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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/06/2024, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1123 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Vuolo, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Carbone, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
3899/22 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 8 novembre 2022.
CONCLUSIONI: rassegnate con note scritte -giusta sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, dell'udienza del 7 marzo 2024- che qui si
1 intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 14 dicembre 2022, l Parte_1
proponeva appello, affidandone l'accoglimento a
[...] quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero
3899/22 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 8 novembre 2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il provvedimento monitorio -numero 701/22- con il quale le era sato ingiunto il pagamento, in favore della società appellata, della somma di euro 30.648,13, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo residuo dovuto -e che non era stato versato per l'applicazione dello sconto tariffario di cui all'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del 2006- in relazione a prestazioni sanitarie erogate nei mesi gennaio-ottobre 2012.
2. Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, le parti venivano invitate -per la rilevanza che avrebbe potuto avere sull'esito del giudizio- ad interloquire riguardo alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio, transitorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata, ed alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali era stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti.
4. All'esito della suddetta interlocuzione, la causa -sostituita l'udienza del 7 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 127 ter del
2 codice di procedura civile, con il deposito di note scritte- veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dall , Parte_1 tendente ad ottenere il rigetto dell'avversa pretesa creditoria, è
-passando al merito della controversia- fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.
2. Con il primo motivo di gravame l Parte_1
ha lamentato l'omesso accoglimento dell'eccezione, già
[...] sollevata in prime cure, di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita.
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva fatto presente che, non investendo l'accertamento dell'esistenza o del contenuto del rapporto concessorio, ma solo dell'effettiva debenza di ulteriori somme, rispetto ai corrispettivi già erogati e non versati dall in Parte_1 applicazione -ex adverso considerata illegittima- dello sconto tariffario de quo, la controversia non involgeva “una verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto sottostante o l'esercizio dei poteri discrezionali dei quali essa godeva nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi”, per cui la giurisdizione doveva reputarsi radicata in capo all'autorità giudiziaria ordinaria.
3.1. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Salerno sono pienamente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo del tutto coerenti con i principi che sovrintendono alla materia.
3.2. Vale la pena di aggiungere -alle compiute ed esaurienti considerazioni fatte, in parte qua, dal Giudice di primo grado-
3 che effettivamente la presente controversia non involge in alcun modo la disamina di questioni attinenti all'esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto meramente la pretesa creditoria azionata dalla società appellata, che rientra nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non investendo, con la finalità di accertarne l'illegittimità, alcun provvedimento amministrativo, ma solo la sussistenza del diritto ad ottenere il quantum -maggiore rispetto a quello già riconosciuto dall richiesto dalla società Parte_1 appellata (cfr., in ordine ai criteri ai quali è possibile ispirarsi al fine di discernere tra controversie attratte nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa e controversie riservate alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, tenuto conto anche dei principi espressi nella sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale, Cass. civ., sez. un., n. 6330/05, Cass. civ., sez. un., n. 2865/09, Cass. civ., sez. un., n. 5303/17 e Cass. civ., sez. un., n. 28053/18).
4. Con il terzo motivo di gravame, articolato in diverse ragioni di doglianza, l - Parte_1 richiamate le difese già articolate in prime cure- ha messo in rilievo che: a) l'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del 2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, praticassero uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;
b) l'applicazione dello
4 sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario, che avevano forza e valore di legge;
c) la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta -attuata con i decreti poc'anzi ricordati- di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-
2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del
2013; d) l'omessa applicazione dello sconto tariffario de quo avrebbe comportato il superamento del tetto di spesa, come era effettivamente avvenuto, avendo depositato all'uopo documentazione pienamente probante, salva la facoltà dell'autorità giudiziaria adita di disporre una consulenza tecnica d'ufficio contabile;
e) lo sforamento del tetto di spesa avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda ex adverso proposta, non essendo possibile ritenere diversamente in ragione della possibilità -ventilata dal Giudice di primo grado- di agire in separata sede per recuperare le somme asseritamente da versare alla società appellata.
5. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente che:
a) l'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del 2006 non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come era possibile evincere anche dagli insegnamenti della Corte Costituzionale, che, con la sentenza numero 94 del 2009, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata con riferimento a tale norma, aveva richiamato il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata in
5 materia di sconto tariffario;
b) relativamente al periodo preso in considerazione, pertanto, non ricorrevano i presupposti normativi per l'applicazione dello sconto de quo e la pretesa creditoria azionata dalla società attrice doveva reputarsi fondata, anche perché ancorata saldamente alla documentazione prodotta in giudizio;
c) doveva escludersi, inoltre, che, attraverso gli accordi negoziali intercorsi tra le parti in relazione al periodo oggetto di causa, la società attrice
-tenuto conto della natura del rinvio alla disposizione di legge de qua, che poteva essere astrattamente sia fisso, che mobile- avesse voluto pattiziamente accettare l'applicazione dello sconto tariffario, come era possibile desumere dal tenore degli articoli 4, comma primo, e 5 dei contratti stipulati dalle parti, che non permettevano di ipotizzare alcuna contrattualizzazione dello sconto tariffario, sì previso dalla legge, ma solamente per un limitato lasso di tempo;
d) non era fondata nemmeno l'eccezione sollevata dall , Parte_1 secondo la quale le somme decurtate a titolo di sconto tariffario non sarebbero potute essere riconosciute per l'esistenza del limite finanziario costituito dal tetto di spesa, non essendone stato comprovato il superamento, il cui onere incombeva sull . Parte_1
5.1. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado -al di là della condivisibilità o meno delle ragioni addotte a sostegno della decisione con riferimento alla controversa applicabilità dello sconto tariffario disciplinato dell'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del 2006- non possono essere tenute ferme in questa sede, in quanto non poggiano su una compiuta ed esauriente verifica riguardo alla sussistenza dei fatti
6 costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società appellata.
5.2. Al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale -tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti- integrante -in uno al summenzionato accreditamento- un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni
1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione (cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del
1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n.
24258/10), l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili- da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge (cfr., in ordine alla necessità che l'accreditamento delle strutture private -in seguito al passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento ed al conseguente varo dell'accreditamento transitorio, previsto originariamente per gli anni 1995 e 1996, a cui si riferisce l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994-
7 risulti da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo disciplinati dalla legge,
Cass. civ. n. 17711/14 ed, in termini sostanzialmente conformi,
Cass. civ. n. 23657/15, secondo la quale, peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili).
5.3. Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria, fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private
(cfr., in ordine alla natura del rapporto tra pubblica amministrazione e strutture private ed al potere di programmazione, di vigilanza e di controllo riservato alle regioni, Cass. civ. n. 14335/05 ed, in senso pressoché analogo,
Cons. Stato n. 454/10, secondo il quale i poteri di vigilanza e di controllo attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma
8 anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
5.4. L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997, a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato -in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche
9 l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
E, quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -unitamente ai presupposti che lo rendono operante- della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ. n. 26689/14).
5.5. L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
Servizio Sanitario Nazionale è subordinato non solo
10 all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone -tra l'altro- la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e, conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. civ. n. 17588/18).
5.6. Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere -al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento- redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che
è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare
11 dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 ed, in termini collimanti, Cass. civ. n.
13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei, come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
5.7. Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano, o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta, anche nell'ottica di scongiurare il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr.
Cass. civ. n. 6555/14).
La forma scritta ad substantiam, d'altro canto, non può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione,
12 costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr., in ordine all'infungibilità della forma scritta ad substantiam, non surrogabile con la deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, Cass. civ. n. 5234/04).
5.8. Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr., in ordine al rigoroso regime applicabile al cospetto di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione in contrasto con la disciplina alla quale si è fatto fin qui riferimento, Cass. civ. n.
