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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/09/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5562/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5562/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv.to PATRONE SERGIO e Parte_1 dall'avv.to TORTORELLA FRANCESCO
ATTORE
E rappresentata e difesa dall'avv.to MASSAI ALESSANDRO CP_1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO e IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, di seguito, per brevità, Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la (di Pt_1 CP_1 seguito, per brevità, ), chiedendo: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa e respinta, per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte A) accertare e dichiarare che la (con sede in Barberino CP_1
Tavarnelle alla via C. Colombo 1 - P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t. ha P.IVA_1 illegittimamente esercitato il recesso dal contratto in essere con la e, comunque, Parte_1 risolto/cessato illegittimamente il rapporto contrattuale di cui in narrativa e, per l'effetto, B) condannare (con sede in Barberino Tavarnelle –FI - alla via C. Colombo 1 - P.IVA ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore della per tutti i titoli di Parte_1 cui in narrativa, di tutti i danni derivanti dall'illegittima cessazione del rapporto contrattuale, quantificati in € 518.000/00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche da determinarsi in
1 via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del diritto al saldo. C) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che:
-Emmerre è un'azienda dedita alla vendita al dettaglio di beni di arredamento e cucine, presso i propri locali ubicati in Roma;
-tra e convenuta nel presente giudizio intercorreva un rapporto Pt_1 CP_1 commerciale ultraventennale e, precisamente, in essere da oltre venticinque anni;
-le modalità di svolgimento del rapporto commerciale tra le parti in causa si estrinsecavano nell'acquisto, con apposita e concordata scontistica, di cucine a marchio da parte di CP_1
la quale, poi, metteva in vendita le medesime presso i propri locali (cfr. doc. 2 Pt_1 di parte attrice);
-nell'ambito di detto rapporto, promuoveva, altresì, sul territorio, la vendita di Pt_1 cucine a marchio , in modo da favorirne la diffusione commerciale, attraverso una CP_1 serie di attività strumentali quali l'allestimento di spazi dedicati al marchio nei propri locali, l'utilizzo dell'insegna sia fuori che dentro i propri locali commerciali, il ricorso a CP_1 materiale pubblicitario e l'implementazione di software apposito per la simulazione di progetti di realizzazione delle cucine a marchio;
CP_1
-in tale contesto si collocavano anche i corsi di formazione del personale che Pt_1 aveva organizzato sia presso i locali commerciali di parte attrice sia presso l'azienda CP_1 fornitrice medesima, l'ultimo dei quali risalente al febbraio 2020, nonché alcuni eventi di carattere pubblicitario, come per esempio lo “Show Cooking” organizzato nel 2018;
-nel quadro di detti rapporti, svolgeva anche attività pubblicitaria sul territorio, Pt_1 in relazione al marchio CP_1
- il rapporto commerciale con la società fornitrice si era sempre svolto all'insegna della reciproca soddisfazione economica e i fatturati conseguiti da in riferimento al Pt_1 brand di interesse erano sempre stati considerati da in linea con le proprie strategie CP_1 commerciali: il fatturato medio conseguito da parte attrice, proprio in relazione ai prodotti a marchio nel periodo a cavallo tra il 2016 e il 2020, nonostante la generale CP_1 congiuntura economica negativa dovuta alla pandemia da COVID – 19 era stato pari a Euro 281.461,00;
-con lettera in data 30/09/2020 (doc. 3 parte attrice), comunicava a CP_1 Pt_1
l'interruzione del rapporto commerciale in essere con efficacia alla data del 1/01/2021, evidenziando la necessità di “rivedere nella totalità la propria posizione” e fornendo la dettagliata indicazione delle modalità di regolazione dei rapporti inter partes:
i) accettazione degli ordini sino al dicembre 2020;
ii) assistenza sino al 31/03/2021;
2 iii) perdita, con efficacia immediata della scontistica agevolata sino a quella data praticata;
iv) perdita, con efficacia immediata di qualsiasi bonus/agevolazione/ premio;
v) restituzione, entro il 31/12/2020 di strumenti di vendita, cartellonistica e insegne;
CP_1
-alla lettera succitata, faceva seguito la missiva in data 7/12/2020 a firma del legale di (doc.5 di parte attrice) con cui si contestava la non correttezza del recesso Pt_1 esercitato da parte di trattandosi di decisione che interveniva in maniera del tutto CP_1 inaspettata, nel contesto di un rapporto consolidato e pluriventennale, aggiungendosi che a seguito dei contatti intervenuti con la a febbraio 2020, aveva avviato Pt_1 CP_1 ingenti lavori di ristrutturazione dei propri locali commerciali, onde allestire un adeguato spazio dedicato al marchio;
-a detta missiva , per il tramite del proprio legale, replicava con lettera in data CP_1
26/12/2020 (doc. 6 di parte attrice) con cui giustificava la propria decisione di recedere dal rapporto contrattuale, in relazione a “non meglio specificati” standard qualitativi non rispettati e alla affermata riduzione del fatturato della riferibile ai prodotti a Pt_1 marchio;
CP_1
-a detta comunicazione faceva seguito la replica del legale di il quale, con missiva Pt_1 del 16/03/2021, eccepiva l'abusività del recesso, formulando richiesta di risarcimento del danno (doc. 7 parte attrice);
-sul punto, segnatamente, chiedeva il risarcimento del danno per Euro Pt_1
50.445,33, oltre IVA e interessi, corrispondente al mancato pagamento della fattura emessa dalla stessa in relazione alla restituzione dei prodotti a marchio , già in giacenza presso CP_1
i locali di parte attrice;
oltre alla somma di Euro 521.000,00, per i danni patiti a seguito dell'abusivo esercizio del diritto di recesso ad opera della convenuta.
In punto di diritto, parte attrice ha censurato la abusività del recesso esercitato da CP_1 in quanto contrario ai principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art.1375 c.c.), rimarcando il mancato rispetto di un congruo termine di preavviso, da valutare in relazione alla durata di venticinque anni del rapporto di cui trattasi.
Quantificava parte attrice, per l'effetto, i pregiudizi patrimoniali subiti, per effetto di detto esercizio, contra ius, del diritto di recesso, in Euro 422.191,50, per mancato guadagno tenuto conto, da un lato, del fatturato medio annuo e, dall'altro lato, di un periodo di preavviso congruo pari a 18 mesi. Richiedeva, altresì, parte attrice la quantificazione del danno conseguente ai costi sostenuti per gli investimenti connessi al marchio di cui trattasi.
Infine, veniva formulata domanda risarcitoria per il danno da discredito commerciale conseguente alla perdita dei prodotti a marchio , oltre a quello relativo al margine di CP_1 guadagno riferibile alla mancata vendita delle cucine già presenti presso e Pt_1 restituite a a seguito dell'interruzione del rapporto contrattuale, per Euro 88.278,00. CP_1
3 Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree e, così, formulando le CP_1 proprie conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, : 1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto non ricorrendo le condizioni e i presupposti legittimanti la pretesa di parte attrice, e comunque non provato il danno lamentato da parte attrice e quindi per tutte le motivazioni meglio e puntualmente indicate nel corpo della comparsa di costituzione. 2) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge…”.
