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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/04/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2477 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Oristano, alla via Brunelleschi n. 27, presso lo studio dell'Avv.
GABRIELLA GRECO che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Oristano, via San Francesco n. 18, presso lo studio dell'Avv.
VERONICA SAMANTHA BAGLIERI che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTI
e con la partecipazione del
, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Pagina 1 Nell'interesse delle parti: Per_
“1. Affidamento della GL ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore continuerà ad avere la residenza presso il domicilio materno, sito in
Ollastra alla Via Deledda n. 50. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_ aspirazioni della GL . Il IG. potrà vedere e tenere con sé la GL, quando vorrà, Pt_2 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, e comunque almeno per due fine settimana al mese e nei giorni festivi sempre secondo il principio dell'alternanza.
2. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, a Parte_2 Pt_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento della GL , la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50%, previamente concordate e necessitate.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale.
3. Le parti dichiarano che l'assegno unico venga percepito in misura del 100% dalla IG.ra ”. Pt_1
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1 con , alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro
[...] Parte_2 proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 18.07.2024, e hanno adito il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Oristano chiedendo congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
A sostegno di quanto richiesto, le parti hanno allegato che:
- in data 03.06.2007 avevano contratto matrimonio in Ollastra, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ollastra (atto n. 3, parte 2, serie A, anno 2007);
- dall'unione coniugale era nata in [...], in data [...], la GL residente e Per_1
convivente con la madre;
- tramite decreto di omologazione n. 1260/2011 del 12.04.2011, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG. 182/2011 degli affari civili e contenziosi, il Tribunale di
Oristano aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “l.
I coniugi vivranno separati di letto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La
Pagina 2 Per_ piccola viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e risiederà presso la madre, con facoltà per il padre vederla e tenerla con sé quando lo vorrà previ accordi con la madre, compatibilmente con le eIGenze della bambina e con i suoi impegni scolastici. In caso di disaccordo il potrà tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana per due ore Pt_2
ogni volta. Inoltre, potrà tenere con sé la minore il sabato o la domenica alternativamente dalle ore 11,00 alle ore 20,00 d'inverno e alle ore 21,00 d'estate a settimane alterne in ragione della tenera età della medesima. Così pure potrà tenere la piccola il giorno di Natale e
Pasqua ad anni alternati;
3. Durante le vacanze estive potrà tenere la minore per 15 giorni dalle ore 9,00 alle ore 21,00 previ accordi con la madre da definirsi entro il 30 del mese di giugno, con rientro per il pernottamento presso il domicilio materno;
4. Il domicilio coniugale, detenuto in locazione dai coniugi, è stato già dismesso dalle parti;
5. Il Pt_2
Per_ verserà mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento della minore , entro il
10 di ogni mese, a mezzo vaglia indirizzato al domicilio della , la somma mensile di € Pt_1
Per_ 300,00. Il sarà inoltre obbligato a corrispondere a favore della piccola il 50% Pt_2
delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. oltre le spese straordinarie;
6. Le parti espressamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano esplicitamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento;
7. I coniugi prestano sin d'ora il loro consenso per l'eventuale rilascio del passaporto all'altro coniuge”.
- dall'intervenuta separazione i suddetti coniugi avevano sempre vissuto separati e non vi era mai stata alcuna riconciliazione;
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Le parti, difatti, tramite la produzione degli atti della separazione, hanno dato prova che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati e, in particolare, che dalla data dell'omologazione della separazione consensuale (12.04.2011) alla data del deposito del ricorso introduttivo nell'odierno giudizio (18.07.2024) erano ampiamente trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, inoltre, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Pagina 3 Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2
Devono, inoltre, essere integralmente recepite da questo Collegio anche le residue condizioni stabilite dalle parti, in quanto eque e conformi a soddisfare gli interessi dei coniugi.
In particolare, con riguardo al regime di affidamento della GL , ormai diciasettenne, le parti Per_1
hanno concordato affinché la stessa sia affidata a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno e con la possibilità del padre di vedere e tenere con sé la GL secondo le volontà di quest'ultima, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e, in ogni caso, per almeno due fine settimana al mese nonché nei giorni festivi, sempre secondo il principio dell'alternanza.
