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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c.
dal d.l.vo n. 149/2022, dal 26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 anche ai procedimenti già
pendenti alla data del 28.2.2023, sentita la discussione delle parti all'udienza del 18.2.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2222 dell'anno 2023
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Musci, con Parte_1
studio in Corato, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giovanna Turi, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTA sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con il menzionato d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 20.5.2023, l'attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 379/2023 di questo Tribunale,
con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della la CP_1
somma di € 21.615,45, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per complessivo saldo insoluto, pari ad €
21.429,84, dell'ammontare di 14 fatture, alcune parzialmente pagate ed altre interamente insolute, emesse fra il 12.10.2019
e l'11.5.2020 per corrispettivo della somministrazione di energia elettrica eseguita in suo favore, quale titolare della ditta BAR OTTAGONO, in relazione a due diverse utenze, l'una contraddista dal POD IT021E00020408, oggetto di contratto del
28.11.2008, e l'altra contraddistinta dal POD IT021E00020527,
oggetto di contratto del 4.6.2014, prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del
2 Registro IVA delle fatture di vendita della società ricorrente opposta, ai due contratti sottostanti e ad un piano di rientro proposto dal debitore l'11.11.2019 e rimasto inadempiuto, e oltre ad € 185,61 per compenso pagato al notaio per l'autentica dei predetti estratti delle scritture contabili.
A motivi dell'opposizione proposta, che esattamente tali sono rimasti anche all'esito del deposito da parte dell' della Pt_1
memoria ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c., sono dedotti: 1) la prescrizione, per decorso del termine breve biennale introdotto dalla l. n. 205/2017, quanto alla somma di € 3.879,00,
costituente il complessivo ammontare delle fatture azionate emesse per il periodo dal 1°.1 al 31.3.2020; 2) la mancata decurtazione dalla somma richiesta in pagamento col ricorso per ingiunzione della somma di € 3.572,90, pagata in esecuzione del piano di rientro dell'11.11.2019; l'incongruità della somma di
€ 5.338,00 richiesta in pagamento con la fattura n. B2019/138516
del 12.12.2019, <
di energia elettrica pregressi>>.
È con ciò incontestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., che: fra le parti intercorrevano i due rapporti di somministrazione di energia elettrica di cui ai contratti allegati al ricorso per ingiunzione;
in esecuzione di tali contratti l'opponente ha ricevuto dalla le forniture CP_1
di energia elettrica di cui alle fatture poste a fondamento della domanda monitoria, ivi correttamente contabilizzate fatta soltanto esclusione per la fattura n. B2019/138516 del
3 12.12.2019; null'altro l' ha pagato in relazione a tali Pt_1
fatture a parte la suddetta somma di € 3.572,90.
L'opposta resiste con comparsa di risposta tempestivamente depositata l'11.9.2023, con cui ha tuttavia riconosciuto di avere erroneamente quantificato la propria pretesa nel ricorso per ingiunzione, che il provvedimento monitorio ha accolto nella misura richiesta, trascurando di tenere conto della complessiva somma di € 2.858,32, di cui alle <… [qui] ex adverso allegate>>, che l' le aveva in effetti già in precedenza Pt_1
versato.
Al di là della illegittimità della ingiunzione che ne consegue,
pacificamente emessa per un credito parzialmente inesistente già
al momento della richiesta, v'è peraltro che sul punto persiste contrasto fra le parti, in quanto l'opponente assume di avere pagato in più soluzioni, in esecuzione del piano di rientro dell'11.11.2019, la complessiva somma di € 3.572,90, nel mentre la ammette di avere ricevuto questi pagamenti nella minore CP_1
misura di € 2.858,32.
Non sono state avanzate richieste di prova orale, sicché tale contrasto va risolto sulla mera scorta della documentazione versata in atti, in ossequio alla inveterata regola statuita dalla Suprema Corte, per cui, conformemente al disposto dell'art. 2697 c.c., < … per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza
4 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>>
(Cass., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533 per tutte).
Ebbene, la somma del cui pagamento l'opponente ha dato prova -
producendo, in copia informatica la cui conformità all'originale non è disconosciuta dalla controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., i bollettini postali relativi ai pagamenti eseguiti il 9.12.2019 e il 10.2.2020, e le attestazioni bancarie di esecuzione dei bonifici disposti il 27.12.2019, il 27.1.2020
e il 25.2.2020, ciascuno per € 714,58 - è pari alla cifra di €
3.572,90 da esso indicata e non alla minore cifra di € 2.858,32
indicata dalla creditrice.
Innanzitutto, quindi, la somma ingiunta per capitale, pari ad €
21.429,84, va decurtata dell'importo di € 3.572,90, da cui un minore credito della , per capitale, di € 17.856,94. CP_1
Va a questo punto esaminato se si siano o meno effettivamente prescritte, per decorso della speciale prescrizione breve biennale invocata dall' , le fatture emesse per il periodo Pt_1
dal 1°.1 al 31.3.2020: e cioè le fatture nn. B2020/027715 del
12.3.2020 dell'importo di € 945,00; B2020/027966 del 12.3.2020
dell'importo di € 612,00; B2020/028869 dell'8.4.2020
dell'importo di € 859,00; B2020/029117 dell'8.4.2020
dell'importo di € 623,00; B2020/055082 dell'11.5.2020
dell'importo di € 477,00; B2020/055328 dell'11.5.2020
dell'importo di € 363,00.
5 A norma del combinato disposto dei commi quarto e decimo dell'art. 1 l. n. 205/2017, a cui l'Autorità di settore ARERA ha dato poi attuazione con la delibera n. 97/2018/R/com, a valere per il settore elettrico per le fatture la cui scadenza è
successiva al 1°.3.2018 (ex co. 10 cit.), <
fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera>> (co. 4 cit.);
e nel caso di specie è parimenti incontestata, ancora a mente dell'art. 115, co. 1, c.p.c., l'appartenenza di entrambe le utenze per cui è causa al novero di quelle a servizio di microimprese.
Pacifica allora la soggezione di tali fatture alla suddetta prescrizione breve biennale (al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 1, co. 4, l. n. 205/2017 trovando invece applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.: v. Cass. 29.5.2024 n. 15102 fra le più
recenti), occorre verificare se il termine biennale di cui qui si tratta - decorrente dalla <>
(Cass. n. 15102/2024 cit.) ovvero, una volta che la fattura è
6 stata tempestivamente emessa e ricevuta dall'utente, ciò di cui non è questione nella specie, dal successivo termine di scadenza della fattura - sia stato o meno efficacemente interrotto dalla creditrice, sulla quale l'onere della relativa prova incombe
(v., ex plurimis, Cass. 26.2.2021 n. 5413).
Ora, avendo riguardo al biennio decorrente dalla data del
1°.6.2020, corrispondente a quella di scadenza dell'ultima delle fatture in questione, è agli atti un unico documento idoneo ad interrompere la prescrizione relativamente alle fatture di cui si tratta. Questo è costituito da una diffida datata 22.7.2020,
spedita con raccomandata a.r. che risulta recapitata il successivo 24.7.2020: tanto è attestato dalla copia informatica della missiva e della ricevuta di ritorno della raccomandata che l'opposta ha offerto in comunicazione con la comparsa di risposta, la cui conformità all'originale l' ha omesso di Pt_1
contestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., così
in sede della prima occasione successiva, e cioè a verbale della prima udienza, come pure con la memoria poi depositata ex n. 1,
art. 183, co. 6, c.p.c. Dopo di che non v'è dimostrazione del compimento di ulteriori atti idonei ad interrompere la prescrizione di queste fatture entro la scadenza del termine del
24.7.2022, del tutto ignoto essendo il contenuto di una successiva diffida del 19.2.2021 così puramente e semplicemente richiamata in una lettera di riscontro inviata dal legale del debitore il 22.4.2021, della quale pure non è reso noto il contenuto.
7 Deriva che il capitale a credito della va ulteriormente CP_1
decurtato del complessivo ammontare delle fatture prescritte,
pari ad € 3.879,00, donde l'ancora minore credito spettante all'opposta per tale titolo, nella misura di € 13.977,94.
Rimane da esaminare il motivo della incongruità dell'ammontare della fattura n. B2019/138516 del 12.12.2019.
Insegna il Supremo Collegio che, <
la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito. Tale affermazione, peraltro, si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore,
quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo
1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la
8 conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è
dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola,
sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore>> (Cass. 14.3.2024 n.
6959).
Nel caso di specie l' non ha offerto alcuna prova di avere Pt_1
mai in precedenza contestato il funzionamento del contatore a seguito del ricevimento a suo tempo della fattura n. B2019/138516
del 12.12.2019, del cui importo risulta che qui per la prima volta è denunciata dall'utente la sproporzione rispetto ai consumi pregressi, cosicché tale tardiva e peraltro del tutto generica doglianza non vale a superare, con riferimento alla fattura di cui si tratta, la presunzione di veridicità che come innanzi in via generale assiste le bollette in materia di somministrazioni contabilizzate mediante contatore e tanto comporta l'infondatezza, sotto tale profilo, dell'opposizione
9 proposta.
