Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4253/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4253/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 11/07/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c TRA appresentata e difesa dall'avv.FORNARO Parte_1
PASQUALE e dall'avv., (via porzio 20 80048 sant'Anastasia)
-PARTE ATTRICE E
rappresentata e difesa dall'avv.TIBERI Controparte_1
SIMONE dall'avv. (via Cluentina, 33/d null 62100 Macerata)
-PARTE CONVENUTA
E
rappresentato e difeso dagli Controparte_2 avv.ti Maria Luisa Errichiello e dall'avv. Luigi Schiavone (dom.to
Piazza Municipio n.1 presso la Casa Comunale) CP_2
-PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Conclusioni: all'udienza del 11/07/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 22 giugno 2019, la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
[...]
ING/149-2019 del 25 marzo 2019, notificata in data 14 maggio 2019, emessa dalla Società su mandato del Controparte_1 Controparte_2
per il pagamento della somma di euro 19.107,75 a titolo di indennità
[...]
risarcitoria per l'occupazione senza titolo di un immobile sito in CP_2
L'ingiunzione traeva origine dall'asserita occupazione sine titulo di
[...] un immobile abusivo, oggetto della precedente Ordinanza ex art. 31 co. 4,
D.P.R. 380/01 di sgombero e contestuale richiesta di pagamento di indennità di occupazione n. 22 bis del 19 marzo 2014, notificata alla sig.ra Parte_1 in data 23 marzo 2014.
[...]
La ricorrente deduceva, tra i vari motivi, la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità di occupazione, la violazione delle norme in materia edilizia per mancata acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, l'estraneità della ricorrente all'abuso edilizio, nonché la mancata indicazione dei parametri di calcolo dell'ingiunzione. Contestava, inoltre, di non aver mai ricevuto la notifica degli atti del procedimento amministrativo presupposto.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via Controparte_2 preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo. Nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, insistendo per la legittimità dell'ingiunzione e per la debenza delle somme richieste, richiamando la piena conoscenza della procedura sanzionatoria edilizia da parte dell'opponente e la mancata impugnazione dell'ordinanza n. 23 bis/2014 (recte 22 bis/2014). Si costituiva altresì la eccependo, in via Controparte_3 preliminare, la nullità dell'atto di opposizione e il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo emesso l'ingiunzione fiscale n. ING/149- 2019 nei confronti della sig.ra . Parte_1 Con ordinanza del 14 febbraio 2020, questo Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento e disponeva il mutamento di rito. Le parti depositavano le proprie memorie conclusive ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questione di Giurisdizione Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal in favore del Giudice Controparte_2
Amministrativo.
Rileva il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dal la CP_2 presente controversia non ha ad oggetto l'impugnazione di atti ablativi o provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia che incidono direttamente sulla proprietà del bene, bensì l'opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 639/1910. L'art. 3 di tale decreto prevede espressamente che “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. Come correttamente osservato nell'ordinanza di questo Tribunale del 14 febbraio 2020 e nel testo incollato, l'oggetto del presente giudizio concerne la sussistenza del credito fatto valere dalla Pubblica Amministrazione tramite il proprio potere di autotutela esecutiva, credito qualificabile come risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un immobile. La legittimità dell'atto
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ablatorio può rilevare unicamente quale questione pregiudiziale, da conoscere incidenter tantum. La disposizione di cui all'art. 133, comma 1, lett. f) del Codice del Processo Amministrativo, richiamata dal Comune, non appare applicabile al caso di specie, poiché non si discute di un'indennità dovuta dalla PA al privato per un atto ablativo, bensì di un risarcimento preteso dalla PA nei confronti del privato per l'asserita occupazione abusiva di un bene che la stessa PA considera acquisito al proprio patrimonio. Tale pretesa risarcitoria è stata azionata attraverso uno strumento di autotutela esecutiva previsto dall'ordinamento (R.D. 639/1910). Si noti inoltre che, anche a voler ritenere applicabile la disposizione in parola, essa fa espressamente salva la giurisdizione “del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. Si noti, infine, che è nella stessa ordinanza ingiunzione allegata ed impugnata che è preannunciato: “avverso la presente ingiunzione si può proporre opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. L'opposizione è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art 32 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150”. Pertanto la difesa della convenuta società CP_1 risulta del tutto contradditoria rispetto agli atti dalla stessa emessi
[...] Pertanto, in conformità all'art. 3 del R.D. 639/1910 e all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011, la giurisdizione a conoscere della presente opposizione spetta al Giudice Ordinario. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal deve, pertanto, essere rigettata. Controparte_2
2. Eccezione di Prescrizione La sig.ra ha eccepito la prescrizione del diritto al Parte_1 pagamento dell'indennità risarcitoria per occupazione senza titolo. Rileva il Tribunale che la pretesa creditoria del Controparte_2 trae origine dall'Ordinanza n. 22 bis del 19 marzo 2014, notificata alla
[...] sig.ra in data 23 marzo 2014, con la quale veniva richiesto Parte_1 il pagamento di un'indennità per l'asserita occupazione sine titulo dell'immobile abusivo. L'ingiunzione di pagamento opposta, n. ING/149- 2019, è stata notificata in data 14 maggio 2019.
