Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 30/07/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02799/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2025, proposto da
IA Lo TI, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 50/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19/01/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Richard Goso e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 10 aprile 2025, la signora IA Lo TI agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro n. 50/2024 del 19 gennaio 2024 (R.G. n. 16/2023) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore dei procuratori antistatari e, pertanto, non formano oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
La ricorrente chiede, altresì, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 19 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sul piano formale, si rileva l’avvenuta produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato; inoltre, è stata prodotta la prova della notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, rilasciando alla ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 1.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato fin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Al termine delle operazioni, il Commissario ad acta trasmetterà a questa Sezione una relazione sulle incombenze realizzate per l’assolvimento del mandato conferitogli, con la precisazione che l’incarico in questione integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del carattere seriale della controversia, sono equitativamente liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro n. 50/2024 del 19 gennaio 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 1.000,00 (mille euro), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Richard Goso |
IL SEGRETARIO