Trib. Firenze, sentenza 10/09/2025, n. 2877
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Sentenza 10 settembre 2025

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Il Tribunale di Firenze, Sezione Terza Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società attrice nei confronti di un'altra società convenuta, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo esercizio del recesso da un contratto di distribuzione commerciale ultraventennale. L'attrice lamentava che la convenuta avesse illegittimamente interrotto il rapporto commerciale, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 518.000,00, oltre rivalutazione e interessi. A fondamento della propria domanda, l'attrice esponeva la natura del rapporto commerciale, caratterizzato dall'acquisto di cucine a marchio della convenuta, dalla promozione del relativo brand attraverso allestimenti dedicati, pubblicità e formazione del personale, e dalla reciproca soddisfazione economica, con un fatturato medio annuo di € 281.461,00 nel periodo 2016-2020. Contestava la lettera di recesso della convenuta del 30/09/2020, ritenendola inaspettata e lesiva, soprattutto alla luce di ingenti lavori di ristrutturazione intrapresi dall'attrice per allestire spazi dedicati al marchio. L'attrice censurava l'abusività del recesso, in quanto contrario ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., lamentando il mancato rispetto di un congruo termine di preavviso e quantificando i danni in € 422.191,50 per mancato guadagno, oltre ai costi sostenuti per investimenti e al danno da discredito commerciale. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree, sostenendo che il rapporto dovesse qualificarsi come contratto di distribuzione commerciale atipico senza esclusiva, e che il recesso fosse legittimamente esercitato per giusta causa, rappresentata dalla drastica riduzione del fatturato dell'attrice riferibile ai prodotti a marchio, circostanza che legittimava un recesso "in tronco" senza obbligo di preavviso. In subordine, la convenuta affermava di aver comunque concesso un preavviso complessivamente pari a nove mesi, e che l'interruzione del rapporto non avesse causato alcun danno all'attrice, anzi, quest'ultima avesse visto un aumento del proprio fatturato nel 2021.

Il Tribunale di Firenze ha respinto la domanda attorea, ritenendo che il rapporto tra le parti dovesse qualificarsi come contratto di concessione di vendita, schema contrattuale atipico. Ha accertato che la convenuta aveva esercitato un recesso libero o "ad nutum", soggetto all'obbligo di un preavviso congruo, la cui mancanza integrava una violazione dei canoni di buona fede e correttezza. Tuttavia, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un accordo tra le parti circa la prosecuzione del rapporto contrattuale oltre il termine di tre mesi di preavviso inizialmente comunicato, e ha ritenuto non provata la congruità di un preavviso inferiore ad un anno, data la durata ultraventennale del rapporto e i volumi di fatturato in relazione al marchio. Nonostante ciò, la domanda risarcitoria dell'attrice è stata rigettata per mancata prova del danno emergente (investimenti), del lucro cessante (mancato guadagno, non potendo prescindersi da dati certi e concreti per la liquidazione equitativa, e non essendo stato prodotto il fatturato complessivo del 2021), né del danno da mancato profitto per la vendita delle cucine restituite, né del danno d'immagine. Le spese di lite sono state poste a carico dell'attrice soccombente e liquidate in € 18.292,60, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 10/09/2025, n. 2877
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 2877
    Data del deposito : 10 settembre 2025

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