Parte convenuta a fondamento della propria domanda di rigetto formulava una serie di deduzioni difensive:
-il rapporto intercorrente con non doveva essere inquadrato nell'ambito delle Pt_1 figure tipiche della somministrazione o del contratto di agenzia, bensì ricondotto alla fattispecie atipica del contratto di distribuzione commerciale, senza esclusiva, caratterizzata da ampia autonomia economica e contrattuale in capo alle parti;
aveva, pertanto, correttamente esercitato il diritto di recesso, nell'ambito della CP_1 propria autonomia contrattuale ed economica, sia sotto il profilo dei motivi posti a fondamento dello stesso, che del rispetto del termine di preavviso;
- con riferimento al primo aspetto, le ragioni poste a fondamento della propria decisione di interrompere il rapporto contrattuale erano state correttamente ricondotte ad una drastica riduzione del fatturato imputabile a parte attrice, in relazione ai prodotti a marchio : il fatturato di in relazione ai soli prodotti a marchio si era CP_1 Pt_1 CP_1 ridotto del 300%, passando da un fatturato di € 439.009 80 ad un fatturato di € 156.830,00, in soli cinque anni dal 2015 al 2019;
- stante la sussistenza di una giusta causa di recesso, basata sulla drastica riduzione del fatturato di in relazione ai prodotti veniva meno l'obbligo di fornire un Pt_1 CP_1 congruo preavviso alla controparte, potendo ritenersi legittimo, alla luce della giurisprudenza prevalente, un recesso c.d. in tronco;
- fermo quanto sopra, stante il diuturno rapporto intercorso con CP_1 Pt_1 sosteneva di aver comunque concesso alla stessa un congruo preavviso, in quanto su richiesta della predetta e a seguito della missiva del 30/09/2020 aveva accordato a parte attrice una proroga del termine di efficacia del contratto sino al 30/06/2021, tradottasi, in concreto, in un termine di preavviso complessivamente pari a 9 mesi, essendo la comunicazione di interruzione della relazione contrattuale data datata 22/09/2020;
- aggiungeva la convenuta che la decisione di interrompere i rapporti commerciali con non poteva ritenersi improvvisa, in considerazione del fatto che era stata Pt_1 comunque preceduta da incontri con i vertici delle due parti in cui erano state esposte le
4 criticità legate alla riduzione del fatturato relativo ai prodotti a marchio e imputabile CP_1
a Pt_1
- da ultimo rilevava che nessun danno era stato comunque subito da in CP_1 Pt_1 considerazione del fatto che, a seguito dell'interruzione dei rapporti, quest'ultima aveva comunque visto un aumento del proprio fatturato, per l'anno 2021, del 18%; talchè l'interruzione del rapporto doveva ritenersi vantaggiosa per entrambe le società.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c., articolando le proprie istanze istruttorie e, specificatamente, chiedendo, parte attrice, l'ammissione delle prove per testi su molteplici capitoli di prova e, parte convenuta, oltre alla prova per testi, anche l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Pt_1
Parte attrice chiedeva, altresì, disporsi consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione dei danni subiti.
Con ordinanza in data 28/03/2024 il Giudice, ritenute non ammissibili le istanze istruttorie, formulate da ambo le parti, rigettava le relative richieste, le cui motivazioni si richiamano integralmente.
All'udienza dell'8/04/2025, le parti precisavano le proprie conclusioni in udienza come da verbale e la causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
La domanda attorea non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni che in appresso si vanno ad esporre.
1. Sull'esercizio del diritto di recesso da parte di . CP_1
1.1. Sull'inquadramento del rapporto contrattuale tra e e sulla titolarità del diritto di Pt_1 CP_1 recesso da parte di . CP_1
Dalle allegazioni e deduzioni delle parti è emersa la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, nel contesto del quale, da un lato, società produttrice di cucine, forniva CP_1
i relativi prodotti e complementi d'arredo, previa emissione delle relative fatture e, dall'altra parte, società dedita alla vendita al dettaglio di prodotti di arredamenti, Pt_1 acquistando i prodotti con apposita scontistica, ne proponeva l'acquisto alla propria CP_1 clientela, occupandosi anche di eventuali interventi di manutenzione e sostituzione delle cucine, attraverso complementi e pezzi che venivano acquistati direttamente presso CP_1
Tali circostanze di fatto, già dedotte da parte attrice, non sono state contestate dalla convenuta;
talché possono ritenersi pacifiche.
Pacifico, in quanto non oggetto di contestazione è, altresì, il fatto, dedotto da Pt_1 che, nel quadro del ridetto rapporto contrattuale, la predetta avesse anche predisposto
5 idonei spazi all'interno dei locali in cui esercitava la propria attività di impresa, interamente dedicati all'allestimento delle cucine a marchio favorendone, presso il proprio CP_1 bacino di clientele, la distribuzione e, quindi, l'affermazione commerciale.
Provato in causa, in quanto non contestato dalla convenuta, è, peraltro, il fatto che parte attrice pubblicizzasse il marchio avvalendosi di cartellonistica, materiale CP_1 pubblicitario e insegne dentro e fuori dai propri locali commerciali. CP_1
Risulta, nondimeno, pacifica, perché dedotta da parte attrice e non contestata da la CP_1 circostanza che trattavasi di rapporto non solo significativamente risalente, in quanto di durata venticinquennale, ma altresì, consolidato nel tempo.
Alla luce delle circostanze di cui sopra, il rapporto contrattuale intercorso tra e Pt_1 può correttamente inquadrarsi nel contratto di concessione di vendita, ricostruito CP_1 come schema contrattuale consensuale e atipico.
Di tale fattispecie contrattuale, segnatamente, si è occupata la Giurisprudenza, non solo di legittimità, ma anche di merito, precisando che: “Il contratto di distribuzione commerciale o di concessione di vendita è un contratto atipico, avente natura di "contratto normativo", dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita (rivendita) e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti mediante la stipula a condizioni predeterminate nell'accordo iniziale. Tale contratto fa sorgere effetti obbligatori in capo alle parti, in quanto con esso il concessionario rivenditore assume l'obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che vengono acquisiti mediante la stipulazione di singoli contratti d'acquisto. Affinché un contratto possa essere qualificato come concessione di vendita è dunque necessaria la sussistenza, in capo al concessionario, di obbligazioni ulteriori rispetto alla mera rivendita di prodotti del concedente, dovendo il primo - in cambio di una remunerazione costituita dal vantaggio concorrenziale derivantegli dall'esclusiva
o quasi -esclusiva per vendere i prodotti del concedente in un dato mercato, nonché dall'eventuale aiuto fornitogli in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, di trasmissione del "know -how" o di agevolazioni di pagamento - svolgere un'attività positiva finalizzata a garantire la distribuzione dei prodotti del concedente e a contribuire ad ampliarne la diffusione, così offrendo, anche in virtù della garanzia di approvvigionamento, ed eventualmente della sua partecipazione alla strategia commerciale del concedente, servizi e vantaggi che non possono essere offerti da un semplice rivenditore, e che si traducono nella possibilità di conquistare, a vantaggio dei prodotti del concedente, una maggiore porzione di quel mercato (cfr. Tribunale Busto Arsizio sez. III, 21/05/2021, n.816; nonché ex multis: Cassazione civile, sez. II, 03/10/2007, n. 20775; nonché Cassazione n. 1469 del 22/02/1999).
Il diritto di recesso esercitato da con lettera in data 22 settembre 2020 (doc. 3 delle CP_1 produzioni attoree) va, dunque, inquadrato nel contesto di detta fattispecie contrattuale, che, in quanto atipica, non è sussumibile né nel contratto di agenzia, né in quello di somministrazione o di mandato.
Cionondimeno, consistente è quell'orientamento (cfr. Cassazione Civile, Sezione III, sentenza n. 13079 del 14/07/2004; nonché nella giurisprudenza di merito: Tribunale di
6 Napoli n. 9956 del 14/09/2012; Tribunale di Firenze n. 1538 del 5/06/2021) che proprio in tema di recesso e segnatamente di recesso libero o ad nutum evoca l'applicazione, in via analogica, del disposto dell'art. 1569 c.c. che prevede, ove il contratto abbia durata indeterminata, che ciascuna delle parti possa recedere dando preavviso nel termine pattuito o, in assenza di pattuizione, in un congruo termine avuto riguardo alla natura del contratto.
Non appare, peraltro, ultroneo rimarcare che ad analoga conclusione può pervenirsi, anche applicando allo schema contrattuale atipico di cui trattasi i principi generali in tema di contratti di durata, quale è pacificamente il contratto di distribuzione commerciale, con conseguente operatività, anche in tale contesto dello strumento del recesso libero dei singoli contraenti.