Quanto alla natura del credito azionato, si osserva che la richiesta di pagamento per l'occupazione senza titolo di un immobile, una volta asserita l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, configura una pretesa di natura risarcitoria per il mancato godimento del bene e per la mancata percezione dei frutti. Tale fattispecie rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, per la quale l'art. 2947, comma 1, c.c. prevede un termine di prescrizione quinquennale. Nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dalla notifica dell'Ordinanza n. 22 bis, avvenuta in data 23 marzo 2014. Pertanto, il diritto al risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo si è prescritto in data 23 marzo 2019, ovvero prima della notifica
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dell'ingiunzione di pagamento n. ING/149-2019, avvenuta in data 14 maggio 2019. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla sig.ra risulta, Parte_1 pertanto, fondata e deve essere accolta. L'avvenuta prescrizione del diritto azionato comporta l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta.
3. Altre Questioni L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, che determina l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, rende superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione sollevati dalla ricorrente e delle eccezioni preliminari formulate dalla Società non avendo più alcun rilievo ai fini della Controparte_1 decisione della presente controversia.
Tuttavia va osservato che risulta inutilizzabile, nel caso di specie, del procedimento di ingiunzione di cui all'art. 2 r.d. n.639/1910 da parte di Controparte_1
La norma, infatti, delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile.
La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale. In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'auto-accertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo (Sul punto, si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. I civ. sentenza n. 2965 del 17.5.1981: «L'ingiunzione fiscale è manifestazione del potere di auto-accertamento ed autotutela della Pubblica
Amministrazione in materia tributaria, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto»; conforme, tra le ultime, Cass. civ., sentenza n. 11368 del 31.7.2002). L'art. 2 r.d. n. 630/1910 costituisce, quindi, una legge eccezionale e, in quanto tale, non può essere applicato per analogia, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette “Preleggi”), che vieta il ricorso all'analogia per quanto riguarda le norme penali ed eccezionali, a soggetti diversi ed ulteriori, oltre a quelli specificamente individuati dalla norma, ovvero lo Stato e gli altri Enti Pubblici. Questi ultimi, in quanto titolari dei poteri di auto-accertamento e di riscossione dei tributi, discendenti dal più ampio potere di autotutela di cui gode la Pubblica Amministrazione, possono giovarsi dell'ingiunzione “fiscale” di cui agli artt. 2 e 3 r.d. n. 639/1910, tanto per le entrate di natura pubblicistica quanto per i corrispettivi di natura
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privatistica, derivanti da un rapporto contrattuale (si cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 16855 del 25.8.2004). Tuttavia, titolari di legittimazione attiva nel suddetto procedimento ingiuntivo “speciale” rimangono esclusivamente i soggetti indicati nella norma, ovvero lo Stato e gli altri enti pubblici, a prescindere dalla tipologia dell'entrata che s'intende riscuotere, che può avere tanto natura pubblicistica quanto privatistica, come appena detto. Sul punto, va precisato, altresì, che anche le c.d. “società miste”, aventi cioè capitale sociale integralmente pubblico ed incaricate in via esclusiva di gestire un servizio pubblico, sono, in ogni caso, soggetti distinti dallo Stato e dagli
Enti pubblici e sono del tutto prive del potere di auto-accertamento dei tributi e non possono, quindi, giovarsi del procedimento di “ingiunzione tributaria” che la norma speciale di cui all'art. 2 r.d. 639/1910 riserva in via esclusiva al potere d'imperio della Pubblica Amministrazione. Inoltre, non sussiste un potere di determinazione unilaterale, da parte della P.A., del credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare, dovendo la sussistenza del credito e la sua determinazione quantitativa derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rimanendo all'Amministrazione un mero potere di accertamento di detti elementi e restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza di tali presupposti. Conseguentemente, oltre alle tradizionali ipotesi di somme di natura pubblicistica (quali canoni demaniali, o sanzioni amministrative) sono suscettibili di essere riscosse tramite ingiunzione fiscale anche somme che nascono da rapporti di natura privatistica, esclusa l'ipotesi di somme di natura risarcitoria, in relazione alle quali evidentemente difetta il necessario requisito di determinatezza ed esigibilità del credito che devono derivare da fatti obiettivi e determinati.
Sulla scorta dei limiti posti dal r.d. del n. 639/1910, per poter azionare lo speciale procedimento d'ingiunzione - che inerisce a particolari tipologie di crediti, tributari e patrimoniali, di diritto pubblico e di diritto privato - è necessario che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta, sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'ente, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 25.5.2009, n.
