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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1942/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PORTESAN FRANCO, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a CONTARINA (RO) in [...]_1 C.F._2
21.7.1970, rappresentato e difeso dall'avv. SACCHETTO PAOLA, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per le parti: affidamento condiviso di con collocazione prevalente presso la madre Per_1 Pt_1
; salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
[...]
-nelle settimane in cui rascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la Per_1
settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 21, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
1 -nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la Per_1
settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel giovedì dalle ore 16 alle ore 21, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
-a fine settimana alternati, dalle ore 9:30 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 21:30 della domenica, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
-per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
-per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
-per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
-la minore, poi, trascorrerà con i genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
si impegna a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, a Controparte_1 Pt_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la
[...] Per_1 somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat§;
COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO si intenderanno le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, mensa scolastica, ricarica cellulare, spese di trasporto urbano non necessarie per la frequenza scolastica, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
si impegna a corrispondere la quota di metà delle spese straordinarie, come di Controparte_1
seguito specificate:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE da ripartirsi al 50% fra i coniugi per le quali non è prevista la previa concertazione: libri scolastici, tasse scolastiche, contributi e spese amministrative varie relativi alla frequentazione di istituti di istruzione pubblici, spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione;
spese di trasporto scolastico urbano incluso scuolabus, ed extraurbano, spese per l'acquisto su prescrizione medica di farmaci, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, incluso spese per occhiali da vista o lenti a contatto quando comportino una spesa annua non superiore ad euro
100,00= per ciascuna voce di spesa, spese sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il
2 mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura per l'esborso che non superi la spesa mensile di euro 40,00=.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori e da ripartirsi al 50% fra i coniugi, suddivise nelle seguenti categorie:
1. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione e gite scolastiche organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione con o senza pernottamento, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN se la spesa annua complessiva sia eccedente, per ciascuna voce, l'importo annuale di Euro 100,00 come precisato al punto B che precede, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, fisioterapia, cure termali presso strutture private non convenzionate.
3. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro), corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi quando comportino una spesa settimanale superiore ad euro 60,00=, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento di patenti di guida presso scuole private diverse dalla patente auto categoria B per la quale la spesa invece la spesa verrà suddivisa fra i genitori senza preventivo consenso.
4. Spese sportive o ricreative: attività sportive o ricreative che comportino una spesa mensile eccedente gli euro 40,00 mensili e/o per le attività sportive e/o ricreative extrascolastiche ulteriori rispetto alla prima.
5. Spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alle figlie.
RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un
3 motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese da ripartirsi al 50% e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
l'assegno universale unico, corrisposto dall'INPS e relativo a verrà percepito per Parte_2
intero da;
Parte_1 spese di lite compensate e spese dell'esperto in capo alle parti nella misura del 50% per ciascuna”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 6.10.2023, ha allegato di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 20.10.2002 e che, dalla loro unione, è nata in data [...] la figlia Per_1
La ricorrente ha precisato che l'intestato Tribunale, con decreto del 23.2.2023, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 17.2.2023.
La ha dedotto che, dal mese di marzo del 2023, ha iniziato a lavorare il sabato e la domenica Pt_1
come cameriera presso il Ristorante IL PORTO BARRICATA, mentre dal mese di luglio 2023 lavora anche come istruttrice di fitness presso FASHIONFIT di Porto Viro.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Nel costituirsi, il resistente ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché a quella di affidamento condiviso e di collocazione prevalente della minore presso la ricorrente.
Tuttavia, il ha evidenziato come nelle conclusioni rassegnate dalla la CP_1 Pt_1
regolamentazione del diritto di visita paterno appare più restrittiva rispetto a quella concordata dalle stesse parti in occasione della recente separazione.
Inoltre, il resistente ha dedotto che la figlia, ultimamente, ha sviluppato un atteggiamento riluttante ai contatti con lui, manifestando difficoltà anche nelle conversazioni più semplici, oltre a rifiutare da mesi di pernottare presso l'abitazione paterna.
Il ha precisato che, a fronte di siffatta situazione, non si è mai imposto, né ha cercato di CP_1
obbligare la figlia ad uscire o ad andare a dormire da lui, ma è stato tollerante e comprensivo, accontentandosi di fare qualche rara e breve visita pomeridiana alla figlia, anche solo per accompagnarla al vicino parco giochi od alla scuola di equitazione.
4 Dunque, il ha chiesto adottarsi i provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni CP_1
rassegnate.
Le parti non hanno poi svolto ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
Pronunciati i provvedimenti provvisori, considerata la richiesta congiunta delle parti, è stato nominato l'esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c..
All'esito dell'attività svolta da quest'ultimo, tenuto conto del grado di conflittualità in essere tra le parti, è stato nominato il curatore speciale della minore.
All'udienza del 3.12.2024 è stata ascoltata la minore Parte_2
Successivamente, all'udienza del 25.3.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle condizioni in epigrafe, alle quali nulla ha opposto il curatore speciale della minore.
Dunque, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo delle parti, rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini.
2. Nel merito
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 17.2.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale pronunziato in data 23.2.2023.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse della figlia minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
5 Le spese dell'esperto, liquidate come da separato decreto, vengono definitivamente poste a carico delle parti per la quota di metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PORTO TOLLE in data
20/10/2002 tra e come sopra generalizzati (atto n.°18, Parte_1 Controparte_1
parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 2002);
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
PONE le spese dell'esperto, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle parti per la quota di metà per ciascuna.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2025
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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