1.2. Sulle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte di . CP_1
Dalle deduzioni attoree e dalle risultanze documentali emerge come non abbia CP_1 correttamente esercitato il proprio diritto di recesso, nell'ambito del diuturno e consolidato rapporto contrattuale di distribuzione commerciale che la legava a parte attrice.
Parte convenuta, infatti, ha dedotto, ai fini del rigetto della domanda attorea, che, nel caso concreto, non risulta violato nessun canone di correttezza e buona fede in quanto il proprio recesso risultava motivato da una giusta causa, integrata dalla affermata riduzione del fatturato di in relazione al marchio La sussistenza della giusta causa di Pt_1 CP_1 interruzione del rapporto contrattuale legittimava, in tale prospettazione, un recesso in tronco, da ritenersi, pertanto, conforme a correttezza e buona fede.
Mette conto evidenziare che il recesso di parte convenuta debba ricostruirsi come recesso libero e non come recesso vincolato o per giusta causa, poiché le deduzioni di parte convenuta non hanno trovato riscontro in atti.
In tal senso depone, innanzitutto, il tenore della stessa lettera con cui la società ha interrotto il rapporto contrattuale con ove si invoca una generica, “necessità di Pt_1 rivedere nella totalità la propria posizione” (doc. 2 parte convenuta).
Non sono, inoltre, idonee a provare un'effettiva giusta causa di recesso le ulteriori produzioni di parte convenuta.
Quanto al documento 5, relativo ai dati di fatturato prende in Pt_1 CP_1 considerazione un arco temporale di sette anni dal 2015 al 2021.
Tale documento, nondimeno, evidenzia un andamento decrescente del fatturato per l'anno 2017 e 2018, rispetto agli anni 2015 e 2016, mentre mostra, per l'anno 2019 un fatturato finanche maggiore rispetto al biennio precedente. Da ultimo, emerge un nuovo decremento per gli anni 2020 e 2021.
Poiché nel settembre 2020 è stato esercitato, il recesso da parte di non può CP_1 considerarsi dirimente la circostanza che il fatturato riferibile al 2021 risulti, per tabulas, pari a soli 9.000,00 Euro, in quanto trattasi di dati riferibili a data successiva all'interruzione del 7 rapporto contrattuale, in cui la fatturazione è limitata all'attività di assistenza di Pt_1 in relazione alle cucine a marchio CP_1
D'altronde, depone in tal senso la circostanza, documentalmente provata da parte attrice, per cui le cucine, già presenti presso sono state restituite a già nel Pt_1 CP_1 novembre 2020 (documento 8 di parte attrice).
Quanto al documento 6 di parte convenuta, anche gli ordinativi per l'anno 2020/2021 si riferiscono al periodo successivo all'intervenuta interruzione del rapporto contrattuale, per effetto del recesso di La circostanza per cui i volumi di tali ordinativi siano diminuiti CP_1
e risultino limitati a importi contenuti è da ricondurre alla circostanza che non Pt_1 effettuava nuovi ordini di cucine, bensì solo di pezzi di ricambio ai fini dell'attività di assistenza e manutenzione su cucine già vendute. In definitiva il documento 6 si riferisce a dati successivi all'esercizio del diritto di recesso che non provano l' affermata giusta causa del medesimo.
Indimostrata risulta anche la prospettazione di parte convenuta, secondo cui Pt_1 non promuoveva il brand , poiché, a fronte di un fatturato in crescita, presentava una CP_1 flessione solo di quello la deduzione è rimasta sfornita di prova. CP_1
Pertanto, ha esercitato un recesso libero o ad nutum, soggetto all'obbligo di un CP_1 preavviso congruo, la mancanza del quale porta ad uno scrutinio di non conformità dello stesso ai canoni di buona fede e della correttezza in executivis, in un'ottica di necessario bilanciamento degli interessi delle parti contrattuali e nel quadro di una necessaria difesa degli interessi contrattuali ed economici del contraente che subisce il recesso.
Sul punto occorre ricordare l'insegnamento della Cassazione secondo cui: “Qualora un contratto preveda il diritto di recesso "ad nutum" in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici” (Ordinanza n. 10324 del 29/05/2020; sul recesso ad nutum in tema di contratti di distribuzione commerciale, si richiama anche Cassazione Civile Sezione III, sentenza n. 13079 del 14707/2004). Trattasi di principi generali applicabili anche quante volte il recesso venga esercitato in assenza di una pattuizione, come nel caso di specie.
Ciò posto, occorre verificare se l'interruzione del rapporto sia avvenuta in modo conforme a buona fede e correttezza, in relazione alla modalità di esercizio del relativo diritto, con
8 particolare riferimento alla censurata mancanza di rispetto di un congruo termine di preavviso.
Non risulta fondata, per converso, la tesi della parte convenuta, per cui non si pone la necessità di detta verifica, a fronte dell'accordo che era intercorso tra e Pt_1 CP_1 circa la prosecuzione del rapporto sino al 30 giugno 2021, mediante lo scambio di due missive, riferibili ai docc. 3 e 4 del fascicolo di parte convenuta.
Dalle emergenze istruttorie si ricava, di contro, che tra le parti non è stato raggiunto nessun accordo in tal senso.
Per vero, la lettera in data 30 settembre 2020 inviata da a a seguito della Pt_1 CP_1 comunicazione di recesso del 22 settembre 2020, non evidenzia alcuna richiesta di proroga dell'efficacia del contratto, limitandosi parte attrice, in detta missiva, ad auspicare il raggiungimento di un futuro e nuovo accordo.
Le successive interlocuzioni, invece, evidenziano le rispettive contestazioni sollevate dalle parti: nella lettera del 07/12/2020, infatti, censurava, in via formale e per il Pt_1 tramite del proprio legale, la improvvisa e immotivata interruzione del rapporto contrattuale;
seguiva la risposta di il 26/12/2020, cui replicava parte attrice, in data CP_1
16/03/2021, con formulazione di una espressa richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Non è, in definitiva, provato in atti alcun accordo tra le parti circa la prosecuzione del rapporto contrattuale tale da determinare un superamento del preavviso di tre mesi di cui alla missiva del 22 settembre 2020.
Non può, nondimeno, ritenersi integrato un accordo, in tal senso, per effetto della prosecuzione dei rapporti in via di fatto, come sostiene la convenuta, in quanto, il documento 6 relativo agli ordinativi di a far data da ottobre 2020 riguarda Pt_1 esclusivamente complementi sostitutivi delle cucine già oggetto di vendita e non ulteriori cucine da proporre in vendita, come correttamente rilevato da parte attrice.
In tal senso depone, altresì, la circostanza che, come emerge dal documento 8 di parte attrice, le cucine a marchio già presenti nei locali di parte attrice, sono state oggetto CP_1 di restituzione, già a novembre del 2020.
La carenza di prova sul punto non può ritenersi superabile attraverso la capitolazione che parte convenuta ha formulato già in comparsa di costituzione risposta (cfr. pagina 31, capp 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta) e ritenuta inammissibile con ordinanza istruttoria citata in premessa, in quanto, ex art. 2723 c.c., trattandosi di patto contrario al tenore di un documento, rappresentato dalla lettera del 22 settembre 2020 e esso successivo, la prova per testi passa attraverso un vaglio di verosimiglianza della circostanza dedotta nel capitolo.
Nel caso de quo, nondimeno, tale verosimiglianza difetta, atteso che, dalla corrispondenza in atti (vedasi fascicolo di parte attore: docc. 3,5,7) emerge che, dopo il recesso di parte
9 convenuta, l'interlocuzione tra le parti è stata indirizzata alla contestazione delle rispettive posizioni;
ciò rende inverosimile che le parti si siano accordate sul termine di preavviso in senso contrario rispetto alla missiva del settembre 2020.
