TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R.G. N. 74/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa LI NO quale Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Giuseppina Esposito e Roberto Ferrara
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti Paolo Cantore, Francesco Tanca e Marta barzizza
Controparte_2 con gli Avv.ti Roberto Klobas e Linda Klobas
Controparte_3 con gli Avv.ti
CONVENUTI
Controparte_4
[...] con l'Avv. Michele Olivati
ER MA
1 Controparte_5 con gli Avv.ti
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONVENUTE
Oggetto: impugnativa verbale di conciliazione e differenze retributive.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, le sole asserite committente e CP_1 CP_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“In via principale: accertare e dichiarare che il ricorrente vanta un credito, per le ragioni gradatamente esposte in atti nei confronti delle convenute, nella seguente misura:
• Quanto € 73.401,99 lordi (di cui 9.852,14 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione CP_1
oppure in subordine nella misura di € 69.667,61lordi (di cui € 9.600,23 a titolo di TFR) oppure in via di ulteriore subordine nella misura di € 63.588,43 lordi (di cui € 9.163,41 a titolo di TFR oppure ancora nella misura veriore, maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio;
• Quanto a € 7.567,99 lordi (di cui 608,55 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione CP_2
oppure in subordine nella misura di € 7.165,75 lordi (di cui € 585,44 a titolo di TFR) oppure in via di ulteriore subordine nella misura di € 6.881,92lordi (di cui € 569,10 a titolo di TFR oppure ancora nella misura veriore, maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio;
• Quanto a € 10.051,40 lordi (di cui € 870,22 a titolo di TFR), oltre interessi e CP_3
rivalutazione oppure in subordine nella misura di € 9.491,41 lordi (di 837,07 a titolo di TFR) oppure in via di ulteriore subordine nella misura di € 9.089,02 lordi (di cui € 813,28 a titolo di TFR oppure ancora nella misura veriore, maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori i quali si dichiarano sin d'ora antistatari.”
Le somme venivano richieste a fronte del diritto al riconoscimento del superiore inquadramento per tutti i periodi per cui è causa, deducendo di essere stato erroneamente sotto inquadrato al quinto livello del CCNL trasporti e logistica, avendo invece sempre svolto mansioni sussumibili nel quarto livello del CCNL applicato.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che la retribuzione anche solo quella sul quinto livello era inferiore a quella prevista dal ccnl del comparto trasporti e logistica in relazione ad una 2 molteplicità di istituti: quattordicesima mensilità, maggiorazioni per il lavoro straordinario nelle giornate feriali, maggiorazione per lo straordinario nella giornata di sabato, maggiorazione per il lavoro notturno scatti di anzianità e relativa incidenza sugli istituti diretti e indiretti nonché sulle competenze di fine rapporto. La parte ricorrente poi deduceva le varie mansioni svolte presso i committenti convenuti e il periodo di adibizione.
***
Si è ritualmente costituita in giudizio la committente contestando in fatto e in CP_1 diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese. In particolare, eccepiva che
- lo stesso ricorrente ha riferito che per il periodo oggetto di domanda in cui deduce la adibizione in farmol, di essere stato adibito anche allo stabilimento SA di VA (cfr. cap. 12 del ricorso),
- che era appaltato a acchinaggio, pulizie e confezionamento manuale, CP_4
- che la veva deliberato lo stato di crisi. CP_4
La convenuta ha eccepito poi la prescrizione e la decadenza dal termine per CP_1
l'impugnazione delle delibere dello stato di crisi e insistito per la chiamata in causa della datrice di lavoro er l'esercizio dell'azione di regresso. CP_4
***
Si è ritualmente costituita in giudizio la committente contestando in fatto e in CP_2 diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
In particolare, eccepiva che il ricorrente
- è stato adibito all'appalto presso la resistente solo per il periodo dal 18 Aprile 2018 al 29 giugno 2018 e poi dal 17 luglio 2018 fino al 31 luglio 2018,
- ha svolto solo mansioni di aiuto addetto imballaggio ed etichettatura nonché movimentazione fisica di materiali.
La convenuta ha insistito per la chiamata in causa della datrice di lavoro CP_2 er l'esercizio dell'azione di regresso. CP_4
***
Si è ritualmente costituita in giudizio la committente contestando in Controparte_3 fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese. Contro In particolare, eccepiva di aver sottoscritto un contratto di appalto con il quale si occupava della gestione integrale delle attività oggetto d'appalto, l'adibizione del ricorrente e la parziale prescrizione del credito. 3 Contro La convenuta chiedeva quindi di essere manlevata di .
***
(ex ha riferito di essere interessata Controparte_5 Controparte_6 alla partecipazione al giudizio essendo committente di ell'appalto avente ad oggetto CP_4
i servizi logistici presso il deposito di AN DO delle cartiere nonché CP_3 interesse ad azionare gli obblighi di manleva e garanzie assunti dalla n proprio favore CP_4 con contestuale istanza di chiamata in giudizio di quest'ultima. Inoltre, deduceva la decadenza del ricorrente dall'impugnazione delle delibere di stato di crisi della datrice di lavoro CP_4 nonché l'infondatezza della richiesta di superiore inquadramento.
***
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa di CP_4
***
Si costituiva tempestivamente in giudizio la datrice di lavoro contestando in fatto CP_4
e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
In particolare, CP_4
- ha dedotto che il ricorrente ha sempre svolto mansioni riconducibili al livello attribuito: confezionamento in imballaggio ed etichettatura in , pickerista in CP_1 CP_2
, Controparte_3
- ha confermato la correttezza delle delibere di stato di crisi adottate fino al 2021,
- ha precisato che erano state instaurate trattative sindacali con , CP_7 CP_8
e per un accordo-quadro poi sfociate nel verbale di conciliazione, che ai soci CP_9 presenti in assemblea, tra i quali il ricorrente, veniva ampliamente illustrato il verbale di conciliazione e le sue conseguenze.
La datrice di lavoro ha, inoltre, eccepito la prescrizione delle differenze retributive asseritamente maturate per il periodo anteriore ai cinque anni calcolati a ritroso dalla “prima” messa in mora del
22/10/2019.
Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
La parte ricorrente ha precisato di non aver intenzione di estendere le domande a CP_4
Esperita la necessaria istruttoria, disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza ex art. 127 ter c.p.c..
4 DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto in giudizio da una parte, il riconoscimento del diritto al pieno pagamento della retribuzione per come prevista dal CCNL applicato e dall'altra il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento conseguenti differenti retributive
Ai fini della definizione del giudizio è di primaria importanza la valutazione della validità del verbale di conciliazione sottoscritto dal ricorrente, e poi necessario anche valutare la tempestività dell'impugnazione delle delibere dello Stato di crisi e poi l'accertamento delle mansioni ai fini della sussunzione di esse nel corretto livello di inquadramento.
Anticipando le conclusioni, si osserva che mai il ricorrente ha impugnato le delibere dello stato di crisi nei confronti di infatti ha deciso di non estendere la domanda alla terza CP_4 chiamata datrice di lavoro, con ciò non ha impedito il maturarsi della decadenza dal termine di impugnazione triennale delle delibere di stato di crisi nulle. Pertanto, la domanda di condanna al pagamento della retribuzione prevista dal CCNL è infondata a prescindere dalla validità del verbale di conciliazione.
Inoltre, non estendendo le domande nei confronti della anche ai fini CP_4 dell'accertamento del diritto al superiore inquadramento è di primaria importanza l'accertamento dell'adibizione del ricorrente agli appalti delle committenti convenute.
I. Il verbale di conciliazione
In diritto, quanto all'illegittimità della conciliazione rilevante, come detto, solo ai fini della eventuale condanna al pagamento delle differenze retributive sul superiore inquadramento, il lavoratore ha evidenziato
- che esso non è concluso in sede protetta,
- la confusa prospettazione nel verbale dell'oggetto di esso e delle sue conseguenze,
- l'assenza di effettiva assistenza sindacale, anche considerato che il ricorrente soffre di ipoacusia e non intende pienamente la lingua italiana,
- il disequilibrio tra i crediti potenziali dei soci lavoratori e l'importo di € 500,00 riconosciuto quale corrispettivo della transazione
Le parti convenute hanno confermato la correttezza delle modalità di esplicazione e stipulazione del verbale di conciliazione.
*** 5 a) la sede sindacale
Parte ricorrente ha rilevato che la riunione è stata tenuta in via borgo palazzo a Bergamo e non in una sede di sindacato.
Questo Tribunale non ignora la recente giurisprudenza in punto di rilevanza essenziale del luogo fisico della sottoscrizione del verbale di conciliazione, nel quale la Cassazione riconosce il primario valore della sottoscrizione nei luoghi del sindacato ai fini della validità del verbale di conciliazione.
Si osserva che la precedente e costante giurisprudenza degradava d'importanza il luogo fisico della sottoscrizione del verbale di conciliazione, a favore di una verifica, nel concreto, della c.d.
“effettività dell'assistenza sindacale” ossia una partecipazione del sindacato alla composizione della lite, tale da garantire «il superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro» (Cass. 26 luglio 2002, n. 11107, ex multis Cass. 9 giugno 2021, n. 16154).
Orientamento confermato da due più recenti arresti di legittimità, Cass. 5 settembre 2023, n.
25796 e Cass. 18 gennaio 2024, n. 1975, che confermavano la centralità del requisito di
“effettiva assistenza”, desumibile dalle «esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato», di modo che, secondo la Cassazione, una sede “fisica” differente, poteva al più rilevare sul piano probatorio, gravando a quel punto sul datore di lavoro la dimostrazione «che, nonostante la sede non “protetta”, il lavoratore, grazie all'effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte».
Solo recentemente vi sono state due pronunce della Suprema Corte di segno opposto.
***
Il Giudicante ritiene, da una parte, che il caso oggetto del presente giudizio è del tutto diverso rispetto a quelli oggetto delle pronunce della Cassazione e, dall'altra, che la sentenza del
2025 della Suprema Corte per le modalità di stesura della parte motiva permette un'interpretazione ancora funzionale della nozione di sede sindacale.
***
Da una parte, vanno considerati i casi concreti oggetto delle pronunce della Suprema Corte.
Quanto alla prima pronuncia, si osserva la Suprema Corte nella sentenza del 15 aprile 2024,
n. 10065 aveva ad oggetto un caso del tutto differente rispetto a quello oggetto di giudizio, nel quale l'azienda minacciava un licenziamento collettivo se tutti i lavoratori non avessero accettato una significativa riduzione della retribuzione per due anni prorogabili altri due anni 6 “non dare seguito ai preavvisati licenziamenti collettivi di cui alla lettera di apertura della procedura di mobilità del 24.11.2015 … a condizione che tutte le maestranze manifest(assero) la propria accettazione alla proposta. di riduzione della retribuzione mensile nella misura del 20% dell'imponibile fiscale per il periodo dall'1.3.2016 al 28.2.2018 eventualmente prorogabile per un massimo di altri due anni”.
Al contrario nel caso di specie non vi era alcuna minaccia di licenziamento in caso di mancata sottoscrizione, infatti ogni lavoratore era libero di decidere, come confermato dalla mancata sottoscrizione di alcuni colleghi del ricorrente. Inoltre, nel caso oggetto del giudizio della Cassazione si pretendeva un fronte compatto di tutti i lavoratori di adesione alla conciliazione per non procedere con il licenziamento collettivo determinando una pressione anche tra colleghi, nel caso di specie è pacifica la libertà individuale di sottoscrizione e non è stato allegato dalla parte ricorrente alcuna conseguenza per i soci lavoratori che non hanno stipulato la transazione.
Quanto alla seconda pronuncia, si evidenzia che nel caso oggetto di giudizio definito con sentenza della Cassazione civile sez. lav., 08/04/2025, n.9286 si tratta della “sottoscrizione da parte del lavoratore di verbale di conciliazione nella stessa data del licenziamento, sottoscritto dal ricorrente e dalla società datrice di lavoro, in presenza di rappresentante sindacale UG di BA (cui il lavoratore non era iscritto), presso la sede dell'azienda stessa”. In sostanza, il lavoratore in un momento di particolare scoramento e preoccupazione per l'appena irrogato licenziamento, nella sorpresa e immediatezza dei fatti, senza alcuna precedente spiegazione e alla presenza di un sindacalista sconosciuto si è trovato a sottoscrivere d'impeto una transazione tombale nei locali della datrice di lavoro che l'aveva appena licenziato.
