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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/364
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sottosezione civile 2°
composta dai magistrati:
Donatella Aru Presidente
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
Enzo Luchi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 364 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da
, (C.F. in persona del signor Parte_1 P.IVA_1
, suo amministratore unico e rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Debora Mura (C.F. ) in forza di procura speciale al margine della comparsa C.F._1
di costituzione e risposta in data 05.03.2005, presso il cui studio professionale ha eletto domicilio,
la quale per le comunicazioni di cancelleria indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellante
CONTRO
Pagina 1 nato ad [...] il [...] ed ivi residente nella Via Liguria n. 13/A Controparte_1
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi C.F._2 Controparte_2
residente nella Via Sebastiano Sat-ta n. 2 (C.F. ), nato C.F._3 CP_3
ad Oristano il 11/07/1968 ed ivi residente nella Via Lazio n. 39 (C.F. ) e C.F._4
nato ad [...] il [...] ed ivi residente nella Via Carloforte n. 22 (C.F. CP_4
, tutti elettivamente domiciliati in Sant'Antioco nella Piazza Umberto n. C.F._5
11/a presso lo studio dell'avvocato Antonello Aste (C.F. ) che li rappresenta C.F._6
e difende in virtù di procure speciali in calce rilasciate su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione in appello ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. e dell'art. 10 DPR 123/2001, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
appellati
e
, residente in [...]
appellato contumace
All'udienza del 27 giugno 2025 la causa è stata tenuta a decisione con rinuncia all'assegnazione dei termini di legge.
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti costituite: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Ragioni di fatto e di diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2104/2023 del Parte_2
Tribunale di Cagliari, che nel decidere sulle domande formulate da , ha disposto CP_6 CP_2
nei seguenti termini: “… Accerta, in accoglimento della domanda dell'attrice , Parte_3
che la cisterna di cui alla presente controversia abbia natura di bene condominiale;
B) Condanna
Pagina 2 conseguentemente per l'effetto la convenuta in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, alla rimessione in pristino stato del bene, conformemente all'uso di cisterna condominiale
acclarato ut supra;
C) Rigetta la domanda di accertamento dell'evizione proposta da Parte_1
nei confronti del terzo chiamato;
D) Compensa le spese dell'intero giudizio
[...] CP_5
tra e E) Condanna a rifondere al terzo Parte_3 Parte_1 Parte_1
chiamato le spese dell'intero giudizio, che liquida in complessivi € 2.552,00, oltre CP_5
contributo forfettario ed accessori come per legge. F) Dichiara il presente provvedimento, come
per legge, provvisoriamente esecutivo;
G) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.”.
Ha lamentato l'appellante, quale unico motivo di censura, la erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Tuttavia, all'udienza fissata ha preannunciato all'istruttore la pendenza di trattative.
Alla successiva udienza si sono costituiti gli eredi di nelle more deceduta, al Parte_3
solo fine di confermare il buon esito delle trattative. Non si è invece Costituito CP_5
restando contumace.
Le parti costituite hanno quindi concluso per la cessazione della materia del contendere con spese interamente compensate. Segnatamente, nel proprio scritto difensivo gli appellati hanno chiarito di avere raggiunto un accordo stragiudiziale in virtù del quale avevano rinunziato ad ogni pretesa sulle cisterne oggetto del contendere.
Tanto premesso, la Corte deve dunque provvedere nei termini richiesti, essendo venuto meno l'interesse ad una pronunzia giudiziale sul merito, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, come da conclusioni conformi delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 1 luglio 2025
Il Presidente
Pagina 3 Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 4
Dott.ssa Donatella Aru
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sottosezione civile 2°
composta dai magistrati:
Donatella Aru Presidente
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
Enzo Luchi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 364 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da
, (C.F. in persona del signor Parte_1 P.IVA_1
, suo amministratore unico e rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Debora Mura (C.F. ) in forza di procura speciale al margine della comparsa C.F._1
di costituzione e risposta in data 05.03.2005, presso il cui studio professionale ha eletto domicilio,
la quale per le comunicazioni di cancelleria indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellante
CONTRO
Pagina 1 nato ad [...] il [...] ed ivi residente nella Via Liguria n. 13/A Controparte_1
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi C.F._2 Controparte_2
residente nella Via Sebastiano Sat-ta n. 2 (C.F. ), nato C.F._3 CP_3
ad Oristano il 11/07/1968 ed ivi residente nella Via Lazio n. 39 (C.F. ) e C.F._4
nato ad [...] il [...] ed ivi residente nella Via Carloforte n. 22 (C.F. CP_4
, tutti elettivamente domiciliati in Sant'Antioco nella Piazza Umberto n. C.F._5
11/a presso lo studio dell'avvocato Antonello Aste (C.F. ) che li rappresenta C.F._6
e difende in virtù di procure speciali in calce rilasciate su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione in appello ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. e dell'art. 10 DPR 123/2001, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
appellati
e
, residente in [...]
appellato contumace
All'udienza del 27 giugno 2025 la causa è stata tenuta a decisione con rinuncia all'assegnazione dei termini di legge.
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti costituite: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Ragioni di fatto e di diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2104/2023 del Parte_2
Tribunale di Cagliari, che nel decidere sulle domande formulate da , ha disposto CP_6 CP_2
nei seguenti termini: “… Accerta, in accoglimento della domanda dell'attrice , Parte_3
che la cisterna di cui alla presente controversia abbia natura di bene condominiale;
B) Condanna
Pagina 2 conseguentemente per l'effetto la convenuta in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, alla rimessione in pristino stato del bene, conformemente all'uso di cisterna condominiale
acclarato ut supra;
C) Rigetta la domanda di accertamento dell'evizione proposta da Parte_1
nei confronti del terzo chiamato;
D) Compensa le spese dell'intero giudizio
[...] CP_5
tra e E) Condanna a rifondere al terzo Parte_3 Parte_1 Parte_1
chiamato le spese dell'intero giudizio, che liquida in complessivi € 2.552,00, oltre CP_5
contributo forfettario ed accessori come per legge. F) Dichiara il presente provvedimento, come
per legge, provvisoriamente esecutivo;
G) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.”.
Ha lamentato l'appellante, quale unico motivo di censura, la erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Tuttavia, all'udienza fissata ha preannunciato all'istruttore la pendenza di trattative.
Alla successiva udienza si sono costituiti gli eredi di nelle more deceduta, al Parte_3
solo fine di confermare il buon esito delle trattative. Non si è invece Costituito CP_5
restando contumace.
Le parti costituite hanno quindi concluso per la cessazione della materia del contendere con spese interamente compensate. Segnatamente, nel proprio scritto difensivo gli appellati hanno chiarito di avere raggiunto un accordo stragiudiziale in virtù del quale avevano rinunziato ad ogni pretesa sulle cisterne oggetto del contendere.
Tanto premesso, la Corte deve dunque provvedere nei termini richiesti, essendo venuto meno l'interesse ad una pronunzia giudiziale sul merito, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, come da conclusioni conformi delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 1 luglio 2025
Il Presidente
Pagina 3 Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 4
Dott.ssa Donatella Aru