Né, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente nelle successive difese, questa fattura - la quale presenta ammontare maggiore delle altre per il fatto di coprire un periodo di consumo di quattro mesi, dal 1°.7 al 31.10.2019, più lungo di quello mensile coperto dalle altre fatture azionate - integra duplicazione alcuna, tutte le fatture poste a fondamento della richiesta di ingiunzione risultando emesse per POD e periodi di consumo diversi.
La condanna dell'opponente va infine confermata anche quanto al pagamento disposto col provvedimento monitorio dell'importo di
€ 185,61, che la ha richiesto per compenso pagato al notaio CP_1
per l'autentica degli estratti delle scritture contabili prodotti a corredo del ricorso per ingiunzione: per quanto infatti l'esborso di tale somma per la causale dedotta non risulta documentato, v'è che l' non ha mosso alcuna Pt_1
contestazione sul punto né nell'atto introduttivo né nelle difese successivamente svolte fino al deposito della memoria ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c., sicché la circostanza deve aversi per acquisita ancora in forza del principio di non contestazione sancito dal su richiamato art. 115, co. 1, c.p.c.
In definitiva, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannato a pagare in favore dell'opposta la minore somma di € 14.163,55, oltre agli interessi su tale minore somma così come già riconosciuti col provvedimento monitorio.
10 Le spese del presente giudizio seguono la parziale soccombenza reciproca, di modo che vanno compensate per un terzo e gravano sull'opponente per gli altri due terzi, nella misura, così
ridotta, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, nei confronti di e viceversa, così Parte_1
provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 379/2023 di questo
Tribunale;
- in accoglimento per quanto di ragione della pretesa creditoria già azionata in via monitoria, condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta la minore complessiva somma di € 14.163,55,
oltre agli interessi come in motivazione;
- dichiara le spese del presente giudizio compensate fra le parti per un terzo e condanna l'opponente a pagarne in favore dell'opposta gli altri due terzi, che, in tale misura ridotta,
si liquidano nella complessiva somma di € 2.824,67 per compenso,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a
CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 17.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c.
dal d.l.vo n. 149/2022, dal 26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 anche ai procedimenti già
pendenti alla data del 28.2.2023, sentita la discussione delle parti all'udienza del 18.2.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2222 dell'anno 2023
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Musci, con Parte_1
studio in Corato, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giovanna Turi, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTA sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con il menzionato d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 20.5.2023, l'attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 379/2023 di questo Tribunale,
con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della la CP_1
somma di € 21.615,45, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per complessivo saldo insoluto, pari ad €
21.429,84, dell'ammontare di 14 fatture, alcune parzialmente pagate ed altre interamente insolute, emesse fra il 12.10.2019
e l'11.5.2020 per corrispettivo della somministrazione di energia elettrica eseguita in suo favore, quale titolare della ditta BAR OTTAGONO, in relazione a due diverse utenze, l'una contraddista dal POD IT021E00020408, oggetto di contratto del
28.11.2008, e l'altra contraddistinta dal POD IT021E00020527,
oggetto di contratto del 4.6.2014, prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del
2 Registro IVA delle fatture di vendita della società ricorrente opposta, ai due contratti sottostanti e ad un piano di rientro proposto dal debitore l'11.11.2019 e rimasto inadempiuto, e oltre ad € 185,61 per compenso pagato al notaio per l'autentica dei predetti estratti delle scritture contabili.
A motivi dell'opposizione proposta, che esattamente tali sono rimasti anche all'esito del deposito da parte dell' della Pt_1
memoria ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c., sono dedotti: 1) la prescrizione, per decorso del termine breve biennale introdotto dalla l. n. 205/2017, quanto alla somma di € 3.879,00,
costituente il complessivo ammontare delle fatture azionate emesse per il periodo dal 1°.1 al 31.3.2020; 2) la mancata decurtazione dalla somma richiesta in pagamento col ricorso per ingiunzione della somma di € 3.572,90, pagata in esecuzione del piano di rientro dell'11.11.2019; l'incongruità della somma di
€ 5.338,00 richiesta in pagamento con la fattura n. B2019/138516
del 12.12.2019, <
di energia elettrica pregressi>>.
