Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12625/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
), (c.f. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. , (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (c.f. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
(c.f. ), Parte_10 C.F._10 Parte_11
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._11 Parte_12 C.F._12
(c.f. ), (c.f. Parte_13 C.F._13 Parte_14
), (c.f. , C.F._14 Parte_15 C.F._15
(c.f. ), (c.f. Parte_16 C.F._16 Parte_17
), (c.f. ), C.F._17 Parte_18 C.F._18 Pt_19
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._19 Parte_20
), (c.f. , C.F._20 Parte_21 C.F._21
(c.f. , (c.f. Parte_22 C.F._22 Parte_23
, (c.f. ), C.F._23 Parte_24 C.F._24 Pt_25
1
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lino Antonino Di Verde;
C.F._26
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Margherita Sanfratello;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 23 maggio
2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 settembre 2025 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto che il venga condannato al risarcimento del danno conseguente al Controparte_1 ritardo nel pagamento del TFR/TFS, da liquidarsi con riferimento agli interessi e alle spese sostenute per l'anticipazione delle relative somme da parte di istituti bancari. A sostegno della superiore pretesa i ricorrenti, ex dipendenti regionali posti in quiescenza tra il 2015 ed il 2021 in base all'art. 52 della L.R. 9/2015, hanno dedotto che avrebbero avuto diritto al pagamento del TFR/TFS nel termine di 12 o 24 mesi dal collocamento a riposo che, nel ritardo della liquidazione, avrebbero sostenuto dei costi per l'anticipazione di tale trattamento da parte di istituti bancari, argomentando circa il consequenziale diritto al risarcimento del danno subito (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 16 aprile 2025 il ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza alla luce dell'insegnamento di cui alla sentenza n. 764/2024 pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo il 27-28 ottobre 2024 (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
Con orientamento pienamente condivisibile la locale Corte d'Appello ha chiarito che, a parte i tre mesi in cui vigeva la disciplina più favorevole introdotta dall'art. 22, comma 4,
L.R. 21/2018 (tra l'11 maggio ed il 17 agosto 2018), il termine di ventiquattro mesi e novanta giorni per il pagamento del TFS decorre dalla maturazione dei requisiti della L.
2 214/2011 e non già, dunque, da collocamento a riposto (cfr. Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 764/2024 del 27-28 ottobre 2024: “Com'è noto, l'art. 3, comma 2, del D. L. n.
79/1997, convertito con L. n. 140/1997, prevede che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi venti-quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessa-zione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”, fermo restando che all'effettiva corresponsione si deve dar corso “entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”. L'art. 12, comma 7, del D. L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla
L. n. 122/2010, prevede inoltre che “… il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro;
b) in due importi annuali”) se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo”. All'indomani dall'entrata in vigore della riforma pensionistica c.d. “Fornero” il legislatore regionale ha previsto la possibilità per i propri dipendenti, che fossero in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensioni-stico secondo il regime precedente, di formulare apposita istanza all'ente per usufruire del collocamento anticipato in quiescenza. Stabilisce infatti, l'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015: “I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requi-siti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro
3 un anno dal raggiungimento dei re-quisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della do-manda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma”. La stessa facoltà viene estesa, al quinto comma, dell'art. 52 ai dipendenti regionali che “nel periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011”. Le modalità di corresponsione dell'indennità di fine servizio sono invece disciplinate dal successivo ottavo comma che nella sua versione originaria prevedeva: “Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati”. L'art. 1, comma 8, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 ha sostituito tale disposizione con la previsione che: “Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni”. La legge regionale dell'11.05.2018, n. 21, all'art. 22, comma 4, ha riformulato la disposizione prevedendo che “Il comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale n.
9/2015 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”. A distanza di tre mesi, tale disposizione di modifica è stata abrogata dal quarto comma dell'art. 22 l. r. n. 8/2018. Ritiene la Corte che la descritta successione normativa abbia determinato il ripristino della disciplina precedente (art. 1, comma 8, l.r. n. 12/2015) che, dunque, era in vigore anche alla data del pensionamento degli appellanti. Infatti, nel regime di successione delle leggi la mera abrogazione, che si verifica quando la disciplina successiva abbia come unico contenuto ed unico effetto di eliminare una disciplina precedente senza curarsi di sostituirla con altra, determina la reviviscenza della norma previgente rispetto a quella abrogata
(Cass. n. 25551/2007 in motivazione e Cass. n. 3592/22 in motivazione). Ciò si è verificato nella specie dato che l'art. 1 legge r. n. 16/2018 ha di-sposto la mera eliminazione dell'art. 22, comma 4, l.
r. n. 8 del 2018, cioè della norma che aveva modificato il comma 8 dell'art. 52 l. r. 9/2015.
Diversamente opinando si creerebbe un inammissibile vuoto normativo perché la disposizione ha 4 come unico precetto la eliminazione della norma abrogata (art. 22 coma 4 l. n. 8/2018). Pertanto, alla luce della disciplina contenuta nell'ottavo comma dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015, nel testo qui applicabile, il termine di ventiquattro mesi e 90 giorni per il pagamento del TFS decorrere dalla maturazione dei requi-siti introdotti dalla legge n. 214/2011”).
Le considerazioni che precedono conducono all'immediato rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ma vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (pari a € 500,00 per ciascun ricorrente) in considerazione del carattere seriale della lite.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti indicati in epigrafe al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese giudiziali, che liquida complessivamente in € 13.000,00 per compenso,
[...] oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 26/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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