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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 25/3/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 191/2024 avente per oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione” promossa da
, in proprio e nella su qualità di legale rappresentante pro tempore di Parte_1 difeso dall'avv. SCALABRINO Monica Controparte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente propone opposizione al fine di ottenere l'annullamento delle seguenti n. 3 ordinanze- ingiunzione notificate in data 29/01/2024:
➢ n. OI -00154104 0, con la quale è stato ingiunto al ed alla Parte_1 il pagamento della somma di € 7.726,07 , oltre € Controparte_1
10, 33 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2016;
➢ n. OI -001541033, con la quale è stato ingiunto al ed alla Parte_1 il pagamento della somma di € 11.077,58, oltre € Controparte_1
pagina 1 di 8 10,33 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2017;
➢ n. OI -001541033, con la quale è stato ingiunto al ed alla Parte_1 il pagamento della somma di € 12.336,23, oltre € Controparte_1
10 ,33 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2019;
Le contestazioni della parte ricorrente hanno ad oggetto, in linea preliminare, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione sanzionatoria in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alle ordinanze-ingiunzione sarebbe avvenuta oltre il termine prescritto dall'art. 14 della l. 689/81 e l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria azionata;
nel merito, invece, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte, per aver provveduto al pagamento della contribuzione a seguito di rateizzazioni e rottamazioni presentate all'Agente della Riscossione.
Adduce, inoltre, lo sconto integrale delle sanzioni civili per effetto dell'adesione alla rottamazione.
Contesta, infine, l'ammontare delle sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni opposte.
Costituendosi in giudizio l deduce, in via preliminare, l'infondatezza delle avverse CP_2 censure ed eccezioni incentrando le proprie difese sull'inapplicabilità dell'art. 14 della l. n.
689/1981 al caso di specie, argomentando che l'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione, non ne ha espressamente sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, nonché sulla considerazione che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.
Precisa, in risposta all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, che le impugnate ordinanze-ingiunzione erano state precedute dalla notifica degli atti di accertamento, rispettivamente:
➢ l'ordinanza ingiunzione n. OI -001541040 in data 28 /12/2018;
➢ l'ordinanza ingiunzione n. OI -001541033 in data 28/12/2018;
➢ l'ordinanza ingiunzione n. OI -000572750 in data 12/01/2022.
pagina 2 di 8 L' opposto contesta, altresì, la censura del ricorrente in ordine alla quantificazione delle CP_2
sanzioni irrogate, asserendo che le stesse sono state quantificate nel rispetto dei parametri introdotti dall'art. 23 del d.l. n. 48/23 tenuto conto della reiterazione delle violazioni.
Chiede, pertanto, l'integrale rigetto della proposta opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti allegati dalle parti.
___________
1. Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ha ad oggetto non solo l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche quello della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, tale giudizio è volto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla Pubblica Amministrazione, dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli evidenziati nell'ordinanza-ingiunzione con esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, al di fuori dei limiti dell'oggetto del giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Ne consegue che in siffatta tipologia di giudizio, in caso di contestazione, incombe sulla
Pubblica Amministrazione l'assolvimento dell'onere della prova sia con riferimento alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge, sia con riferimento alla legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (Cass. Civ., Sez. IV, ord. n. 1921 del
24/1/2019).
2. Ciò premesso, va affermata l'applicabilità alla fattispecie in esame delle norme di cui alla L.
n. 689/1981 e, quindi, l'eccezione -sollevata da parte opponente- di decadenza dell' CP_2
resistente dal potere di sanzionatorio ex art. 14, II comma della l. n. 689/1981, in ragione della tardiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'impugnata ordinanza-ingiunzione, risulta fondata.
In proposito, non può trovare accoglimento la ricostruzione operata dall' all'atto della CP_2
propria costituzione in giudizio, allorché ha affermato che il termine di 90 giorni per la notifica dell'illecito sia disciplinato dall'art. 9 comma 4 d.lgs. n. 8/2016, sostenendo, quindi, la tesi della sua non perentorietà.
pagina 3 di 8 A fondamento della propria tesi, l ha sostenuto che il d.lgs. n. 8/2016, nel costituire CP_2
legge speciale, prevalga su quella generale (n.689/1981).
