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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 10479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10479 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 22851/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 24/06/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
27.11.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 27/11/2024 promossa
DA
c.f. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1978, rappresentato e difeso dall' avv. BELTRAMINI FEDERICA con studio in VIA
ARCHIMEDE, 16 20129 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
già residente nel comune di Casal Bottano ed Uniti (CR) attualmente CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 5 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 19.07.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
NEL MERITO: dichiarare la separazione giudiziale personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio civile celebrato il 15/4/2008 in Sesto S. Giovanni (Mi) - trascritto nei Registri dello stato civile del comune di Sesto San Giovanni – Mi- al n. 44 - Parte 1 anno 2008, confermando la pronuncia di scioglimento della comunione legale alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati, come già avviene, con scioglimento della comunione legale dei beni e obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare, ove credano, la propria residenza;
2. Il Signor dà atto di provvedere al proprio mantenimento e di Parte_1 non avere alcun bene in comune con la SI;
Controparte_1
3. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario connesso e preordinato alla richiamata pronuncia. CHIEDE ALTRESI' All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni /conclusioni soprariportate mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San
Giovanni
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 15/04/2008 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di SESTO SAN GIOVANNI (MI) nell'anno 2008, atto n. 44, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli,
pagina 2 di 5 con ricorso depositato in data 21.06.2024 il chiedeva la separazione personale Parte_1
dei coniugi e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., senza ulteriori condizioni;
allegava che dopo qualche anno il matrimonio si deteriorava e la moglie faceva rientro in Romania facendo perdere le proprie tracce, all'udienza di fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 16.07.2024, tenutasi in data 27.11.2024, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 26.7.2024, veniva dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della resistente e veniva sentito liberamente il ricorrente che dichiarava: “dopo il matrimonio abbiamo vissuto insieme un anno e mezzo ma lei mi ha detto che l'Italia non le piaceva e che voleva andare in Austria. Quindi è andata via di casa e non l'ho più vista. L'ho sentita per qualche mese, ma poi non ho avuto più notizie”. Il Presidente relatore autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dava atto che da quella data cessava il regime patrimoniale della comunione legale ai sensi dell'art. 191
c.c. mandando la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile il provvedimento ai fini della annotazione dello scioglimento della comunione legale. Non assumeva ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dal ricorrente le conclusioni come in epigrafe trascritte, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nelle domane svolte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
pagina 3 di 5 L'irreperibilità della resistente che non ha neppure ritenuto di comunicare al coniuge la sua attuale residenza, la lunga separazione di fatto, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Le ulteriori domande
Lo scioglimento della comunione legale è un effetto automatico previsto dalla legge al secondo comma dell'art. 191 co 2 c.c. e si verifica al momento della comparizione delle parti innanzi
Presidente delegato alla udienza di prima comparizione del giudizio separativo allorché i coniugi vengono autorizzati a vivere separati.
Nessuna pronuncia in ordine ad obblighi di mantenimento dei coniugi deve essere assunta in mancanza di domande.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del procedimento sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile
[...] Controparte_1
in SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 15/04/2008 , iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di SESTO SAN GIOVANNI (MI) nell'anno 2008, atto n. 44, Parte I,
pagina 4 di 5 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di SESTO SAN
GIOVANNI (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b),
4. Spese al definitivo.
Milano 27/11/2024
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 24/06/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
27.11.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 27/11/2024 promossa
DA
c.f. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1978, rappresentato e difeso dall' avv. BELTRAMINI FEDERICA con studio in VIA
ARCHIMEDE, 16 20129 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
già residente nel comune di Casal Bottano ed Uniti (CR) attualmente CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 5 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 19.07.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
NEL MERITO: dichiarare la separazione giudiziale personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio civile celebrato il 15/4/2008 in Sesto S. Giovanni (Mi) - trascritto nei Registri dello stato civile del comune di Sesto San Giovanni – Mi- al n. 44 - Parte 1 anno 2008, confermando la pronuncia di scioglimento della comunione legale alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati, come già avviene, con scioglimento della comunione legale dei beni e obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare, ove credano, la propria residenza;
2. Il Signor dà atto di provvedere al proprio mantenimento e di Parte_1 non avere alcun bene in comune con la SI;
Controparte_1
3. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario connesso e preordinato alla richiamata pronuncia. CHIEDE ALTRESI' All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni /conclusioni soprariportate mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San
Giovanni
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 15/04/2008 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di SESTO SAN GIOVANNI (MI) nell'anno 2008, atto n. 44, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli,
pagina 2 di 5 con ricorso depositato in data 21.06.2024 il chiedeva la separazione personale Parte_1
dei coniugi e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., senza ulteriori condizioni;
allegava che dopo qualche anno il matrimonio si deteriorava e la moglie faceva rientro in Romania facendo perdere le proprie tracce, all'udienza di fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 16.07.2024, tenutasi in data 27.11.2024, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 26.7.2024, veniva dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della resistente e veniva sentito liberamente il ricorrente che dichiarava: “dopo il matrimonio abbiamo vissuto insieme un anno e mezzo ma lei mi ha detto che l'Italia non le piaceva e che voleva andare in Austria. Quindi è andata via di casa e non l'ho più vista. L'ho sentita per qualche mese, ma poi non ho avuto più notizie”. Il Presidente relatore autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dava atto che da quella data cessava il regime patrimoniale della comunione legale ai sensi dell'art. 191
c.c. mandando la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile il provvedimento ai fini della annotazione dello scioglimento della comunione legale. Non assumeva ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dal ricorrente le conclusioni come in epigrafe trascritte, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nelle domane svolte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
pagina 3 di 5 L'irreperibilità della resistente che non ha neppure ritenuto di comunicare al coniuge la sua attuale residenza, la lunga separazione di fatto, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Le ulteriori domande
Lo scioglimento della comunione legale è un effetto automatico previsto dalla legge al secondo comma dell'art. 191 co 2 c.c. e si verifica al momento della comparizione delle parti innanzi
Presidente delegato alla udienza di prima comparizione del giudizio separativo allorché i coniugi vengono autorizzati a vivere separati.
Nessuna pronuncia in ordine ad obblighi di mantenimento dei coniugi deve essere assunta in mancanza di domande.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del procedimento sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile
[...] Controparte_1
in SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 15/04/2008 , iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di SESTO SAN GIOVANNI (MI) nell'anno 2008, atto n. 44, Parte I,
pagina 4 di 5 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di SESTO SAN
GIOVANNI (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b),
4. Spese al definitivo.
Milano 27/11/2024
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
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