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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/11/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1619/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1619/2021 promossa da:
( ) con l'avv. BIANCHINI MARIKA e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno, via Dei Peschi ATTORE/debitore opponente contro
(P.Iva: con l'avv. BLANDINO LEONARDO e con domicilio Controparte_1 P.IVA_1 eletto presso lo studio del difensore in via Dell'Unione Europea 6A/6B San Donato Milanese CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 7.7.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'attore si opponeva al decreto-ingiuntivo telematico n. 390/2021 del 07.06.2021 – RG n. 1061/2021, con il quale gli veniva ingiunto dal Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, in persona del Giudice dott. Luigi Cirillo, il pagamento, a favore della CP_1
la somma di € 14.593,84 oltre interessi come da domanda e spese di procedura a titolo di
[...] restituzione di finanziamento ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, -in via preliminare, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla , revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. CP_1 390/2021 del 07.06.2021 –RG n. 1061/2021 emesso in data 07.06.2021 dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott. Luigi Cirillo;
- nel merito revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2021 del 07.06.2021 –RG n. 1061/2021 emesso in data 07.06.2021 dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott. Luigi Cirillo per carenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e per carenza di prova scritta;
- sempre nel merito, in via subordinata, accertata e dichiarata la non debenza di alcun interesse alla stante la CP_1 pattuizione ab origine di tassi di interesse usurari e/o la nullità delle clausole contrattuali previste agli artt. 16 e 17 del finanziamento n. 2642301 poiché vessatorie ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo e/o l'intervenuta prescrizione di tutti gli interessi maturatisi prima del quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso monitorio (26.05.2021), revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2021 del 07.06.2021 –RG n. 1061/2021 emesso in data 07.06.2021 pagina 1 di 4 dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott. Luigi Cirillo, con conseguente condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali diretta CP_1 conseguenza dell'applicazione dei suddetti tassi usurari e della clausole vessatorie in favore del sig.
da valutarsi anche in via equitativa e da compensarsi con l'eventuale credito che Parte_1 dovesse essere riconosciuto alla a seguito di CTU tecnico contabile volta alla ridetermina CP_1 dell'esatto dare - avere tra le parti, tenendo in considerazione la somma già versata. In ogni caso, condannare parte convenuta opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.12.2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso esposto e dedotto, spiegando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare Concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. In via principale nel merito Rigettare la svolta opposizione poichè infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata nel merito Accertare e dichiarare che è creditrice nei confornti del sig. della somma di € Controparte_1 Parte_1 14593,84 oltre interessi di mora come da contratto, oltre rimborso spese generali, iva e cpa e le successive occorrende.”
Alla prima udienza di comparizione del 17.01.2022, il G.I. rigettava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto svolta dal creditore e fissava termine di giorni 15 per iniziare la procedura di mediazione obbligatoria a cura di parte creditrice opposta, rimettendo le parti per la prosecuzione del giudizio, in caso di esito negativo, all'udienza del 21.04.2022;
Alla successiva udienza le parti davano atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione instaurato ed il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c..
All'udienza del 20.10.2022, il G.I. ammetteva la CTU tecnico contabile richiesta, nominando CTU il dott. di Ascoli Piceno e riservava la decisione relativa alla tempestività delle Persona_1 memorie depositate dalla in sentenza anche tenuto conto che la parte convenuta non aveva CP_1 svolto istanze istruttorie di prova orale limitandosi alla produzione di un documento (doc. n. 7 lista crediti ceduti) di cui si sarebbe valutata l'eventuale rilevanza in sede di decisione;
All'udienza del 16.01.2023, il CTU accettava l'incarico e prestava il relativo giuramento di rito ed il Giudice formulava al perito il quesito di cui al verbale a cui si rinvia.