Si tratta di circostanze di fatto totalmente differenti da quelle pacificamente presenti nel caso di specie, sotto una molteplicità di aspetti:
- precedente amplia trattativa sindacale,
- molteplici assemblee sindacali per la spiegazione del contenuto della transazione,
- sottoscrizione con il sindacalista della sigla sindacale al quale il ricorrente aderiva,
- libertà di sottoscrivere o meno la conciliazione più volte ribadita dai conciliatori,
- alcuna coercizione da parte dei colleghi,
- spatium deliberandi per valutare la convenienza della sottoscrizione,
- pluralità di lavoratori coinvolti nelle conciliazioni a differenza del caso oggetto del giudizio di Cassazione in cui il lavoratore licenziato era solo e quindi più vulnerabile.
7 Le circostanze del caso concreto impongono una valutazione dell'effettività dell'assistenza sindacale che non può essere limitata al luogo fisico della sottoscrizione a fronte del complesso di elementi che hanno permesso al ricorrente di formare una consapevole volontà di sottoscrizione del verbale di conciliazione.
***
Dall'altra, non può che essere evidenziata l'eccentricità della parte motiva rispetto al principio di diritto poi espresso dalla pronuncia della Cassazione civile sez. lav., 08/04/2025,
n.9286, infatti nella motivazione si conferma la precipua rilevanza dell'effettiva assistenza sindacale rispetto al luogo fisico di sottoscrizione, citando le sentenze che da ultimo hanno aderito a tale orientamento funzionale del concetto di sede sindacale
“
5. questa Corte ha in proposito precisato (da ultimo, v. Cass, n 25796/2023) che, in tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che
l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura;
6. infatti, costituisce principio consolidato in materia quello del decisivo rilievo dell'effettività dell'assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c. c. (cfr. Cass. n.
24024/2013; v. anche Cass. n. 13217/2008, sempre sulla necessità di effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa;
Cass. n. 12858/2003);
Solo infine la Suprema Corte contraddittoriamente richiama il precedente del 2024 e ne riprende il principio di diritto: “tanto premesso, il Collegio intende deve dare continuità ai principi affermati da questa Corte (Cass. n. 10065/2024), secondo cui la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore;”. 8 Alla luce delle circostanze concrete del verbale di conciliazione in giudizio: l'intensa trattativa sindacale con la datrice di lavoro da parte delle tre principali OO.SS. a livello nazionale, lo svolgimento di plurime assemblee per illustrare i termini e le condizioni della transazione, la circostanza che il ricorrente si è recato ad una successiva assemblea proprio allo scopo di sottoscrivere il verbale, il verbale è stato sottoscritto con il sindacalista della sigla al quale aderiva il ricorrente, non può il solo luogo di sottoscrizione del verbale di conciliazione porre nel nulla l'effettiva assistenza sindacale data al ricorrente.
Si ritiene quindi che ciò che rileva non è tanto il contesto materiale ove l'accordo venga sottoscritto ma l'effettività dell'assistenza dell'organizzazione sindacale, che ben può avvenire anche al di fuori dei locali del sindacato ove tuttavia quest'ultimo abbia correttamente e compiutamente assolto alle proprie prerogative.
b) l'istruttoria testimoniale
Ai fini dell'accertamento dell'effettiva assistenza sindacale è stata quindi disposta attività istruttoria per verificare le circostanze relative alla sottoscrizione del verbale di conciliazione in quanto preliminare ad ogni valutazione sul merito delle domande di differenze retributive per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del verbale stesso;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
- il teste di parte resistente ha riferito: Testimone_1
sono dipendente di dal 1989, ho fatto aspettativa di 24 anni, ero sindacalista presso CP_10 la . Da ultimo ho seguito il settore traporti logistica per la fit di cui sono stato anche segretario CP_7 generale.
Da 1.8.22 non faccio più il sindacalista per questioni personali.
Ho seguito un discorso complesso per le differenze retributive di lavoratori soci comari ai quali non erano stati riconosciuti aumenti del ccnl.
In quel periodo io ho avuto ripetutamente colleghi della comari in ufficio e con le altre sigle abbiamo cercato una soluzione il più possibile condivisa invece che andare in ordine sparso.
è stata per molto tempo in liquidazione e quindi l'accordo sindacale era per recuperare una CP_4 parte delle differenze retributive su retribuzioni dirette indirette e differite, altrimenti la cooperativa non sarebbe sopravvissuta abbiamo pensato a salvare i posti di lavoro. Non è stato licenziato nessuno.
Calmiriamo le richieste di differenze salariali. 9 Si rammostra al teste il verbale di conciliazione, riconosco la firma.
Abbiamo fatto più di un'assemblea io e salvatore pasquale per la fit (oggi segretario generale).
Io le ho presenziate presso ufficio di via borgo palazzo in celadina, le ho fatte anche di sabato per riuscire a parlare con più lavoratori possibile.
In queste assemblee io e colleghi di altre sigle abbiamo spiegato i contenuti e la formulazione, considerato che avevamo davanti dei lavoratori che non capiscono bene l'italiano pazientemente abbiamo spiegato in parole semplici.
Nessuno era obbligato a firmare, alcuni non hanno firmato, diversi non hanno firmato.
Alcuni li abbiamo anche ricevuti in sede sindacale per fare riunioni.
Anche nei giorni in cui abbiamo fatto sottoscrivere con legali comari e rappresentanti cooperativa abbiamo chiesto il tempo di rispiegare i contenuti dell'accordo e nessuno è stato spinto a firmare se titubante.
Abbiamo fatto in 2 o 3 giorni la sottoscrizione delle conciliazioni.
Io mi portavo i pacchi delle buste paga a casa per vedere le differenze salariali non solo dall'applicazione dei rinnovi anche per mancato riconoscimento del livello.