Alla luce di quanto sopra ed esclusa la sussistenza di un accordo sul preavviso che non risulta provato in atti, appare, di contro, fondata la contestazione di in ordine alla CP_1 non congruità del termine di preavviso.
Sul punto, mette conto evidenziare che, secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. ex multis: Tribunale di Firenze, sentenza n. 1538 del 5/6/2021; nonché Tribunale di Treviso, sentenza del 20/11/2015) la congruità del termine di preavviso, in assenza di una pattuizione, deve essere verificata, dal Giudicante, in relazione alle circostanze del caso concreto, tra cui assume particolare rilevanza la durata del rapporto contrattuale di cui si tratta, oltre agli investimenti eventualmente realizzati dal concessionario a fronte dell'affidamento sviluppato, per ipotesi, sulla stabilità e prosecuzione del rapporto contrattuale in essere.
Nel corso del giudizio, non ha fornito la prova di aver sostenuto investimenti Pt_1 funzionalmente connessi al rapporto contrattuale con;
limitandosi a svolgere CP_1 deduzioni in ordine ad un eventuale progetto di ampliamento dei propri locali di cui, cionondimeno, non è data prova, atteso che tale non può considerarsi il documento n.12 di parte attrice, trattandosi di una proposta di ampliamento dei locali commerciali della che risulta, tuttavia, sprovvista della firma del lrpt di . Pt_1 CP_1
Irrilevanti a tal fine risultano, altresì, i documenti nn.14 bis e 16 bis di parte attrice, relativi, rispettivamente, a un corso di aggiornamento e/o di formazione riservato ai propri dipendenti, sin relazione al brand e ad un evento organizzato da in CP_1 Pt_1 riferimento alle cucine a medesimo marchio.
Sulla questione, è d'uopo osservare che, oltre a trattarsi di eventi circoscritti, non può comunque inferirsi da detta documentazione l'effettiva entità di eventuali investimenti sottesi o connessi fatti da Pt_1
Ne consegue che l'unico dato cui sia possibile ancorare la determinazione del periodo di preavviso congruo è rappresentato dalla durata del rapporto contrattuale in esame.
Nel caso concreto, la circostanza della durata ultraventennale del rapporto intercorso è circostanza pacifica tra le parti.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto della giurisprudenza, prevalentemente di merito, che tende ad escludere la congruità di un preavviso di pochi mesi a fronte di un contratto di durata pluriennale e considerati, altresì, i volumi di fatturato di in relazione al Pt_1 marchio , quali emersi dalle stesse allegazioni della seconda (cfr. documento 5 di CP_1 parte convenuta), si ritiene congruo un preavviso pari ad un anno.
10 Risulta, dunque, pacifico, alla luce delle risultanze documentali in atti (cfr. lettera in data 22 settembre 2020 (doc. 2 di parte convenuta) che detto termine non sia stato rispettato da parte concedente.
2. Sulla quantificazione del danno subito da Pt_1
Parte attrice ha formulato domanda di risarcimento del danno per complessivi Euro 518.000/00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche da determinarsi in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del diritto al saldo.
Giunge parte attrice a tale quantificazione sommando quattro voci di danni: il danno emergente, connesso agli investimenti sostenuti da facendo affidamento sulla Pt_1 prosecuzione del rapporto contrattuale in esame, il lucro cessante, proporzionato al maggior termine di preavviso dovuto, pari a diciotto mesi secondo la prospettazione di parte, il danno derivante dal mancato margine di guadagno conseguibile sulle cucine già presenti nei locali di e restituite come da documenti di trasporto, in data 20, 25 Pt_1
e 26 novembre 2020, a seguito del recesso del 22 settembre e, da ultimo, il danno da discredito commerciale.
La domanda risarcitoria non merita accoglimento.
E' d'uopo, in primo luogo, sottolineare che, per giurisprudenza pacifica e consolidata dottrina, anche in caso di responsabilità contrattuale, l'onere di provare il cd. danno – conseguenza grava sulla parte attrice, pur potendosi questa affidare allo strumento presuntivo, senza, per converso, potersi limitare a mere allegazioni di parte.
Premesso quanto sopra e muovendo dal danno emergente, la relativa domanda non è accoglibile, in quanto parte attrice non ha fornito la prova dei costi eventualmente sostenuti per investimenti effettuati in relazione all'affidamento circa la prosecuzione del rapporto contrattuale con . CP_1
Per quanto, invece, attiene al lucro cessante e, quindi, al guadagno che avrebbe Pt_1 conseguito, quante volte avesse rispettato il periodo di preavviso, mette conto CP_1 considerare quanto segue.
Occorre, in primo luogo, puntualizzare che il periodo cui parametrare la valutazione in oggetto è pari a nove mesi corrispondente alla differenza tra il termine di preavviso ritenuto congruo, pari ad un anno avuto riguardo alla natura del contratto e alla sua durata, e il termine effettivamente concesso da , pari a tre mesi. CP_1
Ciò posto non può prescindersi dall'insegnamento della Suprema Corte per cui, pur potendosi effettuare in tema una liquidazione equitativa dell'importo dovuto, la stessa non può prescindere da dati certi e concreti da cui muovere, in modo da rendere il giudizio prognostico sul mancato guadagno di tipo probabilistico e non meramente aleatorio (cfr. ex multis: Ordinanza Cassazione n. 8758 del 2/4/2025 Sez. III;
nonché Tribunale di Firenze cit. supra).
11 Nel caso concreto dalla documentazione prodotta da parte attrice non è emersa la prova dell'effettivo pregiudizio subito a seguito del recesso di parte convenuta, con specifico riferimento agli utili che avrebbe conseguito, ove il rapporto contrattuale con Pt_1 fosse proseguito per un anno e, quindi, dal 22 settembre 2020 sino al 22 settembre CP_1
2021.
Parte attrice, infatti, non ha prodotto i dati del fatturato complessivo dell'anno 2021, con conseguente impossibilità di apprezzare, in termini differenziali, il calo dello stesso riferibile alla sola quota CP_1
Rimane, pertanto, indimostrata la domanda risarcitoria relativa al danno da mancato guadagno. Tale prova non può ritenersi raggiunta attraverso il calcolo ipotetico, che tiene conto del solo fatturato medio, riferito, però, solo ad epoca antecedente al recesso.
Non trova accoglimento la domanda attorea di risarcimento del danno, consistente nel mancato profitto per la vendita delle cucine già presenti in e non rivendute a Pt_1 causa del recesso esercitato da , bensì restituite agli agenti di zona indicati da parte CP_1 convenuta. ha quantificato detta voce di danno in Euro 88.278,00, facendo leva su quanto Pt_1 parte attrice ha ricavato per la vendita di modelli analoghi a quelli restituiti.
La domanda non trova accoglimento per le ragioni di cui in appresso, poiché parte attrice non ha provato, neppure in via presuntiva, il nesso causale tra l'affermata voce di danno e la condotta di Da un lato, infatti, ricollega la mancata vendita non al difetto di un CP_1 congruo termine di preavviso, ma al recesso in quanto tale, che aveva il diritto di CP_1 esercitare;
dall'altro lato, non deduce né prova la vicinanza della data di acquisto di dette cucine rispetto alla data di interruzione del rapporto.
Nulla allega né deduce, poi, in ordine ai ricavi conseguiti per modelli analoghi a quelli restituiti a seguito del recesso.
Non può, di contro, trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria sotto la voce di
“danno d'immagine”, poiché parte attrice non ha fornito, neppure in via presuntiva, la prova che la perdita della distribuzione commerciale del marchio abbia avuto CP_1 conseguenze negative sul proprio bacino di clientela e/o sul proprio fatturato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 (valore della domanda) operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
RESPINGE la domanda formulata da parte attrice ei confronti della Parte_1 parte convenuta CP_1
CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a favore di parte convenuta che si liquidano complessivamente in € 18.292,60 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge.
Firenze, 10/09/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa LUISA TODISCO, MOT.