59/01 e, più in generale, in ordine alle conseguenze scaturenti dall'inosservanza della forma scritta ad substantiam, Cass. civ.
n. 4185/97, secondo la quale l'impossibilità di configurare la sussistenza di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione, conseguente ai suddetti vizi, è, in ossequio al disposto di cui all'articolo 1421 del codice civile, rilevabile d'ufficio, ed, ancora, Cass. civ. n. 8539/11, secondo la quale le esigenze formali de quibus non verrebbero meno nemmeno nel caso in cui le parti intendessero apportare eventuali modifiche ad un contratto precedentemente stipulato).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non
13 contestazione (cfr., in ordine all'inapplicabilità del principio di non contestazione con riferimento a rapporti che necessitano, ai fini del loro valido ed efficace perfezionamento, della forma scritta ad substantiam, Cass. civ. n. 12178/00, Cass. civ. n.
11765/02 e, da ultimo, Cass. civ. n. 25999/18).
6. Orbene, nel caso di specie, la società appellata, sulla quale gravava l'onere di fornire la dimostrazione della sussistenza di un valido ed efficace rapporto con l
[...]
, integrante un imprescindibile fatto Parte_1 costitutivo della pretesa creditoria azionata, nulla ha dimostrato, non avendo prodotto in giudizio, entro i termini all'uopo previsti dall'ordinamento processuale, alcun documento comprovante la sussistenza, in relazione all'epoca alla quale si riferiscono le prestazioni de quibus, di un rapporto di accreditamento, né -quanto meno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio- contrattuale, instaurato nelle forme richieste dalla legge, a pena, peraltro, di nullità, rilevabile anche d'ufficio (cfr., in ordine alla rilevabilità, anche d'ufficio, della nullità, perfino in sede di gravame ed addirittura in relazione a controversie aventi ad oggetto determinati rapporti giuridici che siano state decise presupponendone -di tali rapporti giuridici- la validità e l'efficacia, Cass. civ. n.
7294/17 e, nel medesimo senso, Cass. civ. n. 19251/18), tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate.
Ed, infatti, nessuno -in relazione al periodo in hac sede preso in esame- dei documenti prodotti in giudizio -entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge- integra un vero e proprio provvedimento di accreditamento di competenza regionale, circostanza che già permette di reputare infondata -per la
14 carenza di un fatto costitutivo imprescindibile- la pretesa creditoria azionata dalla società appellata, mentre, quanto al contratto versato in atti, è stato sottoscritto nel corso dello -e non antecedentemente allo- anno di riferimento (cfr., allegato in copia al fascicolo della società appellata, il contratto del 10 agosto 2012), di talché, per le prestazioni erogate prima della sua stipula, sarebbe quanto meno opinabile -al di là di quanto in esso previsto con riferimento alla sua efficacia temporale- applicarlo retroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali
-consustanziali alla genesi stessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione e ridondante, quindi, in mancanza di siffatti requisiti formali, nella nullità- ai quali si
è fatto cenno nelle pagine che precedono, in virtù dei quali è stato specificato anche che, in subiecta materia, non è ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tanto meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abiliti in qualunque modo a disciplinare ex post -meno che mai attribuendogli validità ed efficacia- prestazioni già del tutto eseguite (cfr., in ordine all'impossibilità di discettare di una efficacia retroattiva dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, con riferimento, peraltro, proprio ad una vicenda inerente alla sottoscrizione di contratti ad opera delle
Aziende Sanitarie Locali, Cass. civ. n. 8722/24), a maggior ragione considerando che l'articolo 8 quinquies, ultimo comma, del decreto legislativo numero 502 del 1992, in virtù di un precetto che costituisce evidentemente un monito per tutti i protagonisti coinvolti, perché presidio di efficienza, trasparenza e legalità, prevede addirittura che l'accreditamento stesso sia sospeso fino a quando non avvenga la stipula dei summenzionati accordi contrattuali.
15 6.1. Ma, al di là del tema più strettamente correlato alla sussistenza di un valido ed efficace -quanto meno in relazione a parte delle prestazioni effettuate- accordo contrattuale, che presupporrebbe un'attenta verifica -in virtù di documenti contabili o di altra natura pienamente probanti, idonei a permetterla in maniera compiuta ed esauriente- al fine di stabilire, in relazione a ciascuno degli anni di riferimento, quali prestazioni siano state effettuate prima e quali dopo la stipula del suddetto contratto, non è stata fornita -come si è già avuto modo di dire- alcuna dimostrazione, in termini appaganti e convincenti, della sussistenza -in relazione al periodo dedotto in giudizio- di un provvedimento amministrativo di accreditamento, tale da rendere giustificate e, quindi, remunerabili, le prestazioni erogate.
6.2. Ed, invero, riscontrata -agli atti- la mancanza -in relazione al periodo in hac sede preso in esame- di qualsivoglia provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, le parti, con ordinanza del 10 novembre 2023, sono state invitate ad interloquire (cfr. l'ordinanza alla quale si è fatto testé cenno, a pagina 1) ed, in seguito ad essa, la società appellata ha prodotto in giudizio -oltre ad un decreto emesso successivamente al periodo in hac sede esaminato- un
“certificato valido titolo convenzionale” rilasciato “ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di accreditamento definitivo”, nel quale è specificato che la struttura sanitaria sarebbe munita di un “valido titolo convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994” per l'esercizio di determinate attività, che sarebbero conformi a quelle
16 “autorizzate ed attualmente erogate in regime di provvisorio accreditamento” (cfr., allegato in copia al fascicolo della società appellata, oltre al decreto numero 76 del 2014, il “certificato valido titolo convenzionale”, datato 23 novembre 2011, numero di protocollo 42.255, al quale si è fatto appena cenno).
6.3. Questi documenti, tuttavia, non permettono di ritenere che sia stato ritualmente assolto l'onere probatorio incombente sulla struttura privata, concernente la sussistenza dei fatti costitutivi -ed, in particolare, la sussistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento all'uopo emanato dall'ente a ciò deputato- della pretesa creditoria azionata.
Con l'ordinanza del 10 novembre 2023, del resto, le parti erano state meramente invitate ad interloquire -oltre che, come si è precedentemente detto, sulla stipula dei contratti nel corso e non antecedentemente a ciascun anno di riferimento- sulla sussistenza -non comprovata- di un provvedimento amministrativo idoneo all'instaurazione di un rapporto di accreditamento e non certo a depositare documenti, la cui utilizzabilità, ai fini della decisione, si rivela oltre modo perplessa: si tratterebbe, infatti, di nuovi documenti, che la società appellata avrebbe dovuto tempestivamente versare in atti, essendo inerenti a fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata, riguardo alla cui sussistenza l aveva Parte_1 formulato contestazioni già nel corso del giudizio di primo grado, in quanto ammettere nuove prove -in dispregio, peraltro, dei principi enucleabili, con riferimento al giudizio di secondo grado, dall'articolo 345, comma terzo, del codice di procedura civile- significherebbe stravolgere il sistema -
17 incentrato su scansioni procedimentali ben definite, sul piano assertivo e probatorio- delle preclusioni e delle decadenze istruttorie.
E ciò a maggior ragione trattandosi -non è superfluo ribadirlo- di documenti relativi ad uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, che -secondo la giurisprudenza di legittimità- non presuppongono nemmeno, quando la loro carenza sia rilevata ufficiosamente, che la circostanza sia sottoposta alle parti, ai sensi dell'articolo 101, comma secondo, del codice di procedura civile, che si riferisce -quando discetta di “questione rilevata d'ufficio”- alla diversa ipotesi in cui il rilievo giudiziale attenga a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, in quanto, a voler ritenere diversamente, si finirebbe per porre rimedio ad un errore della parte nella definizione del thema decidendum e del thema probandum, relativi -appunto- ad un fatto costitutivo del diritto del quale è invocata la tutela, che costituisce oggetto di uno specifico onere di allegazione e probatorio della parte, che, ove non assolto, non legittima ad alcuna rimessione in termini, nemmeno sul piano probatorio (cfr. Cass. civ. n. 35974/21).