Io ho letto il verbale di conciliazione ai lavoratori. Io ho letto anche quelli che non erano della mia sigla, ma in questo caso avendo trovato un accordo condiviso con le altre sigle non abbiamo fatto differenze.
Io ho spiegato ai lavoratori che era un accordo tombale e ho spiegato cosa vuol dire io ho detto così come la tomba mette fine alla vita di una persona così l'accordo mette fine ad ogni rivendicazione sull'oggetto del contendere.
Non mi ricordo di aver letto specificatamente al ricorrente l'accordo. Io mi accertavo che tutti i lavoratori che hanno firmato davanti a me avessero capito il valore della conciliazione e aggiungevo che non era obbligato a firmare.
La firma del lavoratore sul verbale di conciliazione viene posta davanti a me e al rappresentante della cooperativa, io ho firmato il verbale del ricorrente.
Se un lavoratore non capiva allora chiedeva a noi o ai colleghi. io ho firmato gli accordi in borgo palazzo presso la sede della comari.
- il teste di parte ricorrente , figlio del ricorrente, ha riferito Testimone_2
Sono andato alla sede della con mio padre, c'era un suo collega che discuteva dicendo che non CP_4 capiva cosa c'era scritto nella conciliazione.
Anche mio papà ha detto che non capiva.
10 Poi è entrato dentro in una sala e l'hanno fatto firmare. Non so chi c'era dentro. Forse c'erano 4/5 persone.
Io non sono entrato dentro la sala. Non ho letto nulla.
So che è entrato e penso che abbia firmato.
Io l'avevo accompagnato per leggere poi io non sono entrato e non ho letto.
Non so se ne avessero parlato prima a mio padre dell'accordo.
Mio padre non sa interpretare le questioni tecniche, ma capisce l'italiano.
So che mio padre sentiva di meno da orecchio.
Non mi ricordo il nome del collega di mio padre che ho incontrato.
- il teste di parte resistente ha riferito Testimone_3
sono funzionario sindacale di bergamo da 1.12.17. CP_8 le buste paga della non rispettavano i minimi tabellari. La questione la seguiva CP_4 Parte_2
Io mi occupavo di questioni di ordinaria amministrazione (es contestazione disciplinari), ma non seguivo io la trattativa per azienda.
Io so che con e hanno trattato con per recuperare una parte delle Pt_2 Tes_1 Parte_3 CP_4 differenze retributive sui minimi tabellari, si è giunti ad una conclusione di corresponsione di una cifra proporzionata a permanenza in azienda nei 5 anni precedenti la potenziale sottoscrizione.
Si sono fatte delle riunioni per sottoscrivere le conciliazioni, io sono andato e ho fatto quello che si doveva fare.
I lavoratori che hanno conciliato erano molti più di 100, si sono divisi in più appuntamenti. Si faceva assemblea preventiva in cui i 3 funzionari spiegavano i contenuti della conciliazione, si diceva che era tombale noi dicevamo siate consapevoli che se ne volete più soldi potete andare in causa e ottenerne di più altrimenti questo accordo vi fa ottener dei soldi ma non potete più andare in causa. Poi venivano anche letti gli articoli.
Non quantificavamo quanto era il di più, ma gli dicevamo che quella cifra data non copriva le differenze retributive che sapevamo tutti esserci.
Questa spiegazione durava tra i 30/45 minuti, poi i lavoratori che volevano sottoscrivere potevano mettersi in fila per sottoscrivere i verbali in 4 copie (lavoratore, sindacato, azienda e quella da depositare).
In data 1.12.17 ho depositato la mia firma ITL.
I lavoratori firmavano davanti a me, poi davo il verbale a responsabile cooperativa e poi firmavo io come conciliatore. Non dicevo altro Non mi ricordo se tutti i lavoratori hanno firmato.
11 Nessuno veniva obbligato a firmare, chi voleva si metteva in coda chi voleva non firmava o ci poteva pensare e tornare la volta dopo.
Non riconosco il ricorrente, sono passati 5 anni.
***
All'esito dell'istruttoria si possono trarre le seguenti considerazioni.
In diritto, è noto che, a mente delle previsioni dell'articolo 2113 cc, le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dai contratti collettivi non sono suscettibili di impugnazione ove, per quanto di interesse, le stesse siano il frutto di una conciliazione in sede sindacale.
A tale ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata ha espresso il seguente principio di diritto: “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili,
a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci
e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art.
1965 cod. civ. (Cass., n. 24024 del 23/10/2013; conforme Cass., n. 13217 del 22/05/2008).
La “sede protetta” ove viene redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di accordo offre maggiori garanzia e protezione in ordine alla presenza di volontà effettiva in capo alla cd. parte debole di aderire al testo dell'accordo, cosicché la medesima, scevra da pressioni e/o raggiri, sia in grado di vagliare liberamente i benefici eventualmente conseguenti alla stipula e, dunque, prestare il proprio sentito consenso.
Pertanto, qualora non venga dimostrato che la volontà espressa dal lavoratore sia viziata e qualora non siano sussistenti le comuni cause di nullità dell'atto, le conciliazioni e le rinunce che intervengono nelle sedi protette conferiscono all'atto in questione un imprimatur di sostanziale definitività: sono cioè inoppugnabili.
Giova infatti rammentare che l'art. 2113 c.c., nel prevedere l'impugnabilità delle rinunzie e transazioni sottoscritte dal lavoratore, ha previsto un'eccezione disponendo la non impugnabilità di talune rinunzie/transazioni adottate in sede protetta.
La ratio di tale eccezione risiede nella volontà del legislatore di sottrarre al regime di impugnabilità una determinata tipologia di conciliazioni, tassativamente individuate attraverso il 12 rinvio agli artt. 185, 410 e 411 c.p.c.. Dette conciliazioni sono, invero, tutte caratterizzate dall'intervento di un soggetto terzo: il giudice (art. 185 c.p.c.), la commissione provinciale di conciliazione presso l'ufficio del lavoro (art. 410 c.p.c.) e il sindacato del lavoratore (art. 411
c.p.c.), apprezzato dal legislatore quale soggetto idoneo a tutelare il lavoratore (parte debole del rapporto di lavoro) nella genuina formazione della sua volontà transattiva o di rinuncia.
In virtù di tale principio, nella concreta partecipazione all'iter transattivo del rappresentante sindacale si individua la ragione della non impugnabilità delle transazioni concluse ai sensi dell'art. 411 co. 3 c.p.c. Detta partecipazione sindacale, ove effettiva, è ritenuta idonea a far venire meno la condizione di inferiorità, non soltanto economica ma altresì psicologica, del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, garantendo così la sostanziale libertà della dichiarazione di volontà del lavoratore stesso.
Ne deriva che, ove il rappresentante sindacale non abbia effettivamente svolto la suddetta funzione di supporto ma si sia semplicemente limitato a una mera presenza formale, la conciliazione dovrà ritenersi impugnabile ai sensi dell'art. 2113 co. 2 c.c..
E' stato in tal senso affermato che “L'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro, nel quale sia identificata la lite da definire ovvero quella da prevenire (unitamente, in tal caso, all'individuazione dell'interesse del lavoratore) e che contenga lo scambio tra le parti di reciproche concessioni, è qualificabile come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa” (Cass. sez. lav. n. 13217 del 22/05/2008); “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.” (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 24024 del 23/10/2013).
Può quindi fin d'ora evidenziarsi che i presupposti affinché la conciliazione in sede sindacale possa essere considerata valida e di conseguenza inoppugnabile ai sensi dell'articolo 2113 cc 13 sono, da un lato, la presenza di una res litigiosa tra lavoratore e datore di lavoro e, dall'altro lato,
l'effettività dell'assistenza sindacale resa nei confronti del dipendente e la contestualità nella firma del verbale.
***
Ebbene, prima ancora di valutare l'esito delle prove testimoniali, si osserva che l'odierno ricorrente ha sottoscritto il verbale di conciliazione con firma del sindacalista Testimone_1 della , sigla alla quale aderiva, come confermato dal documento 25 della memoria CP_7
Questo elemento evidenzia già una certa sindacalizzazione del ricorrente, nonché la CP_4 possibilità per il lavoratore di riferirsi ad un soggetto da lui conosciuto anche ai fini della richiesta di eventuali chiarimenti o precisazioni sul tenore del verbale di conciliazione sottoscritto, anche considerato che il ricorrente si è recato volontariamente a sottoscrivere il verbale alla seconda assemblea fissata per tale scopo ed, in sostanza, ha quindi fruito di un certo spatium deliberandi tra la prima tornata di sottoscrizioni avvenuta il 14.12.19 e la seconda tornata in cui è stato firmato il verbale oggetto di impugnazione avvenuta in data 21.12.19.
***
Dall'istruttoria è emerso che i sindacalisti hanno illustrato la cd. res litigiosa ossia il mancato allineamento delle retribuzioni al CCNL di settore “le differenze retributive di lavoratori soci comari ai quali non erano stati riconosciuti aumenti del ccnl” e “In queste assemblee io e colleghi di altre sigle abbiamo spiegato i contenuti e la formulazione, considerato che avevamo davanti dei lavoratori che non capiscono bene
l'italiano pazientemente abbiamo spiegato in parole semplici.” nonché “Anche nei giorni in cui abbiamo fatto sottoscrivere con legali comari e rappresentanti cooperativa abbiamo chiesto il tempo di rispiegare i contenuti dell'accordo e nessuno è stato spinto a firmare se titubante.” (teste e “le buste paga della non Tes_1 CP_4 rispettavano i minimi tabellari” e “Io so che con e hanno trattato con per Pt_2 Tes_1 Parte_3 CP_4 recuperare una parte delle differenze retributive sui minimi tabellari, si è giunti ad una conclusione di corresponsione di una cifra proporzionata a permanenza in azienda nei 5 anni precedenti la potenziale sottoscrizione.” (teste Tes_3
Le finalità dell'accordo conciliativo sono ben esplicitate dal sindacalista “ è CP_11 CP_4 stata per molto tempo in liquidazione e quindi l'accordo sindacale era per recuperare una parte delle differenze retributive su retribuzioni dirette indirette e differite, altrimenti la cooperativa non sarebbe sopravvissuta abbiamo pensato a salvare i posti di lavoro. Non è stato licenziato nessuno. Calmiriamo le richieste di differenze salariali.” e l'orizzonte complessivo di garantire la sopravvivenza della cooperativa al fine di
14 preservare i posti di lavoro è motivazione che non può che esser stata correttamente soppesata anche i soci lavoratori ai fini della formazione della propria volontà di sottoscrizione.
Quanto all'eccezione in punto di insussistenza della res litigiosa, si osserva che dall'istruttoria
è chiaramente emerso che vi era una conoscenza generalizzata della sussistenza di differenze retributive ossia “differenze retributive di lavoratori soci comari ai quali non erano stati riconosciuti aumenti del ccnl” (teste e “le buste paga della non rispettavano i minimi tabellari” e “le differenze Tes_1 CP_4 retributive che sapevamo tutti esserci.” (teste Tes_3
Quanto all'effettiva sussistenza di piena e effettiva assistenza sindacale, l'istruttoria testimoniale esperita ha avuto esito univoco, infatti è stato confermato che nella riunione è stato chiarito il valore del documento sottoposto ai lavoratori come transazione generale novativa avente come effetto quello di rinunciare ad ogni differenza retributiva sul passato:
- teste di parte resistente Tes_1
“In queste assemblee io e colleghi di altre sigle abbiamo spiegato i contenuti e la formulazione, considerato che avevamo davanti dei lavoratori che non capiscono bene l'italiano pazientemente abbiamo spiegato in parole semplici. […]
Anche nei giorni in cui abbiamo fatto sottoscrivere con legali comari e rappresentanti cooperativa abbiamo chiesto il tempo di rispiegare i contenuti dell'accordo e nessuno è stato spinto a firmare se titubante. […]
Io ho spiegato ai lavoratori che era un accordo tombale e ho spiegato cosa vuol dire io ho detto così come la tomba mette fine alla vita di una persona così l'accordo mette fine ad ogni rivendicazione sull'oggetto del contendere.”
- testimone di parte resistente Testimone_4
“Si faceva assemblea preventiva in cui i 3 funzionari spiegavano i contenuti della conciliazione, si diceva che era tombale noi dicevamo siate consapevoli che se ne volete più soldi potete andare in causa e ottenerne di più altrimenti questo accordo vi fa ottener dei soldi ma non potete più andare in causa. Poi venivano anche letti gli articoli.
Non quantificavamo quanto era il di più, ma gli dicevamo che quella cifra data non copriva le differenze retributive che sapevamo tutti esserci.
Questa spiegazione durava tra i 30/45 minuti, poi i lavoratori che volevano sottoscrivere potevano mettersi in fila per sottoscrivere i verbali in 4 copie (lavoratore, sindacato, azienda e quella da depositare).”
La consapevolezza della scelta di aderire alla conciliazione proposta dalle sigle sindacali Cont
, e manifestata dal ricorrente è ancora più evidente considerato che il sig. CP_7 CP_8 Pt_1
15 non ha sottoscritto d'impulso il verbale di conciliazione alla prima riunione del 14.12.19, ma si è recato in un successivo incontro del 21.12.19 e ha portato con sé anche il figlio con ciò confermando di aver pienamente inteso che la sottoscrizione del verbale avrebbe avuto delle rilevanti conseguenze, altrimenti non si spiega la necessità di assistenza da parte del familiare.
Inoltre, il figlio del ricorrente ha dichiarato che il ricorrente parlava con un collega di una
“conciliazione” e non del ricevimento di una tantum e solo di non sapere se il padre aveva parlato con i sindacalisti “Non so se ne avessero parlato prima a mio padre dell'accordo.”.
In giudizio è stato altresì incontrastabilmente accertato che nessuno dei lavoratori di
è stato in alcun modo obbligato a sottoscrivere alcun accordo e anzi che molti CP_4 colleghi del ricorrente hanno liberamente deciso di non sottoscrivere il verbale di conciliazione senza subire alcuna conseguenza: “Io mi accertavo che tutti i lavoratori che hanno firmato davanti a me avessero capito il valore della conciliazione e aggiungevo che non era obbligato a firmare.” (teste e Tes_1
“Nessuno veniva obbligato a firmare, chi voleva si metteva in coda chi voleva non firmava o ci poteva pensare e tornare la volta dopo.” (teste Tes_3
Tale concatenarsi di evidenze istruttorie concordi: la circostanza di aver sottoscritto il verbale con il sindacalista della propria sigla di appartenenza, di averlo sottoscritto ad una seconda riunione indetta proprio per lo scopo di sottoporre la conciliazione ai lavoratori da parte dei sindacalisti, la pluralità di assemblee sindacali per illustrare tutti gli elementi della conciliazione in cui è emerso che i sindacalisti hanno ben chiarito la res litigiosa, il diritto dei lavoratori a somme di molto maggiori e la natura tombale dell'accordo e il fatto che il ricorrente discutendo con il collega e portando per assistenza il figlio avesse chiaramente inteso che si trattava di una conciliazione e non della ricezione di una somma una tantum, depongono per la piena validità del verbale di conciliazione sottoscritto dal ricorrente.
***
Il ricorrente ben avrebbe potuto, essendo iscritto al sindacato, richiedere al proprio sindacalista non solo eventuali ulteriori spiegazioni ove non avesse inteso le spiegazioni rese in assemblea prima della sottoscrizione del verbale, ma anche il conteggio delle eventuali differenze retributive, sulle quali va osservato che già allora pesava una decadenza dall'impugnazione di alcune delle delibere di stato di crisi e che l'onere di provare mansioni sussumibili nel IV Livello rende del tutto ipotetiche le eventuali differenze retributive.
Il ricorrente, a fronte delle chiare e semplici spiegazioni fornite dai sindacalisti in assemblea e osservato che, per come emerge anche dal coinvolgimento del figlio e dalle dichiarazioni rese da 16 esso in sede di escussione, era ben conscio di firmare una conciliazione di tipo tombale e non può ora dolersi della convenienza di essa.
***
Nelle premesse del verbale si fa chiaramente riferimento alle riduzioni delle retribuzioni conseguenti allo “stato di crisi” e il tenore della rinuncia e delle reciproche concessioni risulta correttamente e pienamente esplicato nonché cristallino nel testo che vale riportare “-determinata attraverso l'applicazione del criterio di anzianità di servizio in base allo stanziamento disponibile presso la società, come illustrato alle OO.SS., conteggiando i mesi effettivamente lavorati dal socio negli ultimi cinque anni
-al fine transattivo di ogni e qualsivoglia pretesa che possa trovare origine, ragione o causa nel rapporto lavorativo fin qui intercorso, nella sua qualificazione e/o esecuzione. II socio lavoratore accetta a titolo transattivo la complessiva somma di € 1.200,00 (milleduecento/OD) e dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi azione -giudiziale e/o stragiudiziale -ed a qualsiasi ulteriore pretesa economica, titolo e/o causa, ricollegabile alla attività di lavoro nel periodo sopra indicato, con espressa esclusione del TFR e dei ratei maturati e non goduti di ROL, ferie, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.”. Nessun rilievo assume l'eccezione di parte ricorrente in punto di nullità rispetto all'accordo quadro, osservato che la conformità ad esso non è un requisito di validità del verbale di conciliazione.
Inoltre, nel testo del verbale di conciliazione è più volte ribadita la natura di “transazione novativa” nel lettera d) delle premesse, nella lettera e) “per definire ogni eventuale e possibile vertenza relativa al rapporto di lavoro intercorrente”, al punto 2) “transazione novativa” e “Al fine transattivo di ogni
e qualsivoglia pretesa che possa trovare origine, ragione o causa nel rapporto lavorativo qui intercorso, nella sua qualificazione e/o esecuzione” nonché “di rinunciare come in effetti rinuncia a, a qualsiasi azione giudiziale
e/o stragiudiziale e a qualsiasi ulteriore pretesa economica, titolo e/o causa, ricollegabile l'attività di lavoro nel periodo sopraindicato” e al punto 3) “Rinunciare come in effetti rinuncia nei confronti della comari, ad ogni eventuale diritto, azione giudiziale e stragiudiziale e pretesa economica, anche risarcitoria e/o indennitaria di qualsiasi natura, contrattuale in un contrattuale, dedotta e non dedotta, connessa dipendente direttamente o indirettamente dal rapporto di lavoro fino a qui svolto, anche se qui non espressamente prevista o richiamata …
”. Alla luce del chiaro tenore letterale e delle semplici spiegazioni fornite dai conciliatori per come risultanti dall'istruttoria, appare evidente la natura di transazione generale novativa.