11992).
In particolare, in base a quanto premesso, il recupero coattivo attraverso l'ingiunzione fiscale non è ammesso con riguardo al preteso pagamento dell'indennità per l'occupazione illegittima di immobile abusivo, già oggetto di ordinanza di sgombero, essendo soltanto l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni di concessione, ovvero dell'obbligazione di rivalere l'amministrazione che ha eseguito d'ufficio le opere di rimessione in pristino dei beni abusivamente occupati, che ne legittima il recupero a mezzo
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ingiunzione; l'occupazione abusiva di bene demaniale non può essere, pertanto, ritenuta espressione di un fatto predeterminato dal quale potersi accertarsi ipso facto, l'an e il quantum dovuto dal trasgressore (si cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.6.2000, n. 8162).
Nel caso in esame non è chiaro in che modo le somme oggetto di ingiunzione fiscale sono state determinate dal . Tale credito ha Controparte_2 chiaramente una natura risarcitoria che si sottrae per definizione ai criteri legittimanti la pretesa ingiuntiva del r.d. 639/1910 cit., né si rinviene nella documentazione prodotta una norma che consenta di affermare l'attribuzione ai Comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità di occupazione abusiva. Pertanto, in assenza di una fonte legale specifica che sia univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcitoria, non sussistono i presupposti per ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al r.d. cit., non avendo la convenuta concessionaria fornito indicazioni certe e dettagliate circa i criteri di calcolo dell'indennità richiesta mediante atti normativi e regolamentari da parte del tali da CP_2 poter ritenere ammissibile lo strumento dell'ingiunzione fiscale. In altri termini, la natura risarcitoria della pretesa, caratterizzata dall'assenza di un titolo normativo e dalla necessità di accertamento giudiziale dell'an e del quantum debeatur, si pone in insanabile contrasto con il presupposto tipico dell'ingiunzione fiscale: la predeterminazione legale e l'esigibilità del credito. Di qui, il potere del giudice adito di annullare l'ingiunzione di pagamento dell'indennità giacché, inutilizzabile come strumento di attuazione, in sede di esecuzione forzata, della posizione creditoria vantata.
Quanto alla domanda subordinata di accertare dovuta la somma va osservato quanto segue.
In relazione alla domanda di pagamento della indennità di occupazione, va evidenziato che il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d.
"danno-evento", cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. "danno- conseguenza" (Cass. n. 13071/2018), che deve essere allegato e provato
(Cass. SU n. 26972/2008). Ne deriva che il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno "in re ipsa", poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di eliminare gli effetti della condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo.
È stato stabilito in merito che "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato". Conseguentemente il
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danno da occupazione "sine titulo", siccome particolarmente evidente, "può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (Cass. n. 13071/2018).
Se da un lato non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova piena alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva – dall'altro lato tale alleggerimento dell'onere probatorio "non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (Cass. 7280/2021).
Tali assunti risultano in sostanza confermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza n. 33645/2022), che hanno precisato che la locuzione
"danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale ", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. n. 39/2021; n.
4936/2022; n. 12865/2022). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, risponde pienamente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito.
Le Sezioni Unite, partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadiscono che "nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si
è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento.
E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al
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riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1.
In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa".
Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato". Tanto premesso, la domanda della convenuta deve essere rigettata. Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno
"presunto o normale", con l'onere, comunque, per l'attrice di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, nella fattispecie in esame parte attrice si è limitata a quantificare il danno da occupazione abusiva rifacendosi proprio alla ripudiata teoria del danno in re ipsa, per cui l'evento dannoso sarebbe immanente alla violazione del diritto stesso ed alla indisponibilità del cespite. Ha affermato, infatti, che l'immobile doveva essere demolito e la relativa area di sedime acquisita dall'ente per non meglio specificate finalità di interesse pubblico. In altre parole, parte convenuta pretende di far discendere il danno dalla sola natura fruttifera del
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bene, la cui disponibilità è andata perduta, senza nulla di specifico dedurre circa l'utilizzazione o utilizzabilità del bene.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. ING/149-2019 Parte_1 emessa dalla su mandato del CP_3 Controparte_1 [...]
(R.G.N. 4253/2019), così provvede: Controparte_2
1. Afferma la giurisdizione del GO.
2. Accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente Parte_1 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'ingiunzione
[...] di pagamento n. ING/149-2019 del 25 marzo 2019, notificata in data 14 maggio 2019.
3. Condanna il e la Controparte_2 Controparte_3
in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente
[...]
, che si liquidano in euro 2921,00 per compensi, oltre IVA, Parte_1
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Nola, il 18/04/2025.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco
Fabbri)
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