L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili" ; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art. 14, inforza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
A sostegno della sua tesi l fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la specialità della CP_2
fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, convertito nella l. 638/1983, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art.14 l. 689/81, data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Sul punto, dunque, non può non osservarsi che nella direzione dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, lo stesso Istituto ha emesso la circolare n. 32 del
25.02.2022 - avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” - con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n.
689/1981.
Inoltre, mentre può ritenersi che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale sul piano sostanziale (è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume o meglio conserva rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza), tuttavia, ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e neppure della pagina 4 di 8 fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d.lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante sul piano giuridico ad impedire la decadenza.
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con CP_2
la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo
(nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi
"in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81.
Pertanto, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e all'obbligato in solido e, qualora ciò non sia possibile, la notifica della violazione deve avvenire, agli interessati, entro novanta giorni
(trecentosessanta per i residenti all'estero) dall'avvenuto accertamento;
l'inosservanza di tale termine costituisce per l causa di decadenza in via diretta dal diritto di sanzionare, CP_2
senza bisogno di ulteriori valutazioni istruttorie.
Sul punto si sottolinea che, la Corte di Cassazione, con quattro recenti statuizioni -
n. 8075 del 27 marzo 2025, n. 7641 del 22 marzo 2025 e n. 7845 del 25 marzo 2025; n.
n.9016 del 05 aprile 2025 - ha fornito una lettura univoca e sistematica dell'art. 9, comma 4 e pagina 5 di 8 del d. lgs. n. 8 del 2016, affermando, in primo luogo, la natura decadenziale del termine di novanta giorni entro il quale l è tenuto a notificare la violazione amministrativa per CP_2
omesso versamento delle ritenute previdenziali - fattispecie parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo - ed argomentando che la norma in esame prevede che l'autorità amministrativa, a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, debba notificare al responsabile gli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione e che, nelle fattispecie in cui non vi sia stata alcuna trasmissione degli atti, il termine per la notifica decorre dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, vale a dire quando, intervenuta la depenalizzazione, l CP_2
avrebbe potuto comunque, motu proprio, dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione, a condizione che l'accertamento della violazione non abbia richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell' . CP_2
Nelle citate pronunce, la Suprema Corte, nel richiamare esplicitamente l'art. 6 del d. Lgs. n.
8/2016 - che stabilisce l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge n.
689/81 - ribadisce, altresì, il seguente principio di diritto: ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs.
n. 8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_2 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art.
3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria>>. CP_2
La Suprema Corte ha ritenuto, dunque, tale regime costituzionalmente necessario, sulla base dei principi di legalità (art. 23 Cost.), diritto di difesa (art. 24 Cost.) e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), evidenziando come il rispetto di termini certi garantisca la certezza del diritto e la tutela della posizione giuridica contribuente.
In tema di violazione del versamento delle ritenute di cui trattasi, dunque, al fine di poter correttamente determinare il superamento del limite soglia di 10.000,00 euro - che determina l'applicazione di una sanzione amministrativa ovvero penale (in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. n.8/2016) - occorre attendere la conclusione dell'anno contributivo e cioè attendere il termine per il pagamento della contribuzione, che va computata dal mese di novembre al 16 del mese di dicembre di ogni anno.
pagina 6 di 8 3. Nel caso di specie l , pur a fronte della specifica eccezione di decadenza sollevata CP_2 dall'opponente nel ricorso introduttivo, non ha provato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti fosse stato effettivamente necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. , a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a Pt_2
favore dell' di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché CP_2
il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dello stesso Istituto, ragion per cui le omissioni contributive sono, con facilità, rilevabili automaticamente.
Costituisce dato pacifico, infatti, che le comunicazioni dei debiti contributivi vengono trasmesse dal datore di lavoro all'Istituto previdenziale attraverso l'invio telematico del modello UNIEMENS;
pertanto, l'istituto mensilmente è a conoscenza dell'ammontare del proprio credito e può agevolmente verificarne l'avvenuto pagamento e, dunque, il riscontro delle omissioni può avvenire per tabulas senza l'espletamento di indagini o di altri particolari accertamenti.