Così ricostruiti i fatti di causa come in parte documentati e in parte accertati in forza dell'istruttoria, ritiene il giudicante che vi siano elementi gravi, precisi e assolutamente concordanti sulla genuinità della conciliazione sindacale in questa sede oggetto di impugnativa.
*** 17 Quanto alla dedotta ipoacusia, la parte ricorrente nulla ha tempestivamente prodotto in sede di repliche alla costituzione del terzo chiamato e solo all'udienza del 5.11.24 ha chiesto di produrre certificato medico del 17.10.24 attestante l'ipoacusia, certificato che non è stato ammesso stante l'irrilevanza essendo l'accertamento medico effettuato ben circa 5 anni dopo la sottoscrizione del verbale di conciliazione.
***
Pertanto, alla luce di quanto argomentato ai paragrafi precedenti, può darsi per provato che il ricorrente in occasione sottoscrizione del verbale di conciliazione fosse stato effettivamente, compiutamente e correttamente assistito dal sindacato.
Devono quindi ritenersi integrati i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere valido e non viziato il verbale di conciliazione che risulta rispettoso dei requisiti di legge, innegabilmente riconducibile quindi nell'alveo delle previsioni dell'articolo 2113 cc e, pertanto, non più impugnabile dal lavoratore.
***
Deve poi escludersi che detto verbale possa essere oggetto di annullamento per errore o vizio del consenso.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. (si veda, ad esempio, Cass. n. 1552/84 in una fattispecie di illiceità della causa;
Cass. n. 10056/91 in tema di determinabilità dell'oggetto del negozio transattivo).
Del resto, sul piano generale, è risaputo (v., da ultimo, Cass. 1 aprile 2010, n. 7999) che, affinchè una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro (o anche meramente potenziale, nella prospettiva della possibile insorgenza di una controversia futura), i contraenti si facciano delle concessioni 18 reciproche;
peraltro, l'oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo,
e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni. Sul punto infatti
Cassazione civile , sez. lav. , 02/08/2007 , n. 17015 “In tema di annullamento della transazione, ai sensi dell'art. 1969 c.c. è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa e quindi su un antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti (il cosiddetto caput controversum); non è quindi annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo e a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già a un suo presupposto.”:
Per quanto visto, anche in forza dell'istruttoria, il lavoratore ha certamente sottoscritto detto verbale pienamente consapevole del suo contenuto.
Quanto all'errore della parte ricorrente esso ove fosse stato provato come esistente eventualmente potrebbe essere riconducibile solo alla convenienza della stipula del verbale tenendo in considerazione l'eventuale fondatezza del diritto azionato, ma tale tipo di errore è irrilevante, per come ampliamente argomentato.
Il ricorso deve quindi essere respinto in relazione alle differenze retributive domandate dal
2012 fino alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, giacché l'accertata legittimità del verbale di conciliazione assorbe tutte le ulteriori domande del ricorrente sulle asserite differenze retributive per tale periodo anche in via solidale per il dedotto diritto al superiore inquadramento che, per essere vagliate nel merito, ne presupponevano l'annullamento o comunque l'invalidità.
II. Le delibere dello stato di crisi
La riduzione delle retribuzioni è conseguenza delle delibere dello stato di crisi.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità delle delibere di stato di crisi che hanno determinato la corresponsione di una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva (il blocco degli aumenti previsti dal CCNL Trasporto Merci e
Logistica, la riduzione della retribuzione globale del 10%, il blocco degli aumenti periodici biennali per anzianità di servizio).
19 a eccepito che il ricorrente ha aderito al contratto associativo e al regolamento CP_4 interno che prevede la possibilità di delibera dello stato di crisi e l'effettiva sussistenza della necessità di superare la difficoltà economica in cui versava per salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali.
In vero, la parte ricorrente ha ritenuto di non impugnare le delibere dello stato di crisi, infatti nelle note per l'udienza del 10.6.24 ha precisato di non aver intenzione di estendere le domande proposte in giudizio nei confronti di unico soggetto rispetto al quale può essere CP_4 impedita la decadenza.
Come noto, l'art. 2379, comma 1, c.c. stabilisce che nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale, di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse purchè ciò avvenga entro tre anni dalla iscrizione o deposito nel registro delle imprese ovvero dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.
La Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 253/2024 pubbl. il 22/04/2025 ha condivisibilmente affermato “alla luce del quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione, sono affette da nullità in quanto, prevedendo la rinuncia da parte dei soci lavoratori all'applicazione degli aumenti dei livelli retributivi minimi e alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario e supplementare, hanno comportato l'erogazione di retribuzioni inferiori al trattamento minimo previsto dal CCNL di riferimento, da intendersi, secondo l'interpretazione condivisibile della Suprema
Corte, come trattamento economico 'complessivo', inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, che costituisce un limite al di sotto del quale non è possibile scendere, pena la violazione dell'art. 36
Cost., rispetto al quale la contrattazione collettiva di categoria costituisce il parametro normativamente preso a riferimento.”.
Le delibere dello stato di crisi sarebbero dovute essere impugnate nel termine di 3 anni per impedire la decadenza.
Ciò posto, il ricorrente è decaduto dalla possibilità di impugnare tutte le delibere dello stato di crisi, infatti, da una parte, il ricorso è stato introdotto solo in data 2.1.24 e tanto basta pe accertare la decadenza per le delibere di stato di crisi fino a quella del 19.7.20 e, dall'altra, non ha mai impugnato nel presente giudizio neanche le due ulteriori delibere (19.7.21 e 20.6.22) non avendo esteso la domanda nei confronti della datrice di lavoro unica nei confronti CP_4 della quale può essere impedita la decadenza.