Senza considerare in alcun modo -oltre tutto- che, se è vero che, con riferimento all'articolo 101, comma secondo, del codice di procedura civile, è stato affermato -in relazione al rilievo ufficioso dell'invalidità di un contratto- che sarebbe possibile l'espletamento di attività istruttoria -in deroga alle preclusioni previste dalla legge- a sostegno di una domanda di nullità contrattuale, “all'esito della rilevazione ufficiosa dell'invalidità” (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26242/14 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ. n. 20870/20), è altrettanto vero che -addirittura con riferimento a fatti
18 impeditivi, modificativi o estintivi, suscettibili di integrare un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio, con conseguente dovere, in tal caso, di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'articolo 101, comma secondo, del codice di procedura civile (cfr. Cass. civ. n. 28144/23), e non solo a fatti costitutivi, suscettibili di integrare, invece, una mera difesa- è stato sostenuto che non sia comunque possibile superare i limiti stabiliti dalle preclusioni istruttorie, operando i poteri di allegazione e rilevazione, da una parte, e quello probatorio, dall'altra, su piani distinti, non potendosi confondere la facoltà della parte di allegare o il potere dell'autorità giudiziaria adita di rilevare, dopo il maturare delle preclusioni ed anche in appello, fatti e circostanze integranti eccezioni in senso lato o mere difese, che, come è noto, possono consistere anche solo nella negazione della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata, con la riapertura -o la retrocessione ad- una fase procedimentale -quella istruttoria- che dovrebbe, invece, considerarsi ormai chiusa (cfr. Cass. civ. n. 2963/23, secondo la quale una ricostruzione di tal fatta risponderebbe ai principi del giusto processo regolato dalla legge, ai sensi dell'articolo
111 della Costituzione, ed a quelli enucleabili dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, oltre che ai dettami rinvenienti nel formante normativo, che, all'articolo
345, comma secondo, del codice di procedura civile, prevede sì espressamente che, nel giudizio di appello, possano proporsi nuove eccezioni, purché siano rilevabili d'ufficio, ma non anche che ciò abiliti ad ammettere nuove prove e nuovi documenti, essendo escluso, anzi, proprio dall'articolo 345, comma terzo, del codice di procedura civile, che, infatti, non stabilisce alcuna deroga al divieto di nuove prove nemmeno per le eccezioni in
19 senso lato, oltre che, evidentemente, per le mere difese).
6.4. Ad ogni modo, quand'anche si volessero ritenere utilizzabili tutti i documenti prodotti in giudizio dalla società appellata, osterebbe ad una loro positiva valutazione, nell'ottica della prova che essa avrebbe dovuto dare, il loro precipuo contenuto.
Il decreto numero 76 del 2014, infatti, attiene allo
“accreditamento istituzionale definitivo” e risale -come si è avuto modo già di accennare nelle pagine che precedono- ad un'epoca successiva a quella alla quale si riferiscono le prestazioni oggetto di causa, mentre il certificato del 23 novembre 2011 consiste in una mera attestazione rilasciata dall , peraltro, Controparte_2
“all'ammissibilità dell'istanza di accreditamento definitivo”- che dà atto della sussistenza di “un valido titolo convenzionale” - che non è stato prodotto in giudizio, circostanza che non permette di valutare in alcun modo la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili- “ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994”, per l'esercizio di determinate attività, che sarebbero conformi a quelle “autorizzate ed attualmente erogate in regime di provvisorio accreditamento”, la cui effettiva sussistenza non può reputarsi adeguatamente comprovata, non essendo stato versato in atti un provvedimento amministrativo di accreditamento rilasciato dall'ente a ciò deputato, nemmeno provvisorio o transitorio.
E' opportuno rammentare, al riguardo, che, trattandosi di un fatto costitutivo essenziale -la sussistenza dell'accreditamento, in virtù di un provvedimento amministrativo di competenza regionale- ed essendo necessario che consti secondo specifici
20 requisiti, in quanto l'osservanza dell'onere formale che deve contraddistinguerlo non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, la prova che la parte è tenuta a dare -inerente, nel caso di specie, alla sussistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento, adottato dall'ente a ciò deputato, anteriormente all'esecuzione delle prestazioni de quibus- può essere resa soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte, dovendosi, quindi, produrre proprio lo specifico documento richiesto (cfr. Cass. civ.
n. 1452/19), non potendo reputarsi acquisita nemmeno in virtù del mero riferimento, eventualmente contenuto in altri atti o documenti, alla sua esistenza, essendo indispensabile anche per comprendere il suo effettivo tenore e -con precipua attenzione alla vicenda in esame- il concreto perimetro del rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, costituito, tra l'altro, proprio dalle prestazioni -in relazione alla loro tipologia, qualità e quantità, oltre che ai corrispettivi per esse previsti- che la struttura privata era legittimata ad erogare.
6.5. D'altro canto, la necessità di produrre in giudizio, ai fini dell'accoglimento della domanda in esame, un provvedimento di accreditamento, istituzionale, provvisorio o transitorio, è evincibile dalla disciplina che governa il settore -in parte già descritta nelle pagine che precedono- secondo la quale, oltre all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che attiene più specificamente ai requisiti strutturali ed organizzativi che devono possedere i soggetti che aspirano a rendere prestazioni in favore di assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, la qualità di soggetto -transitoriamente, provvisoriamente o
21 istituzionalmente- accreditato è condizione necessaria per conseguire il corrispettivo delle prestazioni erogate, essendo indispensabile, unitamente alla stipula di specifici accordi contrattuali, per delineare, in tutti i suoi risvolti impegnativi, costituenti il corpus del vincolo negoziale, il rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, non più fondato sul regime di convenzionamento, ma su quello -appunto- di accreditamento.
E la mancanza di una vera e propria soluzione di continuità tra i due regimi è desumibile dalla disposizione contenuta nell'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, che ha disciplinato l'accreditamento -transitorio- in virtù del quale era destinata ad operare la struttura privata originariamente convenzionata, ai sensi della legge numero
833 del 1978, al fine di assicurare -nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi regionali di verifica dei requisiti necessari per il conseguimento dell'accreditamento istituzionale- la continuazione dell'assistenza agli utenti del
Servizio Sanitario Nazionale.
L'articolo 8 quater, comma settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992, invece, ha previsto l'istituto dell'accreditamento provvisorio, ma soltanto per le nuove strutture o per l'eventuale ampliamento della tipologia delle prestazioni sanitarie già erogate in base alle originarie convenzioni, rimanendo regolato il regime transitorio -come si
è poc'anzi detto- dall'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, che, coerentemente, ha disposto la definitiva cessazione della disciplina contrattuale ancora in atto, con l'entrata in vigore del sistema di remunerazione a tariffa, consentendo la prosecuzione delle attività di erogazione delle prestazioni subordinatamente alla formale accettazione -da
22 parte degli operatori sanitari- di tale sistema di remunerazione.
6.6. Tale prosecuzione, però, è stata condizionata pur sempre all'espletamento dei poteri riservati all'ente regionale, inerendo -i suddetti poteri- non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni, ma anche alla valutazione del loro fabbisogno da parte dell'utenza, in relazione, tra l'altro, all'impossibilità che fossero fornite -le suddette prestazioni- direttamente dalle strutture pubbliche (cfr. Cass. civ., sez. un.,
n. 473/15).
E dunque, se -in base all'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994- è stata assicurata la prosecuzione dei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti privati già convenzionati, in quanto l'ambito oggettivo dell'accreditamento transitorio veniva a trovare definizione, quanto alla tipologia delle prestazioni erogate, nel titolo originario, occorrendo, invece, un nuovo titolo nel caso in cui fosse stata prevista l'erogazione di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originariamente assentite, la disciplina delle modalità di erogazione, inerenti tanto ai limiti quantitativi, quanto ai livelli tariffari ed alle modalità di pagamento dei corrispettivi, è stata in ogni caso subordinata a provvedimenti adottati a livello regionale (cfr. Cass. civ. n. 17588/18), essendo condizionata, quindi, al rispetto dei limiti -quantitativi e qualitativi- determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria, non essendo più ipotizzabile alcuna richiesta di pagamento in relazione al contenuto degli accordi assunti con le originarie convenzioni (cfr. Cass. civ. n.