La causa veniva istruita a mezzo deposito dell'elaborato peritale in data 31.05.2023 da parte del Dott.
depositava la relazione di consulenza tecnica definitiva. Per_1
All'udienza del 12.06.2023, il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.11.2023, poi differita con provvedimento del 13.11.2023 al 04.03.2024, nella quale il G.I. fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 28.10.2024 con termine fino al 18.10.2024 per il deposito di note conclusive riepilogative.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia fondata limitatamente a quanto accertato al CTU, per cui il decreto-ingiuntivo può essere revocato ed annullato con contestuale condanna del Parte_1
al pagamento a favore della della somma così come ricalcolata dal CTU
[...] CP_1 dott. che , con ragionamento logico ed immune da vizi e peraltro suffragato dal Per_1 conteggio eseguito in base ai criteri indicati dal Giudice e di cui al quesito formulato.
Il CTU ha accertato infatti che : “ Con riferimento all'analisi dei tassi e della determinatezza delle clausole contrattuali, è possibile constatare che l'istituto di credito ha omesso di indicare il Tasso Annuo Effettivo (TAE) ed ha applicato oneri finanziari superiori a quelli pattuiti
pagina 2 di 4 contrattualmente, tanto che il TAEG effettivo (12,25%) risulta superiore a quello contrattuale (10,80%).
Sviluppando un piano di ammortamento a rata costante sulla base dei dati presenti nel fascicolo di causa la rata mensile risultante al netto degli oneri finanziari ammonterebbe ad € 386,38 (Allegato n. 11). Confrontando la rata così determinata con quella effettivamente addebitata al contraente (pari ad € 390,59), è possibile individuare gli oneri effettivamente addebitati dalla banca pari ad € 4,21 (390,59- 386,38=4,21). Tale importo risulta superiore a quello indicato in contratto relativamente agli oneri finanziari di incasso della rata pari ad € 2,50. A parere dello scrivente CTU, dunque, è possibile ritenere che le clausole relative al Taeg/ISC TAN, TAE non risultino sufficientemente determinate ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto oltre a non essere riportato un indicatore di costo (il TAE), risultano applicati oneri superiori a quelli pattuiti e quindi non determinati contrattualmente. Di conseguenza appare necessario procedere alla sostituzione dei tassi convenuti con quelli legali come disposto nel quesito. A tal proposito, il CTU, ha estrapolato le serie storiche relative al tasso legale di riferimento ed ha determinato un ulteriore piano di ammortamento, calcolando l'importo degli interessi spettanti, di rata in rata, sulla base di tale di interesse vigente pro tempore.” ( si veda in tal senso pag. 14 della relazione tecnica).
Il Dott. , a fronte delle suindicate affermazioni, concludeva riportando che il totale dovuto Per_1 dal contraente a favore dell'istituto di credito a titolo di rimborso del finanziamento oggetto del presente giudizio ammonterebbe a complessivi € 22.363,35 (in parte già restituiti dal sig. Parte_1
per € 17.590,58) e che il totale degli interessi a debito ad esso spettanti ammonterebbero a
[...] complessivi € 1.477,87. ( si veda pag. 15 della relazione peritale).
Il Dott. , dopo avere eseguito il ricalcolo ai sensi dell'art. 117 co. 7 TUB, riporta che il totale Per_1 dovuto dal contraente a favore dell'istituto di credito a titolo di rimborso del finanziamento de quo ammonterebbe ad € 22.363,35 ( in parte già restituito dal sig. di cui € 1447,87 a titolo di Pt_1 interessi.
Stante l'intervenuta restituzione da parte del sig. della complessiva somma di € 17.590,58 Pt_1 (come si evince dall'estratto conto Monte dei Paschi prodotto anche da controparte e somma non contestata dalla ), l'importo ancora dovuto in forza del contratto di finanziamento dal sig. CP_1
ammonta ad € 3.294,90 ( € 22.363,35 - € 1.447,87- € 17.590,58= € 3.294,90). Parte_1
Pertanto il decreto-ingiuntivo per l'importo di euro di € 14.593,84 oltre interessi come da domanda e spese va revocato con condanna del al pagamento della differenza di euro 3.294,90 Parte_1 oltre ad euro 1.477,87 quale importo spettante a titolo di interessi, così per complessive euro 4.772,77.