20 Ciò posto nulla è dovuto a titolo di differenze retributive conseguenti alle trattenute operate in forza delle delibere di stato di crisi.
***
Anche considerando per ipotesi accertata l'invalidità del verbale di conciliazione impugnato, nulla potrebbe essere chiesto a a titolo di differenze retributive derivanti dalle delibere CP_1 di stato di crisi risalendo l'adibizione al periodo 2003-2017 e pertanto essendo certamente ampliamente decorso il termine di decadenza triennale per l'impugnazione della delibera al momento del deposito del ricorso, nulla potrebbe essere dovuto a tale titolo da CP_1
Eguale argomentazione deve essere svolta in relazione al convenuto per il quale il CP_2 periodo di adibizione è cessato, in tesi del ricorrente, il 31.7.18 e pertanto anche in relazione a tale periodo il ricorrente è decaduto dal termine per l'impugnazione delle delibere dello stato di crisi.
***
È assorbita, inoltre, la domanda l'accertamento dell'adibizione all'appalto e CP_1
del ricorrente ai fini della sussistenza dei presupposti di cui all'art.29 d.lgs 276/2003, CP_2 essendo infondate le domande di differenze retributive conseguenti alle delibere di stato di crisi, essendo irrimediabilmente il lavoratore decaduto dalla possibilità di impugnarle e coperto dal verbale di conciliazione l'intero periodo ai fini dell'accertamento del superiore inquadramento e.
Di conseguenza, risultano assorbite anche le connesse domande di manleva.
III. La domanda di riconoscimento del superiore inquadramento presso
[...]
. CP_3
La parte ricorrente non ha esteso la domanda di riconoscimento del superiore inquadramento e conseguente condanna alle differenze retributive nei confronti della datrice di lavoro pertanto è di primario interesse l'accertamento dell'adibizione del ricorrente CP_4 agli appalti delle committenti convenute ai fini del riconoscimento del diritto e consequenziale applicazione del regime di solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003
Stante la validità del verbale di conciliazione, l'accertamento richiesto si limita alla posizione della committente CP_3
A seguito dell'escussione testimoniale, la parte ricorrente non ha provato il periodo di adibizione all'appalto Pigna, infatti i testi di parte ricorrente sono stati confusi, contraddittori e generici non confermando l'adibizione per il periodo da marzo a dicembre 2021 del ricorrente: 21 - il teste di parte ricorrente ha riferito “Sono stato inviato presso il cantiere Tes_5 CP_3
, ci sono andato diverse volte, ultima volta con il ricorrente nel 2021, ultimo lavoro l'ho fatto lì per
[...] quasi 2 mesi. Eravamo insieme da per 2 mesi.” CP_3
- il teste di parte ricorrente ha riferito “Ho lavorato per Pigna nel 2020, quando Testimone_6
ho lavorato c'era anche il ricorrente. Ho lavorato per 5 o 6 mesi in . Il ricorrente era già in Pigna CP_3 prima di me. Credo il ricorrente sia rimasto a lavorare in Pigna quando io me ne sono andato.”.
Il primo teste ricorda di aver visto il ricorrente per soli due mesi nel 2021, senza essere in grado di precisare e, quanto alle mansioni, ha riferito che “Il ricorrente guidava per più tempo il transpallet.
Il ricorrente prendeva da scaffali la merce, la mettiamo in bancali, poi lo incelophanavamo poi la mettevamo nel camion.
Non mi ricordo se lavoravamo il sabato, forse sì. La mattina del sabato 6-12.”.
Il secondo teste riferisce di esser stato adibito in Pigna nel 2020 (non nel 2021 come dedotto dal ricorrente) e, in ogni caso, riferisce delle mansioni svolte dal ricorrente che sono correttamente sussumibile nel V livello già riconosciuto al lavoratore “Il ricorrente scaricava i container e faceva facchinaggio.
I container li scaricava a mano e con paperino.
Il facchinaggio manualmente, smistava e portava via. […] Il ricorrente faceva più facchinaggio, circa il 60% del tempo faceva facchinaggio.” e sa solo de relato dal ricorrente di un asserito lavoro nella giornata di sabato “Io non lavoro il sabato, il ricorrente il sabato lavorava in Pigna, lo so perché il ricorrente mi diceva che doveva lavorare sul cantiere anche sabato.”. Inoltre sul lavoro nella giornata di sabato, il teste di parte resistente ha riferito “lavoravo di sabato raramente il sabato da pigna si lavorava raramente, al massimo nella campagna estiva e veniva previamente concordato.
Essendo un lavoro stagionale nel momento estivo avveniva più facilmente rispetto all'inverno che si faceva fatica a fare la giornata lavorativa.
Non ho visto i lavoratori di avorare nella cartiera , io stavo solo nel deposito. CP_4 CP_3
Credo avessero dei frontali, forse un retrattile.
Avevamo assunto una categoria protetta per fare le pulizie, che guidava il mezzo di pulizia sub doc. 9 che mi si rammostra.
Il secondo è un retrattile con le forche, lo usavano quelli di comari.”.
22 Dall'istruttoria svolta non risulta provato né l'adibizione del ricorrente all'appalto per il CP_3 periodo per cui è causa né il lavoro straordinario nelle giornate di sabato né l'effettivo svolgimento prevalente di mansioni sussumibili nel IV livello del CCNL applicato.
***
Da ultimo e ad abundantiam, non si può che sottolineare che le deduzioni in punto di adibizione all'appalto non avrebbero comunque permesso l'esperimento della prova CP_1 testimoniale in quanto lo stesso ricorrente ha riferito che nel medesimo periodo in cui era impiegato presso operava anche contestualmente presso SABO senza indicare alcun Pt_4 elemento di precisazione di modalità, prevalenza o turnistica che permetta di valutare l'adibizione all'appalto.
***
La domanda svolte nei confronti delle è, quindi, infondata. CP_3
***
Stante la particolarità del giudizio e la posizione delle parti, le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
- rigetta il ricorso,
- compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
Bergamo, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LI NO
23