17711/14).
L'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, del resto, ha previsto che l'accreditamento operasse nei
23 confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni ad alta specialità in regime di assistenza indiretta regolate dalle leggi regionali che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione in virtù di una norma che la
Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 416/95), nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo ad essa, ha interpretato nel senso che, in via transitoria, l'accreditamento avvenisse ex lege, come forma di conversione del rapporto in atto, ma pur sempre in seguito ad uno specifico procedimento regionale, comportante ricognizione e verifica -destinate inevitabilmente a trasfondersi,
è lecito arguire, in provvedimenti amministrativi idonei a dare atto del loro espletamento e delle determinazioni conseguentemente assunte- per i soggetti -pubblici e privati- che fornivano le prestazioni, a condizione, appunto, che avessero accettato il sistema -nuovo- di remunerazione a prestazione (cfr. Cass. civ. n. 14944/12).
Ciò in quanto l'idea di fondo del nuovo sistema -che era quella di conformare l'organizzazione del servizio sanitario su un modello di tipo anglosassone di concorrenza amministrata o quasi mercato, caratterizzato dall'esistenza di una pluralità di soggetti erogatori, tra i quali i cittadini avevano piena libertà di scelta e le cui prestazioni venivano rimborsate attraverso tariffe standard dall'ente pubblico finanziatore- ha preso corpo nell'ambito di un sistema nel quale l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio continuava -e continua- ad essere mediata da un provvedimento amministrativo.
Ed, in questo alveo, è significativo che l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 abbia riconosciuto alle strutture in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che
24 avessero accettato -formalmente- il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento (che presuppone, evidentemente, l'accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ente -regionale- a ciò preposto), con ciò stesso escludendo che esso potesse reputarsi operante tout court, al di fuori, cioè, di qualsivoglia atto amministrativo: in realtà, la scelta dei destinatari dei provvedimenti di accreditamento non poteva -e non può- che avvenire previa verifica della rispondenza delle strutture private ai requisiti qualitativi richiesti, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sia sulla base delle risorse finanziarie, che del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria (cfr. Cass. civ. n. 23657/15).
D'altronde, nel rispetto delle attribuzioni delle diverse istituzioni coinvolte ed in ossequio ai principi che governano la materia, anche di rango costituzionale, la disciplina de qua è sì dettata, in via generale, dalla legge nazionale, ma pur sempre con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali e con la conferma dei poteri di programmazione, di vigilanza e di controllo spettanti agli enti regionali (cfr. Cass. civ., sez. un., n.
14335/05), tanto è vero che -come si è avuto già modo di accennare poc'anzi ed è specificato perfino in un precedente di legittimità che evoca, in un passaggio della motivazione, la natura diretta del riconoscimento, ex lege, dell'accreditamento transitorio (cfr. Cass. civ. n. 6300/23)- la prosecuzione dell'attività delle strutture originariamente convenzionate è stata comunque subordinata all'esercizio dei poteri delle regioni
-destinati ad essere trasfusi in specifici provvedimenti amministrativi- che attengono non solo alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni, riguardanti, a titolo esemplificativo, i limiti quantitativi di esse, i livelli tariffari, le
25 modalità di pagamento dei corrispettivi, ecc., ma anche alla valutazione dei presupposti qualitativi, nonché del fabbisogno dell'utenza, in relazione all'impossibilità di erogazione diretta da parte delle strutture pubbliche (cfr. Cass. civ. n. 17711/14
e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. un., n. 473/15), essendo insuscettibile di essere scalfita -in ogni caso- la perdurante operatività -anche nella vigenza del regime transitorio- dei principi ai quali deve ispirarsi la disciplina del rapporto con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie, vale a dire della necessità del concorso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria con un espresso provvedimento di accreditamento e con un apposito accordo contrattuale (cfr.
Cass. civ. n. 30917/18 ed, in termini essenzialmente collimanti,
Cass. civ. n. 17588/18).
Conseguentemente -ed in definitiva- nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente coperte dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura privata la qualità di soggetto accreditato -provvisorio, transitorio o istituzionale- ed al di fuori di singoli -e specifici- rapporti contrattuali (cfr. Cass. civ. n. 1740/11), come è stato, invero, ribadito anche di recente dalla Suprema Corte -proprio con riferimento ad una vicenda in cui era stata sollevata la questione della violazione e falsa applicazione degli articoli 8, 8 quater ed 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del
1994, nonché dell'articolo 6, comma sesto, della legge numero
724 del 1994- secondo la quale, in mancanza degli atti amministrativi necessari a rendere effettivo il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, non può reputarsi legittima la prassi -in voga nella Regione
26 Campania- basata sulla prosecuzione in facto dei rapporti con le strutture private, in termini di accreditamento provvisorio o transitorio, essendo stato più volte chiarito che nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, l'articolo 8 del decreto legislativo numero 502 del 1992, come integrato dall'articolo 6 della legge numero 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle regioni alcun onere di remunerazione di prestazioni sanitarie rese in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi (cfr. Cass. civ. n.
5682/24).
Anche perché, a volere ritenere diversamente, si oblitererebbe il dato normativo, dal quale è possibile desumere che l'accreditamento -provvisorio o transitorio- “può essere concesso” ed essere soggetto a “sospensione automatica”, come stabilisce l'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, che, pur avendo ad oggetto l'accreditamento istituzionale, fa riferimento anche a quello
“temporaneo” e “provvisorio”, prevedendo significativamente, come si è poc'anzi detto, la “sospensione automatica” dell'accreditamento “temporaneamente concesso” (cfr. Cass. civ. n. 8722/24), per cui l'eventuale inerzia degli organi amministrativi preposti al settore non abilita a reputare legittima la prassi de qua, fondata sull'instaurazione di rapporti di accreditamento di mero fatto in contrasto con la normativa -
27 di diversificato rango- che ne disciplina i presupposti per il riconoscimento, anche in via transitoria o provvisoria, stabilendo, altresì, forme di monitoraggio, da parte dell'ente regionale, per la valutazione della sussistenza e della permanenza dei requisiti di operatività, anche nel rispetto dei limiti qualitative e quantitativi, determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
6.7. Orbene, nel caso di specie, non è stato depositato - come si è avuto modo già di dire- alcun provvedimento -vero e proprio- di accreditamento, emanato, secondo i canoni espressamente stabiliti dalla legge, dall'ente a ciò deputato a farlo, tale da permettere di ritenere che -con precipuo riferimento alle prestazioni dedotte in giudizio- la società appellata abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, né, invero, è stato versato in atti quel “valido titolo convenzionale”, menzionato nelle difese da essa articolate, la cui scorsa sarebbe potuta essere -ferma restando la necessità di versare in atti documentazione comprovante la sussistenza di un rapporto di accreditamento, in virtù di un provvedimento all'uopo assunto dall'ente a ciò preposto- quanto meno utile -in seguito alla conversione dei rapporti di convenzionamento in quelli di accreditamento- al fine di comprendere quali e quante prestazioni potessero essere erogate e, quindi, remunerate.
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, tra cui quelle sottese agli ulteriori -rispetto a quelli esaminati- motivi di gravame, l'appello proposto dall'
[...]
deve essere accolto e, per l'effetto, in Parte_1
28 riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata l'azione intentata dalla Controparte_1
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dall' Parte_1
ed, in riforma della pronuncia gravata, accoglie
[...]
l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda proposta dalla società appellata;
2) condanna la società appellata alla refusione, in favore dell' , delle spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado, che liquida in euro 7.300,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) condanna la società appellata alla refusione, in favore dell' , delle spese di lite del Parte_1 giudizio di secondo grado, che liquida in euro 9.995,00 per compensi di avvocato ed euro 804,00 per esborsi, oltre Iva,
Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Salerno, 11 giugno 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
29 dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1123 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Vuolo, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Carbone, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
3899/22 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 8 novembre 2022.