È con ciò incontestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., che: fra le parti intercorrevano i due rapporti di somministrazione di energia elettrica di cui ai contratti allegati al ricorso per ingiunzione;
in esecuzione di tali contratti l'opponente ha ricevuto dalla le forniture CP_1
di energia elettrica di cui alle fatture poste a fondamento della domanda monitoria, ivi correttamente contabilizzate fatta soltanto esclusione per la fattura n. B2019/138516 del
3 12.12.2019; null'altro l' ha pagato in relazione a tali Pt_1
fatture a parte la suddetta somma di € 3.572,90.
L'opposta resiste con comparsa di risposta tempestivamente depositata l'11.9.2023, con cui ha tuttavia riconosciuto di avere erroneamente quantificato la propria pretesa nel ricorso per ingiunzione, che il provvedimento monitorio ha accolto nella misura richiesta, trascurando di tenere conto della complessiva somma di € 2.858,32, di cui alle <… [qui] ex adverso allegate>>, che l' le aveva in effetti già in precedenza Pt_1
versato.
Al di là della illegittimità della ingiunzione che ne consegue,
pacificamente emessa per un credito parzialmente inesistente già
al momento della richiesta, v'è peraltro che sul punto persiste contrasto fra le parti, in quanto l'opponente assume di avere pagato in più soluzioni, in esecuzione del piano di rientro dell'11.11.2019, la complessiva somma di € 3.572,90, nel mentre la ammette di avere ricevuto questi pagamenti nella minore CP_1
misura di € 2.858,32.
Non sono state avanzate richieste di prova orale, sicché tale contrasto va risolto sulla mera scorta della documentazione versata in atti, in ossequio alla inveterata regola statuita dalla Suprema Corte, per cui, conformemente al disposto dell'art. 2697 c.c., < … per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza
4 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>>
(Cass., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533 per tutte).
Ebbene, la somma del cui pagamento l'opponente ha dato prova -
producendo, in copia informatica la cui conformità all'originale non è disconosciuta dalla controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., i bollettini postali relativi ai pagamenti eseguiti il 9.12.2019 e il 10.2.2020, e le attestazioni bancarie di esecuzione dei bonifici disposti il 27.12.2019, il 27.1.2020
e il 25.2.2020, ciascuno per € 714,58 - è pari alla cifra di €
3.572,90 da esso indicata e non alla minore cifra di € 2.858,32
indicata dalla creditrice.
Innanzitutto, quindi, la somma ingiunta per capitale, pari ad €
21.429,84, va decurtata dell'importo di € 3.572,90, da cui un minore credito della , per capitale, di € 17.856,94. CP_1
Va a questo punto esaminato se si siano o meno effettivamente prescritte, per decorso della speciale prescrizione breve biennale invocata dall' , le fatture emesse per il periodo Pt_1
dal 1°.1 al 31.3.2020: e cioè le fatture nn. B2020/027715 del
12.3.2020 dell'importo di € 945,00; B2020/027966 del 12.3.2020
dell'importo di € 612,00; B2020/028869 dell'8.4.2020
dell'importo di € 859,00; B2020/029117 dell'8.4.2020
dell'importo di € 623,00; B2020/055082 dell'11.5.2020
dell'importo di € 477,00; B2020/055328 dell'11.5.2020
dell'importo di € 363,00.
5 A norma del combinato disposto dei commi quarto e decimo dell'art. 1 l. n. 205/2017, a cui l'Autorità di settore ARERA ha dato poi attuazione con la delibera n. 97/2018/R/com, a valere per il settore elettrico per le fatture la cui scadenza è
successiva al 1°.3.2018 (ex co. 10 cit.), <
fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera>> (co. 4 cit.);
e nel caso di specie è parimenti incontestata, ancora a mente dell'art. 115, co. 1, c.p.c., l'appartenenza di entrambe le utenze per cui è causa al novero di quelle a servizio di microimprese.
Pacifica allora la soggezione di tali fatture alla suddetta prescrizione breve biennale (al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 1, co. 4, l. n. 205/2017 trovando invece applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.: v. Cass. 29.5.2024 n. 15102 fra le più
recenti), occorre verificare se il termine biennale di cui qui si tratta - decorrente dalla <>
(Cass. n. 15102/2024 cit.) ovvero, una volta che la fattura è
6 stata tempestivamente emessa e ricevuta dall'utente, ciò di cui non è questione nella specie, dal successivo termine di scadenza della fattura - sia stato o meno efficacemente interrotto dalla creditrice, sulla quale l'onere della relativa prova incombe
(v., ex plurimis, Cass. 26.2.2021 n. 5413).
Ora, avendo riguardo al biennio decorrente dalla data del
1°.6.2020, corrispondente a quella di scadenza dell'ultima delle fatture in questione, è agli atti un unico documento idoneo ad interrompere la prescrizione relativamente alle fatture di cui si tratta. Questo è costituito da una diffida datata 22.7.2020,
spedita con raccomandata a.r. che risulta recapitata il successivo 24.7.2020: tanto è attestato dalla copia informatica della missiva e della ricevuta di ritorno della raccomandata che l'opposta ha offerto in comunicazione con la comparsa di risposta, la cui conformità all'originale l' ha omesso di Pt_1
contestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., così
in sede della prima occasione successiva, e cioè a verbale della prima udienza, come pure con la memoria poi depositata ex n. 1,
art. 183, co. 6, c.p.c. Dopo di che non v'è dimostrazione del compimento di ulteriori atti idonei ad interrompere la prescrizione di queste fatture entro la scadenza del termine del
24.7.2022, del tutto ignoto essendo il contenuto di una successiva diffida del 19.2.2021 così puramente e semplicemente richiamata in una lettera di riscontro inviata dal legale del debitore il 22.4.2021, della quale pure non è reso noto il contenuto.
7 Deriva che il capitale a credito della va ulteriormente CP_1
decurtato del complessivo ammontare delle fatture prescritte,
pari ad € 3.879,00, donde l'ancora minore credito spettante all'opposta per tale titolo, nella misura di € 13.977,94.
Rimane da esaminare il motivo della incongruità dell'ammontare della fattura n. B2019/138516 del 12.12.2019.
Insegna il Supremo Collegio che, <
la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito. Tale affermazione, peraltro, si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore,
quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo
1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la
8 conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è
dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola,
sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore>> (Cass. 14.3.2024 n.
6959).
Nel caso di specie l' non ha offerto alcuna prova di avere Pt_1
mai in precedenza contestato il funzionamento del contatore a seguito del ricevimento a suo tempo della fattura n. B2019/138516
del 12.12.2019, del cui importo risulta che qui per la prima volta è denunciata dall'utente la sproporzione rispetto ai consumi pregressi, cosicché tale tardiva e peraltro del tutto generica doglianza non vale a superare, con riferimento alla fattura di cui si tratta, la presunzione di veridicità che come innanzi in via generale assiste le bollette in materia di somministrazioni contabilizzate mediante contatore e tanto comporta l'infondatezza, sotto tale profilo, dell'opposizione
9 proposta.
Né, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente nelle successive difese, questa fattura - la quale presenta ammontare maggiore delle altre per il fatto di coprire un periodo di consumo di quattro mesi, dal 1°.7 al 31.10.2019, più lungo di quello mensile coperto dalle altre fatture azionate - integra duplicazione alcuna, tutte le fatture poste a fondamento della richiesta di ingiunzione risultando emesse per POD e periodi di consumo diversi.
La condanna dell'opponente va infine confermata anche quanto al pagamento disposto col provvedimento monitorio dell'importo di
€ 185,61, che la ha richiesto per compenso pagato al notaio CP_1
per l'autentica degli estratti delle scritture contabili prodotti a corredo del ricorso per ingiunzione: per quanto infatti l'esborso di tale somma per la causale dedotta non risulta documentato, v'è che l' non ha mosso alcuna Pt_1
contestazione sul punto né nell'atto introduttivo né nelle difese successivamente svolte fino al deposito della memoria ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c., sicché la circostanza deve aversi per acquisita ancora in forza del principio di non contestazione sancito dal su richiamato art. 115, co. 1, c.p.c.
In definitiva, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannato a pagare in favore dell'opposta la minore somma di € 14.163,55, oltre agli interessi su tale minore somma così come già riconosciuti col provvedimento monitorio.
10 Le spese del presente giudizio seguono la parziale soccombenza reciproca, di modo che vanno compensate per un terzo e gravano sull'opponente per gli altri due terzi, nella misura, così
ridotta, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, nei confronti di e viceversa, così Parte_1
provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 379/2023 di questo
Tribunale;
- in accoglimento per quanto di ragione della pretesa creditoria già azionata in via monitoria, condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta la minore complessiva somma di € 14.163,55,
oltre agli interessi come in motivazione;
- dichiara le spese del presente giudizio compensate fra le parti per un terzo e condanna l'opponente a pagarne in favore dell'opposta gli altri due terzi, che, in tale misura ridotta,
si liquidano nella complessiva somma di € 2.824,67 per compenso,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a
CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 17.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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