Dunque, l (considerato il lasso temporale di verifica 16 dicembre - 16 Controparte_3 novembre di ogni anno) già nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di verifica ben potrebbe essere in grado di valutare l'entità della violazione e, dunque, di procedere con la notifica dell'accertamento nel pieno rispetto del termine previsto dall' articolo
14 della Legge n. 689/1981.
Applicando i principi di cui si è dato conto al caso di specie, risulta, quindi, il mancato rispetto da parte dell' odierno opposto del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della l. n. CP_2
698/1981, tenuto conto che l ha contestato ai ricorrenti l'omissione contributiva per gli CP_2
anni 2016, 2017 e 2019 rispettivamente:
➢ il 28 dicembre 2018, per le omissioni relative all'anno 2016;
➢ il 28 dicembre 2018, per le omissioni relative all'anno 2017;
➢ il 12 gennaio 2022, per le omissioni relative all'anno 2019 (cfr. notificazione verbali di accertamento prodromici alle impugnate ordinanze-ingiunzione).
E' evidente il superamento del prescritto termine tra la cristallizzazione delle omissioni contributive (mesi di gennaio degli anni 2017, 2018 e 2020) e le date di notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione impugnate.
pagina 7 di 8 Ne deriva che, in assenza di tempestiva notifica degli atti di accertamento presupposti, le impugnate ordinanze-ingiunzione devono essere annullate, in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto alla data di notifica degli atti di CP_2
accertamento.
Per quanto sopra esposto e con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate,
l'opposizione è fondata e va accolta.
4. Quanto alle spese di lite, si osserva che la questione principale sollevata dall' - e cioè CP_2
quella relativa alla inapplicabilità del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81 e alle conseguenze della sua violazione - era, almeno all'epoca dei fatti di causa (quando è avvenuta la contestazione) oggettivamente incerta e dubbia (tanto che nel 2023 è dovuto intervenire il legislatore a fare definitiva chiarezza); sussiste quindi un valido motivo per compensare per metà delle spese di lite, ponendo la restante quota a carico dell' CP_2
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze - ingiunzione opposte;
2) Compensa le spese processuali per le metà e condanna l al pagamento in favore di CP_2
parte opponente delle spese residue, che liquida in detta proporzione in euro 21,50 per esborsi e in euro 950,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 25/3/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 191/2024 avente per oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione” promossa da
, in proprio e nella su qualità di legale rappresentante pro tempore di Parte_1 difeso dall'avv. SCALABRINO Monica Controparte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente propone opposizione al fine di ottenere l'annullamento delle seguenti n. 3 ordinanze- ingiunzione notificate in data 29/01/2024:
➢ n. OI -00154104 0, con la quale è stato ingiunto al ed alla Parte_1 il pagamento della somma di € 7.726,07 , oltre € Controparte_1
10, 33 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2016;
➢ n. OI -001541033, con la quale è stato ingiunto al ed alla Parte_1 il pagamento della somma di € 11.077,58, oltre € Controparte_1
pagina 1 di 8 10,33 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2017;
➢ n. OI -001541033, con la quale è stato ingiunto al ed alla Parte_1 il pagamento della somma di € 12.336,23, oltre € Controparte_1
10 ,33 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2019;
Le contestazioni della parte ricorrente hanno ad oggetto, in linea preliminare, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione sanzionatoria in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alle ordinanze-ingiunzione sarebbe avvenuta oltre il termine prescritto dall'art. 14 della l. 689/81 e l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria azionata;
nel merito, invece, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte, per aver provveduto al pagamento della contribuzione a seguito di rateizzazioni e rottamazioni presentate all'Agente della Riscossione.
Adduce, inoltre, lo sconto integrale delle sanzioni civili per effetto dell'adesione alla rottamazione.
Contesta, infine, l'ammontare delle sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni opposte.
Costituendosi in giudizio l deduce, in via preliminare, l'infondatezza delle avverse CP_2 censure ed eccezioni incentrando le proprie difese sull'inapplicabilità dell'art. 14 della l. n.
689/1981 al caso di specie, argomentando che l'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione, non ne ha espressamente sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, nonché sulla considerazione che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.