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5562/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv.to PATRONE SERGIO e Parte_1 dall'avv.to TORTORELLA FRANCESCO
ATTORE
E rappresentata e difesa dall'avv.to MASSAI ALESSANDRO CP_1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO e IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, di seguito, per brevità, Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la (di Pt_1 CP_1 seguito, per brevità, ), chiedendo: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa e respinta, per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte A) accertare e dichiarare che la (con sede in Barberino CP_1
Tavarnelle alla via C. Colombo 1 - P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t. ha P.IVA_1 illegittimamente esercitato il recesso dal contratto in essere con la e, comunque, Parte_1 risolto/cessato illegittimamente il rapporto contrattuale di cui in narrativa e, per l'effetto, B) condannare (con sede in Barberino Tavarnelle –FI - alla via C. Colombo 1 - P.IVA ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore della per tutti i titoli di Parte_1 cui in narrativa, di tutti i danni derivanti dall'illegittima cessazione del rapporto contrattuale, quantificati in € 518.000/00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche da determinarsi in
1 via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del diritto al saldo. C) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che:
-Emmerre è un'azienda dedita alla vendita al dettaglio di beni di arredamento e cucine, presso i propri locali ubicati in Roma;
-tra e convenuta nel presente giudizio intercorreva un rapporto Pt_1 CP_1 commerciale ultraventennale e, precisamente, in essere da oltre venticinque anni;
-le modalità di svolgimento del rapporto commerciale tra le parti in causa si estrinsecavano nell'acquisto, con apposita e concordata scontistica, di cucine a marchio da parte di CP_1
la quale, poi, metteva in vendita le medesime presso i propri locali (cfr. doc. 2 Pt_1 di parte attrice);
-nell'ambito di detto rapporto, promuoveva, altresì, sul territorio, la vendita di Pt_1 cucine a marchio , in modo da favorirne la diffusione commerciale, attraverso una CP_1 serie di attività strumentali quali l'allestimento di spazi dedicati al marchio nei propri locali, l'utilizzo dell'insegna sia fuori che dentro i propri locali commerciali, il ricorso a CP_1 materiale pubblicitario e l'implementazione di software apposito per la simulazione di progetti di realizzazione delle cucine a marchio;
CP_1
-in tale contesto si collocavano anche i corsi di formazione del personale che Pt_1 aveva organizzato sia presso i locali commerciali di parte attrice sia presso l'azienda CP_1 fornitrice medesima, l'ultimo dei quali risalente al febbraio 2020, nonché alcuni eventi di carattere pubblicitario, come per esempio lo “Show Cooking” organizzato nel 2018;
-nel quadro di detti rapporti, svolgeva anche attività pubblicitaria sul territorio, Pt_1 in relazione al marchio CP_1
- il rapporto commerciale con la società fornitrice si era sempre svolto all'insegna della reciproca soddisfazione economica e i fatturati conseguiti da in riferimento al Pt_1 brand di interesse erano sempre stati considerati da in linea con le proprie strategie CP_1 commerciali: il fatturato medio conseguito da parte attrice, proprio in relazione ai prodotti a marchio nel periodo a cavallo tra il 2016 e il 2020, nonostante la generale CP_1 congiuntura economica negativa dovuta alla pandemia da COVID – 19 era stato pari a Euro 281.461,00;
-con lettera in data 30/09/2020 (doc. 3 parte attrice), comunicava a CP_1 Pt_1
l'interruzione del rapporto commerciale in essere con efficacia alla data del 1/01/2021, evidenziando la necessità di “rivedere nella totalità la propria posizione” e fornendo la dettagliata indicazione delle modalità di regolazione dei rapporti inter partes:
i) accettazione degli ordini sino al dicembre 2020;
ii) assistenza sino al 31/03/2021;
2 iii) perdita, con efficacia immediata della scontistica agevolata sino a quella data praticata;
iv) perdita, con efficacia immediata di qualsiasi bonus/agevolazione/ premio;
v) restituzione, entro il 31/12/2020 di strumenti di vendita, cartellonistica e insegne;
CP_1
-alla lettera succitata, faceva seguito la missiva in data 7/12/2020 a firma del legale di (doc.5 di parte attrice) con cui si contestava la non correttezza del recesso Pt_1 esercitato da parte di trattandosi di decisione che interveniva in maniera del tutto CP_1 inaspettata, nel contesto di un rapporto consolidato e pluriventennale, aggiungendosi che a seguito dei contatti intervenuti con la a febbraio 2020, aveva avviato Pt_1 CP_1 ingenti lavori di ristrutturazione dei propri locali commerciali, onde allestire un adeguato spazio dedicato al marchio;
-a detta missiva , per il tramite del proprio legale, replicava con lettera in data CP_1
26/12/2020 (doc. 6 di parte attrice) con cui giustificava la propria decisione di recedere dal rapporto contrattuale, in relazione a “non meglio specificati” standard qualitativi non rispettati e alla affermata riduzione del fatturato della riferibile ai prodotti a Pt_1 marchio;
CP_1
-a detta comunicazione faceva seguito la replica del legale di il quale, con missiva Pt_1 del 16/03/2021, eccepiva l'abusività del recesso, formulando richiesta di risarcimento del danno (doc. 7 parte attrice);
-sul punto, segnatamente, chiedeva il risarcimento del danno per Euro Pt_1
50.445,33, oltre IVA e interessi, corrispondente al mancato pagamento della fattura emessa dalla stessa in relazione alla restituzione dei prodotti a marchio , già in giacenza presso CP_1
i locali di parte attrice;
oltre alla somma di Euro 521.000,00, per i danni patiti a seguito dell'abusivo esercizio del diritto di recesso ad opera della convenuta.
In punto di diritto, parte attrice ha censurato la abusività del recesso esercitato da CP_1 in quanto contrario ai principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art.1375 c.c.), rimarcando il mancato rispetto di un congruo termine di preavviso, da valutare in relazione alla durata di venticinque anni del rapporto di cui trattasi.
Quantificava parte attrice, per l'effetto, i pregiudizi patrimoniali subiti, per effetto di detto esercizio, contra ius, del diritto di recesso, in Euro 422.191,50, per mancato guadagno tenuto conto, da un lato, del fatturato medio annuo e, dall'altro lato, di un periodo di preavviso congruo pari a 18 mesi. Richiedeva, altresì, parte attrice la quantificazione del danno conseguente ai costi sostenuti per gli investimenti connessi al marchio di cui trattasi.
Infine, veniva formulata domanda risarcitoria per il danno da discredito commerciale conseguente alla perdita dei prodotti a marchio , oltre a quello relativo al margine di CP_1 guadagno riferibile alla mancata vendita delle cucine già presenti presso e Pt_1 restituite a a seguito dell'interruzione del rapporto contrattuale, per Euro 88.278,00. CP_1
3 Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree e, così, formulando le CP_1 proprie conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, : 1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto non ricorrendo le condizioni e i presupposti legittimanti la pretesa di parte attrice, e comunque non provato il danno lamentato da parte attrice e quindi per tutte le motivazioni meglio e puntualmente indicate nel corpo della comparsa di costituzione. 2) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge…”.