CONCLUSIONI: rassegnate con note scritte -giusta sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, dell'udienza del 7 marzo 2024- che qui si
1 intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 14 dicembre 2022, l Parte_1
proponeva appello, affidandone l'accoglimento a
[...] quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero
3899/22 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 8 novembre 2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il provvedimento monitorio -numero 701/22- con il quale le era sato ingiunto il pagamento, in favore della società appellata, della somma di euro 30.648,13, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo residuo dovuto -e che non era stato versato per l'applicazione dello sconto tariffario di cui all'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del 2006- in relazione a prestazioni sanitarie erogate nei mesi gennaio-ottobre 2012.
2. Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, le parti venivano invitate -per la rilevanza che avrebbe potuto avere sull'esito del giudizio- ad interloquire riguardo alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio, transitorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata, ed alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali era stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti.
4. All'esito della suddetta interlocuzione, la causa -sostituita l'udienza del 7 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 127 ter del
2 codice di procedura civile, con il deposito di note scritte- veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dall , Parte_1 tendente ad ottenere il rigetto dell'avversa pretesa creditoria, è
-passando al merito della controversia- fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.
2. Con il primo motivo di gravame l Parte_1
ha lamentato l'omesso accoglimento dell'eccezione, già
[...] sollevata in prime cure, di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita.
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva fatto presente che, non investendo l'accertamento dell'esistenza o del contenuto del rapporto concessorio, ma solo dell'effettiva debenza di ulteriori somme, rispetto ai corrispettivi già erogati e non versati dall in Parte_1 applicazione -ex adverso considerata illegittima- dello sconto tariffario de quo, la controversia non involgeva “una verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto sottostante o l'esercizio dei poteri discrezionali dei quali essa godeva nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi”, per cui la giurisdizione doveva reputarsi radicata in capo all'autorità giudiziaria ordinaria.
3.1. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Salerno sono pienamente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo del tutto coerenti con i principi che sovrintendono alla materia.
3.2. Vale la pena di aggiungere -alle compiute ed esaurienti considerazioni fatte, in parte qua, dal Giudice di primo grado-
3 che effettivamente la presente controversia non involge in alcun modo la disamina di questioni attinenti all'esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto meramente la pretesa creditoria azionata dalla società appellata, che rientra nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non investendo, con la finalità di accertarne l'illegittimità, alcun provvedimento amministrativo, ma solo la sussistenza del diritto ad ottenere il quantum -maggiore rispetto a quello già riconosciuto dall richiesto dalla società Parte_1 appellata (cfr., in ordine ai criteri ai quali è possibile ispirarsi al fine di discernere tra controversie attratte nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa e controversie riservate alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, tenuto conto anche dei principi espressi nella sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale, Cass. civ., sez. un., n. 6330/05, Cass. civ., sez. un., n. 2865/09, Cass. civ., sez. un., n. 5303/17 e Cass. civ., sez. un., n. 28053/18).
4. Con il terzo motivo di gravame, articolato in diverse ragioni di doglianza, l - Parte_1 richiamate le difese già articolate in prime cure- ha messo in rilievo che: a) l'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del 2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, praticassero uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;
b) l'applicazione dello
4 sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario, che avevano forza e valore di legge;
c) la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta -attuata con i decreti poc'anzi ricordati- di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-
2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del
2013; d) l'omessa applicazione dello sconto tariffario de quo avrebbe comportato il superamento del tetto di spesa, come era effettivamente avvenuto, avendo depositato all'uopo documentazione pienamente probante, salva la facoltà dell'autorità giudiziaria adita di disporre una consulenza tecnica d'ufficio contabile;
e) lo sforamento del tetto di spesa avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda ex adverso proposta, non essendo possibile ritenere diversamente in ragione della possibilità -ventilata dal Giudice di primo grado- di agire in separata sede per recuperare le somme asseritamente da versare alla società appellata.
5. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente che:
a) l'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del 2006 non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come era possibile evincere anche dagli insegnamenti della Corte Costituzionale, che, con la sentenza numero 94 del 2009, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata con riferimento a tale norma, aveva richiamato il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata in
5 materia di sconto tariffario;
b) relativamente al periodo preso in considerazione, pertanto, non ricorrevano i presupposti normativi per l'applicazione dello sconto de quo e la pretesa creditoria azionata dalla società attrice doveva reputarsi fondata, anche perché ancorata saldamente alla documentazione prodotta in giudizio;
c) doveva escludersi, inoltre, che, attraverso gli accordi negoziali intercorsi tra le parti in relazione al periodo oggetto di causa, la società attrice
-tenuto conto della natura del rinvio alla disposizione di legge de qua, che poteva essere astrattamente sia fisso, che mobile- avesse voluto pattiziamente accettare l'applicazione dello sconto tariffario, come era possibile desumere dal tenore degli articoli 4, comma primo, e 5 dei contratti stipulati dalle parti, che non permettevano di ipotizzare alcuna contrattualizzazione dello sconto tariffario, sì previso dalla legge, ma solamente per un limitato lasso di tempo;
d) non era fondata nemmeno l'eccezione sollevata dall , Parte_1 secondo la quale le somme decurtate a titolo di sconto tariffario non sarebbero potute essere riconosciute per l'esistenza del limite finanziario costituito dal tetto di spesa, non essendone stato comprovato il superamento, il cui onere incombeva sull . Parte_1
5.1. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado -al di là della condivisibilità o meno delle ragioni addotte a sostegno della decisione con riferimento alla controversa applicabilità dello sconto tariffario disciplinato dell'articolo 1, comma settecentonovantaseiesimo, lettera O), della legge numero 296 del 2006- non possono essere tenute ferme in questa sede, in quanto non poggiano su una compiuta ed esauriente verifica riguardo alla sussistenza dei fatti
6 costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società appellata.
5.2. Al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale -tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti- integrante -in uno al summenzionato accreditamento- un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni
1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione (cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del
1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n.
24258/10), l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili- da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge (cfr., in ordine alla necessità che l'accreditamento delle strutture private -in seguito al passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento ed al conseguente varo dell'accreditamento transitorio, previsto originariamente per gli anni 1995 e 1996, a cui si riferisce l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994-
7 risulti da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo disciplinati dalla legge,
Cass. civ. n. 17711/14 ed, in termini sostanzialmente conformi,
Cass. civ. n. 23657/15, secondo la quale, peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili).
5.3. Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria, fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private
(cfr., in ordine alla natura del rapporto tra pubblica amministrazione e strutture private ed al potere di programmazione, di vigilanza e di controllo riservato alle regioni, Cass. civ. n. 14335/05 ed, in senso pressoché analogo,
Cons. Stato n. 454/10, secondo il quale i poteri di vigilanza e di controllo attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma
8 anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
5.4. L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997, a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato -in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche
9 l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
E, quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -unitamente ai presupposti che lo rendono operante- della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ. n. 26689/14).
5.5. L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
Servizio Sanitario Nazionale è subordinato non solo
10 all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone -tra l'altro- la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e, conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. civ. n. 17588/18).
5.6. Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere -al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento- redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che
è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare
11 dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 ed, in termini collimanti, Cass. civ. n.
13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei, come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
5.7. Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano, o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta, anche nell'ottica di scongiurare il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr.
Cass. civ. n. 6555/14).
La forma scritta ad substantiam, d'altro canto, non può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione,
12 costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr., in ordine all'infungibilità della forma scritta ad substantiam, non surrogabile con la deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, Cass. civ. n. 5234/04).
5.8. Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr., in ordine al rigoroso regime applicabile al cospetto di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione in contrasto con la disciplina alla quale si è fatto fin qui riferimento, Cass. civ. n.
