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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 11281 / 2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to DE RISI MICHELA Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.05.2024 l'istante esponeva che in virtù di sentenza n.2202/2022 del Tribunale di
Napoli, passata in giudicato, percepiva la pensione VO anticipata ex dlgs n.503/92 con decorrenza dall'1.12.2019; che dal maggio 2021, maturandone i requisiti, aveva iniziato a percepire l'APE sociale.
CP_ Tanto premesso, lamentava che nonostante la regolare notifica della suddetta sentenza, l non aveva ancora provveduto al pagamento dei ratei arretrati dal 12/2019 al 04/2021, per un importo totale di
€.11.667,42. Pertanto, concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
CP_
“1. accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto e per l'effetto condannare l in favore del ricorrente al pagamento dei ratei maturati per il periodo dal 12/2019 al Parte_1
04/2021, più la 13esima mensilità per l'anno 2020, per un importo totale di € 11.667,42 a titolo di pensione di vecchiaia anticipata ex Dlgs n. 503/1992 (cd deroga Amato), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
CP_ 2. ordinare all' la costituzione del trattamento previdenziale con l'emissione del relativo titolo di cui alla pensione di vecchiaia anticipata ex Dlgs n. 503/1992 (c.d. deroga per l'indicato periodo dal 12/2019 Pt_2 al 04/2021;” con vittoria di spese.
CP_ Si costituiva in giudizio l' dando atto di aver dato esecuzione alla sentenza n. 2202/2022 ed in data
11.06.2024 di aver liquidato la prestazione pensionistica con decorrenza 12/2019. Eccepiva che, poiché nelle more era emerso che il ricorrente era titolare di anticipo pensionistico per Ape sociale n. 01430989 a decorrere dal 05/2021 e che tale prestazione non spetta a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto, aveva liquidato la prestazione pensionistica con la decorrenza indicata in sentenza, compensando le somme già percepite con l'APE SOCIALE. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto gli arretrati maturati risultavano già compensati e liquidati con data valuta 01/07/2024.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 14/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.2025 la difesa della parte ricorrente dichiarava di CP_ associarsi alla richiesta cessazione della materia del contendere e chiedeva che la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, in virtù del cd principio della “soccombenza virtuale”, atteso che l'effettiva CP_ CP_ liquidazione da parte dell' era intervenuta in data 01.07.2024, come da T08 allegato dall' dunque successivamente all' instaurazione del giudizio.
La domanda va respinta, in quanto non fondata.
Va preliminarmente rimarcato che – contrariamente a quanto indicato dalla parte ricorrente nelle note di CP_ trattazione depositate – l' nel costituirsi in giudizio, non ha in alcun modo chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma al contrario ha concluso per il rigetto della domanda avanzata in ricorso;
la liquidazione di cui al modello TE08 versato in atti è d'altronde una liquidazione senza pagamento della posta controversa, che viene portata dall'Istituto previdenziale in compensazione con quanto in pari periodo erogato.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.03.2025 la difesa dell'istante non contesta di aver percepito l'APE sociale a partir dal maggio del 2021, né che la suddetta prestazione, non spettando a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto, assorbiva quanto avrebbe dovuto ricevere CP_ dall' in virtù della sentenza n. 2202/2022, passata in giudicato.
Dunque la parte ricorrente non ha offerto in giudizio alcun elemento da cui trarre la infondatezza della CP_ liquidazione con integrale compensazione effettuata dall' , e dunque il diritto del a trattenere Parte_1 quanto già percepito a titolo dì anticipo pensionistico per Ape sociale n. 01430989 a decorrere dal 05/2021 a fronte del riconoscimento e della messa in liquidazione in data 1.07.2024 di quanto spettante con la medesima decorrenza in virtù della sentenza n.2202/2022 del Tribunale di Napoli, a titolo di pensione VO anticipata ex dlgs n.503/92.
Le spese di lite vanno compensate integralmente, valutato che sebbene la liquidazione con compensazione
è intervenuta sulla base di modello TE08 successivo alla iscrizione a ruolo della causa, essa è fondata su di una impossibilità di cumulo di prestazioni prevista per legge.
PQM
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, all' esito della udienza cartolare del 14.05.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 11281 / 2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to DE RISI MICHELA Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.05.2024 l'istante esponeva che in virtù di sentenza n.2202/2022 del Tribunale di
Napoli, passata in giudicato, percepiva la pensione VO anticipata ex dlgs n.503/92 con decorrenza dall'1.12.2019; che dal maggio 2021, maturandone i requisiti, aveva iniziato a percepire l'APE sociale.
CP_ Tanto premesso, lamentava che nonostante la regolare notifica della suddetta sentenza, l non aveva ancora provveduto al pagamento dei ratei arretrati dal 12/2019 al 04/2021, per un importo totale di
€.11.667,42. Pertanto, concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
CP_
“1. accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto e per l'effetto condannare l in favore del ricorrente al pagamento dei ratei maturati per il periodo dal 12/2019 al Parte_1
04/2021, più la 13esima mensilità per l'anno 2020, per un importo totale di € 11.667,42 a titolo di pensione di vecchiaia anticipata ex Dlgs n. 503/1992 (cd deroga Amato), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
CP_ 2. ordinare all' la costituzione del trattamento previdenziale con l'emissione del relativo titolo di cui alla pensione di vecchiaia anticipata ex Dlgs n. 503/1992 (c.d. deroga per l'indicato periodo dal 12/2019 Pt_2 al 04/2021;” con vittoria di spese.
CP_ Si costituiva in giudizio l' dando atto di aver dato esecuzione alla sentenza n. 2202/2022 ed in data
11.06.2024 di aver liquidato la prestazione pensionistica con decorrenza 12/2019. Eccepiva che, poiché nelle more era emerso che il ricorrente era titolare di anticipo pensionistico per Ape sociale n. 01430989 a decorrere dal 05/2021 e che tale prestazione non spetta a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto, aveva liquidato la prestazione pensionistica con la decorrenza indicata in sentenza, compensando le somme già percepite con l'APE SOCIALE. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto gli arretrati maturati risultavano già compensati e liquidati con data valuta 01/07/2024.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 14/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.2025 la difesa della parte ricorrente dichiarava di CP_ associarsi alla richiesta cessazione della materia del contendere e chiedeva che la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, in virtù del cd principio della “soccombenza virtuale”, atteso che l'effettiva CP_ CP_ liquidazione da parte dell' era intervenuta in data 01.07.2024, come da T08 allegato dall' dunque successivamente all' instaurazione del giudizio.
La domanda va respinta, in quanto non fondata.
Va preliminarmente rimarcato che – contrariamente a quanto indicato dalla parte ricorrente nelle note di CP_ trattazione depositate – l' nel costituirsi in giudizio, non ha in alcun modo chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma al contrario ha concluso per il rigetto della domanda avanzata in ricorso;
la liquidazione di cui al modello TE08 versato in atti è d'altronde una liquidazione senza pagamento della posta controversa, che viene portata dall'Istituto previdenziale in compensazione con quanto in pari periodo erogato.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.03.2025 la difesa dell'istante non contesta di aver percepito l'APE sociale a partir dal maggio del 2021, né che la suddetta prestazione, non spettando a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto, assorbiva quanto avrebbe dovuto ricevere CP_ dall' in virtù della sentenza n. 2202/2022, passata in giudicato.
Dunque la parte ricorrente non ha offerto in giudizio alcun elemento da cui trarre la infondatezza della CP_ liquidazione con integrale compensazione effettuata dall' , e dunque il diritto del a trattenere Parte_1 quanto già percepito a titolo dì anticipo pensionistico per Ape sociale n. 01430989 a decorrere dal 05/2021 a fronte del riconoscimento e della messa in liquidazione in data 1.07.2024 di quanto spettante con la medesima decorrenza in virtù della sentenza n.2202/2022 del Tribunale di Napoli, a titolo di pensione VO anticipata ex dlgs n.503/92.
Le spese di lite vanno compensate integralmente, valutato che sebbene la liquidazione con compensazione
è intervenuta sulla base di modello TE08 successivo alla iscrizione a ruolo della causa, essa è fondata su di una impossibilità di cumulo di prestazioni prevista per legge.
PQM
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, all' esito della udienza cartolare del 14.05.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara