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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 8425/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Umberto Pagliuca (C.F. ) e domiciliata C.F._1
come in atti;
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), nata il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. stab. (C.F. ), che agisce Parte_2 C.F._3
d'intesa con l'avv. Massimiliano Capoluongo, domiciliati come in atti;
[...]
[...]
(C.F. ), in persona del sindaco p.t.; Parte_3 P.IVA_2
-APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Napoli Nord
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 3.7.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_4
proposto appello avverso la sentenza n. 9449/2024 del giudice di pace di Napoli Nord emessa il
1.6.2022 e pubblicata il 30.7.2024 nel giudizio RG n. 13540/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierna appellata apprese della esistenza di una posta CP_1
debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 05720120031567502 relativa ad infrazione del codice della strada, della cui iscrizione a ruolo l'originaria attrice deduceva di aver avuto conoscenza soltanto dopo aver chiesto un estratto di ruolo presso il concessionario.
adiva quindi il giudice di pace per ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione CP_1
del credito derivante dalla cartella di pagamento impugnata.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, poiché il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U.,
n. 26283 del 2022. Ha inoltre censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella impugnata e ha condannato l' Parte_4
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Nonostante sia stato destinatario di rituale notificazione, non si è costituito in giudizio il Parte_3
[...]
All'udienza del 3.7.2025, fatte precisare le conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della decisione nei trenta giorni successivi.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del in quanto, sebbene destinatario Parte_3
di rituale notificazione a mezzo pec, non si è costituito in giudizio.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, co. 4 bis
d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
2 all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. S.U. n. 6283/2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929/2014).
La circostanza che tanto l'introduzione dell'art. 12 co.4 bis quanto la pronuncia delle Sezioni unite sono intervenute dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- dichiara la contumacia del Parte_3
- accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. n. 9449/2024 del giudice di pace di Napoli Nord emessa il 1.6.2022 e pubblicata il 30.7.2024, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 04/07/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 8425/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Umberto Pagliuca (C.F. ) e domiciliata C.F._1
come in atti;
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), nata il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. stab. (C.F. ), che agisce Parte_2 C.F._3
d'intesa con l'avv. Massimiliano Capoluongo, domiciliati come in atti;
[...]
[...]
(C.F. ), in persona del sindaco p.t.; Parte_3 P.IVA_2
-APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Napoli Nord
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 3.7.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_4
proposto appello avverso la sentenza n. 9449/2024 del giudice di pace di Napoli Nord emessa il
1.6.2022 e pubblicata il 30.7.2024 nel giudizio RG n. 13540/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierna appellata apprese della esistenza di una posta CP_1
debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 05720120031567502 relativa ad infrazione del codice della strada, della cui iscrizione a ruolo l'originaria attrice deduceva di aver avuto conoscenza soltanto dopo aver chiesto un estratto di ruolo presso il concessionario.
adiva quindi il giudice di pace per ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione CP_1
del credito derivante dalla cartella di pagamento impugnata.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, poiché il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U.,
n. 26283 del 2022. Ha inoltre censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella impugnata e ha condannato l' Parte_4
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Nonostante sia stato destinatario di rituale notificazione, non si è costituito in giudizio il Parte_3
[...]
All'udienza del 3.7.2025, fatte precisare le conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della decisione nei trenta giorni successivi.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del in quanto, sebbene destinatario Parte_3
di rituale notificazione a mezzo pec, non si è costituito in giudizio.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, co. 4 bis
d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
2 all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. S.U. n. 6283/2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929/2014).
La circostanza che tanto l'introduzione dell'art. 12 co.4 bis quanto la pronuncia delle Sezioni unite sono intervenute dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- dichiara la contumacia del Parte_3
- accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. n. 9449/2024 del giudice di pace di Napoli Nord emessa il 1.6.2022 e pubblicata il 30.7.2024, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 04/07/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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