Si precisa che Il CTU ha inviato la bozza di elaborato peritale alle parti in data 05 maggio u.s. e le parti avrebbero dovuto inviare le proprie osservazioni al CTU nel termine dei 15 giorni successivi e quindi entro il 20 maggio 2023, ma non essendo pervenuta alcuna osservazione dalle parti il CTU provvede a depositare la presente relazione alle parti a mezzo PEC ed in cancelleria tramite deposito telematico entro le scadenze prefissate dall'Ill.mo G.I. .
In mancanza di osservazioni delle parti ed in particolare della pare creditrice opposta, ritiene il Giudice di poter pienamente aderire alle conclusioni del CTU e sulla rideterminazione del rapporto di dare- avere fra le parti, peraltro non contestato dalla parte opposta, che pure nella comparsa conclusionale si limitava a ripercorrere la comparsa di costituzione ed a riproporre le conclusioni ivi già stese.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermata con la sentenza n. 12195 del 6 maggio 2024, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non pagina 3 di 4 espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Quanto alle spese della presente opposizione, ritiene il giudice che le stesse possano porsi a carico della parte creditrice opposta nella misura di 2/3 e con compensazione quanto ad 1/3 e si possono liquidare come in dispositivo tenuto conto che il presente giudizio si sia svolto senza espletamento di prova orale e le spese di CTU possono porsi in via definitiva a carico per l'intero della parte creditrice opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto-ingiuntivo opposto n.390/2021 del 07.06.2021 – RG n. 1061/2021 per non essere certo, liquido ed esigibile l'importo in esso portato;
AN
al pagamento a favore della della minor somma di euro Parte_1 CP_1 euro 4.772,77 inclusi interessi .
Condanna la ALLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI CP_1 SOSTENUTE DA nella presente opposizione nella misura di 2/3 e con Parte_1 compensazione fra le parti quanto ad 1/3 e che si liquidano, per intero, nell'importo di euro 3.600,00 per compenso professionale oltre rimb.forf. iva e cpa come per legge ed in euro 145,50 per spese vive .
Pone in via definitiva le spese della CTU per intero a carico della CP_1
Ascoli Piceno, 9 novembre 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1619/2021 promossa da:
( ) con l'avv. BIANCHINI MARIKA e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno, via Dei Peschi ATTORE/debitore opponente contro
(P.Iva: con l'avv. BLANDINO LEONARDO e con domicilio Controparte_1 P.IVA_1 eletto presso lo studio del difensore in via Dell'Unione Europea 6A/6B San Donato Milanese CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 7.7.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'attore si opponeva al decreto-ingiuntivo telematico n. 390/2021 del 07.06.2021 – RG n. 1061/2021, con il quale gli veniva ingiunto dal Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, in persona del Giudice dott. Luigi Cirillo, il pagamento, a favore della CP_1
la somma di € 14.593,84 oltre interessi come da domanda e spese di procedura a titolo di
[...] restituzione di finanziamento ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, -in via preliminare, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla , revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. CP_1 390/2021 del 07.06.2021 –RG n. 1061/2021 emesso in data 07.06.2021 dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott. Luigi Cirillo;
- nel merito revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2021 del 07.06.2021 –RG n. 1061/2021 emesso in data 07.06.2021 dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott. Luigi Cirillo per carenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e per carenza di prova scritta;
- sempre nel merito, in via subordinata, accertata e dichiarata la non debenza di alcun interesse alla stante la CP_1 pattuizione ab origine di tassi di interesse usurari e/o la nullità delle clausole contrattuali previste agli artt. 16 e 17 del finanziamento n. 2642301 poiché vessatorie ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo e/o l'intervenuta prescrizione di tutti gli interessi maturatisi prima del quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso monitorio (26.05.2021), revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 390/2021 del 07.06.2021 –RG n. 1061/2021 emesso in data 07.06.2021 pagina 1 di 4 dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott. Luigi Cirillo, con conseguente condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali diretta CP_1 conseguenza dell'applicazione dei suddetti tassi usurari e della clausole vessatorie in favore del sig.
da valutarsi anche in via equitativa e da compensarsi con l'eventuale credito che Parte_1 dovesse essere riconosciuto alla a seguito di CTU tecnico contabile volta alla ridetermina CP_1 dell'esatto dare - avere tra le parti, tenendo in considerazione la somma già versata. In ogni caso, condannare parte convenuta opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.12.2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso esposto e dedotto, spiegando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare Concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. In via principale nel merito Rigettare la svolta opposizione poichè infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata nel merito Accertare e dichiarare che è creditrice nei confornti del sig. della somma di € Controparte_1 Parte_1 14593,84 oltre interessi di mora come da contratto, oltre rimborso spese generali, iva e cpa e le successive occorrende.”