Parte convenuta a fondamento della propria domanda di rigetto formulava una serie di deduzioni difensive:
-il rapporto intercorrente con non doveva essere inquadrato nell'ambito delle Pt_1 figure tipiche della somministrazione o del contratto di agenzia, bensì ricondotto alla fattispecie atipica del contratto di distribuzione commerciale, senza esclusiva, caratterizzata da ampia autonomia economica e contrattuale in capo alle parti;
aveva, pertanto, correttamente esercitato il diritto di recesso, nell'ambito della CP_1 propria autonomia contrattuale ed economica, sia sotto il profilo dei motivi posti a fondamento dello stesso, che del rispetto del termine di preavviso;
- con riferimento al primo aspetto, le ragioni poste a fondamento della propria decisione di interrompere il rapporto contrattuale erano state correttamente ricondotte ad una drastica riduzione del fatturato imputabile a parte attrice, in relazione ai prodotti a marchio : il fatturato di in relazione ai soli prodotti a marchio si era CP_1 Pt_1 CP_1 ridotto del 300%, passando da un fatturato di € 439.009 80 ad un fatturato di € 156.830,00, in soli cinque anni dal 2015 al 2019;
- stante la sussistenza di una giusta causa di recesso, basata sulla drastica riduzione del fatturato di in relazione ai prodotti veniva meno l'obbligo di fornire un Pt_1 CP_1 congruo preavviso alla controparte, potendo ritenersi legittimo, alla luce della giurisprudenza prevalente, un recesso c.d. in tronco;
- fermo quanto sopra, stante il diuturno rapporto intercorso con CP_1 Pt_1 sosteneva di aver comunque concesso alla stessa un congruo preavviso, in quanto su richiesta della predetta e a seguito della missiva del 30/09/2020 aveva accordato a parte attrice una proroga del termine di efficacia del contratto sino al 30/06/2021, tradottasi, in concreto, in un termine di preavviso complessivamente pari a 9 mesi, essendo la comunicazione di interruzione della relazione contrattuale data datata 22/09/2020;
- aggiungeva la convenuta che la decisione di interrompere i rapporti commerciali con non poteva ritenersi improvvisa, in considerazione del fatto che era stata Pt_1 comunque preceduta da incontri con i vertici delle due parti in cui erano state esposte le
4 criticità legate alla riduzione del fatturato relativo ai prodotti a marchio e imputabile CP_1
a Pt_1
- da ultimo rilevava che nessun danno era stato comunque subito da in CP_1 Pt_1 considerazione del fatto che, a seguito dell'interruzione dei rapporti, quest'ultima aveva comunque visto un aumento del proprio fatturato, per l'anno 2021, del 18%; talchè l'interruzione del rapporto doveva ritenersi vantaggiosa per entrambe le società.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c., articolando le proprie istanze istruttorie e, specificatamente, chiedendo, parte attrice, l'ammissione delle prove per testi su molteplici capitoli di prova e, parte convenuta, oltre alla prova per testi, anche l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Pt_1
Parte attrice chiedeva, altresì, disporsi consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione dei danni subiti.
Con ordinanza in data 28/03/2024 il Giudice, ritenute non ammissibili le istanze istruttorie, formulate da ambo le parti, rigettava le relative richieste, le cui motivazioni si richiamano integralmente.
All'udienza dell'8/04/2025, le parti precisavano le proprie conclusioni in udienza come da verbale e la causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda attorea non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni che in appresso si vanno ad esporre.
1. Sull'esercizio del diritto di recesso da parte di . CP_1
1.1. Sull'inquadramento del rapporto contrattuale tra e e sulla titolarità del diritto di Pt_1 CP_1 recesso da parte di . CP_1
Dalle allegazioni e deduzioni delle parti è emersa la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, nel contesto del quale, da un lato, società produttrice di cucine, forniva CP_1
i relativi prodotti e complementi d'arredo, previa emissione delle relative fatture e, dall'altra parte, società dedita alla vendita al dettaglio di prodotti di arredamenti, Pt_1 acquistando i prodotti con apposita scontistica, ne proponeva l'acquisto alla propria CP_1 clientela, occupandosi anche di eventuali interventi di manutenzione e sostituzione delle cucine, attraverso complementi e pezzi che venivano acquistati direttamente presso CP_1
Tali circostanze di fatto, già dedotte da parte attrice, non sono state contestate dalla convenuta;
talché possono ritenersi pacifiche.
Pacifico, in quanto non oggetto di contestazione è, altresì, il fatto, dedotto da Pt_1 che, nel quadro del ridetto rapporto contrattuale, la predetta avesse anche predisposto
5 idonei spazi all'interno dei locali in cui esercitava la propria attività di impresa, interamente dedicati all'allestimento delle cucine a marchio favorendone, presso il proprio CP_1 bacino di clientele, la distribuzione e, quindi, l'affermazione commerciale.
Provato in causa, in quanto non contestato dalla convenuta, è, peraltro, il fatto che parte attrice pubblicizzasse il marchio avvalendosi di cartellonistica, materiale CP_1 pubblicitario e insegne dentro e fuori dai propri locali commerciali. CP_1
Risulta, nondimeno, pacifica, perché dedotta da parte attrice e non contestata da la CP_1 circostanza che trattavasi di rapporto non solo significativamente risalente, in quanto di durata venticinquennale, ma altresì, consolidato nel tempo.
Alla luce delle circostanze di cui sopra, il rapporto contrattuale intercorso tra e Pt_1 può correttamente inquadrarsi nel contratto di concessione di vendita, ricostruito CP_1 come schema contrattuale consensuale e atipico.
Di tale fattispecie contrattuale, segnatamente, si è occupata la Giurisprudenza, non solo di legittimità, ma anche di merito, precisando che: “Il contratto di distribuzione commerciale o di concessione di vendita è un contratto atipico, avente natura di "contratto normativo", dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita (rivendita) e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti mediante la stipula a condizioni predeterminate nell'accordo iniziale. Tale contratto fa sorgere effetti obbligatori in capo alle parti, in quanto con esso il concessionario rivenditore assume l'obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che vengono acquisiti mediante la stipulazione di singoli contratti d'acquisto. Affinché un contratto possa essere qualificato come concessione di vendita è dunque necessaria la sussistenza, in capo al concessionario, di obbligazioni ulteriori rispetto alla mera rivendita di prodotti del concedente, dovendo il primo - in cambio di una remunerazione costituita dal vantaggio concorrenziale derivantegli dall'esclusiva
o quasi -esclusiva per vendere i prodotti del concedente in un dato mercato, nonché dall'eventuale aiuto fornitogli in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, di trasmissione del "know -how" o di agevolazioni di pagamento - svolgere un'attività positiva finalizzata a garantire la distribuzione dei prodotti del concedente e a contribuire ad ampliarne la diffusione, così offrendo, anche in virtù della garanzia di approvvigionamento, ed eventualmente della sua partecipazione alla strategia commerciale del concedente, servizi e vantaggi che non possono essere offerti da un semplice rivenditore, e che si traducono nella possibilità di conquistare, a vantaggio dei prodotti del concedente, una maggiore porzione di quel mercato (cfr. Tribunale Busto Arsizio sez. III, 21/05/2021, n.816; nonché ex multis: Cassazione civile, sez. II, 03/10/2007, n. 20775; nonché Cassazione n. 1469 del 22/02/1999).
Il diritto di recesso esercitato da con lettera in data 22 settembre 2020 (doc. 3 delle CP_1 produzioni attoree) va, dunque, inquadrato nel contesto di detta fattispecie contrattuale, che, in quanto atipica, non è sussumibile né nel contratto di agenzia, né in quello di somministrazione o di mandato.
Cionondimeno, consistente è quell'orientamento (cfr. Cassazione Civile, Sezione III, sentenza n. 13079 del 14/07/2004; nonché nella giurisprudenza di merito: Tribunale di
6 Napoli n. 9956 del 14/09/2012; Tribunale di Firenze n. 1538 del 5/06/2021) che proprio in tema di recesso e segnatamente di recesso libero o ad nutum evoca l'applicazione, in via analogica, del disposto dell'art. 1569 c.c. che prevede, ove il contratto abbia durata indeterminata, che ciascuna delle parti possa recedere dando preavviso nel termine pattuito o, in assenza di pattuizione, in un congruo termine avuto riguardo alla natura del contratto.
Non appare, peraltro, ultroneo rimarcare che ad analoga conclusione può pervenirsi, anche applicando allo schema contrattuale atipico di cui trattasi i principi generali in tema di contratti di durata, quale è pacificamente il contratto di distribuzione commerciale, con conseguente operatività, anche in tale contesto dello strumento del recesso libero dei singoli contraenti.