59/01 e, più in generale, in ordine alle conseguenze scaturenti dall'inosservanza della forma scritta ad substantiam, Cass. civ.
n. 4185/97, secondo la quale l'impossibilità di configurare la sussistenza di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione, conseguente ai suddetti vizi, è, in ossequio al disposto di cui all'articolo 1421 del codice civile, rilevabile d'ufficio, ed, ancora, Cass. civ. n. 8539/11, secondo la quale le esigenze formali de quibus non verrebbero meno nemmeno nel caso in cui le parti intendessero apportare eventuali modifiche ad un contratto precedentemente stipulato).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non
13 contestazione (cfr., in ordine all'inapplicabilità del principio di non contestazione con riferimento a rapporti che necessitano, ai fini del loro valido ed efficace perfezionamento, della forma scritta ad substantiam, Cass. civ. n. 12178/00, Cass. civ. n.
11765/02 e, da ultimo, Cass. civ. n. 25999/18).
6. Orbene, nel caso di specie, la società appellata, sulla quale gravava l'onere di fornire la dimostrazione della sussistenza di un valido ed efficace rapporto con l
[...]
, integrante un imprescindibile fatto Parte_1 costitutivo della pretesa creditoria azionata, nulla ha dimostrato, non avendo prodotto in giudizio, entro i termini all'uopo previsti dall'ordinamento processuale, alcun documento comprovante la sussistenza, in relazione all'epoca alla quale si riferiscono le prestazioni de quibus, di un rapporto di accreditamento, né -quanto meno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio- contrattuale, instaurato nelle forme richieste dalla legge, a pena, peraltro, di nullità, rilevabile anche d'ufficio (cfr., in ordine alla rilevabilità, anche d'ufficio, della nullità, perfino in sede di gravame ed addirittura in relazione a controversie aventi ad oggetto determinati rapporti giuridici che siano state decise presupponendone -di tali rapporti giuridici- la validità e l'efficacia, Cass. civ. n.
7294/17 e, nel medesimo senso, Cass. civ. n. 19251/18), tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate.
Ed, infatti, nessuno -in relazione al periodo in hac sede preso in esame- dei documenti prodotti in giudizio -entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge- integra un vero e proprio provvedimento di accreditamento di competenza regionale, circostanza che già permette di reputare infondata -per la
14 carenza di un fatto costitutivo imprescindibile- la pretesa creditoria azionata dalla società appellata, mentre, quanto al contratto versato in atti, è stato sottoscritto nel corso dello -e non antecedentemente allo- anno di riferimento (cfr., allegato in copia al fascicolo della società appellata, il contratto del 10 agosto 2012), di talché, per le prestazioni erogate prima della sua stipula, sarebbe quanto meno opinabile -al di là di quanto in esso previsto con riferimento alla sua efficacia temporale- applicarlo retroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali
-consustanziali alla genesi stessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione e ridondante, quindi, in mancanza di siffatti requisiti formali, nella nullità- ai quali si
è fatto cenno nelle pagine che precedono, in virtù dei quali è stato specificato anche che, in subiecta materia, non è ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tanto meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abiliti in qualunque modo a disciplinare ex post -meno che mai attribuendogli validità ed efficacia- prestazioni già del tutto eseguite (cfr., in ordine all'impossibilità di discettare di una efficacia retroattiva dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, con riferimento, peraltro, proprio ad una vicenda inerente alla sottoscrizione di contratti ad opera delle
Aziende Sanitarie Locali, Cass. civ. n. 8722/24), a maggior ragione considerando che l'articolo 8 quinquies, ultimo comma, del decreto legislativo numero 502 del 1992, in virtù di un precetto che costituisce evidentemente un monito per tutti i protagonisti coinvolti, perché presidio di efficienza, trasparenza e legalità, prevede addirittura che l'accreditamento stesso sia sospeso fino a quando non avvenga la stipula dei summenzionati accordi contrattuali.
15 6.1. Ma, al di là del tema più strettamente correlato alla sussistenza di un valido ed efficace -quanto meno in relazione a parte delle prestazioni effettuate- accordo contrattuale, che presupporrebbe un'attenta verifica -in virtù di documenti contabili o di altra natura pienamente probanti, idonei a permetterla in maniera compiuta ed esauriente- al fine di stabilire, in relazione a ciascuno degli anni di riferimento, quali prestazioni siano state effettuate prima e quali dopo la stipula del suddetto contratto, non è stata fornita -come si è già avuto modo di dire- alcuna dimostrazione, in termini appaganti e convincenti, della sussistenza -in relazione al periodo dedotto in giudizio- di un provvedimento amministrativo di accreditamento, tale da rendere giustificate e, quindi, remunerabili, le prestazioni erogate.
6.2. Ed, invero, riscontrata -agli atti- la mancanza -in relazione al periodo in hac sede preso in esame- di qualsivoglia provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, le parti, con ordinanza del 10 novembre 2023, sono state invitate ad interloquire (cfr. l'ordinanza alla quale si è fatto testé cenno, a pagina 1) ed, in seguito ad essa, la società appellata ha prodotto in giudizio -oltre ad un decreto emesso successivamente al periodo in hac sede esaminato- un
“certificato valido titolo convenzionale” rilasciato “ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di accreditamento definitivo”, nel quale è specificato che la struttura sanitaria sarebbe munita di un “valido titolo convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994” per l'esercizio di determinate attività, che sarebbero conformi a quelle
16 “autorizzate ed attualmente erogate in regime di provvisorio accreditamento” (cfr., allegato in copia al fascicolo della società appellata, oltre al decreto numero 76 del 2014, il “certificato valido titolo convenzionale”, datato 23 novembre 2011, numero di protocollo 42.255, al quale si è fatto appena cenno).
6.3. Questi documenti, tuttavia, non permettono di ritenere che sia stato ritualmente assolto l'onere probatorio incombente sulla struttura privata, concernente la sussistenza dei fatti costitutivi -ed, in particolare, la sussistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento all'uopo emanato dall'ente a ciò deputato- della pretesa creditoria azionata.
Con l'ordinanza del 10 novembre 2023, del resto, le parti erano state meramente invitate ad interloquire -oltre che, come si è precedentemente detto, sulla stipula dei contratti nel corso e non antecedentemente a ciascun anno di riferimento- sulla sussistenza -non comprovata- di un provvedimento amministrativo idoneo all'instaurazione di un rapporto di accreditamento e non certo a depositare documenti, la cui utilizzabilità, ai fini della decisione, si rivela oltre modo perplessa: si tratterebbe, infatti, di nuovi documenti, che la società appellata avrebbe dovuto tempestivamente versare in atti, essendo inerenti a fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata, riguardo alla cui sussistenza l aveva Parte_1 formulato contestazioni già nel corso del giudizio di primo grado, in quanto ammettere nuove prove -in dispregio, peraltro, dei principi enucleabili, con riferimento al giudizio di secondo grado, dall'articolo 345, comma terzo, del codice di procedura civile- significherebbe stravolgere il sistema -
17 incentrato su scansioni procedimentali ben definite, sul piano assertivo e probatorio- delle preclusioni e delle decadenze istruttorie.
E ciò a maggior ragione trattandosi -non è superfluo ribadirlo- di documenti relativi ad uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, che -secondo la giurisprudenza di legittimità- non presuppongono nemmeno, quando la loro carenza sia rilevata ufficiosamente, che la circostanza sia sottoposta alle parti, ai sensi dell'articolo 101, comma secondo, del codice di procedura civile, che si riferisce -quando discetta di “questione rilevata d'ufficio”- alla diversa ipotesi in cui il rilievo giudiziale attenga a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, in quanto, a voler ritenere diversamente, si finirebbe per porre rimedio ad un errore della parte nella definizione del thema decidendum e del thema probandum, relativi -appunto- ad un fatto costitutivo del diritto del quale è invocata la tutela, che costituisce oggetto di uno specifico onere di allegazione e probatorio della parte, che, ove non assolto, non legittima ad alcuna rimessione in termini, nemmeno sul piano probatorio (cfr. Cass. civ. n. 35974/21).