Alla prima udienza di comparizione del 17.01.2022, il G.I. rigettava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto svolta dal creditore e fissava termine di giorni 15 per iniziare la procedura di mediazione obbligatoria a cura di parte creditrice opposta, rimettendo le parti per la prosecuzione del giudizio, in caso di esito negativo, all'udienza del 21.04.2022;
Alla successiva udienza le parti davano atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione instaurato ed il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c..
All'udienza del 20.10.2022, il G.I. ammetteva la CTU tecnico contabile richiesta, nominando CTU il dott. di Ascoli Piceno e riservava la decisione relativa alla tempestività delle Persona_1 memorie depositate dalla in sentenza anche tenuto conto che la parte convenuta non aveva CP_1 svolto istanze istruttorie di prova orale limitandosi alla produzione di un documento (doc. n. 7 lista crediti ceduti) di cui si sarebbe valutata l'eventuale rilevanza in sede di decisione;
All'udienza del 16.01.2023, il CTU accettava l'incarico e prestava il relativo giuramento di rito ed il Giudice formulava al perito il quesito di cui al verbale a cui si rinvia.
La causa veniva istruita a mezzo deposito dell'elaborato peritale in data 31.05.2023 da parte del Dott.
depositava la relazione di consulenza tecnica definitiva. Per_1
All'udienza del 12.06.2023, il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.11.2023, poi differita con provvedimento del 13.11.2023 al 04.03.2024, nella quale il G.I. fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 28.10.2024 con termine fino al 18.10.2024 per il deposito di note conclusive riepilogative.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia fondata limitatamente a quanto accertato al CTU, per cui il decreto-ingiuntivo può essere revocato ed annullato con contestuale condanna del Parte_1
al pagamento a favore della della somma così come ricalcolata dal CTU
[...] CP_1 dott. che , con ragionamento logico ed immune da vizi e peraltro suffragato dal Per_1 conteggio eseguito in base ai criteri indicati dal Giudice e di cui al quesito formulato.
Il CTU ha accertato infatti che : “ Con riferimento all'analisi dei tassi e della determinatezza delle clausole contrattuali, è possibile constatare che l'istituto di credito ha omesso di indicare il Tasso Annuo Effettivo (TAE) ed ha applicato oneri finanziari superiori a quelli pattuiti
pagina 2 di 4 contrattualmente, tanto che il TAEG effettivo (12,25%) risulta superiore a quello contrattuale (10,80%).
Sviluppando un piano di ammortamento a rata costante sulla base dei dati presenti nel fascicolo di causa la rata mensile risultante al netto degli oneri finanziari ammonterebbe ad € 386,38 (Allegato n. 11). Confrontando la rata così determinata con quella effettivamente addebitata al contraente (pari ad € 390,59), è possibile individuare gli oneri effettivamente addebitati dalla banca pari ad € 4,21 (390,59- 386,38=4,21). Tale importo risulta superiore a quello indicato in contratto relativamente agli oneri finanziari di incasso della rata pari ad € 2,50. A parere dello scrivente CTU, dunque, è possibile ritenere che le clausole relative al Taeg/ISC TAN, TAE non risultino sufficientemente determinate ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto oltre a non essere riportato un indicatore di costo (il TAE), risultano applicati oneri superiori a quelli pattuiti e quindi non determinati contrattualmente. Di conseguenza appare necessario procedere alla sostituzione dei tassi convenuti con quelli legali come disposto nel quesito. A tal proposito, il CTU, ha estrapolato le serie storiche relative al tasso legale di riferimento ed ha determinato un ulteriore piano di ammortamento, calcolando l'importo degli interessi spettanti, di rata in rata, sulla base di tale di interesse vigente pro tempore.” ( si veda in tal senso pag. 14 della relazione tecnica).