Il previsto affidamento condiviso deve ritenersi ampiamente condivisibile in quanto idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta ormai un caposaldo fondamentale in materia di affidamento dei figli minori in quanto garantisce il loro legittimo diritto di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali, dandone equo risalto, anche laddove i genitori abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori. Il suddetto principio, difatti, costituisce ormai la regola generale in materia di affidamento dei figli minori ammettendo possibilità di deroga al solo scopo di tutelare i minori dal rischio di subire eventuali pregiudizi laddove si riscontrino gravi situazioni di fatto dalle quali emerga la manifesta inidoneità di uno dei genitori a esercitare la propria responsabilità genitoriale;
presupposti che, nel caso di specie, devono ritenersi assolutamente assenti.
Le modalità di esercizio condiviso della genitorialità, così come convenute dalle parti, inoltre, devono ritenersi condivisibili anche alla luce dell'età di , ormai prossima al raggiungimento della Per_1
maggiore età, al fine di garantire che le decisioni di maggiore interesse nei suoi confronti vengano assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Anche la regolamentazione del diritto di visita, secondo le modalità già menzionate, deve ritenersi congrua e idonea a garantire un'adeguata partecipazione del padre al percorso di crescita della GL, nonché all'assolvimento dei propri compiti educativi e di cura naturalmente connessi all'esercizio della genitorialità condivisa.
Quanto agli aspetti economici concordati dalle parti, le stesse hanno convenuto affinché venisse confermata la misura dell'assegno, già prevista in sede di omologa della separazione, pari a
Pagina 4 complessivi euro 300,00 mensili dovuta dal in favore della e titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento della GL . Per_1
Sul punto, deve rilevarsi che nel corso del procedimento le parti non hanno rappresentato alcun intervenuto mutamento delle rispettive condizioni patrimoniali rispetto all'epoca della separazione e, in particolare, le stesse hanno dichiarato di essere entrambe economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale.
Nel corso del processo, peraltro, è stata prodotta esclusivamente la documentazione reddituale della dalla quale è emerso che ella ha percepito i seguenti redditi: a) euro 26.957,00 nel periodo di Pt_1 imposta relativo all'anno 2021; b) euro 21.018,00 nel periodo di imposta relativo all'anno 2022; c) euro 47.361,00 nel periodo di imposta relativo all'anno 2023 (v. docc. allegati alle note del
12.11.2024).
Alla luce di tali presupposti, stante la volontà concorde delle parti, deve ritenersi che nulla osti a confermare la misura dell'assegno di euro 300,00 mensili dovuti dal in favore della a Pt_2 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento di , così come già concordato in sede di omologa della Per_1
separazione, in quanto equa e adeguata a soddisfare le ordinarie eIGenze di vita della GL.
La congruità del contributo al mantenimento è ulteriormente rafforzata dala volontà concorde delle parti in ordine al riconoscimento integrale in misura del 100% dell'assegno unico in favore della così come espressamente convenuto dalle parti. Pt_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ollastra il 03.06.2007 tra nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
ORISTANO (OR) il 19.07.1971, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 3, Parte 2, Serie A, Anno 2007 - Comune di
Ollastra);
- conferma l'affidamento della GL ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore continuerà ad avere la residenza presso il domicilio materno, sito in Ollastra alla Via Deledda n. 50. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
Pagina 5 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL . Il IG. potrà vedere e Per_1 Pt_2
tenere con sé la GL, quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, e comunque almeno per due fine settimana al mese e nei giorni festivi sempre secondo il principio dell'alternanza;
- conferma l'obbligo in capo a di corrispondere in favore di entro il Parte_2 Parte_1
giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della GL , la somma di Per_1 euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50%, previamente concordate e necessitate;
- prende atto della dichiarazione delle parti di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale;
- prende atto della volontà delle parti affinché l'assegno unico venga percepito in misura del
100% dalla Pt_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, in data 4.4.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
Pagina 6