1.2. Sulle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte di . CP_1
Dalle deduzioni attoree e dalle risultanze documentali emerge come non abbia CP_1 correttamente esercitato il proprio diritto di recesso, nell'ambito del diuturno e consolidato rapporto contrattuale di distribuzione commerciale che la legava a parte attrice.
Parte convenuta, infatti, ha dedotto, ai fini del rigetto della domanda attorea, che, nel caso concreto, non risulta violato nessun canone di correttezza e buona fede in quanto il proprio recesso risultava motivato da una giusta causa, integrata dalla affermata riduzione del fatturato di in relazione al marchio La sussistenza della giusta causa di Pt_1 CP_1 interruzione del rapporto contrattuale legittimava, in tale prospettazione, un recesso in tronco, da ritenersi, pertanto, conforme a correttezza e buona fede.
Mette conto evidenziare che il recesso di parte convenuta debba ricostruirsi come recesso libero e non come recesso vincolato o per giusta causa, poiché le deduzioni di parte convenuta non hanno trovato riscontro in atti.
In tal senso depone, innanzitutto, il tenore della stessa lettera con cui la società ha interrotto il rapporto contrattuale con ove si invoca una generica, “necessità di Pt_1 rivedere nella totalità la propria posizione” (doc. 2 parte convenuta).
Non sono, inoltre, idonee a provare un'effettiva giusta causa di recesso le ulteriori produzioni di parte convenuta.
Quanto al documento 5, relativo ai dati di fatturato prende in Pt_1 CP_1 considerazione un arco temporale di sette anni dal 2015 al 2021.
Tale documento, nondimeno, evidenzia un andamento decrescente del fatturato per l'anno 2017 e 2018, rispetto agli anni 2015 e 2016, mentre mostra, per l'anno 2019 un fatturato finanche maggiore rispetto al biennio precedente. Da ultimo, emerge un nuovo decremento per gli anni 2020 e 2021.
Poiché nel settembre 2020 è stato esercitato, il recesso da parte di non può CP_1 considerarsi dirimente la circostanza che il fatturato riferibile al 2021 risulti, per tabulas, pari a soli 9.000,00 Euro, in quanto trattasi di dati riferibili a data successiva all'interruzione del 7 rapporto contrattuale, in cui la fatturazione è limitata all'attività di assistenza di Pt_1 in relazione alle cucine a marchio CP_1
D'altronde, depone in tal senso la circostanza, documentalmente provata da parte attrice, per cui le cucine, già presenti presso sono state restituite a già nel Pt_1 CP_1 novembre 2020 (documento 8 di parte attrice).
Quanto al documento 6 di parte convenuta, anche gli ordinativi per l'anno 2020/2021 si riferiscono al periodo successivo all'intervenuta interruzione del rapporto contrattuale, per effetto del recesso di La circostanza per cui i volumi di tali ordinativi siano diminuiti CP_1
e risultino limitati a importi contenuti è da ricondurre alla circostanza che non Pt_1 effettuava nuovi ordini di cucine, bensì solo di pezzi di ricambio ai fini dell'attività di assistenza e manutenzione su cucine già vendute. In definitiva il documento 6 si riferisce a dati successivi all'esercizio del diritto di recesso che non provano l' affermata giusta causa del medesimo.
Indimostrata risulta anche la prospettazione di parte convenuta, secondo cui Pt_1 non promuoveva il brand , poiché, a fronte di un fatturato in crescita, presentava una CP_1 flessione solo di quello la deduzione è rimasta sfornita di prova. CP_1
Pertanto, ha esercitato un recesso libero o ad nutum, soggetto all'obbligo di un CP_1 preavviso congruo, la mancanza del quale porta ad uno scrutinio di non conformità dello stesso ai canoni di buona fede e della correttezza in executivis, in un'ottica di necessario bilanciamento degli interessi delle parti contrattuali e nel quadro di una necessaria difesa degli interessi contrattuali ed economici del contraente che subisce il recesso.
Sul punto occorre ricordare l'insegnamento della Cassazione secondo cui: “Qualora un contratto preveda il diritto di recesso "ad nutum" in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici” (Ordinanza n. 10324 del 29/05/2020; sul recesso ad nutum in tema di contratti di distribuzione commerciale, si richiama anche Cassazione Civile Sezione III, sentenza n. 13079 del 14707/2004). Trattasi di principi generali applicabili anche quante volte il recesso venga esercitato in assenza di una pattuizione, come nel caso di specie.
Ciò posto, occorre verificare se l'interruzione del rapporto sia avvenuta in modo conforme a buona fede e correttezza, in relazione alla modalità di esercizio del relativo diritto, con
8 particolare riferimento alla censurata mancanza di rispetto di un congruo termine di preavviso.
Non risulta fondata, per converso, la tesi della parte convenuta, per cui non si pone la necessità di detta verifica, a fronte dell'accordo che era intercorso tra e Pt_1 CP_1 circa la prosecuzione del rapporto sino al 30 giugno 2021, mediante lo scambio di due missive, riferibili ai docc. 3 e 4 del fascicolo di parte convenuta.
Dalle emergenze istruttorie si ricava, di contro, che tra le parti non è stato raggiunto nessun accordo in tal senso.
Per vero, la lettera in data 30 settembre 2020 inviata da a a seguito della Pt_1 CP_1 comunicazione di recesso del 22 settembre 2020, non evidenzia alcuna richiesta di proroga dell'efficacia del contratto, limitandosi parte attrice, in detta missiva, ad auspicare il raggiungimento di un futuro e nuovo accordo.
Le successive interlocuzioni, invece, evidenziano le rispettive contestazioni sollevate dalle parti: nella lettera del 07/12/2020, infatti, censurava, in via formale e per il Pt_1 tramite del proprio legale, la improvvisa e immotivata interruzione del rapporto contrattuale;
seguiva la risposta di il 26/12/2020, cui replicava parte attrice, in data CP_1
16/03/2021, con formulazione di una espressa richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Non è, in definitiva, provato in atti alcun accordo tra le parti circa la prosecuzione del rapporto contrattuale tale da determinare un superamento del preavviso di tre mesi di cui alla missiva del 22 settembre 2020.
Non può, nondimeno, ritenersi integrato un accordo, in tal senso, per effetto della prosecuzione dei rapporti in via di fatto, come sostiene la convenuta, in quanto, il documento 6 relativo agli ordinativi di a far data da ottobre 2020 riguarda Pt_1 esclusivamente complementi sostitutivi delle cucine già oggetto di vendita e non ulteriori cucine da proporre in vendita, come correttamente rilevato da parte attrice.
In tal senso depone, altresì, la circostanza che, come emerge dal documento 8 di parte attrice, le cucine a marchio già presenti nei locali di parte attrice, sono state oggetto CP_1 di restituzione, già a novembre del 2020.
La carenza di prova sul punto non può ritenersi superabile attraverso la capitolazione che parte convenuta ha formulato già in comparsa di costituzione risposta (cfr. pagina 31, capp 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta) e ritenuta inammissibile con ordinanza istruttoria citata in premessa, in quanto, ex art. 2723 c.c., trattandosi di patto contrario al tenore di un documento, rappresentato dalla lettera del 22 settembre 2020 e esso successivo, la prova per testi passa attraverso un vaglio di verosimiglianza della circostanza dedotta nel capitolo.
Nel caso de quo, nondimeno, tale verosimiglianza difetta, atteso che, dalla corrispondenza in atti (vedasi fascicolo di parte attore: docc. 3,5,7) emerge che, dopo il recesso di parte
9 convenuta, l'interlocuzione tra le parti è stata indirizzata alla contestazione delle rispettive posizioni;
ciò rende inverosimile che le parti si siano accordate sul termine di preavviso in senso contrario rispetto alla missiva del settembre 2020.