Senza considerare in alcun modo -oltre tutto- che, se è vero che, con riferimento all'articolo 101, comma secondo, del codice di procedura civile, è stato affermato -in relazione al rilievo ufficioso dell'invalidità di un contratto- che sarebbe possibile l'espletamento di attività istruttoria -in deroga alle preclusioni previste dalla legge- a sostegno di una domanda di nullità contrattuale, “all'esito della rilevazione ufficiosa dell'invalidità” (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26242/14 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ. n. 20870/20), è altrettanto vero che -addirittura con riferimento a fatti
18 impeditivi, modificativi o estintivi, suscettibili di integrare un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio, con conseguente dovere, in tal caso, di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'articolo 101, comma secondo, del codice di procedura civile (cfr. Cass. civ. n. 28144/23), e non solo a fatti costitutivi, suscettibili di integrare, invece, una mera difesa- è stato sostenuto che non sia comunque possibile superare i limiti stabiliti dalle preclusioni istruttorie, operando i poteri di allegazione e rilevazione, da una parte, e quello probatorio, dall'altra, su piani distinti, non potendosi confondere la facoltà della parte di allegare o il potere dell'autorità giudiziaria adita di rilevare, dopo il maturare delle preclusioni ed anche in appello, fatti e circostanze integranti eccezioni in senso lato o mere difese, che, come è noto, possono consistere anche solo nella negazione della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata, con la riapertura -o la retrocessione ad- una fase procedimentale -quella istruttoria- che dovrebbe, invece, considerarsi ormai chiusa (cfr. Cass. civ. n. 2963/23, secondo la quale una ricostruzione di tal fatta risponderebbe ai principi del giusto processo regolato dalla legge, ai sensi dell'articolo
111 della Costituzione, ed a quelli enucleabili dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, oltre che ai dettami rinvenienti nel formante normativo, che, all'articolo
345, comma secondo, del codice di procedura civile, prevede sì espressamente che, nel giudizio di appello, possano proporsi nuove eccezioni, purché siano rilevabili d'ufficio, ma non anche che ciò abiliti ad ammettere nuove prove e nuovi documenti, essendo escluso, anzi, proprio dall'articolo 345, comma terzo, del codice di procedura civile, che, infatti, non stabilisce alcuna deroga al divieto di nuove prove nemmeno per le eccezioni in
19 senso lato, oltre che, evidentemente, per le mere difese).
6.4. Ad ogni modo, quand'anche si volessero ritenere utilizzabili tutti i documenti prodotti in giudizio dalla società appellata, osterebbe ad una loro positiva valutazione, nell'ottica della prova che essa avrebbe dovuto dare, il loro precipuo contenuto.
Il decreto numero 76 del 2014, infatti, attiene allo
“accreditamento istituzionale definitivo” e risale -come si è avuto modo già di accennare nelle pagine che precedono- ad un'epoca successiva a quella alla quale si riferiscono le prestazioni oggetto di causa, mentre il certificato del 23 novembre 2011 consiste in una mera attestazione rilasciata dall , peraltro, Controparte_2
“all'ammissibilità dell'istanza di accreditamento definitivo”- che dà atto della sussistenza di “un valido titolo convenzionale” - che non è stato prodotto in giudizio, circostanza che non permette di valutare in alcun modo la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili- “ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994”, per l'esercizio di determinate attività, che sarebbero conformi a quelle “autorizzate ed attualmente erogate in regime di provvisorio accreditamento”, la cui effettiva sussistenza non può reputarsi adeguatamente comprovata, non essendo stato versato in atti un provvedimento amministrativo di accreditamento rilasciato dall'ente a ciò deputato, nemmeno provvisorio o transitorio.
E' opportuno rammentare, al riguardo, che, trattandosi di un fatto costitutivo essenziale -la sussistenza dell'accreditamento, in virtù di un provvedimento amministrativo di competenza regionale- ed essendo necessario che consti secondo specifici
20 requisiti, in quanto l'osservanza dell'onere formale che deve contraddistinguerlo non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, la prova che la parte è tenuta a dare -inerente, nel caso di specie, alla sussistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento, adottato dall'ente a ciò deputato, anteriormente all'esecuzione delle prestazioni de quibus- può essere resa soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte, dovendosi, quindi, produrre proprio lo specifico documento richiesto (cfr. Cass. civ.
n. 1452/19), non potendo reputarsi acquisita nemmeno in virtù del mero riferimento, eventualmente contenuto in altri atti o documenti, alla sua esistenza, essendo indispensabile anche per comprendere il suo effettivo tenore e -con precipua attenzione alla vicenda in esame- il concreto perimetro del rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, costituito, tra l'altro, proprio dalle prestazioni -in relazione alla loro tipologia, qualità e quantità, oltre che ai corrispettivi per esse previsti- che la struttura privata era legittimata ad erogare.
6.5. D'altro canto, la necessità di produrre in giudizio, ai fini dell'accoglimento della domanda in esame, un provvedimento di accreditamento, istituzionale, provvisorio o transitorio, è evincibile dalla disciplina che governa il settore -in parte già descritta nelle pagine che precedono- secondo la quale, oltre all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che attiene più specificamente ai requisiti strutturali ed organizzativi che devono possedere i soggetti che aspirano a rendere prestazioni in favore di assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, la qualità di soggetto -transitoriamente, provvisoriamente o
21 istituzionalmente- accreditato è condizione necessaria per conseguire il corrispettivo delle prestazioni erogate, essendo indispensabile, unitamente alla stipula di specifici accordi contrattuali, per delineare, in tutti i suoi risvolti impegnativi, costituenti il corpus del vincolo negoziale, il rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, non più fondato sul regime di convenzionamento, ma su quello -appunto- di accreditamento.
E la mancanza di una vera e propria soluzione di continuità tra i due regimi è desumibile dalla disposizione contenuta nell'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, che ha disciplinato l'accreditamento -transitorio- in virtù del quale era destinata ad operare la struttura privata originariamente convenzionata, ai sensi della legge numero
833 del 1978, al fine di assicurare -nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi regionali di verifica dei requisiti necessari per il conseguimento dell'accreditamento istituzionale- la continuazione dell'assistenza agli utenti del
Servizio Sanitario Nazionale.
L'articolo 8 quater, comma settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992, invece, ha previsto l'istituto dell'accreditamento provvisorio, ma soltanto per le nuove strutture o per l'eventuale ampliamento della tipologia delle prestazioni sanitarie già erogate in base alle originarie convenzioni, rimanendo regolato il regime transitorio -come si
è poc'anzi detto- dall'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, che, coerentemente, ha disposto la definitiva cessazione della disciplina contrattuale ancora in atto, con l'entrata in vigore del sistema di remunerazione a tariffa, consentendo la prosecuzione delle attività di erogazione delle prestazioni subordinatamente alla formale accettazione -da
22 parte degli operatori sanitari- di tale sistema di remunerazione.
6.6. Tale prosecuzione, però, è stata condizionata pur sempre all'espletamento dei poteri riservati all'ente regionale, inerendo -i suddetti poteri- non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni, ma anche alla valutazione del loro fabbisogno da parte dell'utenza, in relazione, tra l'altro, all'impossibilità che fossero fornite -le suddette prestazioni- direttamente dalle strutture pubbliche (cfr. Cass. civ., sez. un.,
n. 473/15).
E dunque, se -in base all'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994- è stata assicurata la prosecuzione dei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti privati già convenzionati, in quanto l'ambito oggettivo dell'accreditamento transitorio veniva a trovare definizione, quanto alla tipologia delle prestazioni erogate, nel titolo originario, occorrendo, invece, un nuovo titolo nel caso in cui fosse stata prevista l'erogazione di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originariamente assentite, la disciplina delle modalità di erogazione, inerenti tanto ai limiti quantitativi, quanto ai livelli tariffari ed alle modalità di pagamento dei corrispettivi, è stata in ogni caso subordinata a provvedimenti adottati a livello regionale (cfr. Cass. civ. n. 17588/18), essendo condizionata, quindi, al rispetto dei limiti -quantitativi e qualitativi- determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria, non essendo più ipotizzabile alcuna richiesta di pagamento in relazione al contenuto degli accordi assunti con le originarie convenzioni (cfr. Cass. civ. n.
