Articolo 1 della Legge 4 gennaio 1951, n. 28
Articolo 2
Versione
17 febbraio 1951
Art. 1.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2-bis (nuovo). - "Il presidente dell'Accademia e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione; dura in carica due anni e puo' essere confermato".
Art. 3. - La disposizione di cui alla lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) dal presidente, che lo presiede;".
Art. 4. - All'ultimo comma le parole "Il bilancio preventivo dell'Accademia nazionale di danza deve essere sottoposto" sono sostituite dalle altre "I bilanci dell'Accademia nazionale di danza devono essere sottoposti".
Art. 5. - Al primo comma sono soppresse le parole "del Consiglio d'amministrazione".
Art. 6. - Al terzo comma, dopo le parole "il Ministro" sono aggiunte le altre "su proposta del Consiglio d'amministrazione".
Al quarto comma sono sostituite le parole "al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del presidente" con le altre "al presidente, che la trasmette al Ministero della pubblica istruzione".
Art. 7. - Al secondo comma sono soppresse le parole "che sara' emanato ai sensi dell' art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ".
Fra il terzo e il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Alla vigilanza disciplinare delle alunne, saranno addette due ispettrici nominate con incarico annuale".
Al quinto comma sono aggiunte, dopo le parole "gli incarichi conferiti" le altre "dal Ministero per la pubblica istruzione".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della retribuzione gli incarichi di insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia, dell'arte sono equiparati al grado 8°, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado 9° e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado 10°".
Art. 8. - Il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il personale di cui al comma precedente e' scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed e' scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sara' fatta con incarico annuale.
"In ogni caso la, retribuzione e' fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo)".
Art. 9. - Al quarto comma sono sostituite le parole "su proposta della direttrice dell'Accademia," con le altre "su proposta del Consiglio di amministrazione".
L'ultimo comma e' soppresso.
Art. 9-bis (nuovo). - "Per l'espletamento dei servizi di segreteria ed economato sono assegnati all'Accademia dal Ministero della pubblica istruzione due funzionari del ruolo dei segretari dell'Accademia di belle arti ovvero delle Sopraintendenze alle antichita' e belle arti. Uno di essi avra' l'incarico di economo".
Art. 10. - Al secondo comma, dopo le parole "esercizio finanziario" sono aggiunte le altre "nonche' per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento".
Entrata in vigore il 17 febbraio 1951
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