Il Dott. , a fronte delle suindicate affermazioni, concludeva riportando che il totale dovuto Per_1 dal contraente a favore dell'istituto di credito a titolo di rimborso del finanziamento oggetto del presente giudizio ammonterebbe a complessivi € 22.363,35 (in parte già restituiti dal sig. Parte_1
per € 17.590,58) e che il totale degli interessi a debito ad esso spettanti ammonterebbero a
[...] complessivi € 1.477,87. ( si veda pag. 15 della relazione peritale).
Il Dott. , dopo avere eseguito il ricalcolo ai sensi dell'art. 117 co. 7 TUB, riporta che il totale Per_1 dovuto dal contraente a favore dell'istituto di credito a titolo di rimborso del finanziamento de quo ammonterebbe ad € 22.363,35 ( in parte già restituito dal sig. di cui € 1447,87 a titolo di Pt_1 interessi.
Stante l'intervenuta restituzione da parte del sig. della complessiva somma di € 17.590,58 Pt_1 (come si evince dall'estratto conto Monte dei Paschi prodotto anche da controparte e somma non contestata dalla ), l'importo ancora dovuto in forza del contratto di finanziamento dal sig. CP_1
ammonta ad € 3.294,90 ( € 22.363,35 - € 1.447,87- € 17.590,58= € 3.294,90). Parte_1
Pertanto il decreto-ingiuntivo per l'importo di euro di € 14.593,84 oltre interessi come da domanda e spese va revocato con condanna del al pagamento della differenza di euro 3.294,90 Parte_1 oltre ad euro 1.477,87 quale importo spettante a titolo di interessi, così per complessive euro 4.772,77.
Si precisa che Il CTU ha inviato la bozza di elaborato peritale alle parti in data 05 maggio u.s. e le parti avrebbero dovuto inviare le proprie osservazioni al CTU nel termine dei 15 giorni successivi e quindi entro il 20 maggio 2023, ma non essendo pervenuta alcuna osservazione dalle parti il CTU provvede a depositare la presente relazione alle parti a mezzo PEC ed in cancelleria tramite deposito telematico entro le scadenze prefissate dall'Ill.mo G.I. .
In mancanza di osservazioni delle parti ed in particolare della pare creditrice opposta, ritiene il Giudice di poter pienamente aderire alle conclusioni del CTU e sulla rideterminazione del rapporto di dare- avere fra le parti, peraltro non contestato dalla parte opposta, che pure nella comparsa conclusionale si limitava a ripercorrere la comparsa di costituzione ed a riproporre le conclusioni ivi già stese.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermata con la sentenza n. 12195 del 6 maggio 2024, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non pagina 3 di 4 espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Quanto alle spese della presente opposizione, ritiene il giudice che le stesse possano porsi a carico della parte creditrice opposta nella misura di 2/3 e con compensazione quanto ad 1/3 e si possono liquidare come in dispositivo tenuto conto che il presente giudizio si sia svolto senza espletamento di prova orale e le spese di CTU possono porsi in via definitiva a carico per l'intero della parte creditrice opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto-ingiuntivo opposto n.390/2021 del 07.06.2021 – RG n. 1061/2021 per non essere certo, liquido ed esigibile l'importo in esso portato;
AN
al pagamento a favore della della minor somma di euro Parte_1 CP_1 euro 4.772,77 inclusi interessi .
Condanna la ALLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI CP_1 SOSTENUTE DA nella presente opposizione nella misura di 2/3 e con Parte_1 compensazione fra le parti quanto ad 1/3 e che si liquidano, per intero, nell'importo di euro 3.600,00 per compenso professionale oltre rimb.forf. iva e cpa come per legge ed in euro 145,50 per spese vive .
Pone in via definitiva le spese della CTU per intero a carico della CP_1
Ascoli Piceno, 9 novembre 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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