17711/14).
L'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, del resto, ha previsto che l'accreditamento operasse nei
23 confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni ad alta specialità in regime di assistenza indiretta regolate dalle leggi regionali che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione in virtù di una norma che la
Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 416/95), nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo ad essa, ha interpretato nel senso che, in via transitoria, l'accreditamento avvenisse ex lege, come forma di conversione del rapporto in atto, ma pur sempre in seguito ad uno specifico procedimento regionale, comportante ricognizione e verifica -destinate inevitabilmente a trasfondersi,
è lecito arguire, in provvedimenti amministrativi idonei a dare atto del loro espletamento e delle determinazioni conseguentemente assunte- per i soggetti -pubblici e privati- che fornivano le prestazioni, a condizione, appunto, che avessero accettato il sistema -nuovo- di remunerazione a prestazione (cfr. Cass. civ. n. 14944/12).
Ciò in quanto l'idea di fondo del nuovo sistema -che era quella di conformare l'organizzazione del servizio sanitario su un modello di tipo anglosassone di concorrenza amministrata o quasi mercato, caratterizzato dall'esistenza di una pluralità di soggetti erogatori, tra i quali i cittadini avevano piena libertà di scelta e le cui prestazioni venivano rimborsate attraverso tariffe standard dall'ente pubblico finanziatore- ha preso corpo nell'ambito di un sistema nel quale l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio continuava -e continua- ad essere mediata da un provvedimento amministrativo.
Ed, in questo alveo, è significativo che l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 abbia riconosciuto alle strutture in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che
24 avessero accettato -formalmente- il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento (che presuppone, evidentemente, l'accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ente -regionale- a ciò preposto), con ciò stesso escludendo che esso potesse reputarsi operante tout court, al di fuori, cioè, di qualsivoglia atto amministrativo: in realtà, la scelta dei destinatari dei provvedimenti di accreditamento non poteva -e non può- che avvenire previa verifica della rispondenza delle strutture private ai requisiti qualitativi richiesti, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sia sulla base delle risorse finanziarie, che del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria (cfr. Cass. civ. n. 23657/15).
D'altronde, nel rispetto delle attribuzioni delle diverse istituzioni coinvolte ed in ossequio ai principi che governano la materia, anche di rango costituzionale, la disciplina de qua è sì dettata, in via generale, dalla legge nazionale, ma pur sempre con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali e con la conferma dei poteri di programmazione, di vigilanza e di controllo spettanti agli enti regionali (cfr. Cass. civ., sez. un., n.
14335/05), tanto è vero che -come si è avuto già modo di accennare poc'anzi ed è specificato perfino in un precedente di legittimità che evoca, in un passaggio della motivazione, la natura diretta del riconoscimento, ex lege, dell'accreditamento transitorio (cfr. Cass. civ. n. 6300/23)- la prosecuzione dell'attività delle strutture originariamente convenzionate è stata comunque subordinata all'esercizio dei poteri delle regioni
-destinati ad essere trasfusi in specifici provvedimenti amministrativi- che attengono non solo alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni, riguardanti, a titolo esemplificativo, i limiti quantitativi di esse, i livelli tariffari, le
25 modalità di pagamento dei corrispettivi, ecc., ma anche alla valutazione dei presupposti qualitativi, nonché del fabbisogno dell'utenza, in relazione all'impossibilità di erogazione diretta da parte delle strutture pubbliche (cfr. Cass. civ. n. 17711/14
e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. un., n. 473/15), essendo insuscettibile di essere scalfita -in ogni caso- la perdurante operatività -anche nella vigenza del regime transitorio- dei principi ai quali deve ispirarsi la disciplina del rapporto con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie, vale a dire della necessità del concorso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria con un espresso provvedimento di accreditamento e con un apposito accordo contrattuale (cfr.
Cass. civ. n. 30917/18 ed, in termini essenzialmente collimanti,
Cass. civ. n. 17588/18).
Conseguentemente -ed in definitiva- nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente coperte dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura privata la qualità di soggetto accreditato -provvisorio, transitorio o istituzionale- ed al di fuori di singoli -e specifici- rapporti contrattuali (cfr. Cass. civ. n. 1740/11), come è stato, invero, ribadito anche di recente dalla Suprema Corte -proprio con riferimento ad una vicenda in cui era stata sollevata la questione della violazione e falsa applicazione degli articoli 8, 8 quater ed 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del
1994, nonché dell'articolo 6, comma sesto, della legge numero
724 del 1994- secondo la quale, in mancanza degli atti amministrativi necessari a rendere effettivo il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, non può reputarsi legittima la prassi -in voga nella Regione
26 Campania- basata sulla prosecuzione in facto dei rapporti con le strutture private, in termini di accreditamento provvisorio o transitorio, essendo stato più volte chiarito che nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, l'articolo 8 del decreto legislativo numero 502 del 1992, come integrato dall'articolo 6 della legge numero 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle regioni alcun onere di remunerazione di prestazioni sanitarie rese in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi (cfr. Cass. civ. n.
5682/24).
Anche perché, a volere ritenere diversamente, si oblitererebbe il dato normativo, dal quale è possibile desumere che l'accreditamento -provvisorio o transitorio- “può essere concesso” ed essere soggetto a “sospensione automatica”, come stabilisce l'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, che, pur avendo ad oggetto l'accreditamento istituzionale, fa riferimento anche a quello
“temporaneo” e “provvisorio”, prevedendo significativamente, come si è poc'anzi detto, la “sospensione automatica” dell'accreditamento “temporaneamente concesso” (cfr. Cass. civ. n. 8722/24), per cui l'eventuale inerzia degli organi amministrativi preposti al settore non abilita a reputare legittima la prassi de qua, fondata sull'instaurazione di rapporti di accreditamento di mero fatto in contrasto con la normativa -
27 di diversificato rango- che ne disciplina i presupposti per il riconoscimento, anche in via transitoria o provvisoria, stabilendo, altresì, forme di monitoraggio, da parte dell'ente regionale, per la valutazione della sussistenza e della permanenza dei requisiti di operatività, anche nel rispetto dei limiti qualitative e quantitativi, determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
6.7. Orbene, nel caso di specie, non è stato depositato - come si è avuto modo già di dire- alcun provvedimento -vero e proprio- di accreditamento, emanato, secondo i canoni espressamente stabiliti dalla legge, dall'ente a ciò deputato a farlo, tale da permettere di ritenere che -con precipuo riferimento alle prestazioni dedotte in giudizio- la società appellata abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, né, invero, è stato versato in atti quel “valido titolo convenzionale”, menzionato nelle difese da essa articolate, la cui scorsa sarebbe potuta essere -ferma restando la necessità di versare in atti documentazione comprovante la sussistenza di un rapporto di accreditamento, in virtù di un provvedimento all'uopo assunto dall'ente a ciò preposto- quanto meno utile -in seguito alla conversione dei rapporti di convenzionamento in quelli di accreditamento- al fine di comprendere quali e quante prestazioni potessero essere erogate e, quindi, remunerate.
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, tra cui quelle sottese agli ulteriori -rispetto a quelli esaminati- motivi di gravame, l'appello proposto dall'
[...]
deve essere accolto e, per l'effetto, in Parte_1
28 riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata l'azione intentata dalla Controparte_1
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dall' Parte_1
ed, in riforma della pronuncia gravata, accoglie
[...]
l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda proposta dalla società appellata;
2) condanna la società appellata alla refusione, in favore dell' , delle spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado, che liquida in euro 7.300,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) condanna la società appellata alla refusione, in favore dell' , delle spese di lite del Parte_1 giudizio di secondo grado, che liquida in euro 9.995,00 per compensi di avvocato ed euro 804,00 per esborsi, oltre Iva,
Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Salerno, 11 giugno 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
29 dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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