Alla luce di quanto sopra ed esclusa la sussistenza di un accordo sul preavviso che non risulta provato in atti, appare, di contro, fondata la contestazione di in ordine alla CP_1 non congruità del termine di preavviso.
Sul punto, mette conto evidenziare che, secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. ex multis: Tribunale di Firenze, sentenza n. 1538 del 5/6/2021; nonché Tribunale di Treviso, sentenza del 20/11/2015) la congruità del termine di preavviso, in assenza di una pattuizione, deve essere verificata, dal Giudicante, in relazione alle circostanze del caso concreto, tra cui assume particolare rilevanza la durata del rapporto contrattuale di cui si tratta, oltre agli investimenti eventualmente realizzati dal concessionario a fronte dell'affidamento sviluppato, per ipotesi, sulla stabilità e prosecuzione del rapporto contrattuale in essere.
Nel corso del giudizio, non ha fornito la prova di aver sostenuto investimenti Pt_1 funzionalmente connessi al rapporto contrattuale con;
limitandosi a svolgere CP_1 deduzioni in ordine ad un eventuale progetto di ampliamento dei propri locali di cui, cionondimeno, non è data prova, atteso che tale non può considerarsi il documento n.12 di parte attrice, trattandosi di una proposta di ampliamento dei locali commerciali della che risulta, tuttavia, sprovvista della firma del lrpt di . Pt_1 CP_1
Irrilevanti a tal fine risultano, altresì, i documenti nn.14 bis e 16 bis di parte attrice, relativi, rispettivamente, a un corso di aggiornamento e/o di formazione riservato ai propri dipendenti, sin relazione al brand e ad un evento organizzato da in CP_1 Pt_1 riferimento alle cucine a medesimo marchio.
Sulla questione, è d'uopo osservare che, oltre a trattarsi di eventi circoscritti, non può comunque inferirsi da detta documentazione l'effettiva entità di eventuali investimenti sottesi o connessi fatti da Pt_1
Ne consegue che l'unico dato cui sia possibile ancorare la determinazione del periodo di preavviso congruo è rappresentato dalla durata del rapporto contrattuale in esame.
Nel caso concreto, la circostanza della durata ultraventennale del rapporto intercorso è circostanza pacifica tra le parti.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto della giurisprudenza, prevalentemente di merito, che tende ad escludere la congruità di un preavviso di pochi mesi a fronte di un contratto di durata pluriennale e considerati, altresì, i volumi di fatturato di in relazione al Pt_1 marchio , quali emersi dalle stesse allegazioni della seconda (cfr. documento 5 di CP_1 parte convenuta), si ritiene congruo un preavviso pari ad un anno.
10 Risulta, dunque, pacifico, alla luce delle risultanze documentali in atti (cfr. lettera in data 22 settembre 2020 (doc. 2 di parte convenuta) che detto termine non sia stato rispettato da parte concedente.
2. Sulla quantificazione del danno subito da Pt_1
Parte attrice ha formulato domanda di risarcimento del danno per complessivi Euro 518.000/00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche da determinarsi in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del diritto al saldo.
Giunge parte attrice a tale quantificazione sommando quattro voci di danni: il danno emergente, connesso agli investimenti sostenuti da facendo affidamento sulla Pt_1 prosecuzione del rapporto contrattuale in esame, il lucro cessante, proporzionato al maggior termine di preavviso dovuto, pari a diciotto mesi secondo la prospettazione di parte, il danno derivante dal mancato margine di guadagno conseguibile sulle cucine già presenti nei locali di e restituite come da documenti di trasporto, in data 20, 25 Pt_1
e 26 novembre 2020, a seguito del recesso del 22 settembre e, da ultimo, il danno da discredito commerciale.
La domanda risarcitoria non merita accoglimento.
E' d'uopo, in primo luogo, sottolineare che, per giurisprudenza pacifica e consolidata dottrina, anche in caso di responsabilità contrattuale, l'onere di provare il cd. danno – conseguenza grava sulla parte attrice, pur potendosi questa affidare allo strumento presuntivo, senza, per converso, potersi limitare a mere allegazioni di parte.
Premesso quanto sopra e muovendo dal danno emergente, la relativa domanda non è accoglibile, in quanto parte attrice non ha fornito la prova dei costi eventualmente sostenuti per investimenti effettuati in relazione all'affidamento circa la prosecuzione del rapporto contrattuale con . CP_1
Per quanto, invece, attiene al lucro cessante e, quindi, al guadagno che avrebbe Pt_1 conseguito, quante volte avesse rispettato il periodo di preavviso, mette conto CP_1 considerare quanto segue.
Occorre, in primo luogo, puntualizzare che il periodo cui parametrare la valutazione in oggetto è pari a nove mesi corrispondente alla differenza tra il termine di preavviso ritenuto congruo, pari ad un anno avuto riguardo alla natura del contratto e alla sua durata, e il termine effettivamente concesso da , pari a tre mesi. CP_1
Ciò posto non può prescindersi dall'insegnamento della Suprema Corte per cui, pur potendosi effettuare in tema una liquidazione equitativa dell'importo dovuto, la stessa non può prescindere da dati certi e concreti da cui muovere, in modo da rendere il giudizio prognostico sul mancato guadagno di tipo probabilistico e non meramente aleatorio (cfr. ex multis: Ordinanza Cassazione n. 8758 del 2/4/2025 Sez. III;
nonché Tribunale di Firenze cit. supra).
11 Nel caso concreto dalla documentazione prodotta da parte attrice non è emersa la prova dell'effettivo pregiudizio subito a seguito del recesso di parte convenuta, con specifico riferimento agli utili che avrebbe conseguito, ove il rapporto contrattuale con Pt_1 fosse proseguito per un anno e, quindi, dal 22 settembre 2020 sino al 22 settembre CP_1
2021.
Parte attrice, infatti, non ha prodotto i dati del fatturato complessivo dell'anno 2021, con conseguente impossibilità di apprezzare, in termini differenziali, il calo dello stesso riferibile alla sola quota CP_1
Rimane, pertanto, indimostrata la domanda risarcitoria relativa al danno da mancato guadagno. Tale prova non può ritenersi raggiunta attraverso il calcolo ipotetico, che tiene conto del solo fatturato medio, riferito, però, solo ad epoca antecedente al recesso.
Non trova accoglimento la domanda attorea di risarcimento del danno, consistente nel mancato profitto per la vendita delle cucine già presenti in e non rivendute a Pt_1 causa del recesso esercitato da , bensì restituite agli agenti di zona indicati da parte CP_1 convenuta. ha quantificato detta voce di danno in Euro 88.278,00, facendo leva su quanto Pt_1 parte attrice ha ricavato per la vendita di modelli analoghi a quelli restituiti.
La domanda non trova accoglimento per le ragioni di cui in appresso, poiché parte attrice non ha provato, neppure in via presuntiva, il nesso causale tra l'affermata voce di danno e la condotta di Da un lato, infatti, ricollega la mancata vendita non al difetto di un CP_1 congruo termine di preavviso, ma al recesso in quanto tale, che aveva il diritto di CP_1 esercitare;
dall'altro lato, non deduce né prova la vicinanza della data di acquisto di dette cucine rispetto alla data di interruzione del rapporto.
Nulla allega né deduce, poi, in ordine ai ricavi conseguiti per modelli analoghi a quelli restituiti a seguito del recesso.
Non può, di contro, trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria sotto la voce di
“danno d'immagine”, poiché parte attrice non ha fornito, neppure in via presuntiva, la prova che la perdita della distribuzione commerciale del marchio abbia avuto CP_1 conseguenze negative sul proprio bacino di clientela e/o sul proprio fatturato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 (valore della domanda) operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
RESPINGE la domanda formulata da parte attrice ei confronti della Parte_1 parte convenuta CP_1
CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a favore di parte convenuta che si liquidano complessivamente in € 18.292,60 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge.
Firenze, 10/09/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa LUISA TODISCO, MOT.
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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