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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art 429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'Avv. Fischietti Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Gaudino e CP_1 Pt_1
convenuta
avente ad oggetto: differenze retributive
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.11.24, il ricorrente, premesso di avere lavorato per la resistente esercente attività di vigilanza privata a seguito di contratto di affitto di azienda con la , chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento delle CP_2
differenze retributive ancora dovute. Chiedeva pertanto condannarsi la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 11.260,33.
Si costituiva la convenuta non contestando la debenza della gran parte delle somma richiesta, ma nel limitato ammontare di € 7327,16.
Alla odierna udienza la causa veniva infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. La somma di € 7327,16 è riconosciuta al ricorrente come dovuta dalla stessa resistente, per cui non v'è dubbio che la resistente debba essere condannata al versamento della stessa. In particolare è dovuta a titolo a titolo di rivalutazione totale del TFR, la somma lorda di € 2.250,81;a titolo di prima rata “Una tantum”, la somma lorda di € 135,00, così come previsto dall'Accordo di rinnovo del CCNL
Vigilanza Privata del 30.05.2023; a titolo di ferie residue maturate all'atto del passaggio alle dipendenze di a seguito di un fitto di ramo di Controparte_1 azienda, la somma lorda di € 1.496,24;a titolo di ferie maturate alle dipendenze di la somma lorda di € 1.953,92;a titolo di tredicesima, la somma Controparte_1
lorda di € 824,48;a titolo di quattordicesima, la somma lorda di € 117,78.
Non risulta, invece, correttamente quantificata la somma richiesta a titolo di permessi non goduti pari ad € 2.283,73. Occorre infatti detrarre dai conteggi il pagamento - dal valore netto di € 1.356,79 - effettuato dalla società convenuta il
31.12.2022. Pertanto, la somma correttamente dovuta è pari ad € 548,99.
Non è dovuto il ticket mensa per le ragioni di seguito esposte.
In caso di affitto di azienda ex art.2112 cc l'azienda è tenuta infatti a garantire il medesimo trattamento economico previsto dal cnnl non dal precedente datore di lavoro. Per l'erogazione del ticket mensa il ccnl prevede accordi di secondo livello che pacificamente non ci sono mai stati ed il fatto che la precedente società erogasse il ticket mensa, anche in assenza degli stessi, non può vincolare certamente la resistente a fare altrettanto ove non previsto dal contratto applicato.
In definitiva il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione con condanna della resistente al pagamento della somma lorda di € 7890,40, oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 7327,16, oltre accessori come per legge;
2. condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2109,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Taranto, 9.6.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art 429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'Avv. Fischietti Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Gaudino e CP_1 Pt_1
convenuta
avente ad oggetto: differenze retributive
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.11.24, il ricorrente, premesso di avere lavorato per la resistente esercente attività di vigilanza privata a seguito di contratto di affitto di azienda con la , chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento delle CP_2
differenze retributive ancora dovute. Chiedeva pertanto condannarsi la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 11.260,33.
Si costituiva la convenuta non contestando la debenza della gran parte delle somma richiesta, ma nel limitato ammontare di € 7327,16.
Alla odierna udienza la causa veniva infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. La somma di € 7327,16 è riconosciuta al ricorrente come dovuta dalla stessa resistente, per cui non v'è dubbio che la resistente debba essere condannata al versamento della stessa. In particolare è dovuta a titolo a titolo di rivalutazione totale del TFR, la somma lorda di € 2.250,81;a titolo di prima rata “Una tantum”, la somma lorda di € 135,00, così come previsto dall'Accordo di rinnovo del CCNL
Vigilanza Privata del 30.05.2023; a titolo di ferie residue maturate all'atto del passaggio alle dipendenze di a seguito di un fitto di ramo di Controparte_1 azienda, la somma lorda di € 1.496,24;a titolo di ferie maturate alle dipendenze di la somma lorda di € 1.953,92;a titolo di tredicesima, la somma Controparte_1
lorda di € 824,48;a titolo di quattordicesima, la somma lorda di € 117,78.
Non risulta, invece, correttamente quantificata la somma richiesta a titolo di permessi non goduti pari ad € 2.283,73. Occorre infatti detrarre dai conteggi il pagamento - dal valore netto di € 1.356,79 - effettuato dalla società convenuta il
31.12.2022. Pertanto, la somma correttamente dovuta è pari ad € 548,99.
Non è dovuto il ticket mensa per le ragioni di seguito esposte.
In caso di affitto di azienda ex art.2112 cc l'azienda è tenuta infatti a garantire il medesimo trattamento economico previsto dal cnnl non dal precedente datore di lavoro. Per l'erogazione del ticket mensa il ccnl prevede accordi di secondo livello che pacificamente non ci sono mai stati ed il fatto che la precedente società erogasse il ticket mensa, anche in assenza degli stessi, non può vincolare certamente la resistente a fare altrettanto ove non previsto dal contratto applicato.
In definitiva il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione con condanna della resistente al pagamento della somma lorda di € 7890,40, oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 7327,16, oltre accessori come per legge;
2. condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2109,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Taranto, 9.6.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE