Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28.1.25, a seguito di trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2023/2024 r. g. sez. lav., vertente tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli Parte_1 avv. MARCO MARRAZZA, DOMENICO DEL FEO E MARIO DE MATHIA;
APPELLANTE
, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv. LOPOLDO E LUCIANO Controparte_1
SPEDALIERE;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI n. 389/24 con la quale era stata accolta la domanda dell'odierna parte appellata e così il primo giudice aveva provveduto: “1) dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 30 ovvero 15 minuti e per l'effetto, dichiara che il tempo impiegato dal ricorrente nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale è da considerarsi orario di lavoro;
2) per l'effetto condanna al pagamento in favore Parte_1 del ricorrente della somma di Euro, 13.347,98, per il periodo da luglio 2013 a Maggio 2022; 3) condanna Pt_1
al pagamento delle spese di lite pari ad € 2300,00, comprensive delle spese forfettarie oltre IVA, CPA, Parte_1 con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido.”. L'odierno appellato aveva dedotto di essere dipendente della società dal 21/9/2007, con Parte_1 mansioni di tecnico on field appartenente al V livello del contratto collettivo applicato e deducendo la nullità parziale del contratto collettivo aziendale sottoscritto il 27 marzo 2013 dalla società convenuta nella parte in cui stabilisce che l'orario di lavoro inizia a decorrere e termina presso il luogo individuato per lo svolgimento della prestazione, senza includere i tempi di spostamento per i quali è prevista una indennità di franchigia. Invero la sua stessa prestazione prevedeva che egli si spostasse continuamente con il veicolo in dotazione che in alcuni periodi aveva custodito presso il suo domicilio, in altri era ricoverato presso la sede aziendale, come indicato in ricorso e sempre geolocalizzato.
Il primo giudice, a fronte di tali deduzioni e domande, ha richiamato l'intervento della Corte di Cassazione e di cui alle sentenze nn. 27920/21 e 37286/21 e, riportato il testo dell'accordo, e le norme applicabili, ha accolto la domanda con le motivazioni di cui alla sentenza resa.
Ha proposto gravame l'appellante che, nel riproporre le difese di primo grado, ha censurato la decisione ritenendola erronea con riguardo a tutti i profili oggetto della decisione, come esplicitati nei motivi di gravame di seguito esaminati.
evidenziava, poi, che nel periodo di franchigia alcuna attività preparatoria o accessoria al lavoro viene svolta, che il dipendente non è sottoposto al potere direttivo e disciplinare datoriale e che il mezzo utilizzato per gli spostamenti poteva senza dubbio essere ricoverato anche presso il proprio domicilio. Deduceva, inoltre, che, in considerazione delle suddette circostanze, quello in esame è un mero spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro. Insisteva, inoltre, sulla inscindibilità dell'accordo in esame che inteso complessivamente comporta un trattamento di miglior favore per il lavoratore e, comunque, è interamente, in tutte le sue clausole, finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali. Ha censurato anche la sentenza con riguardo alla prova del tempo lavorato e con riguardo al rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
Si è costituita parte appellata che ha chiesto il rigetto del gravame, vinte le spese di lite. La controversia a seguito di trattazione cartolare è decisa come segue, in linea con altre pronunce di questa e di altre Corti di Appello Italiane, in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte integralmente condivise da questo collegio e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc (cfr. Cass. n. 37286/2021; n. 31340/2021; n. 27920/2021). L'appello non può trovare accoglimento, per i motivi di seguito esposti rispettosi del principio dell'esame della ragione più liquida facendosi i riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del
11/05/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud.
23/10/2018, dep. 14/03/2019), n.7307).
Invero, la decisione gravata si pone in linea con gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali (ex multis, n. 17511/2010; n. 5496/2006) secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione.
È quanto si verifica, appunto, nel caso di specie, in cui lo spostamento è, all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiché il dipendente, in base alla nuova organizzazione delineata dall'accordo in contestazione, non ha una sede fissa, ma deve quotidianamente spostarsi, con l'auto aziendale, dal luogo di ricovero aziendale o dalla propria abitazione al luogo della prestazione lavorativa, coincidente con il cliente ove va svolto il primo intervento della giornata, per poi nuovamente spostarsi presso il cliente successivo e così via, fino all'ultimo intervento programmato della giornata.
Pertanto, tenuto conto della nozione di orario di lavoro come definito dal d. lgs. n. 66 del 2003 (di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, ribadita dalla direttiva n. 2003/88/CE) - secondo cui rientra nell'orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni ed alle prassi nazionali" - nonché facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. del 10.9.2015 nella causa C-266/14), occorre qualificare il tempo occorrente per raggiungere dal luogo di lavoro (o, come nel caso in esame, dal domicilio ove è ricoverata l'auto aziendale) quello di primo intervento e, di converso, dall'ultimo intervento al rientro, come strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione e, dunque, come corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro, in quanto attività preparatoria all'adempimento della prestazione lavorativa.
In punto di fatto, va condivisa la riflessione della S.C. secondo cui la società, come evidenziato nei pronunciamenti di merito sottoposti al suo vaglio, ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione, secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in per timbrare il cartellino orario e poi uscivano per recarsi sui luoghi Pt_1 degli interventi, così come rientravano in alla fine di questi ultimi per timbrare nuovamente il cartellino), Pt_1 di disporre di lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento; dunque, non si vede perché questo tempo non debba essere considerato di lavoro così come era (pacificamente) considerato quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda. In sostanza, a ben vedere, il mutamento in peius per i lavoratori è dato dalla franchigia di 15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede al luogo dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano Pt_1 invece 7 ore e 38 minuti effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia.
Inoltre, è pacifico che i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, "timbrano" l'orario di inizio del lavoro (geolocalizzazione a parte) e ricevono le disposizioni della : ciò rafforza il concetto che in tali tempi sono etero diretti dall'azienda. Pt_1
Ed è questa la ragione, fra le altre, per cui alcuna mancata prova dei tempi della prestazione da parte del lavoratore potrebbe esservi. Peraltro, parte ricorrente in primo grado ha allegato i tabulati di “google maps” circa le zone di lavoro del
[...]
, senza che parte convenuta li abbia adeguatamente contestati. CP_1
D'altro canto, per pacifica giurisprudenza di legittimità i tempi preparatori della prestazione (ad es. quello impiegato per indossare la tuta o divisa aziendale, v. Cass. n. 20714/13, nn. 1819- 1841/12) rientrano nell'orario di lavoro, se svoltisi sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro. sostiene la tesi dell'inammissibilità dell'impugnazione parziale dell'accordo, sostenendo la Parte_1 natura essenziale della clausola in disamina (di previsione della cd. franchigia del personale tecnico on field) rispetto alle corrispondenti obbligazioni assunte dall'azienda, ovvero di salvaguardia dei livelli occupazionali. L'assunto, tuttavia, come già rilevato in diversi precedenti di questa Corte territoriale, non è condivisibile. È principio consolidato della S.C. che, nel nostro sistema, le disposizioni dell'art. 1419 c.c. sono improntate al fondamentale principio, posto a presidio dell'autonomia privata, della conservazione del negozio giuridico;
ne consegue, stante l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, che l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (tra le altre, Cass. n. 10237/2022 [ord.]; 13222/2014; 13561/2008;
11673/2007; 27732/05; 10690/05; 10536/02).
Nel caso di specie detta inscindibilità non è ravvisabile. Manca, in particolare, da parte dell'azienda – su cui incombeva l'onere di eccezione e di prova – l'allegazione di una specifica correlazione tra la clausola che prevede la franchigia oraria a carico dei tecnici, esente da retribuzione, per il raggiungimento del luogo di svolgimento della prestazione e la finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, che, secondo quanto si legge negli accordi esibiti in giudizio, passa “attraverso azioni volte all'aumento di produttività e al recupero dell'efficienza del personale”. Non viene qui censurata, infatti, la nuova modalità organizzativa che prevede che il tecnico non debba passare per la sede aziendale prima di partire per il primo intervento, al dichiarato fine di ottimizzare i tempi di lavoro, riducendo quelli di spostamento: ciò che si invoca da parte dei lavoratori, piuttosto, è il riconoscimento del diritto a che il tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro, sotto la direzione e il controllo aziendale, debba essere retribuito. Ed allora, non sembra esservi correlazione alcuna tra la previsione di una franchigia oraria, che si traduce in mancata remunerazione di tempi di lavoro – così qualificati in base agli argomenti sopra esposti –, e l'aumento di produttività e di efficienza del personale;
né si vede come tale clausola possa rivestire un'importanza determinante nel complesso dell'accordo sul miglioramento della produttività e competitività, che tende piuttosto – come si legge in ciascuno degli accordi paralleli esibiti (cfr. docc. in prodd.), riguardanti, oltre i tecnici on field, anche altre figure professionali - ad introdurre variazioni organizzative volte ad ottimizzare l'impiego della forza lavoro. Né può confondersi l'essenzialità con la mera compresenza o, meglio, con un mero collegamento tra clausole, che, da solo, non è affatto prova della natura determinante della clausola specifica. Anche il motivo di gravame attinente al quantum è infondato. La censura dell'appellante è generica, così come in primo grado. A fronte dei conteggi del lavoratore, essendo la vettura geolocalizzata e dunque ben noti alla datrice di lavoro i suoi spostamenti, essa avrebbe dovuto specificamente contestare la quantificazione dei tempi di spostamento cosa che, in effetti, non ha fatto. E' infondato il motivo di gravame attinente alla prescrizione. La domanda ha ad oggetto i crediti maturati dal 2013, dal momento in cui l'accordo è in vigore, e il rapporto di lavoro del ricorrente è in corso. la decorrenza della prescrizione parte dalla cessazione del rapporto, a seguito dell'entrata in vigore della L. 92/2012 che ha minato alla base i presupposti della stabilità reale su cui si fondava la pregressa granitica giurisprudenza sulla decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro. ( cfr Cassazione civile sez. lav., 20/10/2022,
n.30957 secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lg. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”). Per l'insieme delle ragioni che precedono, il gravame va rigettato.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo con attribuzione.
La corte dà atto che si applica ratione temporis alla fattispecie in esame il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Eventuali esenzioni soggettive saranno verificate in sede amministrativa.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 28.1.25
Il Consigliere estensore
Il Presidente