Precisa, in risposta all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, che le impugnate ordinanze-ingiunzione erano state precedute dalla notifica degli atti di accertamento, rispettivamente:
➢ l'ordinanza ingiunzione n. OI -001541040 in data 28 /12/2018;
➢ l'ordinanza ingiunzione n. OI -001541033 in data 28/12/2018;
➢ l'ordinanza ingiunzione n. OI -000572750 in data 12/01/2022.
pagina 2 di 8 L' opposto contesta, altresì, la censura del ricorrente in ordine alla quantificazione delle CP_2
sanzioni irrogate, asserendo che le stesse sono state quantificate nel rispetto dei parametri introdotti dall'art. 23 del d.l. n. 48/23 tenuto conto della reiterazione delle violazioni.
Chiede, pertanto, l'integrale rigetto della proposta opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti allegati dalle parti.
___________
1. Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ha ad oggetto non solo l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche quello della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, tale giudizio è volto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla Pubblica Amministrazione, dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli evidenziati nell'ordinanza-ingiunzione con esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, al di fuori dei limiti dell'oggetto del giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Ne consegue che in siffatta tipologia di giudizio, in caso di contestazione, incombe sulla
Pubblica Amministrazione l'assolvimento dell'onere della prova sia con riferimento alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge, sia con riferimento alla legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (Cass. Civ., Sez. IV, ord. n. 1921 del
24/1/2019).
2. Ciò premesso, va affermata l'applicabilità alla fattispecie in esame delle norme di cui alla L.
n. 689/1981 e, quindi, l'eccezione -sollevata da parte opponente- di decadenza dell' CP_2
resistente dal potere di sanzionatorio ex art. 14, II comma della l. n. 689/1981, in ragione della tardiva notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'impugnata ordinanza-ingiunzione, risulta fondata.
In proposito, non può trovare accoglimento la ricostruzione operata dall' all'atto della CP_2
propria costituzione in giudizio, allorché ha affermato che il termine di 90 giorni per la notifica dell'illecito sia disciplinato dall'art. 9 comma 4 d.lgs. n. 8/2016, sostenendo, quindi, la tesi della sua non perentorietà.
pagina 3 di 8 A fondamento della propria tesi, l ha sostenuto che il d.lgs. n. 8/2016, nel costituire CP_2
legge speciale, prevalga su quella generale (n.689/1981).
L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili" ; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art. 14, inforza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
A sostegno della sua tesi l fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la specialità della CP_2
fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, convertito nella l. 638/1983, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art.14 l. 689/81, data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Sul punto, dunque, non può non osservarsi che nella direzione dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, lo stesso Istituto ha emesso la circolare n. 32 del
25.02.2022 - avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” - con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n.
689/1981.
Inoltre, mentre può ritenersi che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale sul piano sostanziale (è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume o meglio conserva rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza), tuttavia, ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e neppure della pagina 4 di 8 fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d.lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante sul piano giuridico ad impedire la decadenza.
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con CP_2
la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo
(nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi
"in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81.
Pertanto, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e all'obbligato in solido e, qualora ciò non sia possibile, la notifica della violazione deve avvenire, agli interessati, entro novanta giorni
(trecentosessanta per i residenti all'estero) dall'avvenuto accertamento;
l'inosservanza di tale termine costituisce per l causa di decadenza in via diretta dal diritto di sanzionare, CP_2
senza bisogno di ulteriori valutazioni istruttorie.
Sul punto si sottolinea che, la Corte di Cassazione, con quattro recenti statuizioni -
n. 8075 del 27 marzo 2025, n. 7641 del 22 marzo 2025 e n. 7845 del 25 marzo 2025; n.
n.9016 del 05 aprile 2025 - ha fornito una lettura univoca e sistematica dell'art. 9, comma 4 e pagina 5 di 8 del d. lgs. n. 8 del 2016, affermando, in primo luogo, la natura decadenziale del termine di novanta giorni entro il quale l è tenuto a notificare la violazione amministrativa per CP_2
omesso versamento delle ritenute previdenziali - fattispecie parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo - ed argomentando che la norma in esame prevede che l'autorità amministrativa, a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, debba notificare al responsabile gli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione e che, nelle fattispecie in cui non vi sia stata alcuna trasmissione degli atti, il termine per la notifica decorre dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, vale a dire quando, intervenuta la depenalizzazione, l CP_2
avrebbe potuto comunque, motu proprio, dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione, a condizione che l'accertamento della violazione non abbia richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell' . CP_2
Nelle citate pronunce, la Suprema Corte, nel richiamare esplicitamente l'art. 6 del d. Lgs. n.
8/2016 - che stabilisce l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge n.
689/81 - ribadisce, altresì, il seguente principio di diritto: ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs.
n. 8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_2 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art.
3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria>>. CP_2
La Suprema Corte ha ritenuto, dunque, tale regime costituzionalmente necessario, sulla base dei principi di legalità (art. 23 Cost.), diritto di difesa (art. 24 Cost.) e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), evidenziando come il rispetto di termini certi garantisca la certezza del diritto e la tutela della posizione giuridica contribuente.
In tema di violazione del versamento delle ritenute di cui trattasi, dunque, al fine di poter correttamente determinare il superamento del limite soglia di 10.000,00 euro - che determina l'applicazione di una sanzione amministrativa ovvero penale (in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. n.8/2016) - occorre attendere la conclusione dell'anno contributivo e cioè attendere il termine per il pagamento della contribuzione, che va computata dal mese di novembre al 16 del mese di dicembre di ogni anno.
pagina 6 di 8 3. Nel caso di specie l , pur a fronte della specifica eccezione di decadenza sollevata CP_2 dall'opponente nel ricorso introduttivo, non ha provato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti fosse stato effettivamente necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. , a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a Pt_2
favore dell' di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché CP_2
il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dello stesso Istituto, ragion per cui le omissioni contributive sono, con facilità, rilevabili automaticamente.
Costituisce dato pacifico, infatti, che le comunicazioni dei debiti contributivi vengono trasmesse dal datore di lavoro all'Istituto previdenziale attraverso l'invio telematico del modello UNIEMENS;
pertanto, l'istituto mensilmente è a conoscenza dell'ammontare del proprio credito e può agevolmente verificarne l'avvenuto pagamento e, dunque, il riscontro delle omissioni può avvenire per tabulas senza l'espletamento di indagini o di altri particolari accertamenti.
Dunque, l (considerato il lasso temporale di verifica 16 dicembre - 16 Controparte_3 novembre di ogni anno) già nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di verifica ben potrebbe essere in grado di valutare l'entità della violazione e, dunque, di procedere con la notifica dell'accertamento nel pieno rispetto del termine previsto dall' articolo
14 della Legge n. 689/1981.
Applicando i principi di cui si è dato conto al caso di specie, risulta, quindi, il mancato rispetto da parte dell' odierno opposto del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della l. n. CP_2
698/1981, tenuto conto che l ha contestato ai ricorrenti l'omissione contributiva per gli CP_2
anni 2016, 2017 e 2019 rispettivamente:
➢ il 28 dicembre 2018, per le omissioni relative all'anno 2016;
➢ il 28 dicembre 2018, per le omissioni relative all'anno 2017;
➢ il 12 gennaio 2022, per le omissioni relative all'anno 2019 (cfr. notificazione verbali di accertamento prodromici alle impugnate ordinanze-ingiunzione).
E' evidente il superamento del prescritto termine tra la cristallizzazione delle omissioni contributive (mesi di gennaio degli anni 2017, 2018 e 2020) e le date di notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione impugnate.
pagina 7 di 8 Ne deriva che, in assenza di tempestiva notifica degli atti di accertamento presupposti, le impugnate ordinanze-ingiunzione devono essere annullate, in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto alla data di notifica degli atti di CP_2
accertamento.
Per quanto sopra esposto e con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate,
l'opposizione è fondata e va accolta.
4. Quanto alle spese di lite, si osserva che la questione principale sollevata dall' - e cioè CP_2
quella relativa alla inapplicabilità del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81 e alle conseguenze della sua violazione - era, almeno all'epoca dei fatti di causa (quando è avvenuta la contestazione) oggettivamente incerta e dubbia (tanto che nel 2023 è dovuto intervenire il legislatore a fare definitiva chiarezza); sussiste quindi un valido motivo per compensare per metà delle spese di lite, ponendo la restante quota a carico dell' CP_2
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze - ingiunzione opposte;
2) Compensa le spese processuali per le metà e condanna l al pagamento in favore di CP_2
parte opponente delle spese residue, che liquida in detta proporzione in euro 21,50 per esborsi e in euro 950,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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