratto di mutuo in esame, dunque, ha efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c. giacché contemplante la quietanza dichiarata dal mutuatario, sì che anche la ragione di opposizione in esame appare priva di fondamento.
4) Le spese di lite.
La decisione della lite si fonda, essenzialmente, su principi di diritto precisati da due pronunce delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervenute in corso di causa. Tuttavia, detta circostanza non può dare luogo all'integrale compensazione delle spese di lite, dal momento che – ciò nonostante – l'opponente ha ribadito le proprie ragioni di opposizione sopra indicate alle lettere a) e b) anche in memoria conclusiva.
Pertanto, appaiono sussistere i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione di ½, con residuo a carico di parte opponente, liquidato in dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rifondere la parte opposta delle spese di lite che, già compensate in ragione di ½, liquida in complessivi € 3.526,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
3) manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Marsala, 18/6/2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo