TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 148 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf, promossa da
nato in [...] il giorno 31.12.1986 CF , rappto e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Alessandra Elia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.1.2019, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente;
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il Mod E411 è uno strumento di agevolazione probatoria e non una prova legale, e che la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza estero - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso (e ne ha l'onere)
a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche
Cass. n.12131 del 26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167).
Parte ricorrente nel caso di specie, pure avendone l'onere non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'ottenimento degli ANF, non avendo prodotto né la
CP_ documentazione reddituale la cui assenza è stata eccepita a nè il Mod dell'autorità
estera, né una documentazione ad esso equipollente che potesse dimostrare il possesso in capo al ricorrente dei requisiti richiesti.
Ne deriva che il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 1) Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in € 750,00 oltre iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 29.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 148 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf, promossa da
nato in [...] il giorno 31.12.1986 CF , rappto e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Alessandra Elia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.1.2019, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente;
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il Mod E411 è uno strumento di agevolazione probatoria e non una prova legale, e che la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza estero - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso (e ne ha l'onere)
a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche
Cass. n.12131 del 26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167).
Parte ricorrente nel caso di specie, pure avendone l'onere non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'ottenimento degli ANF, non avendo prodotto né la
CP_ documentazione reddituale la cui assenza è stata eccepita a nè il Mod dell'autorità
estera, né una documentazione ad esso equipollente che potesse dimostrare il possesso in capo al ricorrente dei requisiti richiesti.
Ne deriva che il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 1) Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in € 750,00 oltre iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 29.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3